8.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2011

che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

(2011/223/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando che l’accordo internazionale sullo zucchero del 1992, che è stato concluso a nome della Comunità dal Consiglio mediante la decisione 92/580/CEE (1), è rimasto inizialmente in vigore fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato da ultimo con una decisione del Consiglio internazionale dello zucchero del 28 maggio 2009, l’accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2011. Un’ulteriore proroga è nell’interesse dell’Unione. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta l’Unione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero, sia autorizzata a votare a favore della proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere atottata dall’Unione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero consiste nel votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata ad esprimere tale posizione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

VÖLNER P.


(1)  GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15.