14.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2011

che accetta un impegno offerto nell’ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina

(2011/279/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

Con il regolamento (UE) n. 1036/2010 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni verso l’Unione di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina.

(2)

Successivamente all’adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l’inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull’interesse dell’Unione. L’inchiesta ha confermato i risultati provvisori sul dumping pregiudizievole relativo a tali importazioni.

(3)

Le risultanze definitive e le conclusioni dell’inchiesta sono contenute nel regolamento (UE) n. 464 del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina (3) («prodotto in esame»).

B.   IMPEGNO

(4)

In seguito all’adozione delle misure antidumping provvisorie il produttore esportatore che ha collaborato in Bosnia-Erzegovina, Alumina d.o.o. Zvornik, unitamente alla società collegata nell’Unione, AB Kauno Tiekimas filialas «Kauno Tiekimas», sita a Kaunas, Lituania, ha offerto un impegno sui prezzi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. In base a tale impegno, le due società hanno offerto di vendere il prodotto in esame a prezzi pari o superiori al livello necessario ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping riscontrato nel corso dell’inchiesta.

(5)

Il prezzo minimo all’importazione (PMI) offerto dalle società era basato sul valore normale calcolato per il periodo dell’inchiesta.

(6)

L’offerta d’impegno comprendeva anche la disposizione secondo la quale le vendite del prodotto in esame sarebbero state effettuate direttamente da Alumina d.o.o. Zvornik al primo acquirente indipendente nell’Unione e fatturate o da Alumina d.o.o. Zvornik al primo acquirente indipendente nell’Unione o fatturate direttamente da Kauno. Le società hanno inoltre proposto di creare un collegamento tra le fatture di trasferimento relative al prodotto in esame rilasciate da Alumina d.o.o. Zvornik a Kauno Tiekimas e le fatture di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione da parte di Kauno Tiekimas.

(7)

Le due società si sono inoltre impegnate a fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro vendite all’Unione, per consentire alla Commissione di controllare efficacemente l’impegno.

C.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI E ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO

(8)

L’industria dell’Unione ha segnalato il proprio disaccordo con l’accettazione dell’offerta d’impegno, in particolare per quanto riguarda il PMI fisso. La sua argomentazione è basata sul fatto che il prezzo della polvere di zeolite A dipende dal costo delle materie prime, soprattutto della soda caustica, e dell’energia e che si prevede un aumento dei prezzi sul mercato. Si osserva, al riguardo, che le informazioni disponibili relative all’andamento dei costi di produzione (che comprendono le materie prime e l’energia) confermano che esso è stato lineare. Dalle informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta risulta che i prezzi delle principali materie prime non sono cambiati in modo significativo, eccetto per la soda caustica verso la metà del 2009, sebbene tale tendenza sia poi stata completamente rovesciata verso la fine del 2009 e i prezzi siano rientrati nella media di lungo periodo. Inoltre, l’energia non è un input di materia prima e non è stato possibile collegarla ad un PMI. L’industria dell’Unione ha messo in dubbio l’affidabilità del produttore esportatore bosniaco e della sua società collegata nell’Unione, tenuto conto della loro situazione finanziaria. Tuttavia non sono state fornite informazioni concrete e verificabili a sostegno di tale affermazione. L’affidabilità delle succitate parti era già stata messa in discussione affermando che esse dichiaravano il prodotto in esame all’importazione con vari codici NC. Si osserva, al riguardo, che il prodotto in esame viene attualmente classificato alla voce NC ex 2842 10 00 e che la dichiarazione doganale non viene effettuata dalle società che offrono l’impegno. Era inoltre stato affermato che il produttore esportatore bosniaco può vendere altri prodotti nell’Unione, e quindi aumentare il rischio di compensazione incrociata, e che la società collegata nell’Unione può fornire una compensazione ai suoi clienti dell’Unione vendendo il prodotto oggetto di PMI. Al riguardo si osserva che la Commissione non ha individuato rischi sistemici di compensazione incrociata, in particolare perché, per la polvere di zeolite A, il mercato e i clienti sono ben definiti. Infatti, gli acquirenti di polvere di zeolite A non acquistano altri prodotti fabbricati da Alumina d.o.o. Zvornik, dato che operano su mercati completamente diversi rispetto agli acquirenti degli altri prodotti. A questo proposito si sottolinea che tutte le parti soggette all’offerta d’impegno saranno assiduamente monitorate. L’industria dell’Unione ha anche affermato che l’offerta d’impegno non era stata presentata entro la scadenza prevista dal regolamento di base. Al riguardo si osserva che l’offerta è stata invece presentata nel rispetto della scadenza prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base. L’industria dell’Unione ha presentato alcune osservazioni supplementari riguardanti il metodo di calcolo del PMI ed il monitoraggio dell’impegno, che però non sono state ritenute pertinenti né giustificate, dato che la Commissione ha garantito che il PMI proposto è in linea con le sue prassi amministrative seguite in relazione alle offerte d’impegno.

(9)

Alla luce di tali considerazioni, l’impegno offerto dalle due società è ritenuto accettabile.

(10)

Per consentire alla Commissione di controllare con efficacia che le società rispettino l’impegno, quando la richiesta di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata: i) alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (UE) n. 464; ii) al fatto che le merci importate siano fabbricate da Alumina d.o.o. Zvornik e spedite direttamente da tale società al primo acquirente indipendente nell’Unione e fatturate al primo acquirente indipendente nell’Unione o direttamente da Alumina d.o.o. Zvornik o da Kauno Tiekimas; e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate alla dogana corrispondano precisamente alla descrizione contenuta nella fattura d’impegno. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo o essa non corrisponda al prodotto presentato in dogana, verrà riscossa l’appropriata aliquota del dazio antidumping.

(11)

Per garantire il rispetto dell’impegno, gli importatori sono stati informati mediante il regolamento del Consiglio menzionato dal precedente considerando 3 che il mancato rispetto delle disposizioni di tale regolamento o il ritiro, da parte della Commissione, dell’accettazione dell’impegno può dare luogo a un debito doganale per le transazioni in questione.

(12)

In caso di violazione o revoca dell’impegno o di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base si applica automaticamente, come disposto dall’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accettato l’impegno offerto dal produttore esportatore, unitamente al suo importatore collegato nell’Unione, citato qui di seguito in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina.

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Bosnia-Erzegovina

Prodotto fabbricato, spedito e fatturato direttamente da Alumina d.o.o., Zvornik, Bosnia-Erzegovina, al primo acquirente indipendente nell’Unione.

B115

Bosnia-Erzegovina

Prodotto fabbricato e spedito direttamente da Alumina d.o.o., Zvornik, Bosnia-Erzegovina, al primo acquirente indipendente nell’Unione e fatturato direttamente dalla società AB Kauno Tiekimas filialas, Kaunas, Lituania, al primo acquirente indipendente nell’Unione.

B116

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 298 del 16.11.2010, pag. 27.

(3)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.