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12.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/49 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2011
che modifica la decisione 2000/367/CE che stabilisce un sistema di classificazione della resistenza all’azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi
[notificata con il numero C(2011) 2417]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/232/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2,
sentito il parere del comitato permanente per la costruzione,
considerando quanto segue:
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(1) |
È opportuno modificare la decisione 2000/367/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all’azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi (2) per tener conto dei progressi tecnici nello sviluppo dei metodi di prova pertinenti e per includere le barriere tagliafiamma interne. |
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(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2000/367/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2000/367/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2011.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2000/367/CE è così modificato:
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1) |
al punto 3 «Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione», la tabella relativa alla classificazione dei «Soffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco» è sostituita dalla seguente tabella:
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2) |
al punto 3 «Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione», la tabella relativa alla classificazione dei «Rivestimenti, pannelli, intonaci, placcature e schermi ignifughi» è sostituita dalla seguente tabella:
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3) |
al punto 4 «Parti o elementi non portanti di opere di costruzione e prodotti afferenti», la tabella relativa alla classificazione delle «Divisorie (comprese quelle che presentano parti non isolate)» è sostituita dalla seguente tabella:
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(*1) Per le barriere tagliafiamma interne, questa norma è integrata da EOTA TR 031.»