22.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 76/99 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2011
che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia
[notificata con il numero C(2011) 1754]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/176/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/502/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia. |
(2) |
La decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno. |
(3) |
La decisione 2006/502/CE è stata modificata quattro volte, in primo luogo dalla decisione 2007/231/CE della Commissione (3) che ne ha prorogato la validità fino all'11 maggio 2008, in secondo luogo dalla decisione 2008/322/CE della Commissione (4) che ne ha prorogato la validità fino all'11 maggio 2009, in terzo luogo dalla decisione 2009/298/CE della Commissione (5) che ne ha prorogato la validità fino all'11 maggio 2010 ed in quarto luogo dalla decisione 2010/157/UE della Commissione (6) che ne ha prorogato la validità per un ulteriore anno, ovvero sino all'11 maggio 2011. |
(4) |
In mancanza di altre misure soddisfacenti riguardo ad accendini sicuri per i bambini, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi. |
(5) |
La decisione 2006/502/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 6 della decisione 2006/502/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2012».
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2011 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41.
(3) GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16.
(4) GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40.
(5) GU L 81 del 27.3.2009, pag. 23.
(6) GU L 67 del 17.3.2010, pag. 9.