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6.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/126 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2011
relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)
(2011/202/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nel maggio 2003 la Commissione europea ha pubblicato un piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), che caldeggiava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio sul piano d’azione sono state adottate nell’ottobre 2003 (1) e il Parlamento ha adottato una risoluzione l’11 luglio 2005 (2). |
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(2) |
Conformemente alla decisione 2010/615/UE del Consiglio (3), l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea («l’accordo») è stato firmato il 17 maggio 2010, fatta salva la sua conclusione in data successiva. |
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(3) |
È opportuno concludere l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) è concluso a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’articolo 28 dell’accordo, allo scopo di impegnare l’Unione.
Articolo 3
Nel comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo istituito a norma dell’articolo 19 dell’accordo l’Unione è rappresentata da rappresentanti della Commissione.
Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo quali membri della delegazione dell’Unione.
Articolo 4
Ai fini delle modifiche degli allegati dell’accordo in virtù dell’articolo 26 dello stesso, la Commissione è autorizzata, in conformità della procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (4), ad approvare tali modifiche a nome dell’Unione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
FELLEGI T.
(1) GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.
(2) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482.
ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO
tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)
L’UNIONE EUROPEA, in appresso «l’Unione»,
e
LA REPUBBLICA DEL CONGO, in appresso «il Congo»;
in appresso denominate insieme «le parti»,
VISTE le intense relazioni di collaborazione esistenti tra l’Unione e il Congo, in particolare nell’ambito dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in appresso «accordo di Cotonou»;
CONSIDERANDO che la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un piano di azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) (2) rappresenta un primo passo per affrontare l’urgente problema dei disboscamenti illegali e del relativo commercio di legname;
RICHIAMANDOSI alla dichiarazione ministeriale di Yaoundé del 16 ottobre 2003 sull’applicazione delle normative e sulla governance nel settore forestale in Africa;
CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi enunciati nella convenzione sulla diversità biologica firmata a Rie de Janeiro nel giugno 1992 e nella dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 ai fini di una gestione sostenibile delle foreste, segnatamente il principio 10 (importanza di sensibilizzare e di far partecipare il pubblico alle questioni ambientali) e il principio 22 (ruolo vitale delle popolazioni e comunità autoctone e delle altre collettività locali nella gestione dell’ambiente e nello sviluppo), e della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli autoctoni del 13 settembre 2007;
RICHIAMANDOSI alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) con particolare riferimento alle condizioni alle quali è subordinato il rilascio ad opera delle parti della CITES di licenze di esportazione per gli esemplari delle specie elencate nelle appendici I, II o III, ad esempio, che tali esemplari non siano stati acquisiti violando le leggi sulla tutela della fauna e della flora in vigore nello Stato esportatore;
CONSIDERANDO l’importanza che le parti attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del Millennio stabiliti dalle Nazioni Unite;
CONSIDERANDO l’importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano i sistemi commerciali multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dal GATT 1994 e dagli altri accordi multilaterali che istituiscono l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;
RICHIAMANDOSI al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (3);
CONSIDERANDO che il sistema congolese di verifica della legalità del legname e dei suoi derivati si applica a tutte le esportazioni e non soltanto a quelle destinate all’Unione;
CONSIDERANDO la volontà del Congo di adoperarsi per la gestione sostenibile delle risorse forestali nel rispetto degli accordi e dei trattati internazionali, segnatamente il trattato del 5 febbraio 2005 concernente la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali che istituisce la commissione delle foreste dell’Africa centrale, nonché delle disposizioni costituzionali del 20 gennaio 2002 e della legge 16-2000 del 20 novembre 2000 che istituisce il codice forestale;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Coerentemente con l’impegno comune delle parti per la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, l’obiettivo del presente accordo è fornire un quadro giuridico per garantire che tutto il legname e tutti i suoi derivati provenienti dal Congo e importati nell’Unione, contemplati dal presente accordo, siano stati prodotti legalmente, in maniera da promuovere il commercio di tale legname e suoi derivati.
Il presente accordo costituisce inoltre una base di dialogo e cooperazione tra le parti onde agevolare e promuovere l’applicazione di tutte le sue disposizioni e migliorare l’applicazione delle normative e la governance nel settore forestale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:
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a) |
«importazione nell’Unione», l’immissione in libera pratica nell’Unione di legname e suoi derivati ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4), e che non possono definirsi «merci prive di carattere commerciale» di cui all’articolo 1, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5); |
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b) |
«esportazione», l’operazione mediante la quale il legname e i suoi derivati lasciano materialmente o sono portati fuori da una qualsiasi parte del territorio geografico del Congo, eccettuati il legname e i suoi derivati in transito nel territorio congolese sotto il controllo delle autorità doganali del Congo; |
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c) |
«legname e suoi derivati», i prodotti elencati nell’allegato I; |
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d) |
«codice SA», codice a sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell’Organizzazione mondiale del commercio; |
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e) |
«licenza FLEGT», una licenza che si riferisce a un carico di legname o suoi derivati prodotti legalmente; |
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f) |
«autorità di rilascio delle licenze», l’autorità preposta al rilascio e alla convalida delle licenze FLEGT; |
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g) |
«autorità competenti», le autorità designate dagli Stati membri dell’Unione per la ricezione, l’accettazione e la verifica delle licenze FLEGT; |
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h) |
«carico», quantitativo di legname e suoi derivati coperto da una licenza FLEGT, spedito da uno speditore e presentato per l’immissione in libera pratica a un ufficio doganale dell’Unione; |
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i) |
«legname prodotto legalmente», si considera legale il legname proveniente da processi di acquisizione, produzione e commercializzazione conformi all’insieme delle disposizioni giuridiche e normative vigenti in Congo e applicabili nel settore della gestione e della valorizzazione delle foreste, conformemente all’allegato II. |
Articolo 3
Sistema di licenze FLEGT
1. È istituito tra le parti del presente accordo un sistema di licenze concernente l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (in appresso «il sistema di licenze FLEGT») che stabilisce una serie di procedure e condizioni onde verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell’Unione sono stati prodotti legalmente. A norma del regolamento (CE) n. 2173/2005, l’Unione accetta per l’importazione nel proprio territorio soltanto i carichi provenienti dal Congo coperti da licenze FLEGT.
2. Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell’allegato I.
Articolo 4
Autorità di rilascio delle licenze
1. Il Congo designa la propria autorità di rilascio delle licenze e ne comunica gli estremi alla Commissione europea. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.
2. L’autorità di rilascio delle licenze verifica che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti legalmente in conformità della normativa di cui all’allegato II. Detta autorità rilascia, secondo modalità specificate nell’allegato III, licenze FLEGT che coprono i carichi di legname e suoi derivati prodotti, acquisiti o importati legalmente in Congo e destinati all’esportazione nell’Unione, nonché, se del caso, la documentazione necessaria per il legname e i suoi derivati in transito nel territorio congolese sotto il controllo delle autorità doganali nazionali.
3. L’autorità non rilascia licenze FLEGT per il legname e i suoi derivati composti da, o che comprendono legname e suoi derivati importati in Congo da un paese terzo, a meno che non sia dimostrato che tale legname e tali derivati, importati secondo le modalità specificate nell’allegato III, sono stati prodotti ed esportati in conformità delle leggi del paese terzo in questione.
4. L’autorità di rilascio delle licenze conserva e rende accessibili al pubblico le sue procedure per il rilascio delle licenze FLEGT. Detta autorità conserva inoltre le registrazioni di tutti i carichi coperti da licenze FLEGT e, coerentemente con la legislazione nazionale sulla protezione dei dati, tiene a disposizione tali registrazioni ai fini di un audit indipendente, sempre nel rispetto della riservatezza delle informazioni sulla proprietà industriale degli esportatori.
Articolo 5
Autorità competenti dell’Unione
1. La Commissione europea comunica al Congo gli estremi delle autorità competenti designate dagli Stati membri dell’Unione.
2. Le autorità competenti verificano che ogni carico sia oggetto di una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nell’Unione. L’immissione in libera pratica può essere sospesa e il carico può essere trattenuto in caso di dubbi circa la validità della licenza FLEGT. Le procedure per l’immissione in libera pratica nell’Unione di carichi coperti da licenza FLEGT sono descritte nell’allegato IV.
3. Le autorità competenti aggiornano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.
4. In conformità della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alle persone e agli organismi designati dal Congo come controllori indipendenti l’accesso ai documenti e ai dati pertinenti.
5. Le autorità competenti dell’Unione non eseguono l’operazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, per il legname e i suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), poiché ad essi si applicano le disposizioni in materia di verifiche del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (6). Il sistema di licenze FLEGT fornisce tuttavia garanzie circa la raccolta legale di tali prodotti.
Articolo 6
Licenze FLEGT
1. Le licenze FLEGT sono rilasciate dall’autorità di rilascio per attestare che il legname e i suoi derivati sono stati prodotti legalmente.
2. Le licenze FLEGT sono redatte utilizzando un modulo in lingua francese.
3. Le parti possono predisporre, di comune accordo, sistemi elettronici per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.
4. La procedura per il rilascio delle licenze FLEGT e le specifiche tecniche figurano nell’allegato V.
Articolo 7
Griglie di valutazione della legalità
Ai fini del presente accordo, nell’allegato II è riportata una documentazione contenente i criteri e gli indicatori per dimostrare la conformità alla normativa, schematizzati in una serie di «griglie di valutazione della legalità».
Articolo 8
Verifica della legalità del legname
1. Il Congo istituisce un sistema per verificare che il legname e i suoi derivati destinati alla spedizione siano stati prodotti legalmente e che soltanto i carichi debitamente verificati vengano esportati nell’Unione. Il sistema di verifica deve comprendere controlli di conformità onde fornire garanzie che il legname e i suoi derivati da esportare nell’Unione siano stati prodotti legalmente e che non vengano rilasciate licenze FLEGT per carichi di legname che non sono stati prodotti legalmente o che provengono da fonti ignote. Il sistema prevede inoltre procedure volte a evitare che il legname di origine illegale o ignota entri nella catena di approvvigionamento.
2. Il sistema predisposto per verificare che i carichi di legname e suoi derivati siano stati prodotti legalmente è descritto nell’allegato III.
Articolo 9
Applicazione del sistema di verifica della legalità a tutto il legname e a tutti i suoi derivati prodotti in Congo
Il Congo utilizza il sistema di verifica della legalità del legname e dei suoi derivati per tutto il legname e tutti i suoi derivati, prescindendo dal mercato di destinazione.
Articolo 10
Consultazioni sulla validità delle licenze
1. In caso di dubbi circa la validità di una licenza, l’autorità competente può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti all’autorità di rilascio. Se non riceve risposta entro ventuno giorni di calendario, l’autorità competente agisce conformemente alla legislazione nazionale vigente e non accetta la licenza. Nel caso in cui, sulla base delle informazioni integrative fornite, si accerti che le informazioni riportate sulla licenza non corrispondono al carico, l’autorità competente agisce secondo la normativa nazionale in vigore e non accetta la licenza.
2. I contrasti o le difficoltà persistenti che dovessero emergere durante le consultazioni sulle licenze FLEGT possono essere sottoposti al comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo.
Articolo 11
Controllore indipendente
1. Per accertare le prestazioni e l’efficienza del sistema di licenze FLEGT di cui all’allegato VI, le parti convengono sulla necessità di avvalersi in periodi prestabiliti dei servizi di un controllore indipendente.
2. Il controllore indipendente comunica le proprie osservazioni alle parti tramite relazioni predisposte secondo la procedura descritta nell’allegato VI.
3. Le parti agevolano l’attività del controllore indipendente, segnatamente garantendogli l’accesso nei rispettivi territori alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue mansioni. Le parti possono tuttavia trattenere, conformemente alle rispettive legislazioni sulla protezione dei dati, informazioni che non sono autorizzate a divulgare.
Articolo 12
Irregolarità
Le parti si segnalano reciprocamente qualsiasi sospetta o comprovata elusione o irregolarità in violazione del sistema di licenze FLEGT, anche per quanto riguarda i seguenti aspetti:
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a) |
sviamento del commercio, compreso il dirottamento dei flussi commerciali dal Congo all’Unione attraverso un paese terzo, qualora vi siano motivi di ritenere che ciò verosimilmente avvenga nell’intento di eludere l’obbligo di licenza; |
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b) |
rilascio di licenze FLEGT per legname e suoi derivati che comprendono importazioni da fonti sospette di paesi terzi; oppure |
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c) |
ottenimento o uso fraudolenti di licenze FLEGT. |
Articolo 13
Data di entrata in vigore del sistema di licenze FLEGT
1. Le parti si avvisano reciprocamente, tramite il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, allorché riterranno di aver concluso i preparativi necessari per rendere pienamente operativo il sistema di licenze FLEGT.
2. Le parti, commissionano, tramite il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, una valutazione indipendente del sistema di licenze FLEGT secondo i criteri di cui all’allegato VII. La valutazione deve accertare se il sistema di verifica della legalità alla base del sistema di licenze FLEGT di cui all’allegato III assolve adeguatamente le proprie funzioni e se nell’Unione sono state effettivamente predisposte le procedure di ricezione, verifica e accettazione delle licenze FLEGT di cui all’articolo 5 e all’allegato IV.
3. Basandosi sulle raccomandazioni del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, le parti stabiliscono di comune accordo la data a partire dalla quale il sistema di licenze FLEGT dovrà considerarsi operativo a tutti gli effetti.
Articolo 14
Calendario di attuazione dell’accordo
1. Le parti approvano il calendario di attuazione di cui all’allegato VIII.
2. Avvalendosi del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, le parti valutano i progressi compiuti nell’attuazione rispetto al calendario dell’allegato VIII.
Articolo 15
Altre misure pertinenti
1. A titolo di altre misure pertinenti di cui all’allegato IX del presente accordo, le parti convengono in merito alla necessità di:
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a) |
consolidare le capacità dell’ispettorato generale dell’economia forestale; |
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b) |
consolidare le capacità della società civile; |
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c) |
completare alcuni testi legislativi e regolamentari; |
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d) |
attuare un piano di comunicazione; |
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e) |
istituire un segretariato tecnico per la parte congolese incaricato del monitoraggio dell’accordo. |
2. Le parti hanno identificato gli ambiti di cui all’allegato IX quali settori in cui occorrono ulteriori risorse tecniche e finanziarie per applicare il presente accordo.
3. Al conferimento di tali ulteriori risorse si applicano le normali procedure di programmazione dell’assistenza al Congo nell’Unione e negli Stati membri dell’Unione, oltre che le procedure di bilancio dello stesso Congo.
4. Le parti prevedono la necessità di un meccanismo comune di coordinamento del finanziamento e dei contributi tecnici della Commissione europea e degli Stati membri dell’Unione a sostegno di tali processi.
5. Il Congo provvede a inserire il consolidamento delle capacità per l’attuazione del presente accordo negli strumenti nazionali di pianificazione come, per esempio, le strategie di riduzione della povertà.
6. Le parti provvedono af finché le attività svolte in virtù del presente accordo siano coordinate con i programmi e le iniziative di sviluppo correlati, attuali e futuri.
7. Al conferimento delle risorse in questione si applicano le procedure che regolano l’assistenza dell’Unione secondo quanto disposto dall’accordo Cotonou, nonché quelle che disciplinano l’assistenza bilaterale degli Stati membri dell’Unione al Congo.
Articolo 16
Coinvolgimento delle parti interessate nell’attuazione dell’accordo
1. Il Congo coinvolge le parti interessate nell’attuazione del presente accordo conformemente agli impegni internazionali e subregionali che ha sottoscritto, segnatamente la convenzione sulla diversità biologica del giugno 1992 e il trattato del 5 febbraio 2005 relativo alla conservazione e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali che istituisce la commissione delle foreste dell’Africa centrale.
2. L’Unione organizzerà consultazioni regolari con le parti interessate sull’attuazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi obblighi a norma dalla convenzione di Aarhus del 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
Articolo 17
Salvaguardie sociali
1. Nell’intento di ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi, le parti convengono di migliorare la conoscenza dei modi di vita delle comunità autoctone e locali potenzialmente interessate, comprese quelle coinvolte nel disboscamento illegale.
2. Le parti sorvegliano le ripercussioni del presente accordo su tali collettività e adottano misure ragionevoli per attenuare gli effetti negativi. Le parti possono concordare misure supplementari per ovviare agli effetti negativi.
Articolo 18
Incentivi di mercato
Tenuto conto dei suoi obblighi internazionali, l’Unione si adopera per agevolare l’accesso al mercato per il legname e i suoi derivati contemplati dal presente accordo. A tal fine essa:
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a) |
promuove le politiche di approvvigionamento pubblico e privato che riconoscono gli sforzi profusi per garantire un approvvigionamento di prodotti forestali ottenuti legalmente, il particolare legname e suoi derivati; e |
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b) |
promuove sul mercato dell’Unione i prodotti corredati di licenze FLEGT. |
Articolo 19
Comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo
1. Le parti istituiscono un comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo per agevolarne il monitoraggio e il riesame. Il comitato promuove inoltre il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti.
2. Ciascuna parte nomina i suoi rappresentanti in sede di comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo. Il comitato delibera per consenso.
3. Il comitato congiunto:
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a) |
si riunisce almeno due volte l’anno alle date e nei luoghi concordati dalle parti; |
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b) |
elabora l’ordine del giorno dei propri lavori e i termini di riferimento per le azioni comuni; |
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c) |
stabilisce le proprie norme procedurali; |
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d) |
è presieduto in occasione delle riunioni da un sistema di copresidenza; |
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e) |
provvede affinché i propri lavori siano quanto più possibile trasparenti e le informazioni in merito ai propri lavori e alle proprie decisioni siano accessibili al pubblico; |
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f) |
può istituire gruppi di lavoro o altri organi ausiliari nei settori di attività che richiedono competenze specifiche; |
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g) |
rende pubblica una relazione annuale. I dettagli sul contenuto di tale relazione sono forniti nell’allegato X. |
4. Le funzioni dettagliate del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo sono descritte nell’allegato XI.
5. Nel periodo intercorrente tra la sigla dell’accordo e la sua entrata in vigore, per agevolare l’attuazione dell’accordo è istituito un meccanismo comune di concertazione e monitoraggio.
Articolo 20
Comunicazioni sull’attuazione dell’accordo
1. I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull’attuazione del presente accordo sono:
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Per il Congo |
Per l’Unione europea |
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Ministro dello sviluppo sostenibile, dell’economia forestale e dell’ambiente |
Capo della delegazione dell’Unione europea in Congo |
2. Le parti si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l’attuazione del presente accordo.
Articolo 21
Relazioni e divulgazione al pubblico
1. La divulgazione di informazioni al pubblico rappresenta uno degli elementi del presente accordo di fondamentale importanza per promuovere la governance. L’informazione agevola l’attuazione e il monitoraggio del sistema rendendolo più trasparente, consentendo altresì una migliore rendicontazione e una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti. Le informazioni che saranno messe a disposizione del pubblico figurano nell’allegato X.
2. Ciascuna parte valuta i meccanismi più appropriati (mezzi di comunicazione, documenti, Internet, workshop, relazioni annuali) per divulgare le informazioni. In particolare, le parti si adoperano per mettere a disposizione dei diversi interlocutori del settore forestale informazioni affidabili e pertinenti in tempo reale. I meccanismi sono descritti nell’allegato X.
Articolo 22
Informazioni riservate
1. Ciascuna parte si impegna, nella misura prescritta dalla propria legislazione, a non divulgare le informazioni riservate scambiate nell’ambito del presente accordo. Nessuna delle parti divulga, né autorizza le proprie autorità a divulgare, le informazioni scambiate nell’ambito del presente accordo che costituiscono segreti commerciali o informazioni commerciali riservate.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le seguenti informazioni non saranno considerate riservate:
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a) |
numero di licenze FLEGT rilasciate dal Congo e ricevute dall’Unione, nonché volume di legname e suoi derivati esportati dal Congo e ricevuti dall’Unione; |
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b) |
nome e indirizzo dei titolari delle licenze e degli importatori. |
Articolo 23
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio cui è applicabile il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni stabilite in detto trattato e, dall’altra, al territorio del Congo.
Articolo 24
Risoluzione delle controversie
1. Le parti cercano di comporre qualunque controversia riguardante l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive.
2. Qualora una controversia non venga risolta mediante consultazioni entro tre mesi dalla data della richiesta iniziale di consultazioni, ciascuna parte potrà sottoporre la controversia al comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, che si adopera per risolverla. Al comitato vengono fornite tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione in vista di una soluzione accettabile. A tal fine, il comitato è tenuto a esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare il corretto funzionamento del presente accordo.
3. Nel caso in cui il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo non riesca a comporre la controversia, le parti possono:
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a) |
chiedere congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo; |
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b) |
ricorrere all’arbitrato. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 3, lettera a), una delle parti può designare un arbitro e darne notifica all’altra; l’altra parte dovrà allora designare un secondo arbitro entro trenta giorni di calendario dalla nomina del primo. Le parti nominano congiuntamente un terzo arbitro entro due mesi dalla nomina del secondo. Le decisioni arbitrali sono adottate a maggioranza entro sei mesi dalla nomina del terzo arbitro. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti e inappellabile. |
4. Il comitato congiunto per l’esecuzione dell’accordo stabilisce le procedure operative per l’arbitrato.
Articolo 25
Sospensione
1. Ciascuna parte può sospendere l’applicazione del presente accordo. La decisione di sospensione e le relative motivazioni vengono notificate per iscritto all’altra parte.
2. Le condizioni del presente accordo cessano di applicarsi dopo trenta giorni di calendario dalla notifica.
3. L’applicazione del presente accordo riprende dopo trenta giorni di calendario da quando la parte che ha sospeso l’applicazione informa l’altra che i motivi della sospensione non sussistono più.
Articolo 26
Modifiche
1. Se una parte intende modificare il presente accordo, presenta la proposta almeno tre mesi prima della riunione successiva del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo. Quest’ultimo discute la proposta e, in caso di consenso, formula una raccomandazione. Ciascuna parte esamina la raccomandazione e, se concorda, la approva secondo le proprie procedure.
2. Le modifiche approvate dalle parti entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo può adottare modifiche degli allegati del presente accordo.
4. Tutte le notifiche relative a modifiche vengono inviate ai depositari congiunti del presente accordo.
Articolo 27
Allegati
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 28
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente comunicate per iscritto l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Le notifiche sono trasmesse al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al ministero degli Affari esteri e della francofonia del Congo, depositari congiunti del presente accordo.
Articolo 29
Durata e proroga
Il presente accordo rimarrà in vigore per 7 anni e sarà successivamente prorogato per periodi consecutivi di 5 anni, a meno che una parte non rinunci alla proroga comunicandolo per iscritto all’altra parte almeno un anno prima della scadenza dell’accordo.
Articolo 30
Denuncia
Fatto salvo l’articolo 29, ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone comunicazione scritta all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo 12 mesi da tale notifica.
Articolo 31
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti testi facenti fede. In caso di divergenza prevale la versione francese.
Съставено в Брюксел на седемнайсети май две хиляди и десета година.
Hecho en Bruselas, el diecisiete de mayo de dos mil diez.
V Bruselu dne sedmnáctého května dva tisíce deset.
Udfærdiget i Bruxelles den syttende maj to tusind og ti.
Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Mai zweitausendzehn.
Kahe tuhande kümnenda aasta maikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες δέκα.
Done at Brussels on the seventeenth day of May in the year two thousand and ten.
Fait à Bruxelles, le dix-sept mai deux mille dix.
Fatto a Bruxelles, addì diciassette maggio duemiladieci.
Briselē, divi tūkstoši desmitā gada septiņpadsmitajā maijā
Priimta du tūkstančiai dešimtų metų gegužės septynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év május havának tizenhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u għaxra.
Gedaan te Brussel, de zeventiende mei tweeduizend tien.
Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego maja roku dwa tysiące dziesiątego.
Feito em Bruxelas, em dezassete de Maio de dois mil e dez.
Întocmit la Bruxelles, la șaptesprezece mai două mii zece.
V Bruseli dňa sedemnásteho mája dvetisícdesať.
V Bruslju, dne sedemnajstega maja leta dva tisoč deset.
Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakymmenen.
Som skedde i Bryssel den sjuttonde maj tjugohundratio.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l’Union européenne
Per l’Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Конго
Por la República de Congo
Za Konžskou republiku
For Republikken Congo
Für die Republik Kongo
Kongo Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Κονγκό
For the Republic of Congo
Pour la Répubique du Congo
Per la Repubblica del Congo
Kongo Republikas vārdā
Kongo Respublikos vardu
A Kongói Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Kongo
Voor de Republiek Congo
W imieniu Republiki Konga
Pela República do Congo
Pentru Republica Congo
Za Konžskú republiku
Za Republiko Kongo
Kongon tasavallan puolesta
För republiken Kongo
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) COM(2003) 251 def. del 21.5.2003.
(3) GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
(4) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 38.
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A LICENZA FLEGT
I seguenti prodotti sono saranno a licenza FLEGT:
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Codice SA |
Designazione delle merci |
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4403 |
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato |
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4406 |
Traversine di legno per strade ferrate o simili. |
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4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm. |
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4408 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm. |
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4412 |
Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato. |
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44 09 |
Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite], profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa. |
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44 01 10 |
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili. |
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44 01 30 |
Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili. |
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44 02 90 |
Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato. |
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44 10 11 |
Pannelli di particelle. |
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44 14 00 |
Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi od articoli simili |
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44 15 10 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi. |
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44 15 20 |
Palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette. |
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44 17 00 |
Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno. |
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44 18 10 |
Lavori di falegnameria: finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti. |
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44 18 20 |
Lavori di falegnameria: porte e loro intelaiature, stipiti e soglie. |
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44 18 90 |
Lavori di falegnameria: pannelli per pavimenti. |
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94 03 30 |
Mobili in legno dei tipi utilizzati negli uffici. |
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94 03 40 |
Mobili in legno dei tipi utilizzati nelle cucine. |
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94 03 50 |
Mobili in legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto. |
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94 03 60 |
Altri mobili di legno. |
ALLEGATO II
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA LEGALITÀ DEL LEGNAME PROVENIENTE DA FORESTE NATURALI E PIANTAGIONI FORESTALI IN CONGO
Introduzione
L’allegato II dell’accordo volontario di partenariato consta dei seguenti elementi:
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— |
griglia di valutazione della legalità del legname proveniente da foreste natural, |
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— |
griglia di valutazione della legalità del legname proveniente da piantagioni forestali. |
Le due griglie di valutazione della legalità riguarderanno pertanto tutto il legname e suoi derivati prodotti e commercializzati in Congo (1).
La legalità viene definita come segue.
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|
Si considera legale qualunque legname proveniente da processi di acquisizione, produzione e commercializzazione conformi a tutte le disposizioni giuridiche e normative in vigore in Congo e applicabili nel campo della gestione e della valorizzazione delle foreste. |
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Le griglie di valutazione della legalità costituiranno il documento di base per la verifica della legalità. |
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|
Tali tabelle sono state elaborate nell’ambito di un processo partecipativo con la collaborazione dei rappresentanti delle parti interessate alla gestione sostenibile delle foreste, vale a dire settore pubblico, settore privato e società civile congolese. Le tabelle sono state peraltro anche oggetto di una sperimentazione sul campo nel febbraio 2009 per verificare la pertinenza di indicatori e parametri di controllo, esperienza che ha consentito di migliorarli. |
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|
Qualunque modifica delle disposizioni giuridiche e normative comporterà la conseguente modifica delle griglie di valutazione della legalità. Le proposte di modifica del presente allegato, con le dovute giustificazioni, saranno sottoposte per convalida all’attenzione del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo come disposto dall’allegato XI del presente accordo. |
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È opportuno sottolineare che il piano di assetto di ogni concessione forestale sarà adottato con decreto distinto. Per questo nelle griglie di valutazione della legalità non è possibile indicare i riferimenti a tali testi normativi. |
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Oltre allo sfruttamento, alla trasformazione e al commercio del legname, le tabelle tengono conto, conformemente alla definizione di legalità, dei seguenti aspetti:
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Le griglie di valutazione della legalità riguarderanno inoltre tutti i titoli di sfruttamento definiti nella legge 16-2000, segnatamente negli articoli da 65 a 70:
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1. Griglia di valutazione della legalità del legname proveniente da foreste naturali in Congo
La griglia di valutazione della legalità del legname proveniente da foreste naturali prevede 5 principi, 23 criteri, 65 indicatori e 162 parametri di controllo.
Tale griglia considera il legname proveniente da tutti gli abbattimenti:
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sfruttamento di siti di raccolta annuale (autorizzazione al taglio annuale, autorizzazione al completamento, autorizzazione all’esbosco), |
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— |
sfruttamento di legname con permesso speciale, |
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— |
costruzione di strade principali di evacuazione o strade secondarie all’interno di concessioni forestali, installazione di impianti locali e siti industriali sulla base di un’autorizzazione all’insediamento, |
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— |
realizzazione di progetti di sviluppo riguardanti la costruzione di infrastrutture sociali ed economiche (strade, dighe idroelettriche, eccetera). Si tratta del taglio di legname sulla base di un’autorizzazione al disboscamento. |
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|
Riferimento al testo legislativo o normativo |
Articoli |
Tipo di permesso |
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|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
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|
1, 3 e 9 |
CAT, CTI, PS |
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|
|
18 e 40 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
172 |
CAT, CTI |
||||
|
18 e 40 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
181 |
CAT, CTI |
||||
|
1, comma 2 |
CAT, CTI |
|||||
|
|||||||
|
|
48 |
CAT, CTI, PS |
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|
|
48 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
8 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
28, 42 e 43 |
CAT, CTI, PS |
|||||
|
26 |
CAT, CTI, PS |
|||||
|
|||||||
|
|
10 |
CAT, CTI |
||||
|
26 |
CAT, CTI |
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
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|
73 |
CAT, CTI |
||||
|
148 |
CAT, CTI |
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|
|
164 |
CAT, CTI |
||||
|
|
165 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
65 e 66 |
CAT, CTI |
||||
|
|
77 |
PS |
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|
|||||||
|
|||||||
|
|
71 |
CAT, CTI |
||||
|
|
72, 74, 101 e 172 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
74, 75, 101 e 172 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
277 e 314 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
da 112 a 119 |
CAT, CTI |
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|
|
48 |
CAT, CTI, PS |
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|||||||
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|||||||
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|||||||
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— |
— |
CAT |
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|||||||
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|
— |
CAT |
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|
|||||||
|
|||||||
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|
— |
CAT |
||||
|
|
37 e 81 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
72 |
CAT, CTI |
||||
|
168 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
37 e 81 |
CAT, CTI |
||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|
10 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
1 e 9 |
CAT, CTI, PS |
||||
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|||||||
|
|||||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|||||||
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|
173 nuovo e 210-3 |
CAT, CTI |
||||
|
|
210-5 |
CAT, CTI |
||||
|
|
210-7 e 179 nuovo |
CAT, CTI |
||||
|
27 |
CAT, CTI |
|||||
|
|||||||
|
|
179 nuovo |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
7 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
26 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
182 |
CAT, CTI |
||||
|
|
da 13 a 16 |
CAT, CTI |
||||
|
75 |
CAT, CTI |
|||||
|
6 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
172 |
CAT, CTI |
||||
|
|
172 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
90 |
CAT, CTI |
||||
|
|
90 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
9 |
CAT, CTI |
||||
|
|
145-1 nuovo |
CAT, CTI |
||||
|
22 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
141-2 nuovo |
CAT, CTI |
||||
|
|
141-2 nuovo |
CAT, CTI |
||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|
5 |
CAT, CTI |
||||
|
|
10 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
9 e 10 |
CAT, CTI |
||||
|
|
16 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
2 |
CAT, CTI |
||||
|
1 e 4 |
CAT, CTI |
|||||
|
4 e 5 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
2 |
CAT, CTI |
||||
|
1 e 4 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
2 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
39 |
CAT, CTI |
||||
|
16, 17 e 18 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
37 e 82 |
CAT, CTI |
||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|
142 e 143 |
CAT, CTI |
||||
|
12 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
2 |
CAT, CTI |
||||
|
|
9 |
CAT, CTI |
||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
37 e 82 |
CAT, CTI |
||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|
74 |
CAT, CTI |
||||
|
|
37 e 82 |
CAT, CTI |
||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
5 |
CAT |
||||
|
|
5 |
CAT |
||||
|
|
55 e 56 |
CAT |
||||
|
54 |
CAT |
|||||
|
|||||||
|
|
5 |
CAT |
||||
|
|
5 |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|
5 |
CAT |
||||
|
|
8 |
CAT |
||||
|
68 |
CAT |
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
24 |
CAT, CTI |
||||
|
|
80, 81 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
81,82 |
CAT, CTI |
||||
|
|
80 e 81 |
CAT, CTI |
||||
|
|
82 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
55,56 |
CAT |
||||
|
|
24 |
CAT |
||||
|
68 |
CAT, CTI |
|||||
|
8 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
99 |
CAT, CTI |
||||
|
|
37, 81 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
55,56 |
CAT |
||||
|
24 |
CAT |
|||||
|
|
8 |
CAT, CTI |
||||
|
68 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
72,74 |
CAT, CTI |
||||
|
|
87 |
CAT, CTI |
||||
|
|
37, 81 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
87 |
CAT, CTI |
||||
|
|
37, 81 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
87 |
CAT, CTI |
||||
|
|
121 |
CAT, CTI |
||||
|
|
81 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
81 |
CAT, CTI |
||||
|
|
82 |
CAT, CTI |
||||
|
|
87 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
90 |
CAT, CTI |
||||
|
|
130, 131 |
CAT, CTI |
||||
|
|
88 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
65, 66, 67 |
CAT, CTI |
||||
|
|
81 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
119 |
CAT, CTI |
||||
|
|
121 |
CAT, CTI |
||||
|
|
81 e 82 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
65 |
CAT, CTI |
||||
|
|
118 |
CAT, CTI |
||||
|
|
71 e 72 |
CAT, CTI |
||||
|
|
81 e 82 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
168 |
CAT, CTI |
||||
|
|
81 |
CAT, CTI |
||||
|
|
82 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|
169 e 170 |
CAT, CTI |
||||
|
|
81 |
CAT, CTI |
||||
|
|
82 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
da 124 a 124 b |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
110 e 111 |
CAT, CTI |
||||
|
|
14 e 27 |
CAT, CTI |
||||
|
|
6 e 27 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
31, 46 47 |
CAT, CTI |
||||
|
191 |
CAT, CTI |
|||||
|
137 |
CAT, CTI |
|||||
|
23 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
179 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
87 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
da 124 a 124 b |
CAT, CTI, PS |
||||
|
87 |
CAT, CTI, PS |
|||||
|
|||||||
|
|
da 132 a 135 |
CAT, CTI |
||||
|
461 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
462 |
CAT, CTI |
||||
|
134 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
134 |
CAT, CTI |
||||
|
462 e 463 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
33 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
462 |
CAT, CTI |
||||
|
|
461, 462 e 463 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
171 |
CAT, CTI |
||||
|
|
da 461 a 463 |
CAT, CTI |
||||
|
147 bis |
CAT, CTI |
|||||
|
|||||||
|
|
21, 22, 23 e 26 |
CAT, CTI |
||||
|
111 |
CAT, CTI, PS |
|||||
|
387(5) e 399 |
CAT, CTI |
|||||
|
308 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
21, 22, 23 e 26 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
463 |
CAT, CTI, PS |
|||||
|
134 |
CAT, CTI, PS |
|||||
|
327 e 328 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
134 |
CAT, CTI |
||||
|
462, 463 |
CAT, CTI, PS |
|||||
|
|
CAT, CTI, PS |
|||||
|
|
461, 462 e 463 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
134 |
CAT, CTI |
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
10 e 15 |
CAT, CTI |
||||
|
16, 17, 18, 23, 24 e 40 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
173 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
118 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
173 |
CAT, CTI |
||||
|
|
73-3 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
2 e 3 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
10 e 11 |
|
|||||
|
|
503 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|||||||
|
|
5 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
23 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
da 1 a 9 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
48 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|||||||
|
|
9 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
da 1 a 24 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
23 |
CAT, CTI, PS |
|||||
|
|||||||
|
|
121 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
1, 2, 3, 4 |
CAT, CTI |
||||
|
|
3 |
CAT, CTI |
||||
|
3 e 4 |
CAT, CTI |
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
86 |
CAT, CTI, PS |
||||
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75 |
CAT, CTI, PS |
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81 |
CAT, CTI, PS |
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20 e 27 |
CAT, CTI |
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|
135 |
CAT, CTI |
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|
3 e 8 |
CAT, CTI |
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|
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18 e 27 |
CAT, CTI |
||||
|
|
110 e 111 |
CAT, CTI |
||||
|
|
6, 14 e 27 |
CAT, CTI |
||||
|
|
6, 14 e 27 |
CAT, CTI |
||||
|
|
27 |
CAT, CTI |
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2. Griglia di valutazione della legalità del legname proveniente da piantagioni forestali
La griglia di valutazione della legalità del legname proveniente da piantagioni forestali prevede 5 principi, 20 criteri, 56 indicatori e 141 parametri di controllo.
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Riferimento al testo legislativo o normativo |
Articoli |
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1, 3 e 9 |
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18 e 40 |
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172 |
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18 e 40 |
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181 |
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1, comma 2 |
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48 |
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48 |
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8 |
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28, 42 e 43 |
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26 |
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10 |
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26 |
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60 |
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24 |
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24 |
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102 |
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37 |
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15 |
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15 |
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17 |
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19 |
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14 |
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61 |
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62 |
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2 |
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92 |
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102 |
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64 |
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65, 76 |
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178 |
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277 e 314 |
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da 112 a 119 |
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48 |
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— |
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37 e 81 |
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72 |
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168 |
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37 e 81 |
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— |
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10 |
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1 e 9 |
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173 nuovo e 210-3 |
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210-5 |
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210-7 e 179 nuovo |
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27 |
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179 nuovo |
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7 |
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26 |
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182 |
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da 13 a 16 |
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75 |
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6 |
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172 |
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172 |
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|
90 |
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90 |
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9 |
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|
145-1 nuovo |
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22 |
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141-2 nuovo |
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141-2 nuovo |
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— |
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5 |
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10 |
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9 e 10 |
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16 |
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2 |
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1 e 4 |
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4 e 5 |
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e 4 |
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|
2 |
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39 |
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16, 17 e 18 |
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|
37 e 82 |
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|
— |
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|
142 e 143 |
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12 |
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|
2 |
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9 |
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|
|
— |
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||||||
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|
37 e 82 |
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|
— |
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74 |
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|
37 e 82 |
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|
— |
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||||||
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5 |
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|
5 |
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55 e 56 |
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54 |
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5 |
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5 |
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5 |
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8 |
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68 |
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24 |
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37 e 82 |
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||||||
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|
68 |
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|
8 |
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|
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183 |
||||
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37, 81, 82 |
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— |
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|
— |
||||
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|
— |
||||
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||||||
|
|
121 |
||||
|
|
81 e 82 |
||||
|
||||||
|
||||||
|
|
114, 115 |
||||
|
|
81 e 82 |
||||
|
||||||
|
|
121 |
||||
|
|
119 |
||||
|
|
81 e 82 |
||||
|
||||||
|
|
118 |
||||
|
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|
||||||
|
|
da 124 a 124 b |
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|
110 e 111 |
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|
|
6, 14 e 27 |
||||
|
49 |
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|
|
31, 46 e 47 |
||||
|
191 |
|||||
|
137 |
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23 |
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179 |
||||
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87 |
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da 132 a 135 |
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461 |
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134 |
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462 e 463 |
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|
134 |
||||
|
46 e 463 |
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|
462 |
||||
|
|
462 |
||||
|
|
461, 462 e 463 |
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|
||||||
|
|
171 |
||||
|
|
da 461 a 463 |
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|
147 bis |
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|
|
21, 22, 23 e 26 |
||||
|
111 |
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|
461 |
|||||
|
308 |
|||||
|
|
21, 22, 23 e 26 |
||||
|
463 |
|||||
|
134 |
|||||
|
327 e 328 |
|||||
|
|
134 |
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|
426 e 463 |
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||||||
|
|
10 e 15 |
||||
|
16, 17, 18, 23, 24 e 40 |
|||||
|
|
173 |
||||
|
||||||
|
|
10 e 15 |
||||
|
|
73-3 |
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|
||||||
|
||||||
|
||||||
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|
1, 2, 3 e 4 |
||||
|
|
da 1 a 5 |
||||
|
77 e 78 |
|||||
|
|
503 |
||||
|
||||||
|
|
5 |
||||
|
|
23 |
||||
|
|
da 1 a 9 |
||||
|
|
48 |
||||
|
||||||
|
|
9 |
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|
|
da 1 a 24 |
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|
23 |
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|
||||||
|
|
121 |
||||
|
|
1, 2, 3 e 4 |
||||
|
|
3 |
||||
|
3 e 4 |
|||||
|
||||||
|
||||||
|
|
86 |
||||
|
|
75 |
||||
|
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81 |
||||
|
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20 e 27 |
||||
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|
135 |
||||
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18 e 27 |
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110 e 111 |
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14 e 27 |
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6 e 27 |
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27 |
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REPERTORIO DI LEGGI, PRINCIPALI TESTI NORMATIVI, NONCHÉ ACCORDI REGIONALI E INTERNAZIONALI CONSIDERATI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA LEGALITÀ FORESTALE
1. Foreste
|
— |
Legge 16-2000 del 20 novembre 2000 che istituisce il codice forestale, |
|
— |
decreto 2002-434 del 31 dicembre 2002 che stabilisce l’organizzazione e il funzionamento del fondo forestale, |
|
— |
decreto 2002-435 del 31 dicembre 2002 che stabilisce le attribuzioni, l’organizzazione e il funzionamento del centro nazionale di inventariazione e pianificazione delle risorse forestali e faunistiche, |
|
— |
decreto 2002-436 del 31 dicembre 2002 che stabilisce le attribuzioni, l’organizzazione e il funzionamento del servizio di controllo dei prodotti forestali per esportazione, |
|
— |
decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002 che fissa le condizioni di gestione e utilizzo delle foreste, |
|
— |
provvedimento 5053/MEF/CAB del 19 giugno 2007 che definisce le direttive nazionali in materia di pianificazione sostenibile delle concessioni forestali. |
2. Ambiente
|
— |
Legge 003/91 del 23 aprile 1991 concernente la tutela dell’ambiente, |
|
— |
decreto 86/775 del 7 giugno 1986 che rende obbligatori gli studi di impatto ambientale, |
|
— |
provvedimento 1450/MIME/DGE del 18 novembre 1999 concernente l’attuazione di talune disposizioni relative agli impianti classificati di cui alla legge 003/91 in materia di salvaguardia dell’ambiente, |
|
— |
provvedimento 835/MIME/DGE del 6 settembre 1999 che fissa le condizioni di autorizzazione per la realizzazione di studi o valutazioni di impatto ambientale nella Repubblica del Congo. |
3. Lavoro, igiene e salute
|
— |
Legge 45-75 del 15 marzo 1975 che istituisce un codice del lavoro nella Repubblica popolare del Congo, |
|
— |
legge 6-96 del 6 marzo 1996 che modifica e integra talune disposizioni della legge 45-75 del 15 marzo 1975 che istituisce un codice del lavoro nella Repubblica popolare del Congo, |
|
— |
legge 004/86 del 25/02/86 che istituisce il codice di previdenza sociale nella Repubblica popolare del Congo, |
|
— |
legge 022/88 del 17 settembre 1988 recante modifica della legge 001/86 del 22 febbraio 1986 che sostituisce e integra la legge 03/85 del 14 febbraio 1985 che istituisce l’ufficio nazionale dell’occupazione e della manodopera (ONEMO) e modifica il codice del lavoro, |
|
— |
decreto 78/359/MJT.SGFPT.DTPS.ST.3/8 del 12 maggio 1978 che definisce le deroghe previste dall’articolo 105 del codice del lavoro, |
|
— |
decreto 78/360/MJT.SGFPT.DTPS.ST. 3/8 del 12 maggio 1978 che fissa che le imprese che non rientrano nel regime agricolo l’orario di lavoro, la disciplina applicabile agli straordinari e le loro modalità retributive |
|
— |
decreto 78/361/MJT.SGFPT.DTPS.ST.3/8 del 12 maggio 1978 che fissa per le imprese agricole e affini la disciplina applicabile agli straordinari e le loro modalità retributive, |
|
— |
provvedimento 9028/MTERFPPS/DGT/DSSHST del 10 dicembre 1986 concernente le misure speciali di sicurezza e igiene applicabili alle imprese che si occupano di lavori forestali, |
|
— |
provvedimento 9030/MTERFPPS/DGT/DSSHST del 10 dicembre 1986 che istituisce i comitati di igiene e sicurezza nelle imprese, |
|
— |
provvedimento 9033/MTERFSPPS/DGT/DSSHST del 10 dicembre 1986 che definisce l’organizzazione e il funzionamento dei centri sociosanitari delle imprese stabilisce nella Repubblica popolare del Congo, |
|
— |
decreto 2008-942 del 31 dicembre 2008 che fissa l’importo della retribuzione minima interprofessionale garantita (SMIG), |
|
— |
provvedimento 3092 del 9 luglio 2003 che disciplina le condizioni di istituzione e apertura dei corsi di formazione privati in materia sanitaria. |
4. Commercio
|
— |
Legge 6-94 del 1o giugno 1994 concernente la regolamentazione dei prezzi, le norme commerciali, l’accertamento e la repressione delle frodi, |
|
— |
legge 19-2005 del 24 novembre 2005 che disciplina l’esercizio della professione di commerciante nella Repubblica del Congo, |
|
— |
legge 3-2007 del 24 gennaio 2007 che regolamenta le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni, |
|
— |
decreto 2008-446 del 15 novembre 2008 che fissa le modalità di ottenimento della tessera professionale di commerciante. |
5. Gestione fondiaria
|
— |
Legge 17-2000 del 31 dicembre 2000 relativa alla proprietà fondiaria. |
6. Agricoltura e allevamento
|
— |
Decreto 55/1219 del 13 settembre 1955 recante la regolamentazione dell’amministrazione pubblica che fissa le condizioni di applicazione della legge del 26 novembre 1952 relativa all’organizzazione della tutela dei vegetali nei territori di competenza del ministero della Francia d’oltremare, |
|
— |
decreto 86/970 del 27 settembre 1986 che fissa gli indennizzi dovuti in caso di distruzione di alberi da frutto e danni alle colture, |
|
— |
provvedimento 1 142 del 12 giugno 1945 che istituisce un controllo fitosanitario nell’Africa equatoriale francese, |
|
— |
provvedimento 1 143 del 12 giugno 1945 che istituisce un’attività di sorveglianza e polizia fitosanitaria delle colture nell’Africa equatoriale francese, |
|
— |
provvedimento 2866/MAE/MEFB del 3 luglio 2008 che fissa l’ammontare delle spese di ispezioni, prestazioni zoosanitarie, fitosanitarie e dei documenti sanitari normativi. |
7. Trasporti
|
— |
Legge 018/89 del 31 ottobre 1989 che definisce le diverse attività di trasporto stradale e attività correlate del trasporto automobilistico e fissa i diritti da riscuotere ai fini del rilascio dei permessi per l’esercizio di tali professioni, |
|
— |
codice comunitario della strada CEMAC rivisto 2001, |
|
— |
codice della navigazione interna CEMAC/RDC, |
|
— |
decreto 90/135 del 31 marzo 1990 che disciplina l’accesso alla professione del trasporto stradale e l’esercizio di attività correlate al trasporto automobilistico nella Repubblica del Congo, |
|
— |
decreto 98-39 del 29 gennaio 1998 che stabilisce l’organizzazione e la regolamentazione del traffico marittimo da e verso la Repubblica del Congo, |
|
— |
decreto 2003-61 del 6 maggio 2003 recante regolamentazione dell’immatricolazione dei veicoli automobilistici, |
|
— |
provvedimento 5694 del 17 settembre 2001 che fissa le condizioni richieste per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio della professione del trasporto stradale e delle professioni correlate al trasporto automobilistico, |
|
— |
provvedimento 11599 del 15 novembre 2004 recante regolamentazione della revisione dei veicoli, |
|
— |
provvedimento 2844 del 12 aprile 2005 che fissa i requisiti di compilazione e rilascio dei libretti di circolazione dei veicoli automobilistici, |
|
— |
provvedimento 1033/MTMMM-CAB del 14 maggio 2008 che istituisce il documento di accompagnamento del carico per il traffico internazionale di merci da e verso il Congo. |
8. Economia
|
— |
Legge 6-2003 del 18 gennaio 2003 recante la carta degli investimenti, |
|
— |
decreto 2004-30 del 18 febbraio 2004 che fissa le modalità di autorizzazione a usufruire dei vantaggi della carta degli investimenti. |
9. Accordi internazionali, regionali e subregionali
|
— |
atto uniforme dell’OHADA relativo al diritto commerciale generale, |
|
— |
atto uniforme del 17 aprile 1997 relativo ai diritti delle società commerciali e dei raggruppamenti di interesse economico, |
|
— |
atto uniforme dell’OHADA del 10 aprile 1998 che stabilisce l’organizzazione delle procedure collettive di accertamento del passivo, |
|
— |
atto uniforme dell’OHADA del 10 aprile 1998 che organizza le procedure di recupero e le modalità di esecuzione, |
|
— |
convenzione africana per la conservazione della fauna e delle risorse naturali, detta convenzione di Algeri del 1968, ratificata con la legge 27/80 del 21 aprile 1980, |
|
— |
convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata con la legge 34/82 del 7 luglio 1982, adesione del Congo il 31 gennaio 1983, |
|
— |
convenzione relativa alla diversità biologica, Rio 1992, ratificata con la legge 29/96 del 25 giugno 1996, |
|
— |
accordo internazionale sui legni tropicali, ratificato con la legge 28/96 del 25 giugno 1996, |
|
— |
convenzione quadro relativa ai cambiamenti climatici, ratificata con la legge 26/96 del 25 giugno 1996, |
|
— |
convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, in particolare come habitat della selvaggina di penna (convenzione di RAMSAR), ratificata con la legge 28/96 del 25 giugno 1996, |
|
— |
convenzione di Bonn relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, 1985, ratificata con la legge 14/99 del 3 marzo 1999, |
|
— |
convenzione sulla lotta contro la desertificazione, ratificata con la legge 8/99 dell’8 gennaio 1999, |
|
— |
protocollo di Kyoto sulla lotta contro i cambiamenti climatici, ratificato con la legge 24 - 2006 del 12 settembre 2006, |
|
— |
trattato relativo alla commissione delle foreste dell’Africa centrale, sottoscritto il 5 febbraio 2005 a Brazzaville e ratificato con la legge 35-2006 del 26 ottobre 2006, che autorizza la ratifica del trattato relativo alla conservazione e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali dell’Africa centrale e istituisce la commissione delle foreste dell’Africa centrale. |
(1) Il caso di Eucalyptus Fibre Congo rappresenta per il momento l’unica eccezione in corso di regolarizzazione (cfr. allegato IX). Si tratta di una cessione di piantagioni statali, che si estende per una superficie di circa 48 000 ha, avvenuta nell’aprile 2008 affinché siano gestite da EFC nell’ambito di una locazione enfiteutica. A tal fine è prevista l’adozione di un testo che precisi le condizioni per la cessione di piantagioni a terzi. Successivamente la legalità di tale legname e dei suoi derivati sarà dimostrata utilizzando la griglia di valutazione della legalità del legname proveniente da piantagioni forestali.
ALLEGATO III
SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ (SVL)
CAPITOLO 1
INTRODUZIONE
Il sistema di verifica della legalità (SVL) previsto per la Repubblica del Congo si fonda su testi legislativi e normativi, direttive e norme. Il sistema poggia su due pilastri importanti:
|
— |
il controllo amministrativo, e |
|
— |
il controllo sul campo. |
Il sistema sviluppato in questa sede si basa sulla valutazione, il controllo e la verifica attualmente praticati nell’ambito della supervisione del governo della gestione e dell’utilizzo delle risorse forestali, tuttavia potenziato al fine di garantire l’affidabilità del sistema di licenze FLEGT istituito nell’ambito del presente accordo. Il sistema consta dei seguenti elementi:
|
1) |
due griglie di valutazione della legalità; |
|
2) |
sistema di rintracciabilità; |
|
3) |
verifica della legalità dell’entità forestale; |
|
4) |
verifica del controllo della catena di approvvigionamento; |
|
5) |
rilascio di licenze FLEGT; |
|
6) |
Audit indipendente. |
Il sistema verrà applicato da:
|
— |
due (02) direzioni centrali che opereranno sotto la tutela della direzione generale dell’economia forestale (DGEF): la direzione delle foreste e la direzione per la valorizzazione delle risorse forestali, |
|
— |
tre (03) ispettorati di divisione che agiranno sotto la tutela dell’ispettorato generale dell’economia forestale (IGEF): ispettorato delle foreste, ispettorato della fauna e delle aree protette e ispettorato amministrativo e giuridico, |
|
— |
dodici (12) direzioni dipartimentali presenti in tutti i dipartimenti del paese (Brazzaville, Pointe-Noire, Kouilou, Niari, Lékoumou, Bouenza, Pool, Plateaux, Cuvette-Ouest, Cuvette, Sangha, Likouala), nonché loro squadre e posti di controllo, |
|
— |
due (02) enti che godranno di autonomia di gestione: il servizio di controllo dei prodotti forestali all’esportazione (SCPFE) e i suoi uffici e il centro nazionale di inventariazione e pianificazione delle risorse forestali e faunistiche (CNIAF), |
|
— |
i servizi dell’amministrazione del commercio, |
|
— |
i servizi dell’amministrazione della giustizia, |
|
— |
i servizi dell’amministrazione doganale, |
|
— |
i servizi dell’amministrazione fiscale, |
|
— |
i servizi dell’amministrazione del lavoro, |
|
— |
i servizi dell’amministrazione dell’ambiente, |
|
— |
i servizi dell’amministrazione della sanità, |
|
— |
i servizi dell’amministrazione della previdenza sociale (ente previdenziale, CNSS), |
|
— |
le imprese forestali. |
È inoltre prevista l’istituzione di una struttura della società civile che provvederà a osservare le attività delle imprese forestali concorrendo allo sviluppo delle procedure di verifica.
Il sistema sarà infine verificato da un controllore.
Le responsabilità delle diverse entità coinvolte nell’attuazione del sistema saranno definite con maggiore dovizia di dettagli nei capitoli successivi.
Le attribuzioni specifiche delle diverse entità partecipanti, come anche le risorse umane necessarie, compresi i livelli di competenze richiesti in funzione delle mansioni, sanno invece espressamente definiti nella fase di sviluppo del sistema.
Analogamente, nell’organizzazione delle funzioni di controllo e verifica si presterà particolare attenzione ai meccanismi di gestione e controllo dei potenziali conflitti di interesse.
CAPITOLO 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il sistema di verifica della legalità verrà applicato a TUTTE le fonti nazionali di legname e ai prodotti importati. Qualunque legname commercializzato in Congo rientrerà dunque nel sistema di verifica della legalità.
Tale verifica coprirà pertanto il mercato nazionale e i mercati di esportazione per tutti i prodotti definiti nell’allegato I, prescindendo dal paese destinatario dell’esportazione.
Il sistema prevede anche requisiti concernenti il legname di origine congolese che transita per altri paesi (segnatamente il Camerun).
CAPITOLO 3
3.1. Griglie di valutazione della legalità
Il sistema di valutazione della legalità previsto per il Congo consta di due griglie: i) la griglia di valutazione della legalità del legname proveniente da foreste naturali in Congo; e ii) la griglia di valutazione della legalità del legname proveniente da piantagioni forestali del Congo (cfr. allegato II). Le griglie contengono indicatori e parametri di controllo riguardanti i seguenti aspetti:
|
— |
l’esistenza dell’impresa forestale, |
|
— |
i diritti di accesso legali alle risorse forestali e la concessione delle autorizzazioni periodiche, |
|
— |
il rispetto delle disposizioni in materia di pianificazione, |
|
— |
il rispetto di talune disposizioni in materia di sfruttamento e trasformazione, |
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— |
il rispetto delle disposizioni in materia di ambiente, |
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— |
la conformità delle dichiarazioni fiscali e il versamento entro i termini prescritti di imposte e contributi previdenziali, |
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— |
l’informazione e il coinvolgimento della società civile e delle popolazioni locali e autoctone nella gestione della concessione forestale, |
|
— |
il rispetto dei diritti delle popolazioni locali e autoctone e dei lavoratori, |
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— |
il rispetto degli impegni in materia di contributo allo sviluppo socioeconomico. |
Le griglie di valutazione della legalità definiscono i requisiti per le imprese che esercitano un’attività forestale e producono o trasformano legname e suoi derivati. Gli indicatori e i parametri di controllo di ciascuna tabella sono suddivisi in due categorie: i) quelli non legati alla catena di rintracciabilità; e ii) quelli verificati nell’ambito della catena di rintracciabilità.
Il sottocapitolo 3.2 descrive la prima categoria, mentre il capitolo 4 illustra la seconda.
3.2. Procedure di verifica
La verifica della legalità avverrà sulla base del documento (controllo documentario) e/o di ispezioni sul luogo di lavoro. La verifica di taluni indicatori e parametri di controllo potrà avvenire una volta durante l’esistenza dell’impresa (validità del titolo di sfruttamento, elaborazione del piano di assetto), mentre altri richiederanno una verifica periodica (mensile e trimestrale) o annuale.
La tabella 1 illustra per sommi capi responsabilità, metodi e frequenze di verifica delle attività per legname proveniente da foreste naturali.
La strategia di verifica può essere sintetizzata come segue:
|
3.2.a.) |
Primo livello: interventi di controllo da parte dei servizi abilitati
Le modalità dettagliate di comunicazione dei risultati dei controlli di primo livello all’IGEF saranno definite durante la fase di sviluppo del sistema. Tali modalità specificheranno altresì le modalità per la segnalazione all’IGEF di un’infrazione accertata da parte di un’amministrazione. |
|
3.2.b.) |
Secondo livello: interventi di verifica da parte dell’IGEF L’IGEF avrà una responsabilità globale di secondo livello nell’ambito della verifica di quanto segue:
Per quanto concerne la verifica della legalità dell’entità forestale, i diversi controlli menzionati nel punto 3.2.a.) comporteranno una verifica da parte dell’ispettorato generale dell’economia forestale attraverso:
A tal fine, l’IGEF sarà tenuto ad accertarsi che le altre istituzioni coinvolte nel controllo (commercio, lavoro, fiscale, agricoltura, pianificazione del territorio, ambiente, ente previdenziale, eccetera) abbiano assolto i rispettivi compiti e ricevuto i risultati necessari in materia di controllo. Ciò ovviamente avverrà tramite ispezioni sul campo presso le istituzioni interessate, il controllo documentario e la verifica dei database disponibili. L’IGEF verificherà e convaliderà i vari dati emersi dal controllo di primo livello. Una traccia scritta di tale processo di verifica di secondo livello e convalida sarà conservata e archiviata secondo modalità da definirsi nel corso della fase di sviluppo del sistema. |
Tale processo di verifica porterà al rilascio di un certificato di legalità consegnato al richiedente.
La legalità di un’impresa sarà valutata sulla base del rispetto degli indicatori e dei parametri di controllo utilizzando un sistema misto. Ciò significa che gli indicatori e i parametri di controllo per l’anno antecedente alla richiesta di ottenimento del certificato di legalità dovranno risultare corretti e attestare la legalità, mentre per l’anno in corso non dovrà essere segnalata alcuna infrazione.
Il certificato di legalità avrà una validità di un anno. Scaduta la validità del certificato, sarà programmata e realizzata una nuova ispezione dell’IGEF per consentire il rilascio di un certificato di legalità per l’anno successivo. Se per motivi indipendenti dalla volontà dell’impresa, tale nuova ispezione non risultasse realizzabile entro il termine previsto, il certificato potrà essere prorogato al massimo di 6 mesi.
3.3. Verifica della legalità delle concessioni forestali certificate
I diversi standard considerati dagli enti di certificazione privata delle concessioni forestali in Congo (FSC, OLB, TLTV) hanno integrato perfettamente l’essenziale dei criteri, degli indicatori e dei parametri di controllo relativi:
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— |
all’esistenza giuridica dell’impresa, |
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— |
al possesso delle autorizzazioni periodiche che consentono l’esercizio delle attività, |
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— |
al rispetto delle disposizioni giuridiche e normative in materia forestale, |
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— |
al rispetto delle disposizioni normative in materia di pianificazione, sfruttamento forestale, trasformazione del legname e fiscalità, |
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— |
al rispetto delle disposizioni in materia di ambiente, |
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— |
alla realizzazione di attività in subappalto nel rispetto delle disposizioni normative. |
Nella fase di sviluppo del sistema, l’IGEF procederà a un’analisi formale degli standard di certificazione delle concessioni forestali in Congo (FSC, OLB, TLTV, attualmente utilizzati in Congo e altri standard eventuali) tenuto conto della griglia di valutazione della legalità. A tale analisi seguirà una relazione che sarà pubblicata e resa accessibile al pubblico.
Qualora l’esito dell’analisi fosse positivo, l’IGEF intende approvare il sistema di certificazione privata, approvazione che sarà resa pubblica e consentirà il rilascio del certificato di legalità da parte dell’IGEF alle imprese che siano state certificate secondo un siffatto sistema senza che sia necessaria una specifica ispezione dell’IGEF, ciò al fine di evitare una doppia verifica della legalità nel caso delle concessioni forestali certificate.
Tuttavia, l’impresa forestale interessata da tale certificazione approvata dovrà trasmettere all’ispettorato generale dell’economia forestale tutte le relazioni dell’audit di certificazione del sistema di certificazione privata per consentirgli di accertare il rispetto della legalità in tale processo e, pertanto, consentire l’emissione del certificato di legalità per l’impresa in questione. Peraltro, essa dovrà segnalare immediatamente all’IGEF eventuali sospensioni o revoche del certificato privato. Durante la fase di sviluppo del sistema si intendono descrivere dettagliatamente le modalità di trattamento degli interventi correttivi richiesti nell’ambito dei sistemi di certificazione privata.
3.4. Mancato rispetto della griglia
Nell’ambito del sistema di verifica della legalità, i casi di mancato rispetto saranno trattati conformemente alle disposizioni giuridiche e normative in vigore nel paese. Le attuali disposizioni saranno integrate da una serie di misure complementari.
Ove la griglia non risulti rispettata, verranno adottati tutti i provvedimenti per ritirare il certificato di legalità ed eventualmente sequestrare i carichi per i quali è in corso una domanda di licenza FLEGT. Il certificato di legalità potrà dunque essere annullato dall’IGEF in caso di pratiche incompatibili con i requisiti del sistema FLEGT debitamente accertate dall’IGEF e/o dal comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo.
Durante il periodo di sviluppo del sistema sarà elaborato un manuale di orientamento nel quale si descriveranno le modalità di trattamento dei casi di mancato rispetto degli indicatori della griglia di valutazione della legalità e/o del sistema di rintracciabilità. Il manuale preciserà inoltre le modalità di trattamento di tali infrazioni, compresa l’inosservanza dei termini previsti, gli eventuali interventi correttivi e la responsabilità in merito dei diversi soggetti. Nel contesto della fase di sviluppo del sistema si preciseranno altresì le modalità di gestione e divulgazione delle informazioni relative a tali infrazioni.
Tabella 1: Valutazione e verifica dei parametri di controllo non legati alla catena di rintracciabilità per legname proveniente da foreste naturali
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Aspetto della legalità |
Indicatore/parametro di controllo |
Responsabilità del controllo di primo livello |
Strumenti di verifica |
Periodicità della verifica |
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Esistenza giuridica dell’impresa |
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Amministrazione del commercio |
Verifica documentaria |
Annuale |
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Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
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DGEF/squadre |
Verifica documentaria |
Annuale |
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|
DGEF/squadre |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione della giustizia |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione della giustizia |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione del commercio |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Diritti di accesso legali alle risorse forestali (2) |
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DGEF Squadre |
Verifica documentaria |
1 volta durante il periodo di validità della CTI/CAT |
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|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria e ispezione di verifica presso la direzione dipartimentale dell’economia forestale |
Annuale |
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|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria e ispezione di verifica presso la direzione dipartimentale dell’economia forestale |
Annuale |
|||||
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Amministrazione doganale, amministrazione fiscale |
Verifica documentaria |
Annuale |
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|
DGEF/squadre |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Rispetto delle disposizioni in materia di pianificazione |
|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria (esame delle relazioni) |
1 volta durante il periodo di elaborazione del piano di assetto |
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DGEF Squadre |
Verifica documentaria (esame dei resoconti) |
1 volta durante il periodo di elaborazione del piano di assetto |
|||||
|
Rispetto delle disposizioni in materia di sfruttamento e trasformazione del legname (4) |
|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria e ispezione di verifica sul campo |
Annuale |
||||
|
DGEF Squadre |
Ispezione di verifica sul campo |
Annuale |
|||||
|
DGEF Squadre |
Ispezione di verifica sul campo |
Annuale |
|||||
|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria, ispezione di verifica sul campo, consultazione SIGEF |
Mensile |
|||||
|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria, ispezione di verifica sul campo, consultazione SIGEF |
Annuale |
|||||
|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria e Ispezione di verifica sul campo |
Annuale |
|||||
|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria, ispezione di verifica sul campo, consultazione SIGEF |
Annuale |
|||||
|
DGEF Squadre |
Ispezione di verifica sul campo |
Annuale |
|||||
|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria e Ispezione di verifica sul campo |
Annuale |
|||||
|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria e Ispezione di verifica sul campo |
Annuale |
|||||
|
Verifica documentaria e ispezione di verifica sul campo |
Verifica documentaria e ispezione sul campo |
Semestrale |
|||||
|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria e Ispezione di verifica sul campo |
Semestrale |
|||||
|
DGEF Squadre |
Ispezione di verifica sul campo |
Annuale |
|||||
|
Conformità delle dichiarazioni fiscali e versamento di imposte e contributi previdenziali |
|
|
|
|
||||
|
Amministrazione fiscale |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione doganale |
Verifica documentaria |
Mensile |
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|
Amministrazione doganale |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione doganale |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione fiscale e DGEF |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Squadre Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
DGEF Squadre |
|
Mensile |
|||||
|
Semestrale |
|||||||
|
Amministrazione doganale, amministrazione fiscale |
|
Mensile |
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Semestrale |
|||||||
|
Amministrazione fiscale |
|
Mensile |
|||||
|
Semestrale |
|||||||
|
Amministrazione fiscale |
|
Mensile |
|||||
|
Semestrale |
|||||||
|
Amministrazione fiscale, DGEF, squadre |
|
Mensile |
|||||
|
Semestrale |
|||||||
|
Rispetto delle disposizioni legislative e normative in materia di ambiente |
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Amministrazione dell’ambiente |
|
1 volta durante la realizzazione dello studio |
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|
Amministrazione dell’ambiente |
|
Annuale |
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Annuale |
|||||||
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Amministrazione della sanità Amministrazione dell’ambiente |
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Annuale |
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Amministrazione della sanità Amministrazione dell’ambiente |
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Annuale |
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Amministrazione forestale |
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Semestrale |
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Annuale |
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Informazione e coinvolgimento della società civile e delle popolazioni locali e autoctone nella gestione della concessione forestale |
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|
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DGEF Squadre |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
DGEF Squadre |
Ispezione di verifica sul campo, verifica documentaria |
Annuale |
|||||
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|
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|
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|
DGEF Squadre |
Ispezione di verifica sul campo, verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Rispetto dei diritti delle popolazioni locali e autoctone e dei lavoratori |
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DGEF Squadre |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria |
Annuale |
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|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
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|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria |
Annuale |
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|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria |
Annuale |
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|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione forestale, amministrazione del lavoro |
Ispezione di verifica sul campo |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione forestale, amministrazione del lavoro |
Ispezione di verifica sul campo |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
|
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|
|||||
|
Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione forestale, amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione forestale, amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione della sanità |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
DGEF Squadre |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
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Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
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Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione del lavoro |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
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|
Amministrazione del lavoro, DGEF |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Aministrazione del lavoro, DGEF |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione del lavoro, DGEF |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione del lavoro, DGEF |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Rispetto da parte dell’impresa delle le normative in materia di trasporto e commercializzazione del legname |
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|
|
|
||||
|
Amministrazione dei trasporti |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione dei trasporti |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione dei trasporti |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione dei trasporti |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione dei trasporti |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione dei trasporti |
Verifica documentaria |
Annuale |
|||||
|
Amministrazione dei trasporti |
Verifica documentaria |
Annuale |
Per analogia, durante la fase di sviluppo del sistema si predisporrà una tabella simile per i permessi speciali e il legname derivante da piantagioni forestali.
CAPITOLO 4
4.1. Principi di controllo della catena di approvvigionamento/sistema di rintracciabilità
Il Congo dispone di un sistema di rintracciabilità del legname basato su quattro (04) aspetti principali, ossia:
|
— |
origine o provenienza del prodotto, |
|
— |
identificazione del prodotto con una marcatura, |
|
— |
registrazione dei dati di base legati a tali prodotti su un supporto anch’esso perfettamente rintracciabile, |
|
— |
verifica dei prodotti. |
Il sistema si basa sulla legge 16-2000 del 20 novembre 2000 che istituisce il codice forestale e i suoi principali testi applicativi, segnatamente il decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002 che fissa le condizioni di gestione e utilizzo delle foreste. Le disposizioni normative concernenti la rintracciabilità riguardano quattro (04) aspetti principali (origine o provenienza, identificazione del prodotto con marcatura, registrazione dei dati di base, verifica dei prodotti). Esse precisano che:
|
— |
l’appaltatore di tagli è soggetto all’obbligo di effettuare il prelievo su una superficie ben determinata denominata «taglio annuale» di un volume di legname corrispondente al volume massimo annuale (VMA) autorizzato dall’amministrazione forestale. Tale superficie georeferenziabile con il sistema di informazione geografica (SIG) è il punto di origine o partenza dei prodotti autorizzati all’abbattimento. Il taglio annuale è costituito da superfici che siano state oggetto di un computo completo degli alberi utilizzabili preliminarmente contrassegnati con vernice bianca in corrispondenza del piede all’atto del computo. I risultati del computo riportati su una carta in scala 1/20 000 e una carta o uno schizzo in scala 1/50 000 dovranno indicare tutti i depositi, le strade e le poste già aperte e da aprire. Sulla base dei dati dichiarativi forniti dagli appaltatori di tagli, l’amministrazione forestale provvederà a verificare l’esattezza dei computi e dei limiti definiti per il taglio annuale prima del rilascio dell’autorizzazione al taglio; |
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— |
per ogni albero abbattuto l’appaltatore dovrà:
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— |
l’appaltatore di tagli sarà tenuto a fornire ogni mese all’amministrazione forestale un rendiconto riportante le produzioni realizzate per essenza e destinazione. Alla fine dell’anno, l’appaltatore sarà tenuto a depositare presso l’amministrazione forestale un rendiconto riepilogativo annuale riportante il volume delle produzioni per essenza e destinazione, |
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— |
la verifica e i controlli saranno eseguiti dai servizi abilitati dell’amministrazione forestale, vale a dire:
|
Inoltre, la struttura della società civile potrà accompagnare l’IGEF nelle sue ispezioni sul campo e condurre proprie osservazioni sul campo.
4.2. Architettura: fasi di rintracciabilità del legname proveniente da foreste naturali
4.2.a) Convenzioni
L’iter di rintracciabilità del legname proveniente da foreste naturali in virtù di concessioni oggetto di convenzione (convenzione di assetto e trasformazione o convenzione di trasformazione industriale) comprende otto (08) fasi:
— Fase 1: preparazione della documentazione e richiesta di taglio annuale (carta di computo, carta della rete stradale, eccetera),
— Fase 2: verifica dei limiti e dei risultati del computo con successivo rilascio dell’autorizzazione al taglio annuale,
— Fase 3: prelievo del legno (abbattimento, svettatura-deceppatura, esbosco, depezzatura o preparazione di toppi),
— Fase 4: stoccaggio dei toppi nei diversi depositi di produzione (deposito nella foresta, deposito di esportazione, deposito nello stabilimento),
— Fase 5: trasporto dei prodotti: toppi dal deposito nella foresta all’unità di trasformazione/porto di esportazione/mercato locale; legname trasformato dalle unità di trasformazione al porto di esportazione/mercato locale,
— Fase 6: trasformazione dei toppi (primaria, secondaria, eccetera),
— Fase 7: esportazione dei prodotti dal porto di esportazione (porto di Pointe-Noire in Congo o Douala in Camerun),
— Fase 8: circuiti locali di commercializzazione sui mercati nazionali.
Nell’ambito del sistema di verifica della legalità verranno apportati miglioramenti al sistema esistente nelle seguenti fasi:
— Fase 1: la marcatura degli alberi sarà completata con il numero di identificazione per ogni albero, che dovrà successivamente essere riportato su una carta. La registrazione verrà migliorata introducendo una scheda o un registro di numerazione degli alberi individuati e schede e/o carte particellari con posizionamento georeferenziato degli alberi.
— Fase 2: le squadre di assetto e/o gli uffici del centro nazionale di inventariazione e pianificazione delle risorse forestali e faunistiche (CNIAF) metteranno a disposizione le proprie competenze per il consolidamento del modus operandi dell’amministrazione forestale in materia di verifica dell’esattezza dei risultati dell’inventario sistematico del taglio annuale.
— Fase 3: la marcatura dei fusti verrà migliorata con data o anno di abbattimento e numero di taglio annuale. Le squadre di assetto e/o gli uffici del CNIAF metteranno a disposizione le proprie competenze per il consolidamento del modus operandi dell’amministrazione forestale in materia di verifica e controllo del taglio annuale. Inoltre, le relazioni giornaliere di produzione (abbattimento, svettatura-deceppatura, smacchio-esbosco, eccetera), le schede o le carte particellari con posizionamento degli alberi del volume massimo annuale e le analisi del cantiere entreranno a far parte dell’elenco dei documenti obbligatori del cantiere. La verifica dei ceppi potranno avvenire unicamente in caso di controversie accertate. A tal fine, gli agenti della squadra procederanno alla verifica dei ceppi per stabilirne l’inventario.
— Fase 4: La marcatura dei toppi verrà migliorata introducendo un codice di destinazione (stabilimento o esportazione). Inoltre, i toppi dovranno essere disposti/imballati in base alla destinazione (stabilimento locale o esportazione). Le squadre di assetto e/o gli uffici del CNIAF metteranno a disposizione le proprie competenze per il consolidamento del modus operandi dell’amministrazione forestale in materia di verifica e controllo del taglio annuale. Inoltre, le relazioni giornaliere di produzione (abbattimento, svettatura, esbosco, eccetera), le schede o le carte particellari con posizionamento degli alberi del volume massimo annuale e le analisi del cantiere entreranno a far parte dell’elenco dei documenti obbligatori del cantiere.
— Fase 6: la registrazione del legname verrà migliorata introducendo schede giornaliere di produzione e un registro del legname trasformato uscito dallo stabilimento.
La nuova architettura prevista per la catena di rintracciabilità da istituire per il legname proveniente da foreste naturali sfruttate in virtù di una convenzione è la seguente:
Tabella 2: Architettura della catena di rintracciabilità del legname ottenuto in virtù di una convenzione
|
Fasi |
Operazioni |
Responsabilità dell’operazione |
Dati da codificare |
Responsabilità della codifica/documenti esistenti |
Verifica (controllo fisico e documentario) e frequenza |
Riconciliazione dei dati |
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L’impresa forestale esegue computi sistematici degli alberi sfruttabili e li contrassegna con vernice bianca. |
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|
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Il test di coerenza con inventario di assetto viene eseguito alla chiusura dell’ultimo sito di raccolta dell’unità forestale di produzione (UFP). L’UFP è una suddivisione del piano di assetto che riunisce 5 AAC. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Verifica dei computi sistematici
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La direzione dipartimentale dell’economia forestale/Squadra si accerta dell’esattezza dei risultati dei computi ricalcolando il 5 % delle particelle computate. |
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Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra il numero di alberi della fase di computo e il numero di alberi della fase di ricalcolo. |
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L’impresa forestale misura ogni toppo e lo contrassegna con un codice a barre. Il numero del codice a barre è diverso dal numero di identificazione. |
Il codice a barre sarà legato alle seguenti informazioni: numero dell’AAC, nome dell’appaltatore, anno di sfruttamento, superficie dell’AAC, numero di particelle interessate, segnatamente per consentire l’esecuzione del test di coerenza |
|
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Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra il numero di alberi abbattuti per categoria di essenze e quello riportato sull’autorizzazione al taglio annuale nella fase 1. Il volume massimo annuale (m3) non è un indicatore pertinente in quanto l’autorizzazione al taglio annuale viene rilasciata in base a un volume indicativo stabilito mediante la tavola di cubatura. |
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Depezzatura e destinazione dei toppi (toppi per stabilimenti locali o toppi per esportazione)
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L’impresa forestale esegue la scansione di tutti i codici a barre. |
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Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra i numeri degli alberi/codici a barre della fase 3 (prelievo) e i numeri degli alberi/codici a barre della fase 4 (stoccaggio). |
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L’impresa di trasporto esegue la scansione di tutti i codici a barre. |
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A livello dei posti di controllo, verifica del legname trasportato (essenze e marcature). |
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L’impresa rileva i volumi ed esegue la scansione di tutti i codici a barre all’arrivo nel suo deposito stabilimento; dopodiché redige relazioni di produzione giornaliera. L’impresa deve disporre di un sistema di verifica/controllo delle giacenze di toppi e prodotti finiti. |
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Controllo delle rese del legname in base alle relazioni giornaliere. |
Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra:
Test di coerenza tra i seguenti tre elementi:
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Compilazione delle documentazioni del legname per esportazione: lettere di vettura, schede tecniche, AVE, EX1 (ex-D6), EX8 (ex-D15), certificato di origine, bolle di spedizione, certificato fitosanitario, dichiarazione di spedizione, manifesto/polizza di carico Proforma della fattura commerciale, dichiarazione doganale e bolla di consegna |
L’impresa responsabile dell’esportazione esegue la scansione di tutti i codici a barre. Il SCPFE verifica la coerenza tra le dichiarazioni e i controlli fisici. Inoltre, sulla base della convalida dell’IGEF, il SCPFE verifica la conformità delle dichiarazioni ai dati registrati nel database SIGEF e rilascia una licenza FLEGT. |
Numero dei codici a barre (toppi o colli di prodotti finiti) |
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Test di coerenza dei dati basato sul raffronto:
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Vendita locale dei prodotti trasformati (assi, travi, correnti e altri prodotti a spigolo vivo) |
L’impresa tiene una contabilità delle vendite locali. |
Quantità e numero dei colli |
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Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra le relazioni di produzione delle fasi 6 (trasformazione) e 8 (commercio locale). |
NB: Utilizzando un numero di abbattimento (unico), l’identità del prodotto è garantita lungo tutta la catena. Tutto il legname sequestrato sarà convogliato nel sistema di rintracciabilità e utilizzato a fini assistenziali a beneficio di enti locali e strutture sociosanitarie (scuole, ospedali, eccetera). La direzione generale dell’economia forestale ne assicurerà una codifica appropriata.
I prodotti semilavorati (prodotti derivanti da segatura, impiallacciatura, sfogliatura, eccetera) saranno contrassegnati a seconda dei lotti definiti in base al prodotto e/o al cliente. Restano da valorizzare gli approcci improntati alla «resa del materiale» per migliorare la rintracciabilità del legname in stabilimento.
Il servizio di controllo dei prodotti forestali per esportazione (SCPFE) trasmetterà, conformemente alle disposizioni dell’articolo 130 del decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002, che fissa le condizioni di gestione e utilizzo delle foreste, una relazione mensile al gabinetto del ministro delle foreste, alla direzione generale dell’economia forestale e all’ispettorato generale dell’economia forestale (tale rapporto dovrà riportare i volumi o quantitativi di legname esportato e il legname in transito per essenza, qualità commerciale e paese di destinazione (legname per esportazione) o provenienza (legname in transito) e fornitore). I dettagli sul legname in transito saranno riportati nel paragrafo 4.4.
Le imprese che dispongono di un proprio sistema di rintracciabilità saranno interconnesse con il sistema nazionale per consentire il trasferimento dei dati.
Per tutto il legname non esportato direttamente dal porto di Pointe-Noire, le modalità di riconciliazione dei dati con quelli provenienti dall’impresa dei depositi di Douala e degli enti di verifica della legalità nei paesi vicini saranno definiti con maggiore precisione nella fase di sviluppo del sistema.
4.2.b) Permessi speciali
Il legname proveniente da foreste naturali prelevato in virtù di permessi speciali dovrà sottostare a una catena di rintracciabilità costituita dalle seguenti cinque (05) fasi principali:
— Fase 1: richiesta e rilascio del titolo di sfruttamento (permesso speciale),
— Fase 2: prelievo del legno (abbattimento, svettatura-deceppatura, esbosco, depezzatura o preparazione di toppi),
— Fase 3: trasformazione dei prodotti,
— Fase 4: trasporto del legname trasformato,
— Fase 5: mercato locale del legname trasformato.
Si apporteranno miglioramenti alle seguenti fase:
— Fase 1: registrazione degli alberi computati e contrassegnati su un documento di lavoro (relazione di inventariazione o identificazione degli alberi martellati e carta di localizzazione degli alberi martellati). La relazione di martellatura dovrà figurare nell’elenco dei documenti obbligatori del cantiere.
— Fase 2: registrazione degli alberi abbattuti nei documenti del cantiere (relazione di produzione, registro di cantiere (carnet)]. Le relazioni di produzione e il registro di cantiere dovranno figurare nell’elenco dei documenti obbligatori del cantiere.
— Fase 3: registrazione del legname trasformato su un registro dei prodotti trasformati. Le relazioni di produzione e il registro del legname trasformato o entrato in stabilimento dovranno figurare nell’elenco dei documenti obbligatori del cantiere.
— Fase 4: registrazione dei prodotti trasportati su lettera di vettura. Il permesso speciale riguarda il numero di alberi o fusti. Esso dovrà essere completato dalla lettera di vettura che indicherà con precisione numero, volume, provenienza, destinazione e data di produzione dei pezzi trasportati.
— Fase 5: registrazione dei prodotti immessi sul mercato locale su una lettera di vettura.
È opportuno sottolineare che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 186 del decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002, che fissa le condizioni di gestione e utilizzo delle foreste, i permessi speciali per lo sfruttamento delle essenze di legno da opera a fini commerciali possono essere rilasciati in applicazione dell’articolo 70 del codice forestale unicamente nelle zone in cui le popolazioni hanno difficoltà ad approvvigionarsi di legname lavorato. Tali prodotti sono commercializzati esclusivamente nelle zone interessate, stabilite con provvedimento del ministro dell’economia forestale.
Secondo la legge, il rinvenimento di tali prodotti al di fuori delle zone interessate rappresenta un illecito, per cui i prodotti saranno sequestrati e utilizzati a fini assistenziali a beneficio di enti locali e strutture sociosanitarie (scuole, ospedali, eccetera). La direzione generale dell’economia forestale ne assicurerà una codifica appropriata.
Per la verifica dei parametri di controllo della legalità dei prodotti ottenuti da alberi abbattuti in virtù di permessi speciali, l’architettura prevista per la catena di rintracciabilità da istituire è la seguente:
Tabella 3: Architettura della catena di rintracciabilità del legname ottenuto in virtù di permessi speciali
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Fasi |
Operazioni |
Responsabilità dell’operazione |
Dati da codificare |
Responsabilità della codifica/documenti esistenti |
Verifica (controllo fisico e documentario) e frequenza |
Riconciliazione dei dati |
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La direzione dipartimentale dell’economia forestale e il richiedente del permesso speciale eseguono il martellamento degli alberi richiesti. |
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Il titolare del permesso speciale misura ogni toppo e il suo volume; dopodiché lo contrassegna con un numero. |
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Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra il numero di alberi abbattuti per categoria di essenze e il numero riportato nella relazione di martellamento. |
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Esecuzione delle operazioni di trasformazione del legname
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Il titolare del permesso speciale misura il volume dei prodotti ottenuti. |
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Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra i quantitativi di prodotti in equivalente alberi della fase 3 (trasformazione) e il volume degli alberi della fase 2 (prelievo). |
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Il titolare del permesso speciale registra tutti i prodotti derivanti dalla trasformazione degli alberi abbattuti. |
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Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra i quantitativi di prodotti in equivalente alberi della fase 3 (trasformazione) e il quantitativo/numero degli alberi della fase 2 (prelievo). |
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Vendita locale dei prodotti trasformati (assi, travi, correnti e altri prodotti a spigolo vivo) |
Il titolare del permesso speciale tiene una contabilità delle vendite locali. |
Quantitativo di prodotti ottenuti per categoria (assi, travi, correnti, doghe). |
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Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra i quantitativi di prodotti in equivalente alberi della fase 3 (trasformazione) e il quantitativo/numero degli alberi della fase 2 (prelievo). |
La produzione cosiddetta artigianale rientra nell’ambito di applicazione dei permessi speciali e riguarda la valorizzazione dei piedi di alberi autorizzati dall’amministrazione forestale in virtù di permessi speciali. Occorre nondimeno accertarsi che il database sia completato attraverso i documenti del cantiere e il SIGEF. Ai fini di tale disposizione sarà necessario:
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contrassegnare gli alberi conformemente ai testi in vigore (martellatura degli alberi all’altezza del piede e marcatura degli alberi abbattuti), |
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registrare fusti e toppi conformemente ai testi in vigore (registro di cantiere (carnet)], |
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dichiarare i prodotti trasformati (il legname ottenuto in virtù di permessi speciali è sistematicamente trasformato sul luogo di taglio. È il caso dei segati (assi, correnti, travi, doghe), dei mezzi di trasporto (piroghe), eccetera). |
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Tale approccio, che contribuisce alla corretta leggibilità del ciclo del legname, richiede la marcatura del ceppo e del fusto per una rintracciabilità completa. |
4.3. Architettura: fasi di rintracciabilità del legname proveniente da piantagioni forestali
Il legname proveniente da piantagioni dovrà sottostare a una catena di rintracciabilità costituita dalle seguenti sette (07) fasi principali:
— fase 1: richiesta e rilascio del titolo di sfruttamento (permesso per legname di piantagione),
— fase 2: prelievo del legno (abbattimento, svettatura-deceppatura, esbosco, depezzatura o preparazione di tondelli, pali e/o steri),
— fase 3: stoccaggio dei prodotti (tondelli, pali e/o steri) nei diversi depositi di produzione,
— fase 4: trasporto dei prodotti (tondelli, pali, eccetera) alle unità di trasformazione o ai porti di esportazione e di pali e/o steri al mercato locale,
— fase 5: trasformazione locale dei prodotti (tondelli, eccetera),
— fase 6: esportazione dei prodotti (tondelli, pali, eccetera) dal porto di esportazione (porto di Pointe-Noire),
— fase 7: circuiti locali di commercializzazione dei sottoprodotti.
È opportuno rammentare che nella fase di attuazione alle fasi riportate di seguito si apporteranno alcuni miglioramenti, vale a dire:
— fase 1: l’autorizzazione al taglio annuale dovrà essere un documento obbligatorio del cantiere,
— fase 2: le relazioni di produzione (relazioni di abbattimento, eccetera) e i registri di cantiere dovranno essere documenti obbligatori del cantiere,
— fase 3: le relazioni di produzione (relazioni di movimentazione, classificazione, eccetera) e i registri di cantiere dovranno essere documenti obbligatori del cantiere,
— fase 4: registrazione dei prodotti trasportati su lettera di vettura. Il permesso di taglio del legname di piantagione dovrà essere completato dalla lettera di vettura che indicherà con precisione numero, volume, provenienza, destinazione, data di produzione, eccetera, dei pezzi trasportati,
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la marcatura dei toppi verrà migliorata introducendo un codice di destinazione (stabilimento o esportazione). Le squadre di assetto e/o gli uffici del centro nazionale di inventariazione e pianificazione delle risorse forestali e faunistiche (CNIAF) metteranno a disposizione le proprie competenze per il consolidamento del modus operandi dell’amministrazione forestale in materia di verifica e controllo del taglio annuale. Inoltre, le relazioni giornaliere di produzione (abbattimento, svettatura, esbosco, eccetera), le schede o le carte particellari con posizionamento degli alberi del volume massimo annuale e le analisi del cantiere entreranno a far parte dell’elenco dei documenti obbligatori del cantiere, |
— fase 5: la registrazione del legname sarà migliorata introducendo il registro del legname in entrata nel deposito dello stabilimento, il registro del legname in entrata nello stabilimento (toppi provenienti dal deposito dello stabilimento in entrata nello stabilimento) e il registro dei prodotti trasformati (prodotti ottenuti da toppi in entrata nello stabilimento). Presso il deposito dello stabilimento sarà previsto un posto di controllo,
— fase 6: la registrazione dei prodotti esportati sarà migliorata con lettere di vettura, schede tecniche, attestati di verifica per esportazione (AVE), polizze di carico e gli altri documenti facenti parte della documentazione del legname per esportazione.
Nell’ambito di una gestione forestale sostenibile, le piantagioni predisposte disporranno di piani di gestione e piani di attività annuale. Ogni piano di attività annuale sarà consolidato sulla base di una valutazione (inventario). La rintracciabilità dei prodotti derivanti da tale taglio annuale potrà avvenire con marcatura dei colli.
L’architettura prevista per la catena di rintracciabilità da istituire per il legname proveniente da piantagioni forestali sfruttate in virtù di permessi di taglio di legname di piantagione è la seguente:
Tabella 4: Architettura della catena di rintracciabilità di legname ottenuto da piantagioni forestali
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Fasi |
Operazioni |
Responsabilità dell’operazione |
Dati da codificare |
Responsabilità della codifica/fonte di informazione dei documenti esistenti |
Verifica (controllo fisico e documentario) e frequenza |
Riconciliazione dei dati |
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Compilazione e presentazione delle documentazioni per la richiesta del permesso per legname di piantagione |
Impresa |
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Viene predisposto un bilancio esauriente degli alberi inadatti alla commercializzazione (numero e ragioni). |
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L’impresa misura ogni tondello. |
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Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra il numero di alberi abbattuti per categoria di essenze e il numero riportato nell’autorizzazione al taglio. |
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Depezzatura e assegnazione dei toppi (toppi per stabilimenti locali o toppi per esportazione)
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L’impresa forestale esegue la scansione di tutti i codici a barre. |
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Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra il quantitativo di alberi della fase 2 (prelievo) e il quantitativo di alberi della fase 3 (stoccaggio). Riconciliazione sulla base dei volumi. |
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L’impresa di trasporto esegue la scansione di tutti i codici a barre. |
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A livello dei posti di controllo, verifica del legname trasportato. |
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L’impresa misura il volume nelle seguenti tre fasi: all’entrata del deposito stabilimento, all’entrata nella linea del processo di produzione, all’uscita della produzione alla fine della catena; dopodiché redige relazioni di produzione giornaliera. |
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Controllo delle rese del legname in base alle relazioni giornaliere. |
Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra:
Test di coerenza tra i seguenti tre elementi:
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Compilazione delle documentazioni del legname per esportazione: lettere di vettura, schede tecniche, AVE, EX1 (ex-D6), EX8 (ex-D15), certificato di origine, bolle di spedizione, certificato fitosanitario, dichiarazione di spedizione, manifesto/polizza di carico; Proforma della fattura commerciale, dichiarazione doganale e bolla di consegna |
L’impresa responsabile dell’esportazione esegue la scansione di tutti i codici a barre. Il SCPFE verifica la coerenza dei dati dei prodotti per esportazione e rilascia un AVE. |
Numero dei codici a barre (toppi o prodotti finiti) |
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Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra (tronchi):
Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra (prodotti trasformati): il volume uscito dallo stabilimento e il volume per esportazione. |
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Vendita locale di sottoprodotti (legname per riscaldamento, carbone di legno) |
L’impresa tiene una contabilità delle vendite locali. |
Quantitativo di colli ottenuti per categoria (steri di legno per riscaldamento, sacchi di carbone di legno). |
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Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra le relazioni di produzione delle fasi 5 (trasformazione), 6 (esportazione) e 8 (commercio locale). |
4.4. Legname di origine straniera in transito nel territorio congolese o importato per trasformazione in Congo
Con il sistema di verifica della legalità si controlleranno anche i movimenti nel territorio congolese di legname importato proveniente da altri paesi.
Attualmente in Congo non viene importato legname proveniente da altri paesi per essere trasformato nei suoi stabilimenti. Per contro nel territorio congolese transita invece legname che viene cioè importato per essere riesportato senza alcuna trasformazione presso il porto di Pointe-Noire.
In ogni caso, alla frontiera della Repubblica del Congo si verificherà la legalità del legname importato.
La catena di approvvigionamento del legname in transito o importato prima dell’entrata nel territorio congolese non potrà essere controllata come nel caso del legname proveniente da foreste nazionali.
Le procedure di controllo alla frontiere del legname in transito o importato, la sua marcatura e le responsabilità dei controlli verranno definite con precisione in testi integrativi che saranno pubblicati successivamente, da attuare nella fase di sviluppo del sistema. Tali procedure terranno conto dell’esistenza o meno nel paese di origine di sistemi di verifica della legalità. Tutto il legname importato e in transito verrà convogliato nel sistema di rintracciabilità secondo modalità da definirsi nella fase di sviluppo del sistema.
4.5. Inosservanza degli elementi di legalità associati al sistema di rintracciabilità
Nell’ambito del sistema di rintracciabilità è previsto il controllo dell’intera catena di approvvigionamento di ogni carico di legname e suoi derivati. Al fine di gestire gli eventuali problemi riscontrati, nella fase di sviluppo si elaboreranno nel sistema apposite procedure per affrontarli.
In caso di mancato rispetto della griglia, si adotteranno tutti i provvedimenti per sospendere la procedura di rilascio della licenza FLEGT ed eventualmente sequestrare i carichi in questione.
Inoltre, durante il periodo di sviluppo del sistema sarà elaborato un manuale di orientamento nel quale si descriveranno le modalità di trattamento dei casi di mancato rispetto degli indicatori della griglia di valutazione della legalità e/o del sistema di rintracciabilità.
La rintracciabilità del legname sarà assicurata da un database (SIGEF) con meccanismo autobloccante. Ove gli elementi di legalità associati al sistema di rintracciabilità non siano rispettati, il database SIGEF potrà segnalare l’elemento non rispettato, informazione che sarà comunicata all’IGEF in tempo reale all’atto dell’istruzione della richiesta di rilascio di licenze.
CAPITOLO 5
5.1. Gestione dei dati relativi alla verifica secondo le griglie di valutazione della legalità
La gestione dei dati relativi alla verifica secondo le griglie di valutazione della legalità sarà compito dell’IGEF, che vi provvederà utilizzando file elettronici tipo Microsoft Excel o database equivalenti. Nella fase di sviluppo del sistema si dovranno elaborare procedure dettagliate per quanto concerne la gestione dei dati relativi alla verifica secondo le griglie di valutazione della legalità, i protocolli di accesso ai dati da parte dei diversi soggetti e le conseguenze del mancato soddisfacimento di uno dei criteri di legalità (meccanismo autobloccante), nonché il modello di certificato di legalità.
5.2. Gestione dei dati all’interno della catena di rintracciabilità del legname
Il SIGEF migliorato sarà il sistema di rintracciabilità sviluppato sulla base del sistema SIGEF esistente nel 2009 affinché, come sistema informatico, raccolga i dati attualmente archiviati nei database delle direzioni dipartimentali dell’economia forestale, del centro nazionale di inventariazione e pianificazione delle risorse forestali e faunistiche (CNIAF) e del servizio di controllo dei prodotti forestali all’esportazione (SCPFE). In tutto il presente documento viene denominato SIGEF.
I dati di base per la rintracciabilità del legname che alimenteranno il database saranno trasmessi dalle imprese forestali, per quanto possibile quotidianamente via Internet, al database centrale SIGEF della direzione generale dell’economia forestale. Peraltro, la convalida da parte delle direzioni dipartimentali dell’economia forestale dei dati dopo l’analisi dei rendiconti di produzione mensili sarà inserita anch’essa nel sistema, preferibilmente via Internet.
La gestione dei dati della catena di approvvigionamento avverrà tramite un database centralizzato (SIGEF) che promuoverà le sinergie tra i vari soggetti. La gestione di tale database centralizzato comporterà:
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la creazione di una struttura di gestione delle informazioni all’interno del ministero, posta sotto la direzione generale. La struttura si occuperà anche della produzione dei codici a barre, |
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lo sviluppo di un software di gestione delle informazioni adeguato alle esigenze di rintracciabilità, |
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lo sviluppo di un sito Internet del ministero con una finestra che dia accesso al database di cui tutti i soggetti possano avvalersi fermo restando il rispetto di determinate condizioni. |
I soggetti responsabili della raccolta di informazioni saranno:
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CNIAF, |
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subappaltatori (preparazione dei tagli annuali), |
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imprese forestali (registri di cantiere), |
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direzioni dipartimentali, |
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posto di controllo all’uscita dei cantieri (Squadra), |
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posto di controllo all’entrata dello stabilimento (Squadra), |
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entrata e uscita della linea di produzione (Squadra), |
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posto di controllo all’uscita dello stabilimento (Squadra), |
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posto di controllo all’entrata del porto (SCPFE), |
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posto di immissione dei dati (Squadra/direzione dipartimentale), |
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imprese forestali (dichiarazione). |
La direzione generale dell’economia forestale, che ospiterà il SIGEF, sarà l’agenzia responsabile del mantenimento e della gestione del sistema di rintracciabilità.
Le informazioni saranno verificate regolarmente dalle strutture locali (DDEF) a ogni convalida dei dati immessi nel SIGEF e nella catena di rintracciabilità dei prodotti. In tal senso è in corso un progetto di allestimento che nel corso della sua attuazione (2009-2010) consentirà di definire e applicare il sistema di rintracciabilità migliorato della Repubblica del Congo. Il software e le apparecchiature informatiche appropriate allo scopo, come anche i protocolli di gestione dei dati, saranno definiti e convalidati all’avvio del progetto.
CAPITOLO 6
RILASCIO DELLE LICENZE FLEGT
Il rilascio delle licenze FLEGT riguarda unicamente legname e suoi derivati che saranno esportati nell’Unione. Il legname e suoi derivati in transito sotto il controllo delle autorità doganali del Congo non saranno soggetti al rilascio di una licenza FLEGT per l’esportazione nell’Unione. Le autorità congolesi metteranno a disposizione delle autorità doganali dell’Unione una documentazione che consentirà di stabilire che legname e carichi in questione non richiedono licenze FLEGT. La natura e la forma di tale documentazione saranno specificate durante lo sviluppo del sistema.
Ogni carico di legname e suoi derivati di cui all’allegato I proveniente da foreste naturali e piantagioni forestali della Repubblica del Congo dovrà dar luogo a una licenza FLEGT. La licenza FLEGT sarà rilasciata dal SCPFE su istruzioni dell’IGEF e consegnata al richiedente.
Sarà possibile ottenere una licenza FLEGT per un carico di legname e suoi derivati se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
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1) |
l’impresa che formula la richiesta dispone di un certificato di legalità valido; |
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2) |
il database SIGEF contiene tutti i dati relativi al carico. |
L’IGEF dovrà inoltre assicurarsi preliminarmente che i servizi abilitati abbiano eseguito la verifica della legalità, e segnatamente che:
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sia stato rilasciato un certificato di legalità secondo le procedure in vigore, descritte nel capitolo 3, |
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i servizi abilitati controllino la catena di approvvigionamento secondo le procedure in vigore, descritte nel capitolo 4, |
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la licenza FLEGT sarà rilasciata dagli uffici del SCPFE ubicati in prossimità dei luoghi di produzione in base a un documento prodotto dal SIGEF secondo le modalità indicate durante la fase di sviluppo del sistema. |
Nell’ambito del presente accordo non si esplorerà la possibilità di rilasciare licenze elettroniche.
Il salvataggio delle informazioni relative alle licenze rilasciate avverrà mediante documentazione su supporto cartaceo e file digitale presso l’IGEF. La licenza sarà rilasciata su carta a livello locale conformemente all’articolo 6 dell’allegato V. L’archiviazione locale sarà gestita dal SCPFE che conserverà la copia destinata all’autorità di rilascio delle licenze FLEGT conformemente all’articolo 6 dell’allegato V. Sarà inoltre effettuata una fotocopia successivamente trasmessa all’IGEF per l’archiviazione a livello centrale, il che permetterà all’IGEF di riconciliare le richieste di licenza con le licenze FLEGT debitamente rilasciate.
Le informazioni relative alle autorizzazioni saranno pubblicate su un web in virtù delle disposizioni previste dall’allegato X.
Le caratteristiche tecniche delle licenze FLEGT, nonché le procedure relative al loro rilascio, sono descritte dettagliatamente nell’allegato V e saranno ulteriormente elaborate nel corso della fase di sviluppo del sistema, segnatamente per quanto concerne tempi di rilascio e deleghe di firma delle licenze. Anche le procedure di rilascio del certificato di legalità saranno sviluppate nel corso della fase di realizzazione.
CAPITOLO 7
AUDIT INDIPENDENTE DEL SISTEMA
È previsto un audit indipendente del sistema. Termini di riferimento distinti sono elaborati e presentati nell’allegato VI.
ALLEGATO IV
CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L’IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELL’UNIONE EUROPEA DI LEGNAME E SUOI DERIVATI ESPORTATI DA UN PAESE PARTNER E COPERTI DA UNA LICENZA FLEGT
Quadro generale
Il regolamento (CE) n. 2173/2005 e il relativo regolamento di applicazione, il regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 (1), disciplinano le condizioni di immissione sul mercato dell’Unione di legname e suoi derivati coperti da licenza FLEGT provenienti dal Congo. Le procedure definite in detti regolamenti prevedono un eventuale adeguamento alle condizioni nazionali, segnatamente la possibilità che le autorità competenti incaricate dell’accettazione delle licenze FLEGT all’atto dell’immissione sul mercato dell’Unione possano essere le autorità doganali o un’altra amministrazione. Per questo, la descrizione del processo prevede due fasi di verifica: 1) il controllo documentario delle licenze; e 2) il controllo della conformità della realtà del carico con la licenza. Tale processo è inteso a rafforzare i controlli istituiti dal Congo e verificare che le licenze FLEGT presentate all’entrata nell’Unione siano esattamente quelle debitamente rilasciate e registrate dall’autorità di rilascio delle licenze congolese e coprano i carichi come previsto dalle autorità del paese. Le autorità competenti non hanno la facoltà di rimettere in discussione il sistema di verifica della legalità congolese né la validità dell’attribuzione delle licenze, aspetti che possono essere eventualmente affrontati dal comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo conformemente agli articoli 12, 19 e 24 del presente accordo.
Articolo 1
Trattamento delle licenze
1. La licenza FLEGT (in appresso «licenza») dovrà essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro dell’Unione in cui è dichiarato il carico (2) per l’immissione in libera pratica (3).
2. Non appena una licenza è accettata, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 dovranno informare le autorità doganali secondo le procedure nazionali in vigore.
Articolo 2
Controllo documentario delle licenze
1. Le licenze su supporto cartaceo dovranno essere conformi al modello di licenza descritto nell’allegato V.
2. Una licenza sarà considerata nulla qualora la data di presentazione sia successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa.
3. Non saranno ammesse cancellature o alterazioni della licenza, salvo che tali cancellature o alterazioni siano state convalidate dall’autorità di rilascio delle licenze.
4. Non saranno accettate estensioni della validità della licenza, a meno che siano state convalidate dall’autorità di rilascio delle licenze.
5. Non saranno accettati duplicati di licenze o licenze sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall’autorità di rilascio delle licenze.
Articolo 3
Richiesta di ulteriori informazioni
1. In caso di dubbi in merito a una licenza, al duplicato di una licenza o a una licenza sostitutiva, le autorità competenti potranno richiedere ulteriori informazioni all’autorità di rilascio delle licenze.
2. Alla richiesta potrà essere allegata copia della licenza, del duplicato o della licenza sostitutiva.
Articolo 4
Verifica fisica
1. La verifica della conformità della realtà del carico alla corrispondente licenza sarà eventualmente eseguita dalle autorità competenti.
2. Qualora le autorità competenti ritengano necessario effettuare ulteriori verifiche del carico, sarà possibile eseguire controlli per accertarne la conformità alle informazioni contenute nella licenza e in archivio relativamente alla licenza in possesso dell’autorità preposta al rilascio.
3. Se il volume o il peso dei prodotti legnosi che costituiscono il carico presentato per l’immissione in libera pratica non si discosta in misura superiore al 10 % dal volume o al peso indicati nella licenza corrispondente, il carico sarà ritenuto conforme alle informazioni sul volume o sul peso fornite nella licenza.
4. I costi sostenuti durante il completamento della verifica saranno a carico dell’importatore, eccetto nel caso in cui la legislazione degli Stati membri dell’Unione interessati disponga diversamente.
Articolo 5
Verifica preliminare
Una licenza presentata prima dell’arrivo del relativo carico potrà essere accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite nell’allegato V del presente accordo e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente allegato.
Articolo 6
Immissione in libera pratica
1. Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica sarà necessario indicare il numero della licenza relativa al legname e suoi derivati soggetti a dichiarazione.
Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite procedimento informatico, l’indicazione sarà riportata nel riquadro previsto.
2. Legname e suoi derivati potranno essere immessi in libera pratica soltanto una volta espletata la procedura descritta nel presente allegato.
(1) GU L 277 del 18.10.2008, pag. 23.
(2) Si intende per carico una determinata quantità di legname e suoi derivati di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 accompagnato da una licenza FLEGT, spedito da un paese partner a cura di uno speditore o trasportatore e presentato a un ufficio doganale per l’immissione in libera pratica nell’Unione.
(3) L’immissione in libera pratica è un regime doganale dell’Unione. Secondo l’articolo 129, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato), l’immissione in libera pratica comporta: 1) la riscossione dei dazi dovuti all’importazione; 2) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri; 3) l’applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente (nella fattispecie, la presenza di una licenza FLEGT sarà verificata nell’ambito di tali misure); 4) l’espletamento delle altre formalità stabilite per l’importazione delle merci. L’immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria a una merce non comunitaria.
ALLEGATO V
CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO IL RILASCIO E LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE LICENZE FLEGT
CAPITOLO 1
FORMALITÀ PER LE RICHIESTE DI LICENZA
Il Congo, nell’ambito del processo FLEGT al quale ha aderito, si è impegnato a subordinare l’esportazione del proprio legname nell’Unione alla licenza FLEGT, disposizione che rende obbligatorio il rispetto dei requisiti FLEGT da parte dei produttori e dei commercianti per l’esportazione del loro legname.
La supervisione della verifica della legalità in vista del rilascio delle licenze FLEGT per l’esportazione di legname e suoi derivati all’Unione sarà affidata all’ispettorato generale dell’economia forestale.
La procedura di ottenimento delle licenze FLEGT consterà di due fasi successive:
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1) |
richiesta di ottenimento di un certificato di legalità, da trasmettersi all’ispettorato generale dell’economia forestale;
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2) |
richiesta di ottenimento di una licenza FLEGT per un determinato carico da inviarsi elettronicamente all’ispettorato generale dell’economia forestale. Qualora il richiedente disponga di un certificato di legalità valido, l’ispettorato generale consulterà il database SIGEF posto sotto la direzione generale dell’economia forestale, terrà conto del parere del SCPFE (servizio di controllo dei prodotti forestali per esportazione), verificherà la completezza del database relativamente al carico in questione e l’assenza di blocchi, ne conserverà traccia scritta e ordinerà al SCPFE di rilasciare la licenza FLEGT e consegnarla al richiedente. Potranno occasionalmente essere svolte ispezioni di verifica della legalità dei carichi. La procedura di rilascio delle licenze sarà specificata dettagliatamente nella fase di sviluppo del sistema, quindi comunicata dall’IGEF agli interessati, segnatamente esportatori potenziali, e pubblicata su un sito web. |
CAPITOLO 2
DIRITTI
Per il rilascio di una licenza occorrerà versare un’imposta. Importo e modalità di pagamento saranno stabiliti con provvedimento del ministro dell’economia forestale.
CAPITOLO 3
REQUISITI DELLE LICENZE FLEGT
Articolo 1
1. La licenza FLEGT sarà rilasciata su supporto cartaceo.
2. La licenza conterrà le informazioni riportate nell’appendice 1 conformemente alle note esplicative dell’appendice 2.
Articolo 2
1. La validità della licenza FLEGT decorrerà dal giorno del rilascio effettivo.
2. Il periodo di validità della licenza FLEGT non potrà essere superiore a nove (09) mesi. La licenza riporterà la data di scadenza.
3. Dopo la data di scadenza la licenza sarà considerata nulla.
4. Una licenza FLEGT cesserà di essere valida e sarà restituita all’autorità di rilascio delle licenze qualora i prodotti legnosi cui fa riferimento risultino distrutti.
REQUISITI DELLE LICENZE FLEGT SU SUPPORTO CARTACEO
Articolo 3
Le licenze su supporto cartaceo dovranno essere conformi al modello riportato nell’appendice 1.
Articolo 4
1. La carta da utilizzare dovrà essere standard in formato A4.
2. Il colore della carta utilizzata per il modulo dovrà essere il seguente:
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a) |
bianco per il modulo n. 1, detto «originale»; |
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b) |
giallo per il modulo n. 2, detto «copia per le dogane dell’Unione europea»; |
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c) |
verde per il modulo n. 3, detto «copia per l’autorità di rilascio delle licenze». |
Articolo 5
1. Le licenze dovranno essere compilate a macchina o con mezzi informatici.
2. I bolli dell’autorità di rilascio delle licenze dovranno essere apposti con timbro metallico, a secco. L’autorità dovrà inoltre indicare i quantitativi concessi in lettere e numeri con qualsiasi mezzo non falsificabile che renda impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori.
3. Nel modulo non saranno ammesse cancellature o alterazioni, a meno che tali cancellature o alterazioni siano autenticate dall’autorità preposta al rilascio con timbro e firma.
4. Le licenze saranno stampate e compilate in lingua francese.
Articolo 6
1. La licenza sarà redatta in tre copie, di cui due consegnate al richiedente.
2. Dopo essere stata compilata, firmata e timbrata dall’autorità preposta al rilascio, la prima copia, contrassegnata come «originale», sarà consegnata al richiedente affinché la presenti alle autorità competenti dello Stato membro dell’Unione in cui il carico oggetto della licenza sarà dichiarato per l’immissione in libera pratica.
3. Dopo essere stata compilata, firmata e timbrata dall’autorità preposta al rilascio, la seconda copia, contrassegnata come «copia per le dogane dell’Unione europea», sarà consegnata al richiedente affinché la presenti alle autorità doganali dello Stato membro dell’Unione in cui il carico oggetto della licenza sarà dichiarato per l’immissione in libera pratica.
4. Dopo essere stata compilata, firmata e timbrata dall’autorità preposta al rilascio, la terza copia, contrassegnata come «copia per l’autorità di rilascio delle licenze» sarà conservata nell’archivio dell’autorità in questione.
SMARRIMENTO, FURTO, DISTRUZIONE DI UNA LICENZA FLEGT
Articolo 7
1. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’«originale» o della «copia per le dogane dell’Unione europea», il titolare o un suo rappresentante autorizzato potrà richiedere all’autorità di rilascio delle licenze l’ulteriore rilascio di un documento sostitutivo sulla base di questo rimasto in suo possesso.
2. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’«originale» e della «copia per le dogane dell’Unione europea», il titolare o un suo rappresentante autorizzato potrà richiedere all’autorità di rilascio delle licenze l’ulteriore rilascio di documenti sostitutivi per entrambi.
3. L’autorità di rilascio delle licenze rilascerà il documento o i documenti sostitutivi richiesti entro due (2) settimane dal ricevimento della richiesta del titolare.
4. I documenti sostitutivi conterranno le informazioni e le indicazioni riportate sulla vecchia licenza, compreso il numero. Sul documento sostitutivo figurerà la dicitura «duplicato».
5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del duplicato, non sarà possibile rilasciare altri documenti sostitutivi.
6. Qualora la licenza smarrita o rubata venga rinvenuta, non sarà possibile utilizzarla e dovrà essere restituita all’autorità che l’ha rilasciata.
TRATTAMENTO DEI CASI DI DUBBIA VALIDITÀ DI UNA LICENZA
Articolo 8
1. Nel caso in cui, nutrendo dubbi circa la validità di una licenza o un documento sostitutivo, le autorità competenti abbiano richiesto ulteriori verifiche, l’autorità di rilascio delle licenze dovrà confermare il rilascio della licenza per iscritto fornendo le informazioni del caso.
2. Se necessario, l’autorità di rilascio delle licenze potrà chiedere alle autorità competenti di inviare copia della licenza o del documento sostitutivo in questione.
3. Qualora l’autorità di rilascio delle licenze lo reputi necessario, ritirerà la licenza e rilascerà una copia corretta in cui figuri la dicitura autenticata da timbro «duplicato» e la inoltrerà alle autorità competenti.
4. Nel caso in cui la validità della licenza sia confermata, l’autorità di rilascio delle licenze ne darà immediata comunicazione alle autorità competenti, preferibilmente per via elettronica, rinviando le copie della licenza. Le copie rinviate recheranno la dicitura convalidata/autenticata da timbro «convalidata il …».
5. Nel caso in cui la licenza in questione non sia valida, l’autorità di rilascio delle licenze ne darà immediata comunicazione alle autorità competenti, preferibilmente per via elettronica.
APPENDICI
1.
Formato della licenza FLEGT
2.
Note esplicative
Appendice 2
NOTE ESPLICATIVE
Generalità
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— |
Compilare in lettere maiuscole. |
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— |
Ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue ogni paese. |
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Riquadro 1 |
Autorità di rilascio delle licenze |
Indicare il nome e l’indirizzo dell’autorità di rilascio delle licenze. |
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Riquadro 2 |
Riservato al paese rilasciante |
Spazio riservato al paese rilasciante. |
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Riquadro 3 |
Numero di licenza FLEGT |
Indicare il numero di rilascio. |
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Riquadro 4 |
Data di scadenza |
Periodo di validità della licenza. |
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Riquadro 5 |
Paese di esportazione |
Paese partner dal quale i prodotti legnosi sono stati esportati nell’Unione europea. |
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Riquadro 6 |
Codice ISO |
Indicare il codice di due lettere del paese partner citato nel riquadro 5. |
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Riquadro 7 |
Mezzo di trasporto |
Indicare il mezzo di trasporto al punto di esportazione. |
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Riquadro 8 |
Titolare della licenza |
Indicare il nome e l’indirizzo dell’esportatore. |
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Riquadro 9 |
Denominazione commerciale |
Indicare la denominazione commerciale del o dei prodotti legnosi. |
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Riquadro 10 |
Posizione e designazione SA |
Indicare il codice delle merci di quattro o sei numeri stabilito in base al sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci. |
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Riquadro 11 |
Nomi comuni o scientifici |
Indicare i nomi comuni o scientifici delle categorie di legname utilizzato nel prodotto. Se nella composizione di un prodotto rientrano più categorie, utilizzare una riga distinta per ogni categoria. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (per esempio, pannelli di particelle). |
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Riquadro 12 |
Paesi di raccolta |
Indicare i paesi in cui sono state raccolte le categorie di legname riportate nel riquadro 10. Se nella composizione del prodotto rientrano più categorie, indicare tutte le fonti di legname utilizzate. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (per esempio, pannelli di particelle). |
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Riquadro 13 |
Codice ISO |
Indicare il codice ISO dei paesi riportati nel riquadro 12. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (per esempio, pannelli di particelle). |
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Riquadro 14 |
Volume (m3) |
Indicare il volume totale in m3. Facoltativo, a meno che non si siano omesse le informazioni richieste nel riquadro 15. |
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Riquadro 15 |
Peso netto |
Indicare il peso totale in kg, ossia la massa netta dei prodotti legnosi senza contenitori immediati né imballaggi che non siano traverse, distanziali, etichette, eccetera. Facoltativo, a meno che non si siano omesse le informazioni richieste nel riquadro 14. |
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Riquadro 16 |
Numero di unità |
Indicare il numero di unità se si tratta della maniera migliore di quantificare un prodotto lavorato. Facoltativo. |
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Riquadro 17 |
Segni distintivi |
Se del caso, indicare qualunque segno distintivo come numero di lotto, numero di polizza di carico. Facoltativo. |
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Riquadro 18 |
Firma e timbro dell’autorità di rilascio delle licenze |
Il riquadro dovrà essere firmato dal funzionario abilitato e recare il timbro ufficiale dell’autorità di rilascio delle licenze. Indicare inoltre luogo e data. |
ALLEGATO VI
TERMINI DI RIFERIMENTO DELL’AUDIT INDIPENDENTE DEL SISTEMA (AIS) FLEGT
I. Compiti
L’audit indipendente, attraverso controlli documentari e ispezioni sul campo, dovrà essenzialmente:
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— |
procedere all’audit del sistema di verifica della legalità (SVL) e del suo funzionamento attraverso un’analisi dell’uso della griglia di valutazione della legalità e dei controlli, del sistema di rintracciabilità e del sistema di rilascio delle licenze, |
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— |
verificare l’utilizzo delle licenze nella fase di entrata sul mercato dell’Unione, |
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— |
identificare eventuali lacune e carenze del sistema di verifica della legalità e riferire le proprie osservazioni al comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo (CCM), |
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— |
valutare l’efficacia degli interventi correttivi intrapresi a seguito delle lacune riscontrate nelle relazioni di audit. |
II. Qualifica richiesta
L’audit indipendente sarà affidato a uno studio tecnico indipendente che abbia comprovate competenze nel campo dell’audit e dimostri una conoscenza approfondita del settore forestale in Congo e/o nel bacino del Congo.
Esso dovrà inoltre presentare le seguenti caratteristiche:
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— |
non essere direttamente coinvolto nella gestione, nella trasformazione, nel commercio del legname o dei suoi derivati, oppure nel controllo delle attività del settore forestale in Congo. I prestatori di servizi aggiudicatari di contratti del governo congolese nel quadro del controllo forestale non potranno eseguire audit indipendenti del sistema, |
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— |
disporre di un sistema di qualità interno conforme allo standard ISO 17021 o equivalente, |
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— |
dimostrare la presenza tra i propri collaboratori di esperti nel campo dell’audit in materia di gestione forestale, industria della trasformazione, sistemi di rintracciabilità, esportazione di legname e mercati internazionali, tra cui mercato dell’Unione, |
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— |
dimostrare la presenza tra i propri collaboratori di esperti che abbiano maturato una sufficiente esperienza in Congo e/o altrove nel bacino del Congo. Parallelamente alla mobilitazione di esperti internazionali si dovrà incoraggiare la partecipazione di esperti subregionali, |
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— |
non trovarsi in una situazione amministrativa o finanziaria che rischi di porre lo studio tecnico o gli esperti proposti in una posizione di conflitti di interessi. |
III. Metodologie
L’audit indipendente sarà eseguito sulla base di procedure documentate e sul campo:
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— |
il controllore indipendente del sistema dovrà agire conformemente al presente accordo e disporre di struttura di gestione documentata, politiche e manuale di procedure stabilito secondo gli standard ISO 17021, 19011 o equivalenti, resi pubblicamente disponibili. Il manuale di procedure del controllore e i suoi allegati, che fungeranno da guida per le verifiche (per campionamento) documentarie e sul campo, saranno presentati per approvazione al comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, |
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— |
il controllore indipendente del sistema predisporrà un calendario delle operazioni di audit triennale, secondo una frequenza da stabilirsi di concerto con il comitato congiunto. Per i primi due anni, la frequenza dovrà essere uguale o superiore a tre. Per il terzo anno, la frequenza potrà essere ridotta. Si introdurranno tuttavia controlli casuali. La frequenza e l’intensità del controllo da eseguire potranno essere riviste in occasione delle riunioni del comitato congiunto convocate per l’esame delle relazioni di audit sulla base delle constatazioni effettuate, |
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— |
il controllore indipendente del sistema introdurrà un metodo per raccogliere e gestire i reclami manifestati nei suoi confronti. Tale metodo dovrà essere approvato dal comitato congiunto, compresi i principi guida delle relazioni sui reclami e gli interventi intrapresi. Il sistema dovrà garantire una raccolta sicura dei reclami che mantenga assolutamente riservata l’identità dell’autore, |
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— |
il controllore indipendente del sistema dovrà presentare un’analisi dei problemi sistemici riscontrati sulla base delle proprie osservazioni, |
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— |
il controllore indipendente del sistema sarà tenuto a rispettare il massimo riserbo in merito ai dati raccolti presso le varie strutture ispezionate nel corso delle proprie missioni, |
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— |
la relazione di audit dovrà contenere tutte le informazioni utili sul programma e sulle constatazioni effettuate. Il manuale di procedure dovrà indicare una falsariga da seguire per la relazione di audit e la sintesi, |
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— |
il controllore indipendente del sistema dovrà riferire le proprie conclusioni avvalendosi del meccanismo istituito dal comitato congiunto. |
IV. Fonti di informazioni
Per l’esercizio delle proprie funzioni, il controllore indipendente del sistema utilizzerà tutte le fonti di informazioni disponibili (relazioni di ispezione, relazioni annuali, altra documentazione, colloqui, database informatizzati, ispezioni sul campo, eccetera) e soprattutto avrà accesso a documenti e database che reputa pertinenti dei seguenti servizi e enti accreditati nell’ambito del sistema di verifica della legalità e delle sue componenti (verifica della legalità, verifica del sistema di rintracciabilità, verifica del sistema di rilascio delle licenze):
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1) |
tutti i servizi del ministero dell’economia forestale (DGEF, DVRF, IGEF, SCPFE, DDEF, squadre e posti di controllo, eccetera, nel territorio del Congo ed eventualmente nei paesi limitrofi) incaricati dell’esecuzione del controllo forestale permanente garantito nell’ambito della strategia nazionale di controllo (che dovrà essere definita dal ministero dell’economia forestale prima dell’attuazione dell’accordo volontario di partenariato); |
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2) |
soggetti coinvolti nella verifica o nel controllo dello sfruttamento forestale:
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3) |
altri servizi ministeriali come il ministero del commercio, il ministero dell’economia, delle finanze e del bilancio (dogane, imposte, eccetera), il ministero dei trasporti, il ministero del lavoro (ONEMO, CNSS); |
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4) |
enti incaricati della verifica della legalità e organi incaricati dell’audit indipendente del sistema FLEGT nei paesi limitrofi e loro fonti di informazioni; |
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5) |
comitati congiunti incaricati dell’attuazione degli accordi volontari di partenariato tra l’Unione e i paesi limitrofi. |
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6) |
Altre fonti:
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7) |
Autorità competenti dell’Unione. Il controllore indipendente del sistema potrà interrogare il personale coinvolto nel sistema di verifica della legalità o degli enti accreditati in tale ambito e raccogliere le testimonianze che riterrà necessarie per lo svolgimento del proprio incarico, fermo restando il trattamento dei reclami che potranno essere sottoposti alla sua attenzione sull’attuazione o il funzionamento del sistema di verifica della legalità e/o dei suoi enti accreditati. Le parti si assicureranno che il controllore indipendente del sistema abbia accesso nei rispettivi territori a tutte le informazioni necessarie per assolvere i propri compiti. |
V. Relazioni
La relazione del controllore indipendente del sistema dovrà contenere tutte le informazioni pertinenti sul programma di audit e il funzionamento del sistema di verifica della legalità e rilascio delle licenze FLEGT. La relazione dovrà essere corredata in allegato di tutti i reclami raccolti, le risposte fornite e gli interventi da intraprendere. La relazione sarà resa pubblica dal comitato congiunto.
Il controllore indipendente del sistema sottoporrà una relazione preliminare a ciascuna delle parti entro un mese dal termine dell’ispezione sul campo. Si potrà prevedere una presentazione orale della relazione di audit al comitato congiunto. Le parti dovranno poi trasmettere al controllore indipendente i propri commenti per ultimare la relazione entro un termine concordato tra il comitato congiunto e il controllore indipendente non superiore a un mese dal ricevimento della relazione. Il controllore indipendente dovrà fornire ogni informazione necessaria e le risposte alle precisazioni richieste entro un termine concordato con il comitato congiunto non superiore a quindici giorni dal ricevimento dei commenti delle due parti. La relazione finale si baserà sulla relazione preliminare alla quale verranno aggiunti tutti i chiarimenti forniti dall’una o l’altra parte e le eventuali risposte del controllore indipendente a tali precisazioni.
La relazione finale sarà resa pubblica dal comitato congiunto.
Sulla base della relazione finale, nonché di altri elementi in suo possesso e segnatamente le critiche e i reclami relativamente al funzionamento del sistema di verifica della legalità, il comitato congiunto identificherà gli eventuali interventi correttivi e vigilerà sulla loro attuazione.
Il resoconto delle riunioni del comitato congiunto in merito alla relazione del controllore indipendente del sistema sarà reso pubblico.
VI. Organizzazione istituzionale
Le parti coinvolte nel processo del comitato congiunto selezioneranno attraverso una procedura di gara appropriata e trasparente l’offerente qualificato per lo svolgimento dell’audit indipendente del sistema. La procedura di selezione dovrà essere incentrata sull’analisi delle competenze degli offerenti in termini di audit, delle loro competenze in materia di settore forestale in Congo o nel bacino del Congo e della loro credibilità a livello internazionale, soprattutto in termini di indipendenza. L’offerente selezionato sottoscriverà quindi con il governo, che gli permetterà di operare in maniera trasparente ed efficace, un contratto triennale rinnovabile, fatta salva l’approvazione del comitato congiunto. Ove del caso, verrà indetta una nuova gara di appalto.
Il controllore indipendente dovrà avere o istituire uno studio (permanente per tutta la durata del contratto) a Brazzaville o istituirlo. Lo studio, che dovrà essere sempre aperto per tutta la durata del contratto, fungerà da punto di contatto per le parti interessate e potrà organizzare le ispezioni casuali dei controllori. Durante periodi predefiniti lo studio ospiterà i controllori.
Le relazioni del controllore indipendente del sistema e tutti gli interventi correttivi necessari saranno discussi nell’ambito del comitato congiunto. Gli interventi correttivi saranno successivamente comunicati al controllore. Ove del caso, si modificherà il manuale di procedure.
ALLEGATO VII
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA OPERATIVO DI GARANZIA DELLA LEGALITÀ IN CONGO
L’accordo di partenariato tra l’Unione e il Congo (APV-FLEGT) stabilisce l’elaborazione e l’attuazione di un sistema di valutazione della legalità (SVL) per assicurare che il legname e tutti i suoi derivati specificati nell’accordo ed esportati dal Congo nell’Unione siano stati prodotti in maniera assolutamente legale. Il sistema di verifica della legalità dovrà comprendere i seguenti elementi: definizione di legname di origine legale che descriva le leggi da rispettare ai fini del rilascio di una licenza; controllo della catena di approvvigionamento ai fini della rintracciabilità del legname dalla foresta al punto di esportazione; verifica della conformità a tutti gli elementi della definizione di legalità e del controllo della catena di approvvigionamento; procedure di rilascio delle autorizzazioni e rilascio delle licenze FLEGT; audit indipendente per garantire che il sistema funzioni come previsto.
Le aspettative dell’Unione in relazione a tale sistema sono descritte in una serie di documenti informativi predisposti da un gruppo di esperti convocato dalla Commissione europea (1).
Criteri di valutazione
Prima che il sistema di rilascio delle licenze diventi operativo a tutti gli effetti, il sistema di verifica della legalità sarà oggetto di una valutazione tecnica indipendente, i cui termini di riferimento saranno approvati congiuntamente dalle parti interessate e dal comitato congiunto. Tali criteri di valutazione descriveranno i risultati che il sistema dovrebbe produrre e fungeranno da base per i termini di riferimento della valutazione. La valutazione si proporrà di:
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i) |
vedere la descrizione del sistema prestando particolare attenzione alle revisioni effettuate dopo la sottoscrizione dell’accordo; e |
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ii) |
esaminare il funzionamento del sistema nella pratica. |
Parte 1: Definizione di legalità
Il legname di origine legale dovrà essere definito sulla base delle leggi vigenti in Congo. La definizione utilizzata dovrà essere inequivocabile, oggettivamente verificabile e applicabile sul piano operativo e deve comprendere, quanto meno, le leggi in materia di:
— diritti di raccolta: concessione di diritti legali per la raccolta del legname entro le zone legalmente dichiarate a tal fine,
— attività forestali: rispetto delle norme di legge in relazione alla gestione forestale, segnatamente conformità alle normative corrispondenti in materia di ambiente e lavoro,
— diritti e imposte: rispetto degli obblighi di legge relativi a imposte, diritti e oneri direttamente connessi con la raccolta del legname e i diritti di raccolta,
— altri utenti: ove del caso, rispetto dei diritti fondiari o diritti di uso su terreni e risorse di altri, sui quali potrebbero incidere i diritti di raccolta del legname,
— commercio e dogana: osservanza degli obblighi di legge per le procedure commerciali e doganali.
È chiaro quale strumento giuridico sottende ciascun elemento della definizione?
I criteri e gli indicatori che si possono impiegare per accertare l’osservanza di ciascun elemento della definizione sono specificati?
I criteri/indicatori sono chiari, obiettivi e applicabili sul piano operativo?
Gli indicatori e i criteri individuano chiaramente ruoli e responsabilità dei vari soggetti e la verifica valuta le prestazioni di tutti i soggetti coinvolti?
La definizione di legalità comprende i settori principali della normativa vigente precedentemente descritti? In caso contrario, perché alcuni campi della legislazione sono stati trascurati?
Nell’elaborazione della definizione, le parti interessate hanno tenuto conto di tutti i principali ambiti della legislazione applicabile?
Il sistema di verifica della legalità comprende le principali disposizioni giuridiche individuate grazie alla discussione preliminari con le varie parti interessate?
La definizione di legalità e la matrice/griglia di verifica della legalità sono state modificate da quando è stato concluso l’accordo? Sono stati definiti indicatori e criteri per verificare tali modifiche?
Parte 2: Controllo della catena di approvvigionamento
I sistemi di controllo della catena di approvvigionamento devono fornire una garanzia credibile della rintracciabilità dei prodotti legnosi lungo tutta la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta o importazione al punto di esportazione. Non occorrerà sempre mantenere la rintracciabilità fisica di un tronco, carico di tronchi o altro prodotto legnoso dal punto di esportazione a ritroso alla foresta di origine, ma sarà sempre necessario garantire la rintracciabilità tra la foresta e il primo punto di mescolamento (per esempio, terminal per legname o unità di trasformazione).
2.1. Diritti di sfruttamento
Occorre accertare che le aree in cui sono stati attribuiti i diritti sulle risorse forestali e i titolari di tali diritti siano chiaramente identificati.
Il sistema di controllo assicura che soltanto il legname proveniente da un’area forestale soggetta a diritti di sfruttamento validi e ammissibili entri nella catena di approvvigionamento?
Il sistema di controllo assicura che le imprese che effettuano le operazioni di raccolta siano titolari dei necessari diritti di sfruttamento per l’area forestale interessata?
Le procedure di attribuzione dei diritti di sfruttamento e le informazioni sui diritti di sfruttamento concessi e i loro titolari sono rese pubbliche?
2.2. Sistemi di controllo della catena di approvvigionamento
Occorre accertare che esistano meccanismi efficaci per rintracciare il legname lungo la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta al punto di esportazione.
L’approccio per individuare il materiale può variare ed è probabile che spazi dall’impiego di etichette per i singoli articoli all’utilizzo di documentazione che accompagna un carico o lotto. Il metodo scelto dovrebbe riflettere il tipo e il valore del materiale e tenere conto del rischio di contaminazione con materiale illecito o non verificato.
Nel sistema di controllo sono identificate e descritte tutte le catene di approvvigionamento alternative?
Nel sistema di controllo sono identificate e descritte tutte le fasi della catena di approvvigionamento?
Nelle seguenti fasi della catena di approvvigionamento i metodi di individuazione dell’origine del prodotto e prevenzione del mescolamento con materiale proveniente da fonti ignote sono definiti e documentati?
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— |
Legname nella foresta |
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— |
Trasporto |
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— |
Stoccaggio provvisorio |
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— |
Arrivo all’unità di trasformazione primaria |
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— |
Unità di trasformazione |
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— |
Stoccaggio provvisorio |
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— |
Trasporto |
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— |
Arrivo al punto di esportazione |
Quali enti sono incaricati del controllo sui flussi di legname? Sono dotati di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere correttamente le attività di controllo?
2.3. Quantità
Occorre accertare che esistano meccanismi solidi ed efficaci per misurare e registrare le quantità di legname o prodotti legnosi in ciascuna fase della catena di approvvigionamento, comprese stime di preraccolta attendibili e sufficientemente accurate del volume di legname eretto in ciascun sito di raccolta.
Il sistema di controllo produce dati quantitativi in merito ai fattori in entrata e in uscita nelle seguenti fasi della catena di approvvigionamento?
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— |
Legname eretto |
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— |
Tronchi nella foresta |
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— |
Trasporto e stoccaggio |
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— |
Arrivo in stabilimento |
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— |
Entrata nelle linee di produzione/unità di trasformazione |
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— |
Uscita dalle linee di produzione/unità di trasformazione |
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— |
Uscita dallo stabilimento |
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— |
Arrivo al punto di esportazione |
Quali enti sono responsabili dell’immissione dei dati quantitativi nel sistema di controllo? Qual è la qualità dei dati controllati?
I dati quantitativi sono tutti registrati in modo da rendere possibile la verifica immediata con gli elementi precedenti e successivi della catena?
Quali informazioni relative al controllo sulla catena di approvvigionamento sono messe a disposizione del pubblico? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?
2.4. Mescolamento di legname legale verificato e legname approvato in altro modo
Se è consentito mescolare tronchi o legname provenienti da fonti legali verificate e tronchi o legname provenienti da altre fonti, occorre svolgere controlli sufficienti per escludere il materiale proveniente da fonti ignote o raccolto in assenza dei relativi diritti legali di sfruttamento.
Il sistema di controllo consente il mescolamento di legname verificato e altro legname approvato (per esempio, legname importato o proveniente da un’area forestale in cui i diritti di raccolta legali sono stati concessi, ma non è ancora coperta dalla procedura di verifica integrale)?
Quali misure di controllo si applicano in questi casi? Per esempio, i controlli assicurano che i volumi dichiarati in uscita e verificati non superino quelli in entrata verificati in ogni fase?
2.5. Prodotti legnosi importati
Occorre eseguire controlli adeguati per assicurare che il legname e i suoi derivati di importazione siano stati importati legalmente.
Come si dimostra la legalità delle importazioni di legname e suoi derivati?
Quali elementi consentono di dimostrare che i prodotti importati provengono da alberi abbattuti legalmente in un paese terzo?
Il sistema di verifica della legalità individua il legname e i prodotti legnosi di importazione in tutta la catena di approvvigionamento?
Qualora si utilizzi legname importato, dalla licenza FLEGT è possibile desumere il paese di origine e quello dal quale provengono le componenti di prodotti compositi?
Parte 3: Verifica
La verifica consiste nell’esecuzione di controlli per assicurare la legalità del legname, per cui deve essere abbastanza rigorosa ed efficace da consentire di individuare qualunque inosservanza dei requisiti, nella foresta o nella catena di approvvigionamento, e intraprendere interventi tempestivi per porvi rimedio.
3.1. Organizzazione
Occorre che la verifica sia effettuata da un ente pubblico, un’organizzazione terza o un organo composto da entrambi che disponga di risorse adeguate, sistemi di gestione e personale preparato e competente, oltre che di meccanismi solidi ed efficaci per controllare i conflitti di interesse.
Il governo ha nominato uno o più enti cui affidare i compiti di verifica? Il mandato (con le relative responsabilità) è chiaro e di pubblico dominio?
L’ente incaricato della verifica dispone di risorse adeguate per svolgere correttamente la verifica della definizione di legalità e dei sistemi di controllo della catena di approvvigionamento del legname?
L’ente incaricato della verifica dispone di un sistema di gestione ben documentato che:
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garantisca il possesso da parte del suo personale delle competenze e dell’esperienza necessaria per una verifica efficace e presente? |
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— |
si avvalga del sistema di controllo/sorveglianza interno? |
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— |
comprenda meccanismi per controllare i conflitti di interesse? |
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— |
assicuri la trasparenza del sistema? |
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— |
definisca e applichi una metodologia di verifica? |
3.2. Verifica rispetto alla definizione di legalità
Occorre accertare l’esistenza di una definizione chiara di ciò che va verificato. Occorre inoltre accertare che la metodologia di verifica sia documentata e assicuri che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari e relativo a ogni aspetto contemplato nella definizione.
La metodologia di verifica si estende a tutti gli elementi della definizione di legalità e comprende test di conformità a tutti gli indicatori specificati?
La verifica richiede:
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controlli di documenti, registri di esercizio e operazioni sul campo (anche casuali)? |
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la raccolta di informazioni presso parti interessate esterne? |
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la registrazione delle attività di verifica che consente a revisori interni e al controllore indipendente di eseguire controlli? |
I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati?
I risultati della verifica rispetto alla definizione di legalità sono resi pubblici? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?
3.3. Verifica dei sistemi di controllo della catena di approvvigionamento
Occorre accertare l’esistenza di un campo d’applicazione esplicito che stabilisca gli aspetti da verificare e copra l’intera catena di approvvigionamento dalla raccolta all’esportazione. Occorre altresì accertare che la metodologia di verifica sia documentata e assicuri che il processo sia sistematico, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari, e che copra tutti gli aspetti dell’ambito di applicazione con verifiche incrociate di dati regolari e immediate in ciascuna fase della catena.
I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati?
La metodologia di verifica copre tutte le verifiche dei controlli della catena di approvvigionamento? Ciò è chiaramente indicato nella metodologia di verifica?
Come viene dimostrata l’applicazione della verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento?
Verifica incrociata dei dati:
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quale ente è incaricato della verifica incrociata dei dati? È dotato di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere correttamente le attività di gestione dei dati? |
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esistono metodi per valutare la coerenza tra legname eretto e legname all’entrata in stabilimento/al punto di esportazione? |
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esistono metodi per verificare la coerenza fra legname grezzo in entrata e prodotti trasformati in uscita da segherie e altri stabilimenti? |
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è possibile effettuare una verifica incrociata attendibile dei singoli articoli o lotti di prodotti legnosi nell’intera catena di approvvigionamento? |
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quali tecniche e sistemi informatici vengono utilizzati per archiviare e verificare i dati, nonché per registrarli? Esistono sistemi efficaci per proteggere i dati? |
I risultati della verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento sono resi pubblici? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?
3.4. Non conformità
Occorre accertare l’esistenza di un meccanismo efficace e funzionante per richiedere e attuare misure correttive appropriate laddove vengono riscontrate infrazioni.
Il sistema di verifica definisce il requisito di cui sopra?
Sono stati messi a punto meccanismi per ovviare ai casi di non conformità? Sono applicati nella pratica?
Infrazioni e misure correttive intraprese sono adeguatamente registrate? L’efficacia delle misure correttive è oggetto di valutazione?
Quali informazioni sulle infrazioni riscontrate sono di dominio pubblico?
Parte 4: Autorizzazione
Il Congo ha affidato l’intera responsabilità del rilascio delle licenze FLEGT a un’autorità competente. Le licenze FLEGT sono rilasciate sulla base dei carichi o degli operatori.
4.1. Organizzazione
A quale ente è stata attribuita la responsabilità del rilascio delle licenze FLEGT?
Il ruolo dell’autorità di rilascio delle licenze e del suo personale per quanto riguarda il rilascio delle licenze FLEGT è chiaramente definito e reso pubblico?
I requisiti di competenza sono definiti? Sono stati introdotti controlli interni per il personale dell’autorità incaricata del rilascio delle licenze?
L’autorità incaricata del rilascio delle licenze dispone di risorse adeguate per assolvere il proprio compito?
4.2. Rilascio delle licenze
L’ente responsabile delle licenze si attiene a procedure documentate per il loro rilascio? Tali procedure sono rese pubbliche, compresi tutti gli eventuali diritti da corrispondere?
Come si dimostra che tali procedure sono correttamente applicate nella pratica?
Le licenze rilasciate e negate sono opportunamente registrate? Le registrazioni indicano chiaramente gli elementi giustificativi sulla base dei quali si sono rilasciate le licenze?
4.3. Licenze basate sui carichi
Il rilascio della licenza riguarda un singolo carico?
La legalità di un carico per esportazione è dimostrata con sistemi di verifica e rintracciabilità del governo?
I requisiti per il rilascio delle licenze sono chiaramente definiti e comunicati all’esportatore e alle altre parti interessate?
Quali informazioni sulle licenze rilasciate sono di dominio pubblico?
Parte 5: Direttive in materia di audit indipendente del sistema
L’audit indipendente del sistema è una funzione indipendente dagli enti di regolamentazione del settore forestale del Congo. Esso è inteso a preservare la credibilità del sistema di rilascio delle licenze FLEGT preoccupandosi di verificare che tutti gli aspetti del sistema di verifica della legalità del Congo funzionino come previsto.
5.1. Disposizioni istituzionali
5.1.1. Designazione dell’autorità
Il Congo ha ufficialmente autorizzato la funzione del controllore indipendente del sistema, consentendogli pertanto di operare in maniera efficace e trasparente.
5.1.2. Indipendenza rispetto agli altri elementi del sistema di verifica della legalità
Occorre accertare che vi sia una chiara distinzione tra le organizzazioni e i soggetti coinvolti nella gestione o regolamentazione delle risorse forestali e quelli che intervengono nell’audit indipendente.
Il governo dispone di requisiti documentati in materia di indipendenza per il controllore indipendente? È previsto che le organizzazioni o i soggetti con un interesse commerciale o un ruolo istituzionale nel settore forestale congolese non possano svolgere la funzione di controllore indipendente?
5.1.3. Designazione del controllore indipendente
Occorre accertare che il controllore indipendente sia stato designato attraverso un meccanismo trasparente e vi siano regole chiare e accessibili al pubblico riguardo alle sue attività.
Il governo ha resi pubblici i termini di riferimento del controllore indipendente?
Il governo ha documentato le procedure di designazione del controllore indipendente e le ha rese pubbliche?
5.1.4. Istituzione di un meccanismo di gestione dei reclami
Occorre accertare che esista un meccanismo di gestione dei reclami e delle controversie derivanti dall’audit indipendente. Tale meccanismo deve consentire di gestire qualunque reclamo relativo al funzionamento del sistema di rilascio delle licenze.
Esiste un meccanismo di gestione dei reclami documentato a disposizione di tutte le parti interessate?
Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi a un livello superiore (se del caso) e quale seguito vi viene dato?
5.2. Controllore indipendente
5.2.1. Requisiti organizzativi e tecnici
Occorre accertare che il controllore eserciti una funzione realmente indipendente dalle altre componenti del sistema di garanzia della legalità e operi avvalendosi di una struttura di gestione documentata compiendo azioni e attenendosi a procedure rispondenti alle migliori prassi accettate a livello internazionale.
Il controllore indipendente opera avvalendosi un sistema di gestione documentato che soddisfa i requisiti delle guide ISO 62 e 65 o standard analoghi?
5.2.2. Metodologia di audit
Occorre che la metodologia per lo svolgimento di un audit indipendente si basi su elementi probanti e venga applicata a intervalli precisi e frequenti.
La metodologia per l’audit indipendente precisa che per quanto concerne il funzionamento del sistema di verifica della legalità tutti i risultati dovranno basarsi su prove oggettive?
La metodologia specifica gli intervalli massimi per la verifica di ciascun elemento del sistema?
5.2.3. Ambito d’applicazione dell’audit
Occorre che il controllore indipendente agisca secondo termini di riferimento che specifichino chiaramente gli elementi da verificare e coprano tutti i requisiti concordati per il rilascio delle licenze FLEGT.
La metodologia per l’audit indipendente copre tutti gli elementi del sistema di verifica della legalità e specifica i principali test di efficacia?
5.2.4. Requisiti in materia di relazioni
Occorre che il controllore indipendente invii al comitato congiunto relazioni periodiche sull’integrità del sistema di garanzia della legalità, comprese le lacune e la valutazione delle misure correttive intraprese per porvi rimedio.
I termini di riferimento del controllore indipendente precisano i requisiti in materia di relazioni e la loro frequenza?
(1) http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/flegt_briefing_notes_en.cfm.
ALLEGATO VIII
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Intervento Periodo |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
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2015 |
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1 |
Sigla dell’accordo |
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2 |
Istituzione del meccanismo congiunto di concertazione e verifica |
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3 |
Avvio della procedura di ratifica |
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4 |
Istituzione e allestimento del segretariato tecnico della parte congolese |
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5 |
Ricerca di finanziamenti integrativi |
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6 |
Sviluppo del sistema di verifica della legalità ed elaborazione di tutte le misure dettagliate necessarie (cfr. allegato V) |
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7 |
Selezione del consulente in materia di rintracciabilità (progetto di rintracciabilità UE) |
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8 |
Attuazione del progetto di rintracciabilità (progetto UE) |
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9 |
Completamento dei testi legislativi e normativi |
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10 |
Elaborazione delle attribuzioni dettagliate delle varie strutture di controllo e verifica |
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11 |
Consolidamento delle capacità dell’ispettorato generale dell’economia forestale (IGEF) |
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12 |
Consolidamento delle capacità della direzione generale dell’economia forestale (DGEF), delle direzioni dipartimentali dell’economia forestale (DDEF)/squadre |
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13 |
Consolidamento delle capacità della società civile |
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14 |
Attuazione del piano di comunicazione |
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15 |
Valutazione dei sistemi di certificazione privati |
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16 |
Elaborazione del manuale di procedure per il mancato rispetto della legalità e sanzioni |
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17 |
Prosecuzione dell’elaborazione e della convalida dei piani di assetto |
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18 |
Pubblicazione sul sito web delle informazioni sul sistema FLEGT |
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19 |
Ratifica dell’accordo (a titolo di promemoria) |
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20 |
Insediamento del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo (a titolo di promemoria) |
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21 |
Selezione del controllore indipendente del sistema |
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22 |
Prima ispezione dell’IGEF per il rilascio dei certificati di legalità |
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23 |
Valutazione operativa del sistema di verifica della legalità |
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24 |
Dichiarazione dell’operatività delle licenze FLEGT da parte dei due contraenti |
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25 |
Rilascio della prima licenza FLEGT |
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Intervento Periodo |
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2015 |
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Funzionamento di routine del sistema di verifica della legalità |
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2 |
Verifica dell’attuazione del sistema di verifica della legalità |
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3 |
Funzionamento del segretariato tecnico |
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4 |
Funzionamento del comitato congiunto |
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5 |
Audit indipendenti del sistema |
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Verifica del mercato |
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7 |
Verifica degli effetti |
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8 |
Gestione del sito web e divulgazione delle informazioni |
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9 |
Valutazione dell’attuazione dell’accordo |
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ALLEGATO IX
ALTRE MISURE PERTINENTI
Un’esecuzione efficace dell’accordo volontario di partenariato richiede l’attuazione di misure di accompagnamento. Gli ambiti nei quali tali misure di accompagnamento saranno identificate sono i seguenti:
|
1) |
consolidamento delle capacità dell’IGEF; |
|
2) |
consolidamento delle capacità della società civile; |
|
3) |
completamento dei testi legislativi e normativi; |
|
4) |
attuazione di un piano di comunicazione; |
|
5) |
istituzione di un segretariato tecnico. |
Tali misure sono descritte più dettagliatamente nei capitoli che seguono.
Per la loro attuazione, così come per la realizzazione di alcuni elementi del sistema di verifica della legalità, le parti dovranno assicurarsi un sostegno adeguato in termini di risorse umane, tecniche e finanziarie. Ove del caso, le parti si impegnano a ricercare i finanziamenti integrativi necessari, che saranno utilizzati secondo l’articolo 15 dell’accordo.
1. Consolidamento delle capacità dell’ispettorato generale dell’economia forestale
Nell’ambito della verifica della legalità del legname, l’ispettorato generale dovrà svolgere ispezioni sul campo e procedere alla verifica dei parametri di controllo contenuti nelle griglie di valutazione della legalità e della catena di rintracciabilità presso le imprese forestali, le direzioni dipartimentali dell’economia forestale, le squadre e altri servizi pubblici delegati coinvolti nella gestione forestale, segnatamente: ambiente, dogane, imposte, lavoro, commercio, eccetera.
Conclusa tale verifica, l’ispettorato generale provvederà al rilascio dei certificati di legalità e ordinerà il rilascio delle licenze FLEGT da parte del servizio di controllo dei prodotti forestali per esportazione (SCPFE).
Sarà dunque necessario procedere alla ristrutturazione dell’IGEF per consentirgli di assolvere tali compiti.
A tal fine, nell’ambito della struttura sarà costituita una cellula incaricata della verifica della legalità, del rilascio dei certificati di legalità e dell’istruzione del rilascio delle licenze FLEGT che dovrà beneficiare di un consolidamento delle capacità per essere all’altezza del compito affidatole. Il personale necessario per l’assolvimento delle mansioni di tale cellula sarà definito nella fase di sviluppo del sistema
Durante tale fase si preciseranno altresì i profili delle diverse funzioni e le formazioni integrative necessarie. Si dovranno infatti prevedere corsi di formazione nei seguenti ambiti: conoscenza della griglia FLEGT, audit in materia di pianificazione forestale e catena di approvvigionamento, utilizzo di un GPS, applicazione di alcuni software di informazione geografica, principi di gestione dei database e utilizzo del SIGEF.
Si dovranno inoltre prevedere attrezzature (mezzi di trasporto, materiali per ufficio e interventi sul campo).
Per estensione e nella misura necessaria per un corretto funzionamento dell’accordo, si potranno identificare e attuare interventi di formazione specifici per altri agenti dell’amministrazione pubblica coinvolti nel controllo e nella verifica della legalità.
2. Consolidamento delle capacità della società civile
La realizzazione dell’accordo volontario di partenariato è subordinata tra l’altro al corretto funzionamento di un sistema di verifica della legalità, un sistema della rintracciabilità del legname e un audit indipendente del sistema. La società civile congolese, parte coinvolta nel processo, intende contribuire a tale realizzazione attraverso una struttura formale locale basata sui risultati e l’esperienza maturata nel corso del progetto di osservazione indipendente delle foreste (OIF) condotto in Congo da Resource Extraction Monitoring e Forest Monitor tra il 2007 e il 2009.
La struttura sarà costituita da una o più ONG nazionali coadiuvate da una ONG internazionale con esperienza in materia di osservazione indipendente. Peraltro, tali ONG nazionali usufruiranno delle competenze dei membri dei team omologhi del progetto OIF.
La struttura formale locale si prefiggerà come obiettivo generale di contribuire alla governance del settore forestale nella sua totalità. I suoi obiettivi specifici saranno:
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migliorare i sistemi di applicazione della legge forestale da parte dello Stato, |
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consolidare le capacità della società civile per quanto concerne l’approccio «osservazione indipendente», |
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concorrere al miglioramento dell’applicazione della legge forestale e della governance, |
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— |
documentare e mettere a disposizione dell’autorità di rilascio dei certificati e delle licenze FLEGT le informazioni raccolte |
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— |
documentare e mettere a disposizione del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo le informazioni raccolte. |
Peraltro, al di là di questa struttura formale legata all’osservazione indipendente, occorrerà prevedere un consolidamento più globale delle capacità delle organizzazioni della società civile.
In tale contesto, le sue capacità saranno rafforzate nei seguenti ambiti:
formazione all’osservazione indipendente, conoscenza della griglia FLEGT, gestione e trattamento delle informazioni, gestione di siti web, tecniche di comunicazione, divulgazione presso comunità locali e popolazioni autoctone, tecniche di composizione dei conflitti, principi di gestione forestale.
Le modalità pratiche dettagliate saranno definite sulla base di una concertazione con le parti interessate.
Le parti cercheranno di agevolare l’accesso a risorse finanziarie specifiche per pervenire a tale consolidamento.
3. Completamento dei testi legislativi e normativi
L’elaborazione delle griglie di valutazione della legalità del legname ha messo in luce il fatto che nella legge forestale non sono considerati taluni aspetti diretti e indiretti legati a una gestione sostenibile delle risorse forestali, dunque non regolamentati, come per esempio il coinvolgimento delle popolazioni locali e autoctone e della società civile nella gestione delle foreste, la concessione in gestione delle piantagioni forestali dello Stato o la definizione di norme per le attività silvicole. Nel quadro dell’esecuzione dell’accordo volontario di partenariato, sarà necessario procedere all’aggiornamento del codice forestale e redigere alcuni testi normativi integrativi. Si dovranno inoltre elaborare testi in altri ambiti.
Per svolgere tale compito occorrerà avvalersi di un consulente internazionale e due consulenti nazionali.
I progetti di testi elaborati saranno convalidati da tutte le parti interessate alla gestione delle foreste (enti locali, servizi pubblici, settore privato, popolazioni locali e autoctone, società civile), attraverso workshop dipartimentali e un workshop nazionale a Brazzaville.
L’elenco dei progetti di testi normativi da elaborare riportato di seguito non è certo esauriente e sarà completato man mano che emergeranno nuove preoccupazioni.
3.1. Dipartimenti ministeriali interessati
Ministero dell’ambiente
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1) |
Provvedimento che precisi le modalità di realizzazione e approvazione degli studi di impatto; |
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2) |
provvedimento che stabilisca le procedure di controllo/ispezione del rispetto delle disposizioni giuridiche e normative in materia di ambiente da parte della direzione generale dell’ambiente. |
Ministero della giustizia
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1) |
Legge che sancisca la promozione e la tutela dei diritti delle popolazioni autoctone nella Repubblica del Congo. |
Ministero del lavoro
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1) |
Testo che precisi il rilascio di attestati di formazione; |
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2) |
modelli di libri paga; |
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3) |
Modelli di registri di infortuni sul lavoro e concernenti la sicurezza. |
Ministero dell’economia forestale
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1) |
Testo che precisi le condizioni di cessione delle piantagioni dello Stato a terzi; |
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2) |
provvedimento che definisca i principi di rintracciabilità del legname; |
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3) |
provvedimento che definisca le norme in materia di silvicoltura per le piantagioni; |
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4) |
decreto quadro che stabilisca le condizioni di gestione concertata e partecipativa della foresta come enunciate nell’articolo 1, paragrafo 2 del codice forestale, e copra segnatamente:
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5) |
decreto che stabilisca le modalità di coinvolgimento delle comunità locali, delle popolazioni autoctone e della società civile nel processo decisionale per quanto concerne l’elaborazione dei capitolati di oneri; |
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6) |
testo applicativo che precisi i tre diversi aspetti concernenti le foreste comunitarie: la nozione di foresta comunitaria, il processo di suddivisione in zone e le procedure di gestione di tali foreste garantendo il coinvolgimento di tutti i soggetti; |
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7) |
testo applicativo che stabilisca il coinvolgimento delle comunità locali e delle popolazioni autoctone nell’ambito del piano di assetto (suddivisione in zone delle serie comunitarie e altre); |
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8) |
testo applicativo che stabilisca la partecipazione della società civile e/o il coinvolgimento di rappresentanti della società civile nelle diverse commissioni (assegnazione delle concessioni forestali, concessione delle autorizzazioni per la silvicoltura e lo sfruttamento del legname, eccetera). Tale testo stabilirà anche i criteri di selezione di tali rappresentanti della società civile; |
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9) |
testo che specifichi le modalità di controllo e verifica; |
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10) |
provvedimento sulle procedure di controllo del legname per importazione ed esportazione e legname in transito; |
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11) |
testo recante le modalità di approvazione di beni od opere che consentono di dimostrare il rispetto di capitolati di oneri e protocolli di accordo; |
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12) |
altri testi da completare per l’attuazione del codice forestale secondo i principi FLEGT di governance nel settore forestale. |
A tal fine e per garantire l’assolvimento degli impegni assunti nell’ambito dell’accordo volontario di partenariato FLEGT tra il Congo e l’Unione, i testi applicativi proposti devono garantire i principi della governance nel settore forestale.
Principi che dovranno far parte dei testi integrativi
In un’ottica di efficacia e conformità alla griglia di verifica della legalità e ai principi del sistema FLEGT, è opportuno che i testi integrativi del codice forestale entrino in vigore al massimo all’atto del rilascio della prima licenza.
Riconoscimento dei diritti comunitari
Partecipazione
Si tratta della partecipazione e del coinvolgimento della società civile, delle comunità locali e delle popolazioni autoctone nell’elaborazione, nell’applicazione e nella verifica delle leggi e dei programmi. Si dovranno elaborare testi applicativi che stabiliscano il coinvolgimento delle comunità locali, delle popolazioni autoctone e della società civile.
Trasparenza
Si dovranno prevedere disposizioni per assicurare la trasparenza nella gestione forestale e rendere pubbliche le informazioni che dovranno stabilire le modalità di informazione e consultazione delle comunità locali e delle popolazioni autoctone.
Foreste comunitarie
La nozione non esiste nella formulazione della legge 16-2000 del 20/11/2000 che istituisce il codice forestale.
Viceversa dovrà esservi contemplata nelle sue due accezioni, vale a dire: 1) le foreste delle serie comunitarie nell’ambito del piano di assetto; e 2) le foreste degli enti locali.
Osservazione indipendente
Si dovranno elaborare disposizioni per la designazione di un osservatore indipendente della società civile che partecipi alla concessione dei permessi di sfruttamento, all’elaborazione e alla realizzazione dei piani di assetto e all’attività del comitato di gestione del fondo forestale. Gli osservatori dovranno essere selezionati in maniera competitiva e trasparente.
3.2. Metodologia
La proposta di nuovi testi legislativi e documentari dovrà rappresentare l’esito di un processo generale di consultazione di tutte le parti interessate.
Consultazione delle comunità e della società civile
Per garantire il corretto coinvolgimento delle comunità locali e delle popolazioni autoctone nell’elaborazione dei testi integrativi del codice forestale, sarà necessario che le organizzazioni della società civile si adoperino per sviluppare un processo di partecipazione e rappresentanza effettiva.
Istituzione di una commissione incaricata dell’elaborazione delle proposte
Al fine di assicurare la partecipazione di tutte le parti interessate all’elaborazione dei testi integrativi del codice forestale, si propone l’istituzione di una commissione incaricata dell’elaborazione dei progetti di testi all’interno della quale saranno presenti rappresentanti di ogni parte interessata. Tale elaborazione dovrà essere accompagnata da una consultazione delle comunità e della società civile sulle discussioni in corso, consultazione che dovrà svolgersi per almeno dodici mesi.
La consultazione e la partecipazione delle comunità locali, delle popolazioni autoctone e della società civile nel processo dovranno essere sostenute da mezzi finanziari e agevolate da un comitato di esperti comprendente membri delle organizzazioni della società civile nazionale e subregionale.
Fasi di consultazione che dovranno far parte del progetto di sostegno alla consultazione
Workshop di informazione e consultazione delle comunità locali e autoctone sull’elaborazione dei testi integrativi del codice forestale ed elaborazione della loro posizione sulle disposizioni che dovranno essere prese a loro favore.
Workshop per definire le modalità di partecipazione e rappresentanza delle comunità e della società civile alla commissione incaricata dell’elaborazione dei testi integrativi del codice forestale.
Elaborazione dei progetti preliminari di testi integrativi del codice forestale con la partecipazione dei rappresentanti della società civile e delle comunità locali e autoctone.
Workshop di consultazione delle comunità locali e autoctone sui progetti preliminari di testi integrativi del codice forestale.
Riesame dei progetti preliminari da parte della commissione incaricata dell’elaborazione dei testi integrativi del codice forestale per includervi gli aspetti sollevati dalle comunità e dalla società civile.
Workshop di valutazione delle disposizioni contenute nei disegni di legge e definizione di strategie per la presentazione a livello parlamentare.
4. Piano di comunicazione
Il piano di comunicazione è destinato alla divulgazione dell’accordo volontario di partenariato (APV).
Contesto
L’APV riguarda un settore economico importante, quello forestale, che deve essere portato a conoscenza del pubblico. Occorrerà dunque elaborare e attuare un programma di informazione e sensibilizzazione dei responsabili delle imprese forestali, delle direzioni dipartimentali delle amministrazioni target e del pubblico.
Si dovrà sviluppare un piano di comunicazione per:
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sensibilizzare il pubblico congolese in generale:
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preparare la ratifica dell’APV da parte del Congo, |
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identificare le esigenze di informazioni aggiuntive, |
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ottenere la collaborazione delle parti interessate dopo l’entrata in vigore dell’APV al momento della sua esecuzione. |
In termini strategici si tratterà di:
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— |
mobilitare i diversi soggetti e partecipanti nel settore forestale in merito alla necessità e all’importanza dell’APV per il Congo, |
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— |
informare il pubblico in generale circa le fasi già portate a termine in vista della conclusione dell’APV, |
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pubblicizzare attraverso i mezzi di comunicazione la ratifica e l’esecuzione dell’APV, |
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— |
divulgare l’APV, |
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— |
comunicarne gli effetti. |
4.1. Gruppo target di pubblico
Sono stati individuati i seguenti gruppi target di pubblico per i quali si prepareranno messaggi specifici e si utilizzeranno strumenti di comunicazione adeguati.
4.1.1. Soggetti locali
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Organi di governo, |
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amministrazione forestale, |
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altre amministrazioni che intervengono nel settore, |
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autorità locali, |
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popolazioni locali e autoctone delle aree forestali, |
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imprese forestali, |
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società civile, |
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ONG per la preservazione e la salvaguardia delle foreste. |
4.1.2. Soggetti internazionali
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Importatori e intermediari, |
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federazioni e altre istituzioni che intervengono nel settore del legno, |
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ONG per la preservazione e la salvaguardia delle foreste, |
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investitori, |
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banche, eccetera. |
4.2. Azioni da attuare
Le azioni di comunicazione da condurre nei confronti di tali soggetti saranno:
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4.2.1. |
A livello locale, organizzazione di:
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4.2.2. |
A livello internazionale
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4.3. Contenuto dei messaggi
I messaggi da elaborare e veicolare riguarderanno segnatamente:
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i vantaggi sociali e socioculturali di un APV funzionale per il Congo, |
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i benefici ambientali di un APV funzionale per le foreste del Congo, |
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i vantaggi commerciali di un APV funzionale per gli operatori economici del Congo, |
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gli obiettivi del Congo attraverso un APV funzionale, |
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i vantaggi economici per il Congo, |
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gli altri effetti possibili dell’APV in Congo. |
4.4. Responsabili dell’attuazione
Sarà responsabile, tra gli altri, dell’attuazione del piano di comunicazione il segretariato tecnico dell’APV/FLEGT della parte congolese, posto sotto la responsabilità del gabinetto del ministro dell’economia forestale.
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— |
Un gruppo costituito da più soggetti intraprenderà azioni rivolte alle amministrazioni pubbliche, al parlamento e alle imprese forestali. |
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— |
Le organizzazioni della società civile si occuperanno delle azioni rivolte alle popolazioni locali e autoctone. |
5. Segretariato tecnico incaricato della verifica dell’APV (parte congolese)
Per quanto la concerne, la parte congolese istituirà un organo di sostegno per la verifica dell’APV che raggrupperà tutte le parti interessate al processo FLEGT (amministrazioni pubbliche, settore privato e società civile) al fine di supportarne la preparazione alle attività del comitato congiunto per l’attuazione dell’APV e verificare il seguito dato alle decisioni prese da tale comitato. Tale organo sarà denominato segretariato tecnico.
5.1. Compiti
Il segretariato tecnico sarà soprattutto incaricato, per la parte congolese, di:
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vigilare sul rispetto del calendario di attuazione dell’APV, |
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— |
analizzare le relazioni del controllore indipendente, |
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— |
predisporre i documenti congolesi per il comitato congiunto, |
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— |
preparare le sessioni (riunioni) del comitato congiunto e del gruppo consultivo nazionale, |
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— |
vigilare sulla corretta esecuzione della verifica della legalità da parte dell’ispettorato generale dell’economia forestale e gli altri soggetti coinvolti, |
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— |
apprezzare/valutare i requisiti per un funzionamento efficace delle parti interessate congolesi, |
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— |
vigilare sull’attuazione del piano di comunicazione, |
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— |
esaminare e adottare i progetti di testi integrativi delle leggi e dei provvedimenti presi in considerazione nell’ambito della valutazione della legalità, |
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— |
suggerire misure volte ad agevolare l’entrata in vigore dell’APV e la sua attuazione, |
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— |
vigilare sull’elaborazione delle relazioni periodiche relative al mercato del legname, |
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— |
vigilare sull’attuazione delle misure volte al rafforzamento delle capacità del settore privato e della società civile, |
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— |
suggerire le misure appropriate per superare le eventuali difficoltà legate all’esecuzione dell’APV individuate dal comitato congiunto, |
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— |
vigilare sull’elaborazione delle relazioni periodiche relative alla situazione del mercato del legno. |
5.2. Composizione del segretariato tecnico
Il segretariato tecnico sarà costituito da:
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un presidente, |
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un vicepresidente, |
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un relatore, |
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un relatore aggiunto, |
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altri membri in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del settore privato e della società civile. |
ALLEGATO X
INFORMAZIONI RESE PUBBLICHE
1. Introduzione
L’attuazione dell’accordo volontario di partenariato (APV) richiederà inoltre la disponibilità di informazioni sull’APV, gli obiettivi, l’attuazione, il monitoraggio e il controllo, informazioni che dovranno essere rese pubbliche dal comitato congiunto per l’attuazione dell’APV e da ciascuna delle parti al fine di garantire una corretta comprensione del sistema di licenze FLEGT da parte di tutti i soggetti e la governance in materia di gestione forestale.
2. Informazioni pertinenti rese pubbliche dall’amministrazione forestale e dagli altri soggetti
Saranno rese pubbliche le seguenti informazioni.
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Informazioni di natura giuridica:
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Informazioni sulla produzione forestale annuale in Congo:
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Informazioni sul processo di concessione dei titoli e i titolari dei permessi:
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Informazioni sull’assetto forestale:
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Informazioni sulla trasformazione:
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Informazioni sulla verifica della legalità:
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Informazioni sulle entrate forestali:
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Informazioni sul commercio con l’Unione:
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L’Unione dovrà rendere pubbliche le seguenti informazioni:
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Alla parte congolese saranno fornite regolarmente informazioni sui prezzi del legname e suoi derivati praticati sul mercato dell’Unione.
3. Informazioni rese pubbliche dal comitato congiunto
3.1. Resoconti delle riunioni del comitato congiunto ed estratti di decisioni
3.2. Relazione annuale congiunta contenente segnatamente le seguenti informazioni:
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a) |
misure intraprese dalle due parti per evitare importazioni di legname e suoi derivati di origine illegale al fine di preservare l’integrità del sistema di licenze FLEGT; |
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b) |
casi di non conformità al sistema di licenze FLEGT in Congo e interventi intrapresi per risolvere tali casi; |
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c) |
numero di casi e quantitativi di legname e suoi derivati implicati in cui si è applicato l’articolo 9, paragrafo 1 (1); |
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d) |
interventi volti a impedire qualunque possibilità di esportazione di legname e suoi derivati di origine illegale verso mercati diversi dall’Unione o loro commercializzazione sul mercato nazionale; |
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e) |
progressi nel conseguimento degli obiettivi e nella realizzazione delle azioni dell’APV, da attuarsi entro un termine prestabilito nell’APV e tutti gli aspetti relativi all’attuazione dell’APV; |
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f) |
struttura e funzionamento del comitato congiunto; |
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g) |
alcuni elementi pubblicati da una delle parti di cui al punto 2.) (2). |
3.3. Termini di riferimento, relazioni di ispezione e audit del controllore indipendente
4. Strumenti di accesso alle informazioni
Le informazioni di cui sopra saranno reperibili:
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— |
nel sito Internet del ministero dell’economia forestale, |
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presso il segretariato tecnico della parte congolese incaricato del monitoraggio dell’APV, |
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nelle relazioni annuali dell’amministrazione forestale consultabili presso il ministero e le direzioni dipartimentali, |
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— |
sulla stampa scritta nazionale e internazionale. |
Peraltro, nel quadro del piano di comunicazione, verranno organizzate sedute pubbliche di informazione che rappresenteranno l’occasione per distribuire tali informazioni ai partecipanti, segnatamente agli operatori sul campo e alle comunità che non hanno accesso a Internet.
(1) Articolo 9 – 1/Collegamento con il corpo del testo (si richiama ai casi in cui alle dogane dell’Unione è giunto legname senza autorizzazione).
(2) Tali elementi sono contraddistinti da un asterisco *.
ALLEGATO XI
FUNZIONI DEL COMITATO CONGIUNTO PER L’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO
Il comitato congiunto avrà il compito di gestire l’accordo volontario di partenariato (APV) e assicurare la verifica e la valutazione della sua esecuzione.
Esso assolverà segnatamente le seguenti funzioni.
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a) |
Per quanto concerne la gestione dell’APV:
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b) |
Per quanto concerne il monitoraggio e il riesame dell’APV:
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c) |
Per quanto concerne l’audit indipendente:
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d) |
Per quel che riguarda il coinvolgimento degli altri soggetti nella gestione dell’APV:
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