13.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/13 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2011
sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/010 CZ/Unilever, Repubblica ceca)
(2011/233/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28 dello stesso,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale. |
(3) |
L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR. |
(4) |
Il 24 marzo 2010 la Repubblica ceca ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, in relazione ai licenziamenti nell’azienda Unilever ČR spol.s r.o.e ha fornito informazioni supplementari a completamento fino al 20 settembre 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 323 820 EUR. |
(5) |
Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Repubblica ceca, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2011, una somma pari a 323 820 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 5 aprile 2011.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
GYŐRI E.
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.