8.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2011

relativa al divieto temporaneo di immissione sul mercato tedesco del detergente POR-ÇÖZ

[notificata con il numero C(2011) 2290]

(2011/225/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (1), in particolare l'articolo 15 e l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 ottobre 2010, l’Agenzia federale tedesca per l’ambiente ha notificato alla Commissione ed altri Stati membri il proprio divieto temporaneo di immissione sul mercato tedesco del detergente POR-ÇÖZ avente un contenuto di acido nitrico pari o superiore al 20 %, divieto basato sui rischi di corrosione e di vapori pericolosi derivanti dall’ingrediente «acido nitrico» (3).

(2)

Le autorità tedesche hanno notificato inoltre il divieto temporaneo del detergente POR-ÇÖZ alla Commissione per il tramite di RAPEX (4) in forza dell’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, sulla sicurezza generale dei prodotti (5). Quale rischio addizionale vi si menzionava che i contenitori di POR-ÇÖZ non erano dotati di chiusure sufficientemente resistenti ai bambini.

(3)

POR-ÇÖZ è fabbricato in Turchia dalla società registrata Levent Kimya ed è importato in Germania dalla società Karakus Handels GmbH avente sede registrata a D-58638 Iserlohn.

(4)

POR-ÇÖZ contiene il 20-30 % di acido nitrico in soluzione acquosa. L’acido nitrico è classificato corrosivo per la pelle, di categoria 1, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

(5)

POR-ÇÖZ è distribuito al pubblico quale anticalcare e antiruggine. È una miscela destinata alla pulitura ed è quindi un detergente ai sensi dell’articolo 2 del regolamento.

(6)

Sulla base della presentazione dei fatti esposta nella notifica RAPEX tedesca, il prodotto POR-ÇÖZ non è dotato di una chiusura appropriata resistente ai bambini. Non soddisfa quindi il disposto dell’articolo 11, paragrafo, 1 del regolamento (CE) n. 648/2004 in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, punto 3, e con l'allegato IV, parte A, della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) relativa alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi e non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 648/2004 che si applica soltanto a un prodotto «conforme alle prescrizioni del presente regolamento».

(7)

Il 14 dicembre 2010 nella riunione del gruppo di lavoro sui detergenti la Germania ha fornito oralmente un chiarimento dei fatti. La Germania ha spiegato che sul mercato tedesco vi erano due prodotti recanti il marchio commerciale POR-ÇÖZ. Il prodotto di cui alla notifica alla Commissione del 29 ottobre 2010, che è importato da Karakus Handels GmbH, era etichettato in modo corretto e dotato di un’appropriata chiusura resistente ai bambini. Il secondo prodotto POR-ÇÖZ dello stesso fabbricante era stato importato illegalmente attraverso canali ignoti. Recava un’etichetta in lingua turca e non era dotato di una chiusura sufficientemente resistente ai bambini.

(8)

Con lettera del 22 dicembre 2010 la Germania ha confermato che il prodotto cui aveva fatto riferimento nella sua notifica del 29 ottobre 2010 (fabbricato da Levent Kimya e importato in Germania dalla società Karakus Handels GmbH) era conforme al regolamento sui detergenti, segnatamente alle sue disposizioni in tema di etichettatura e confezionamento, poiché recava un’etichetta in lingua tedesca ed era dotato di una chiusura resistente ai bambini. La notifica RAPEX n. 1760/10 era stata modificata ed alla Commissione era stata presentata il 16 dicembre 2010 una notifica riveduta in cui si affermava che il motivo del divieto non era la non ottemperanza alle disposizioni di legge, bensì l’elevato rischio che il prodotto presentava per la salute umana.

(9)

Considerata tale fattispecie risulta applicabile l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 648/2004 poiché il prodotto POR-ÇÖZ menzionato nella notifica tedesca è un detergente conformemente a tale regolamento.

(10)

La Germania ha esposto motivi fondati per ritenere che il prodotto POR-ÇÖZ rappresenti un rischio per la sicurezza o la salute degli esseri umani. La Germania ha riferito un caso di lesioni a danno di un bambino dovute all’uso di POR-ÇÖZ in Germania. Inoltre, tra il 1999 e il 2010, i centri antiveleno tedeschi hanno registrato 134 casi di grave nocumento alla salute legati all’uso domestico di anticalcare e antiruggine contenenti acido nitrico. In Belgio (l’unico altro Stato membro dove sarebbe stata rinvenuta sul mercato una versione di POR-ÇÖZ con etichetta turca) i centri antiveleno hanno registrato tre casi di gravi problemi respiratori risultanti dall’uso professionale di anticalcare contenente acido nitrico a un tenore del 30 %. Sulla base di una valutazione dei rischi sanitari derivanti dall’uso di prodotti detergenti aventi un contenuto di acido nitrico pari al 20-30 %, l’Istituto federale tedesco per la valutazione del rischio ha raccomandato, il 28 settembre 2010, che i prodotti detergenti contenenti più di 20 % di acido nitrico non vengano immessi sul mercato con destinazione al grande pubblico (8).

(11)

La Commissione ha consultato gli Stati membri sia tramite un questionario inviato loro il 15 novembre 2010 sia nel corso di una riunione del gruppo di lavoro sui detergenti tenutasi il 14 dicembre 2010. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al loro parere quale espresso con parere congiunto del 14 marzo 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania può mantenere il proprio divieto temporaneo di immissione sul mercato del prodotto detergente POR-ÇÖZ avente un contenuto di acido nitrico pari al 20 % o superiore per un anno dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2011.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Decisione dell’Agenzia federale tedesca per l’ambiente (Umweltbundesamt) del 25 ottobre 2010 [Allgemeinverfügung zum vorläufigen Verbot des Inverkehrbringens des Reinigungsmittels Por Cöz nach § 14(2) des Wasch- und Reinigungsmittelgesetztes und §8(4) des Geräte- und Produktsicherheitsgesetztes, Bundesanzeiger Ausgabe Nr. 164 vom 28. Oktober 2010].

(4)  Notifica RAPEX n. 1760/10.

(5)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(6)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(7)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(8)  Parere BfR n. 041/2010, 6.9.2010.