30.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/17


DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/261/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2011

recante attuazione della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC.

(2)

Tenuto conto degli sviluppi in Costa d'Avorio, è opportuno modificare l'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.


ALLEGATO

ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1.

PETROCI (Société Nationale d'Opérations Pétrolières de la Côte d'Ivoire)

2.

BNI (Banque Nationale d'Investissement)

3.

BFA (Banque pour le Financement de l'Agriculture)

4.

Versus Bank

5.

Caisse d’Epargne de Côte d’Ivoire

6.

Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI)