5.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2011
che modifica la decisione 2009/996/UE relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per il 2009 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
[notificata con il numero C(2011) 2126]
(I testi in lingua italiana, maltese, olandese, portoghese, slovena, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)
(2011/212/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2000/29/CE gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria dell’Unione per coprire le spese che si riferiscono direttamente alle misure necessarie, adottate o in programma, per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti da Paesi terzi o da altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non risultasse possibile, di arginarne la diffusione. |
(2) |
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 5 della direttiva 2000/29/CE a determinate condizioni la partecipazione finanziaria della Comunità al controllo fitosanitario copre una quota non superiore al 50 % della spesa direttamente connessa alle misure necessarie di cui all’articolo 23, paragrafo 2 della stessa direttiva e non superiore al 25 % in caso di indennità compensativa di mancato guadagno di cui al secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 3 della stessa direttiva. |
(3) |
Nel 2009 l’Unione ha stanziato in totale 14 049 023 EUR a titolo di partecipazione finanziaria intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia secondo quanto previsto dalla decisione 2009/996/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per il 2009 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (2). |
(4) |
Secondo quanto stabilito nella sezione III dell’allegato alla decisione 2009/996/UE, Spagna e Italia hanno beneficiato di una partecipazione finanziaria dell’Unione per la sostituzione di alberi distrutti. La Spagna ha ricevuto 289 144 EUR a titolo di partecipazione per la sostituzione nel 2009 delle conifere colpite dall’organismo nocivo Bursaphelenchus xylophilus. L’Italia ha ricevuto 14 525 EUR a titolo di partecipazione per la sostituzione nel 2008 di diverse specie arboree in Lombardia colpite dall’organismo nocivo Anoplophora chinensis nel territorio comunale di Gussago e Anoplophora glabripennis nel territorio comunale di Corbetta. |
(5) |
Le spese sostenute da Spagna e Italia risultano direttamente connesse al divieto di uso futuro di determinate specie arboree che ospitano gli organismi nocivi in questione, a norma dell’articolo 23, paragrafo 2. lettera c) della direttiva 2009/29/CE. Le spese non riguardano l’indennità compensativa di mancato guadagno di cui al secondo trattino del primo comma e del secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 3 di tale direttiva. |
(6) |
A norma del secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 5 della direttiva 2009/29/CE la partecipazione finanziaria dell’Unione deve pertanto coprire una quota non superiore al 50 % della spesa interessata e non deve essere limitata ad una quota massima del 25 % come erroneamente affermato nella decisione 2009/996/UE. Di conseguenza la massima partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi presentati da Spagna e Italia deve essere aumentata rispettivamente di 289 145 EUR e 14 525 EUR e la partecipazione totale dell’Unione per il 2009 deve essere incrementata a 14 352 693 EUR. |
(7) |
La decisione 2009/996/EU deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2009/996/EU è così modificata:
1) |
all’articolo 2 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo complessivo della partecipazione finanziaria di cui all’articolo 1 è pari a 14 352 693 EUR.»; |
2) |
al capitolo I dell’allegato la terza, quarta e quinta riga sono sostituite come segue:
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3) |
la sezione III dell’allegato è soppressa; |
4) |
alla fine dell’allegato, l’indicazione «partecipazione comunitaria totale (EUR): 14 049 023» è sostituita da «partecipazione comunitaria totale: 14 352 693 EUR». |
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Slovenia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 339 del 22.12.2009, pag. 49.