22.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/99


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2011

che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

[notificata con il numero C(2011) 1754]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/176/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/502/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.

(2)

La decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.

(3)

La decisione 2006/502/CE è stata modificata quattro volte, in primo luogo dalla decisione 2007/231/CE della Commissione (3) che ne ha prorogato la validità fino all'11 maggio 2008, in secondo luogo dalla decisione 2008/322/CE della Commissione (4) che ne ha prorogato la validità fino all'11 maggio 2009, in terzo luogo dalla decisione 2009/298/CE della Commissione (5) che ne ha prorogato la validità fino all'11 maggio 2010 ed in quarto luogo dalla decisione 2010/157/UE della Commissione (6) che ne ha prorogato la validità per un ulteriore anno, ovvero sino all'11 maggio 2011.

(4)

In mancanza di altre misure soddisfacenti riguardo ad accendini sicuri per i bambini, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi.

(5)

La decisione 2006/502/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2006/502/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2012».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2011 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41.

(3)  GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16.

(4)  GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40.

(5)  GU L 81 del 27.3.2009, pag. 23.

(6)  GU L 67 del 17.3.2010, pag. 9.