22.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/56


DECISIONE 2011/168/PESC DEL CONSIGLIO,

del 21 marzo 2011,

sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Nella sua azione sulla scena internazionale l'Unione si prefigge di promuovere i principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, l'uguaglianza e la solidarietà e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, come previsto dall'articolo 21 del trattato. L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati, tra gli altri, con le organizzazioni internazionali che condividono tali principi.

(2)

Uno degli obiettivi dell'Unione è quello di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

(3)

Lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (lo «statuto di Roma») è entrato in vigore il 1o luglio 2002.

(4)

Tutti gli Stati membri hanno ratificato lo statuto di Roma.

(5)

I principi dello statuto di Roma e quelli che regolano il funzionamento della Corte penale internazionale (la «CPI») sono perfettamente in linea con i principi e gli obiettivi dell'Unione. I gravi crimini che rientrano nella giurisdizione della CPI sono motivo di allarme per tutta la comunità internazionale, nonché per l'Unione e i suoi Stati membri.

(6)

L'Unione e i suoi Stati membri sono determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale per garantire la loro effettiva repressione.

(7)

Il 10 aprile 2006, l'Unione e la CPI hanno firmato un accordo di cooperazione e assistenza che è entrato in vigore il 1o maggio 2006 (1).

(8)

I principi e le norme del diritto penale internazionale sanciti nello statuto di Roma dovrebbero essere tenuti in considerazione in altri strumenti giuridici internazionali.

(9)

L'Unione ritiene che l'adesione universale allo statuto di Roma sia essenziale per la piena efficacia della CPI e, a tal fine, considera che debbano essere incoraggiate le iniziative che incrementano l'accettazione dello statuto di Roma, a patto che siano coerenti con la lettera e lo spirito dello stesso.

(10)

È di primaria importanza che siano mantenute l'integrità dello statuto di Roma e l'indipendenza della CPI.

(11)

Con le conclusioni del 30 settembre 2002 sulla Corte penale internazionale il Consiglio ha elaborato una serie di principi, allegati a dette conclusioni, con funzione di orientamento per gli Stati membri nell'esame della necessità e dell'ambito di applicazione di eventuali accordi o di intese in risposta alle proposte sulle condizioni di consegna di persone alla CPI.

(12)

Il 25 maggio 2010, il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla conferenza di revisione dello statuto di Roma della Corte penale internazionale (la «conferenza di revisione»), tenutasi a Kampala, in Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2010.

(13)

La conferenza di revisione ha adottato modifiche dello statuto di Roma, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso, per definire il crimine di aggressione e stabilire le condizioni alle quali la CPI può esercitare la propria giurisdizione relativamente a tale crimine; ha altresì adottato modifiche dello statuto di Roma per estendere la giurisdizione della CPI a tre ulteriori crimini di guerra, allorché commessi in conflitti armati non di carattere internazionale, e ha deciso di mantenere per il momento l'articolo 124 dello statuto di Roma. Dette modifiche sono soggette a ratifica o accettazione ed entrano in vigore conformemente all'articolo 121, paragrafo 5, dello statuto di Roma. La CPI esercita la giurisdizione sul crimine di aggressione, con riserva di una decisione che dovrà essere adottata dopo il 1o gennaio 2017 dalla stessa maggioranza di Stati parte richiesta per l'adozione di una modifica dello statuto di Roma.

(14)

Alla conferenza di revisione l'Unione si è impegnata a rivedere e aggiornare i propri strumenti a sostegno della CPI e a continuare a promuovere l'universalità e il mantenimento dell'integrità dello statuto di Roma.

(15)

L'attuazione dello statuto di Roma richiede misure pratiche che l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero sostenere appieno.

(16)

Il piano di azione che, tra l'altro, è stato richiesto da una risoluzione sull'entrata in funzione della Corte penale internazionale approvata dal Parlamento europeo il 28 febbraio 2002, dando seguito alla posizione comune 2001/443/PESC del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulla Corte penale internazionale (2), è stato adottato il 4 febbraio 2004 e dovrebbe essere adattato secondo le necessità.

(17)

In considerazione di quanto precede, occorre abrogare la posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, sulla Corte penale internazionale (3), e sostituirla con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Corte penale internazionale (la «CPI»), per la prevenzione e la repressione dei crimini gravi che rientrano nella sua giurisdizione, è un mezzo essenziale per promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, contribuendo così alla libertà, alla sicurezza, alla giustizia e allo Stato di diritto, nonché al mantenimento della pace, alla prevenzione dei conflitti e al rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alle finalità ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

2.   La presente decisione persegue l'obiettivo di promuovere un appoggio universale allo statuto di Roma della Corte penale internazionale (lo «statuto di Roma») incoraggiando una partecipazione quanto più ampia possibile a esso, a preservare l'integrità dello statuto di Roma, a sostenere l'indipendenza della CPI e il suo effettivo ed efficace funzionamento, nonché a sostenere la cooperazione con la CPI e l'attuazione del principio di complementarità.

Articolo 2

1.   Per contribuire all'obiettivo di una partecipazione quanto più ampia possibile allo statuto di Roma, l'Unione e i suoi Stati membri compiono ogni sforzo per favorire questo processo sollevando, ogniqualvolta ciò sia appropriato, in occasione di negoziati, compresi quelli per la definizione di accordi, o di dialoghi politici con Stati terzi, gruppi di Stati o pertinenti organizzazioni regionali, la questione di una ratifica, accettazione, approvazione o adesione allo statuto di Roma quanto più ampia possibile e dell'attuazione dello statuto di Roma.

2.   L'Unione e gli Stati membri contribuiscono alla partecipazione a livello mondiale e all'attuazione dello statuto di Roma anche con altri mezzi, come l'adozione di iniziative che promuovano la diffusione dei valori, dei principi e delle disposizioni dello statuto di Roma e degli strumenti connessi. Per conseguire gli obiettivi della presente decisione, l'Unione coopera opportunamente con altri Stati interessati, istituzioni internazionali, organizzazioni non governative e altri rappresentanti della società civile.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione di tutti gli Stati interessati le loro esperienze sulle questioni relative all'attuazione dello statuto di Roma e, ove appropriato, forniscono altre forme di sostegno a tale obiettivo. Gli Stati membri mettono a disposizione, se richiesti, assistenza tecnica e, se del caso, finanziaria per l'attività legislativa necessaria alla partecipazione e all'attuazione dello statuto di Roma da parte di Stati terzi. Anche l'Unione, se richiesta, ha la facoltà di mettere a disposizione tale assistenza. Gli Stati che prendono in considerazione la possibilità di divenire parte dello statuto di Roma o di cooperare con la CPI sono invitati a comunicare all'Unione le difficoltà incontrate.

4.   Nell'attuare il presente articolo l'Unione e i suoi Stati membri coordinano l'appoggio politico e tecnico alla CPI rispetto a vari Stati o gruppi di Stati.

Articolo 3

Per sostenere l'indipendenza della CPI, l'Unione e i suoi Stati membri svolgono, in particolare, le seguenti attività:

a)

incoraggiare gli Stati parte a trasferire rapidamente e per intero i loro contributi fissati conformemente alle decisioni prese dalla loro assemblea,

b)

adoperarsi affinché gli Stati membri aderiscano all'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale o lo ratifichino al più presto e promuovere tale adesione o ratifica da parte di altri Stati,

c)

adoprarsi per sostenere adeguatamente la messa a punto di programmi di formazione e assistenza destinati a giudici, procuratori, funzionari e consulenti nell'ambito delle attività attinenti alla CPI.

Articolo 4

1.   L'Unione e i suoi Stati membri seguono attentamente gli sviluppi relativi alla cooperazione con la CPI nel rispetto dello statuto di Roma.

2.   L'Unione verifica l'attuazione dell'accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l'Unione europea.

3.   L'Unione e i suoi Stati membri prendono in esame la conclusione, se del caso, di accordi e intese ad hoc per permettere il funzionamento effettivo della CPI e incoraggiano i terzi a fare lo stesso.

4.   L'Unione e i suoi Stati membri continuano, ove opportuno, ad attirare l'attenzione dei paesi terzi sulle conclusioni del Consiglio del 30 settembre 2002 sulla Corte penale internazionale e sui principi dell'UE ad esse allegati in relazione a proposte di accordi o intese riguardanti le condizioni per la consegna di persone alla CPI.

Articolo 5

L'Unione e gli Stati membri adottano, ove appropriato, iniziative o misure per garantire l'attuazione del principio di complementarità a livello nazionale.

Articolo 6

Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza coordinano, ove appropriato, le misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri per l'attuazione degli articoli da 2 a 5.

Articolo 7

Gli Stati membri cooperano per assicurare il buon funzionamento dell'assemblea degli Stati parte in tutti i sensi.

Articolo 8

L'Unione assicura la coerenza e l'omogeneità tra i suoi strumenti e le sue politiche in tutti i settori dell'azione esterna e interna in relazione ai crimini internazionali più gravi di cui allo statuto di Roma.

Articolo 9

Il Consiglio riesamina la presente decisione secondo necessità.

Articolo 10

La posizione comune 2003/444/PESC è abrogata e sostituita dalla presente decisione. I riferimenti alla posizione comune abrogata 2003/444/PESC sono intesi come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 115 del 28.4.2006, pag. 50.

(2)  GU L 155 del 12.6.2001, pag. 19.

(3)  GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.