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6.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 settembre 2010
relativa alla firma di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)
(2011/200/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nel maggio 2003, la Commissione europea ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea», che caldeggiava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio sul piano d’azione sono state adottate nell’ottobre 2003 (1) e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l’11 luglio 2005 (2). |
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(2) |
Il 5 dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati su accordi di partenariato onde attuare il piano d’azione dell’Unione europea relativo a FLEGT. |
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(3) |
Il 20 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005 (3), che istituisce un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell’Unione europea dai paesi con i quali l’Unione ha concluso accordi volontari di partenariato. |
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(4) |
I negoziati con la Repubblica del Camerun si sono conclusi e l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) (in appresso «l’accordo») è stato siglato il 6 maggio 2010. |
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(5) |
È opportuno firmare l’accordo, fatta salva la sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT), fatta salva la conclusione del medesimo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione del medesimo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
K. PEETERS
(1) GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.
(2) GU C 157E del 6.7.2006, pag. 482.
(3) GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
(4) Il testo dell’accordo sarà pubblicato insieme alla decisione relativa alla conclusione dell’accordo stesso.