10.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/11 |
DECISIONE 2011/273/PESC DEL CONSIGLIO
del 9 maggio 2011
relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 aprile 2011 l'Unione europea ha espresso grave preoccupazione per gli sviluppi della situazione in Siria e per lo spiegamento di forze militari e di sicurezza in diverse città siriane. |
(2) |
L'Unione europea ha fermamente condannato la violenta repressione, effettuata anche con l'uso di pallottole vere, delle pacifiche manifestazioni di protesta avvenute in varie località della Siria, che ha portato alla morte di numerosi manifestanti, al ferimento di altri e a detenzioni arbitrarie, ed ha chiesto alle forze di sicurezza siriane di dar prova di moderazione anziché procedere a repressioni. |
(3) |
Data la gravità della situazione occorre imporre misure restrittive nei confronti della Siria e delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria. |
(4) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento alla Siria o l'esportazione in questo paese di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.
2. È vietato:
a) |
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati; |
b) |
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati; |
c) |
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b). |
Articolo 2
1. L'articolo 1 non si applica:
a) |
alle forniture e all'assistenza tecnica destinate esclusivamente al sostegno o all'utilizzo da parte della Forza dell'ONU incaricata di sorvegliare il disimpegno (UNDOF). |
b) |
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea, ovvero ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e dell'ONU; |
c) |
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione europea e degli Stati membri in Siria; |
d) |
alla prestazione di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione ed altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni; |
e) |
alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni, |
purché le esportazioni e l'assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.
2. L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Siria da personale dell'ONU, da personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per esclusivo uso personale.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio dei responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria e delle persone ad essi associate, elencati nell'allegato.
2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 fa salvi i casi in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a) |
in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale; |
b) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione; |
c) |
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o |
d) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. |
4. Si considera che le disposizioni del paragrafo 3 si applichino anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Siria.
7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.
Articolo 4
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria e dalle persone fisiche o giuridiche o dalle entità ad essi associate, elencati nell'allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui all'allegato.
3. Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, previa determinazione che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato e dei loro familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato all'autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica. |
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica o l'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è stata inserita nell'allegato, o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; |
c) |
il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica o di un'entità elencata nell'allegato; e |
d) |
il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. |
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
5. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.
6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti relativi a detti conti; o |
b) |
pagamenti dovuti per contratti, accordi od obbligazioni conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti al paragrafo 1.
Articolo 5
1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l'elenco riportato nell'allegato.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano prodotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.
Articolo 6
1. L'allegato indica i motivi dell'inserimento delle persone ed entità interessate nell'elenco.
2. L'allegato riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 7
Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.
Articolo 8
La presente decisione si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Articolo 9
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 9 maggio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
ALLEGATO
Elenco delle persone e delle entità di cui agli articoli 3 e 4
Persone
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Maher Al-Assad |
Nato l'8.12.1967; passaporto diplomatico n. 4138 |
Capo della quarta divisione dell'esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; principale responsabile della repressione dei manifestanti. |
09.05.2011 |
2. |
Ali Mamlouk |
Nato il 19.2.1946 a Damasco; passaporto diplomatico n. 983 |
Capo dei servizi d'informazione generali; capo dei servizi d'informazione siriani dal 2005; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
09.05.2011 |
3. |
Mohammad Ibrahim Al-Chaar |
|
Ministro dell'interno; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
09.05.2011 |
4. |
Atef Najib |
|
Ex responsabile della sicurezza politica a Deraa; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
09.05.2011 |
5. |
Hafez Makhlouf |
Nato il 2.4.1971 a Damasco; passaporto diplomatico n. 2246 |
Colonnello a capo di un'unità presso i servizi d'informazione generali (General Intelligence Directorate Damascus Branch); persona vicina a Maher al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
09.05.2011 |
6. |
Mohammed Dib Zeitoun |
|
Capo della sicurezza politica; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
09.05.2011 |
7. |
Amjad Al-Abbas |
|
Capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida. |
09.05.2011 |
8. |
Rami Makhlouf |
Nato il 10.7.1969 a Damasco; passaporto n. 454224 |
Uomo d'affari siriano. Associato a Maher Al-Assad; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti. |
09.05.2011 |
9. |
Abd Al-Fatah Qudsiyah |
|
Capo dell'intelligence militare siriana e, in quanto tale, coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
09.05.2011 |
10. |
Jamil Hassan |
|
Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana e, in quanto tale, coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
09.05.2011 |
11. |
Rustum Ghazali |
|
Capo della sezione dell'intelligence militare siriana della zona rurale di Damasco e, in quanto tale, coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
09.05.2011 |
12. |
Fawwaz Al-Assad |
|
Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. |
09.05.2011 |
13. |
Mundir Al-Assad |
|
Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. |
09.05.2011 |