17.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

che dispone la commercializzazione temporanea di talune sementi di Triticum aestivum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 1634]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/164/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nei Paesi Bassi, il quantitativo disponibile di sementi di frumento primaverile (Triticum aestivum) della categoria «sementi certificate» delle varietà Baldus, Granny, KWS Aurum, Lavett, Minaret, Pasteur, Taifun, Thasos, Trappe, Tybalt e Zirrus adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi ai requisiti della direttiva 66/402/CEE relativi alle ispezioni in campo è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di questo Stato membro.

(2)

La domanda di tali sementi non può essere soddisfatta con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le prescrizioni della direttiva 66/402/CEE.

(3)

Di conseguenza, occorre consentire ai Paesi Bassi di commercializzare sementi di tali varietà soggette a prescrizioni meno rigorose di quelle applicate alle sementi certificate, fino al 30 aprile 2011 e fino ad un quantitativo massimo di 330 tonnellate.

(4)

Occorre inoltre permettere ad altri Stati membri, in grado di approvvigionare i Paesi Bassi di sementi delle suddette varietà raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo, di commercializzare tali sementi.

(5)

È opportuno che i Paesi Bassi svolgano un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi autorizzato a norma della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato da quest’ultima.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È autorizzata la commercializzazione nell’Unione di sementi di frumento primaverile (Triticum aestivum) della categoria «sementi certificate» delle varietà Baldus, Granny, KWS Aurum, Lavett, Minaret, Pasteur, Taifun, Thasos, Trappe, Tybalt e Zirrus non conformi alle prescrizioni di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva 66/402/CEE relative alle ispezioni in campo.

Tale autorizzazione è concessa per un quantitativo totale massimo di 330 tonnellate e per un periodo che termina il 30 aprile 2011.

2.   Oltre a soddisfare le prescrizioni relative all’etichettatura della direttiva 66/402/CEE, l’etichetta ufficiale deve indicare che le sementi non sono conformi alle prescrizioni di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva 66/402/CEE relative alle ispezioni in campo.

Articolo 2

1.   Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui all’articolo 1, ne chiede l’autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito o nel quale importa. Nella domanda, il fornitore specifica il quantitativo di sementi che intende commercializzare.

2.   Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere sul mercato le sementi, a norma dell’articolo 1, purché:

a)

non esistano dubbi fondati sulla capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l’autorizzazione; o

b)

considerate le informazioni fornite dallo Stato membro coordinatore di cui all’articolo 3, terzo comma, il rilascio dell’autorizzazione non risulti nel superamento del limite totale massimo di sementi di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Per quanto riguarda la lettera b), se il limite massimo totale consentisse solo l’autorizzazione di parte del quantitativo specificato nella domanda, lo Stato membro interessato potrebbe autorizzare il fornitore a commercializzare tale quantitativo inferiore.

Articolo 3

Nell’applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza amministrativa.

I Paesi Bassi fungono da Stato membro coordinatore per garantire che il quantitativo di sementi di cui gli Stati membri autorizzano la commercializzazione nell’Unione a norma della presente decisione non sia superiore al quantitativo massimo totale di sementi di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Lo Stato membro che riceva una domanda ai sensi dell’articolo 2, comunica immediatamente allo Stato coordinatore l’importo contemplato dalla domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente a tale Stato membro se nell’autorizzazione viene superato il quantitativo massimo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione scade il 30 aprile 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.