|
18.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2011
relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione
[notificata con il numero C(2011) 3107]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/284/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,
sentito il parere del comitato permanente per la costruzione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Commissione è tenuta a scegliere, tra le due procedure per l’attestazione della conformità di un prodotto di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, quella meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza. È pertanto necessario decidere se, per un dato prodotto o gruppo di prodotti, l’esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, applicato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’attestazione della conformità oppure se, per motivi connessi all’osservanza dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE la procedura così determinata deve essere indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche. È quindi opportuno definire il concetto di prodotto o gruppo di prodotti utilizzato nei mandati e nelle specificazioni tecniche. |
|
(3) |
Le due procedure di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte dettagliatamente nell’allegato III di tale direttiva. Occorre quindi specificare chiaramente i metodi con cui le due procedure devono essere applicate a ciascun prodotto o gruppo di prodotti, facendo riferimento all’allegato III, dato che in tale allegato sono indicati i sistemi da applicare di preferenza. |
|
(4) |
La procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/106/CEE corrisponde ai sistemi indicati come «Possibilità 1», senza sorveglianza permanente, «Possibilità 2» e «Possibilità 3» nell’allegato III, sezione 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE. La procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi indicati nell’allegato III, sezione 2, punto i), e come «Possibilità 1», con sorveglianza permanente, nell’allegato III, sezione 2, punto ii), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all’allegato I è attestata mediante una procedura in base alla quale il fabbricante dispone, sotto la propria responsabilità, di un sistema di controllo della produzione nella fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle rispettive specificazioni tecniche.
Articolo 2
La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all’allegato II è attestata mediante una procedura in base alla quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica applicato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.
Articolo 3
La scelta della procedura di attestazione della conformità di cui all’allegato III è indicata nelle rispettive specificazioni tecniche.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2011.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
ALLEGATO I
Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione (1)
Destinati a essere utilizzati in edifici e in altre opere di ingegneria civile soggetti alle norme relative alle sostanze pericolose e/o alla reazione al fuoco, ad eccezione dei prodotti costituiti da materiali delle classi Aca, B1ca, B2ca, Cca.
(1) I cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione destinati ad essere adoperati ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1 000 V in corrente alternata e tra 75 e 1 500 V in corrente continua sono soggetti anche alle disposizioni della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, denominata «direttiva sulla bassa tensione» (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29).
ALLEGATO II
Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione (1):
Destinati ad essere utilizzati in edifici e in altre opere di ingegneria civile soggetti alle norme relative alla reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi Aca, B1ca, B2ca, Cca e/o alle norme relative alla resistenza al fuoco.
(1) I cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione destinati ad essere adoperati ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1 000 V in corrente alternata e tra 75 e 1 500 V in corrente continua sono soggetti anche alle disposizioni della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, denominata «direttiva sulla bassa tensione» (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29).
ALLEGATO III
Nota: per i prodotti destinati a più di uno degli usi specificati nei seguenti gruppi di prodotti, i compiti dell’organismo riconosciuto, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.
GRUPPO DI PRODOTTI
CAVI DI ALIMENTAZIONE, DI COMANDO E DI COMUNICAZIONE (1/3)
Sistemi di attestazione della conformità
Per i prodotti e gli usi previsti sotto indicati, è chiesto al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nelle rispettive norme armonizzate:
|
Prodotti |
Usi previsti |
Livelli o classi (reazione al fuoco) |
Sistemi di attestazione della conformità |
|||||||||
|
Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione |
Usi soggetti alle norme sulla reazione al fuoco |
Aca, B1ca, B2ca, Cca |
1 + |
|||||||||
|
Dca, Eca |
3 |
|||||||||||
|
Fca |
4 |
|||||||||||
|
||||||||||||
La specificazione del sistema deve essere tale da permettere l’applicazione anche quando non è necessario determinare la prestazione per una determinata caratteristica, poiché in almeno uno Stato membro non esistono norme di legge relative a tale caratteristica (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se del caso, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi la verifica della caratteristica non può essere imposta al fabbricante se questi non desidera dichiarare la prestazione del prodotto al riguardo.
GRUPPO DI PRODOTTI
CAVI DI ALIMENTAZIONE, DI COMANDO E DI COMUNICAZIONE (2/3)
Sistemi di attestazione della conformità
Per i prodotti e gli usi previsti sotto indicati, è chiesto al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nelle rispettive norme armonizzate:
|
Prodotti |
Usi previsti |
Livelli o classi (resistenza al fuoco) |
Sistemi di attestazione della conformità |
|||
|
Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione |
Usi soggetti alle norme sulla resistenza al fuoco |
P15 — P30 — P60 — P90 — P120 PH15 (*1) — PH (*1) 30 — PH (*1) 60 — PH (*1) 90 — PH (*1) 120 |
1 + |
|||
|
||||||
La specificazione del sistema deve essere tale da permettere l’applicazione anche quando non è necessario determinare la prestazione per una determinata caratteristica, perché in almeno uno Stato membro non esistono norme di legge relative a tale caratteristica (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se del caso, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, la verifica della caratteristica non può essere imposta al fabbricante se questi non desidera dichiarare la prestazione del prodotto al riguardo.
GRUPPO DI PRODOTTI
CAVI DI ALIMENTAZIONE, DI COMANDO E DI COMUNICAZIONE (3/3)
Sistemi di attestazione della conformità
Per i prodotti e gli usi previsti sotto indicati, è chiesto al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nelle rispettive norme armonizzate:
|
Prodotti |
Usi previsti |
Livelli o classi |
Sistemi di attestazione della conformità |
|||
|
Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione |
Usi soggetti alle norme sulle sostanze pericolose |
— |
3 |
|||
|
||||||
La specificazione del sistema deve essere tale da permettere l’applicazione anche quando non è necessario determinare la prestazione per una determinata caratteristica, perché in almeno uno Stato membro non esistono norme di legge relative a tale caratteristica (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se del caso, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, la verifica della caratteristica non può essere imposta al fabbricante se questi non desidera dichiarare la prestazione del prodotto al riguardo.
(*1) Si applica a cavi o sistemi di alimentazione o di segnalazione di piccolo diametro (< 20 mm) e dimensione del conduttore ≤ 2,5 mm2.