9.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2011

che modifica la decisione 2008/457/CE recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo

[notificata con il numero C(2011) 1289]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2011/151/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (1), in particolare l’articolo 21 e l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dell’esperienza acquisita dall’avvio del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi, è opportuno chiarire gli obblighi imposti dalla decisione 2008/457/CE della Commissione (2) in materia di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione nell’attuazione dei progetti.

(2)

Gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito all’attuazione dei programmi annuali. È pertanto opportuno chiarire quali informazioni debbano fornire.

(3)

Al fine di ridurre l’onere amministrativo a carico degli Stati membri e rafforzare la certezza del diritto, le norme sull’ammissibilità delle spese per azioni cofinanziate dal Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi dovrebbero essere semplificate e chiarite.

(4)

La maggior parte delle modifiche introdotte dalla presente decisione dovrà applicarsi immediatamente. Tuttavia, poiché i programmi annuali 2009 e 2010 sono in corso, è opportuno che le norme rivedute sull’ammissibilità delle spese per azioni cofinanziate dal Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi si applichino a decorrere dal programma annuale 2011. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare prima, a determinate condizioni, tali norme.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per il Regno Unito.

(6)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per l’Irlanda.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la presente decisione non è vincolante per la Danimarca né a essa applicabile.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito con decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (3).

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/457/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/457/CE è così modificata:

1.

All’articolo 9, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ogni modifica sostanziale del testo degli inviti a presentare proposte va pubblicata secondo le stesse modalità.».

2.

L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Appalti di esecuzione

Nell’aggiudicare gli appalti per l’esecuzione dei progetti, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico agiscono in conformità delle norme e dei principi dell’Unione e nazionali vigenti in materia di pubblici appalti.

I soggetti diversi da quelli indicati nel primo paragrafo aggiudicano gli appalti per l’esecuzione dei progetti previa adeguata pubblicità, onde garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Gli appalti di valore inferiore a 100 000 EUR possono essere aggiudicati purché il soggetto interessato richieda almeno tre offerte. Fatte salve le norme nazionali, gli appalti di valore inferiore a 5 000 EUR non sono soggetti a obblighi procedurali.».

3.

All’articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità responsabile notifica alla Commissione con lettera formale ogni modifica sostanziale dei sistemi di gestione e di controllo e trasmette una descrizione riveduta di tali sistemi con la massima tempestività e al più tardi quando la modifica diventa effettiva.».

4.

All’articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le tabelle finanziarie figuranti nella relazione intermedia e nella relazione finale presentano la ripartizione degli importi iscritti in bilancio per priorità e priorità specifica, come definito negli orientamenti strategici.».

5.

L’articolo 25 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, è aggiunto quanto segue:

«Ogni modifica della strategia di audit presentata ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera c), dell’atto di base e accettata dalla Commissione è trasmessa alla Commissione con la massima tempestività. La strategia di audit riveduta è stabilita secondo il modello di cui all’allegato VI, evidenziando le revisioni apportate.».

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Salvo i casi in cui gli ultimi due programmi annuali adottati dalla Commissione corrispondano ciascuno a un contributo comunitario annuale inferiore a 1 milione di EUR, l’autorità di audit presenta il piano annuale di audit entro il 15 febbraio di ogni anno, con decorrenza dal 2010. Il piano di audit è stabilito secondo il modello di cui all’allegato VI. Gli Stati membri non sono tenuti a ripresentare la strategia di audit quando presentano i piani annuali di audit. In caso di strategia di audit combinata, come previsto all’articolo 28, paragrafo 2, dell’atto di base, è possibile presentare un piano annuale di audit combinato.».

6.

L’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Documenti redatti dall’autorità di certificazione

1.   La certificazione relativa alla domanda di secondo pagamento a titolo di prefinanziamento di cui all’articolo 37, paragrafo 4, dell’atto di base è redatta dall’autorità di certificazione e trasmessa alla Commissione dall’autorità responsabile conformemente al modello di cui all’allegato VIII.

2.   La certificazione relativa alla domanda di pagamento del saldo di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), dell’atto di base è redatta dall’autorità di certificazione e trasmessa alla Commissione dall’autorità responsabile conformemente al modello di cui all’allegato IX.».

7.

L’articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Scambio elettronico di documenti

Oltre che nella versione cartacea debitamente firmata, i documenti di cui al capo 3 sono presentati per via elettronica.».

8.

Gli allegati sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   L’articolo 1, punti da 1 a 7, e l’allegato, punti da 1 a 5, si applicano a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

2.   Il punto 6 dell’allegato si applica al più tardi a decorrere dall’attuazione del programma annuale 2011.

3.   Gli Stati membri possono decidere di applicare il punto 6 dell’allegato in relazione ai progetti in corso o futuri a decorrere dai programmi annuali 2009 e 2010 nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione. In tal caso gli Stati membri applicano integralmente le nuove norme al progetto in questione e, ove necessario, modificano la convenzione di sovvenzione. Per quanto concerne esclusivamente le spese di assistenza tecnica, gli Stati membri possono decidere di applicare il punto 6 dell’allegato a decorrere dal programma annuale 2008.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2011.

Per la Commissione

Cecilia MALMSTRÖM

Membro della Commissione


(1)  GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18.

(2)  GU L 167 del 27.6.2008, pag. 69.

(3)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.


ALLEGATO

Gli allegati della decisione 2008/457/CE sono così modificati:

1.

L’allegato III è così modificato:

1.1.

il punto 2 è soppresso;

1.2.

il punto 4.2 è soppresso.

2.

L’allegato IV è così modificato:

2.1.

nella parte A, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2

Descrizione del processo di selezione dei progetti (a livello dell’autorità responsabile/autorità delegata o organi associati) e dei risultati»;

2.2.

nella parte A, punto 2, tabella 1, ultima colonna, il termine «ammissibili» è soppresso.

3.

Nell’allegato V, la parte A è così modificata:

3.1.

il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.

Aggiornamento della relazione per quanto riguarda la descrizione dell’organizzazione per la selezione dei progetti (a livello dell’autorità responsabile/autorità delegata o organi associati) e dei risultati (se pertinente)»;

3.2.

è aggiunto il seguente punto 1.8:

«1.8.

Conferma che non sono state apportate modifiche sostanziali ai sistemi di gestione e di controllo dall’ultimo riesame notificato alla Commissione il […]»;

3.3.

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.   ATTUAZIONE FINANZIARIA

Relazione finale sull’attuazione del programma annuale

Tabella 1

Relazione finanziaria dettagliata

 

Stato membro: […]

 

Programma annuale in oggetto: […]

 

Situazione al: [giorno/mese/anno]


(tutti gli importi in EUR)

Programmati dallo Stato membro (come nel programma annuale approvato della Commissione)

Impegnati al livello dello Stato membro

Importi effettivi accettati dall’autorità responsabile

(costi sostenuti dai beneficiari e contributo finale CE)

Azioni

Progetti

Rif. priorità

Rif. priorità specifica (1)

Totale costi programmati

(a)

Contributo CE

(b)

% contributo CE

(c = b/a)

Totale costi ammissibili

(d)

Contributo CE

(e)

% contributo CE

(f = e/d)

Totale costi ammissibili

(g)

Contributo CE

(h)

% contributo CE

(i = h/g)

Contributi di terzi

(j)

Introiti del progetto

(k)

Pagamento/recupero che deve essere effettuato dall’AR

(l)

Azione 1: […]

Progetto 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale azione 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione …: […]

Progetto 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale azione …: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione N: […]

Progetto 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale azione N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre operazioni (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

0

 

 

3.4.

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.   ALLEGATI

Conformità delle spese ammissibili e delle entrate del progetto con il principio dell’esclusione del profitto e descrizione concisa del progetto.

Relazione finale sull’attuazione del programma annuale

Tabella 6 A

Spese ammissibili e entrate del progetto. Conformità con il principio dell’esclusione del profitto fissato al punto I.3.3 dell’allegato XI

Situazione al: giorno/mese/anno


 

Costi ammissibili

Entrate

 

Costi diretti

Costi indiretti

Costo totale ammissibile

Contributo dell’UE

Contributi di terzi

Introiti del progetto

Totale entrate

(come previsto al punto I.3.3 dell’allegato XI)

 

(a)

(b)

c) = (a) + (b)

(e)

(f)

(g)

(h) = (e) + (f) +(g)

Riferimento del progetto

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento del progetto

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento del progetto

 

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE AZIONE 1

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento del progetto

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento del progetto

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento del progetto

 

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE AZIONE 2

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento del progetto

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento del progetto

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento del progetto

 

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE AZIONE N

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENZA TECNICA

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE PROGRAMMA ANNUALE

 

 

 

 

 

 

 

Image

4.

L’allegato VIII è così modificato:

4.1.

il titolo è sostituito dal seguente:

4.2.

nella nota 1 è cancellato il termine «ammissibili»;

4.3.

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

le spese dichiarate sono state sostenute per le azioni selezionate ai fini del finanziamento secondo i criteri stabiliti per il programma annuale;».

5.

L’allegato IX è così modificato: il titolo è sostituito dal seguente:

6.

L’allegato XI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

REGOLE DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DEL FONDO PER L’INTEGRAZIONE

I.   Principi generali

I.1.   Principi di base

1.

A norma dell’atto di base, per essere ammissibili le spese devono:

a)

rientrare nel campo di applicazione del Fondo e dei suoi obiettivi, secondo quanto stabilito negli articoli 1, 2 e 3 dell’atto di base;

b)

essere comprese nelle azioni ammissibili elencate nell’articolo 4 dell’atto di base;

c)

essere necessarie per svolgere le attività previste nel progetto formante parte dei programmi pluriennali e annuali approvati dalla Commissione;

d)

essere ragionevoli e rispondere ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia;

e)

essere sostenute dal beneficiario finale e/o dai partner del progetto, stabiliti e registrati in uno Stato membro, tranne nel caso di organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e di agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni e nel caso del Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) e della Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa. In riferimento all’articolo 39, paragrafo 2, della decisione, le norme relative al beneficiario finale si applicano mutatis mutandis ai partner del progetto;

f)

riguardare i gruppi destinatari di cui all’atto di base;

g)

essere sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella convenzione di sovvenzione.

2.

Nel caso di azioni pluriennali ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 6, dell’atto di base, soltanto la parte dell’azione cofinanziata da un programma annuale è considerata un progetto cui possono applicarsi le presenti regole di ammissibilità.

3.

I progetti che ricevono il sostegno del Fondo non devono esser finanziati da altre fonti del bilancio comunitario. I progetti cofinanziati dal Fondo possono esser cofinanziati da fonti pubbliche o private.

I.2.   Bilancio di un progetto

Il bilancio di un progetto va presentato come segue:

Spese

Entrate

+

Costi diretti (CD)

+

Costi indiretti (percentuale fissa dei CD, stabilita nella convenzione di sovvenzione)

+

Contributo comunitario (definito come l’importo minimo fra i tre importi indicati all’articolo 12 della decisione)

+

Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto

+

Contributi di terzi

+

Introiti del progetto

=

Totale dei costi ammissibili (TCA)

=

Totale delle entrate (TE)

Il bilancio deve essere in pareggio, ossia il totale dei costi ammissibili deve essere pari al totale delle entrate.

I.3.   Entrate e principio dell’esclusione del profitto

1.

I progetti cofinanziati dal Fondo non devono perseguire scopo di lucro. Se, alla conclusione del progetto, le entrate, inclusi gli introiti, eccedono le spese, il contributo versato dal Fondo a favore del progetto sarà ridotto proporzionalmente. Tutte le fonti di entrata a favore del progetto devono figurare nei conti o nei documenti fiscali del beneficiario finale e devono essere identificabili e controllabili.

2.

Le entrate del progetto sono costituite da tutti i contributi finanziari erogati a favore del progetto dal Fondo, da fonti pubbliche o private, incluso il contributo del beneficiario finale, e da ogni introito risultante dal progetto. Ai fini della presente regola, gli “introiti” comprendono le entrate affluenti al progetto nel corso del periodo di ammissibilità quale è definito al punto I.4, derivanti da vendite, locazioni, servizi, canoni di adesione/onorari o altre entrate equivalenti.

3.

Il contributo comunitario previa applicazione del principio dell’esclusione del profitto, a norma dell’articolo 12, lettera c), della decisione, sarà pari al “totale dei costi ammissibili” meno i “contributi di terzi” e gli “introiti del progetto”.

I.4.   Periodo di ammissibilità

1.

I costi relativi a un progetto devono essere sostenuti e i relativi pagamenti devono essere effettuati (tranne in caso di ammortamento) dopo il 1o gennaio dell’anno indicato nella decisione di finanziamento che approva i programmi annuali degli Stati membri. Il periodo di ammissibilità si estende fino al 30 giugno dell’anno N (2) + 2, il che significa che i costi relativi a un progetto devono essere sostenuti prima di tale data.

2.

È prevista un’eccezione al periodo di ammissibilità di cui al paragrafo 1 per:

a)

le azioni sostenute nel quadro dei programmi annuali del 2007, in conformità dell’articolo 33, paragrafo 3, dell’atto di base;

b)

l’assistenza tecnica a favore degli Stati membri (di cui al punto IV.3).

I.5.   Registrazione delle spese

1.

Le spese devono corrispondere ai pagamenti effettuati dal beneficiario finale, registrati in forma di operazioni finanziarie (in denaro contante), ad eccezione degli ammortamenti.

2.

Di regola, le spese devono essere giustificate da fatture ufficiali. Se non è possibile presentare fatture, le spese devono esser certificate da documenti contabili o da documenti giustificativi aventi pari valore probante.

3.

Le spese devono essere identificabili e verificabili. In particolare:

a)

devono essere iscritte nelle registrazioni contabili del beneficiario finale;

b)

devono essere determinate nel rispetto dei principi contabili in vigore nello Stato nel quale risiede il beneficiario finale e secondo le prassi contabili abitualmente seguite dal beneficiario finale per i suoi costi;

c)

devono essere dichiarate nel rispetto delle disposizioni delle pertinenti leggi in materia tributaria e sociale.

4.

Se necessario, i beneficiari finali sono tenuti a conservare le copie certificate dei documenti contabili attestanti le entrate e spese dei partner inerenti al progetto in questione.

5.

Per la memorizzazione e il trattamento delle registrazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 si devono osservare le disposizioni giuridiche nazionali in materia di protezione dei dati.

I.6.   Ambito territoriale

1.

Le spese per le azioni descritte all’articolo 4 dell’atto di base devono essere:

a)

sostenute dai beneficiari finali quali sono definiti al punto I.1.1, lettera e);

b)

effettuate nel territorio degli Stati membri, ad eccezione delle azioni relative alle misure di preparazione alla partenza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell’atto di base, che possono essere effettuate nel territorio degli Stati membri o nel paese d’origine.

2.

I partner del progetto stabiliti e registrati in paesi terzi possono partecipare ai progetti ma senza partecipare alle spese, tranne nel caso di organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e di agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni e nel caso del Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) e della Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

II.   Categorie di costi ammissibili (a livello di progetto)

II.1.   Costi diretti ammissibili

I costi diretti ammissibili del progetto consistono nei costi che, nel dovuto rispetto delle condizioni generali di ammissibilità, stabilite nel punto I, sono identificabili come costi specifici aventi nesso diretto con l’attuazione del progetto stesso. I costi diretti devono essere indicati nel bilancio previsionale globale del progetto.

Sono ammissibili i costi diretti indicati qui di seguito:

II.1.1.   Costi del personale

1.

I costi del personale addetto al progetto, ossia le retribuzioni in termini reali più gli oneri sociali e gli altri costi previsti dalla legge, sono ammissibili purché corrispondano alla prassi usuale seguita dal beneficiario in materia di retribuzioni.

2.

Per le organizzazioni internazionali, i costi del personale ammissibili possono includere disposizioni riguardanti gli obblighi e i diritti previsti dalla legge in materia di retribuzioni.

3.

I corrispondenti costi salariali del personale degli enti pubblici sono ammissibili nella misura in cui riguardano le spese per le attività che il pertinente ente pubblico non avrebbe realizzato se il progetto in questione non fosse stato avviato; il suddetto personale deve essere distaccato o assegnato al progetto con decisione scritta del beneficiario finale.

4.

I costi del personale vanno indicati nel bilancio di previsione, precisando le funzioni e il numero di persone.

II.1.2.   Costi di viaggio e di soggiorno

1.

I costi di viaggio e di soggiorno sono ammissibili come costi diretti per il personale o altre persone che partecipano alle attività del progetto e il cui viaggio è necessario per l’attuazione del progetto.

2.

I costi di viaggio sono ammissibili sulla base dei costi effettivamente sostenuti, secondo tassi di rimborso commisurati alle tariffe minime dei trasporti pubblici. I viaggi aerei sono consentiti, di norma, soltanto per distanze superiori a 800 km (andata e ritorno) o se giustificati dalla destinazione geografica. Se il viaggio viene effettuato con autovettura privata, di norma il rimborso è basato sul costo dei trasporti pubblici o viene effettuato secondo il tasso al chilometro previsto nelle regole ufficiali dello Stato membro in questione o nelle prassi del beneficiario finale.

3.

I costi di trasferta sono ammissibili in base ai costi effettivi o secondo una tariffa diaria. Se un’organizzazione applica tassi specifici per le trasferte (la diaria), si applicheranno questi tassi nel rispetto dei massimali stabiliti dallo Stato membro secondo le leggi e le prassi nazionali. Di norma, la diaria comprende i trasporti locali (anche in taxi), il pernottamento, i pasti, le telefonate locali e spese varie.

II.1.3.   Attrezzature

II.1.3.1.   Regole generali

1.

I costi relativi all’acquisto o alla locazione di attrezzature sono ammissibili soltanto se tali attrezzature sono indispensabili per l’attuazione del progetto. Le attrezzature devono avere le caratteristiche tecniche necessarie per il progetto e devono corrispondere alle norme e standard loro pertinenti.

2.

La scelta tra leasing, locazione o affitto deve basarsi sempre sull’opzione meno costosa. Nondimeno, se il leasing o la locazione non sono fattibili a causa della breve durata del progetto o del rapido deprezzamento, è consentito l’acquisto.

II.1.3.2.   Locazione e leasing

Le spese per le operazioni di locazione e di leasing sono ammissibili al cofinanziamento nel rispetto delle norme vigenti nello Stato membro e delle leggi e prassi nazionali e in funzione della durata della locazione o del leasing ai fini dell’attuazione del progetto.

II.1.3.3.   Acquisto

1.

Se durante l’attuazione del progetto vengono acquistate attrezzature, il bilancio deve specificare se sono compresi i costi integrali o soltanto la percentuale dell’ammortamento delle attrezzature corrispondente alla durata e al tasso del loro utilizzo effettivo per il progetto. L’ammortamento va calcolato secondo le norme nazionali applicabili.

2.

I costi delle attrezzature acquistate prima dell’inizio del progetto, ma che vengono utilizzate ai fini del progetto, sono ammissibili sulla base dell’ammortamento. Tuttavia, tali costi non sono ammissibili se le attrezzature sono state acquistate mediante una sovvenzione comunitaria.

3.

Per singole attrezzature di costo inferiore a 20 000 EUR, è ammissibile il costo integrale di acquisto, purché l’attrezzatura sia stata acquistata prima degli ultimi tre mesi dell’attuazione del progetto. Singole attrezzature di costo pari o superiore a 20 000 EUR sono ammissibili solo sulla base dell’ammortamento.

II.1.4.   Immobili

II.1.4.1.   Regole generali

Gli immobili devono avere le caratteristiche tecniche necessarie per l’attuazione del progetto e devono corrispondere alle norme e standard loro pertinenti.

II.1.4.2.   Locazione

La locazione di immobili è ammissibile al cofinanziamento quando è in nesso diretto con gli obiettivi del progetto, alle condizioni indicate qui di seguito e fatta salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose:

a)

l’immobile non deve essere stato acquistato mediante una sovvenzione comunitaria;

b)

l’immobile deve essere utilizzato soltanto per l’attuazione del progetto, altrimenti è ammissibile unicamente la parte dei costi corrispondente all’utilizzo per il progetto.

II.1.5.   Materiali di consumo, forniture e servizi generali

Sono ammissibili i costi dei materiali di consumo, delle forniture e dei servizi generali, purché siano identificabili e direttamente necessari per l’attuazione del progetto.

II.1.6.   Subappalti

1.

Come regola generale, i beneficiari finali devono essere in grado di gestire da soli i progetti. L’importo corrispondente ad attività da subappaltare nell’ambito del progetto dovrà essere chiaramente indicato nella convenzione di sovvenzione.

2.

Non sono ammissibili al cofinanziamento del Fondo le spese relative ai seguenti contratti di subappalto:

a)

subappalto di attività relative alla gestione complessiva del progetto;

b)

subappalti che si aggiungano ai costi del progetto senza aggiungervi un valore corrispondente;

c)

subappalti di servizi d’intermediazione o di consulenza, se il pagamento è indicato come percentuale del costo totale del progetto, a meno che il beneficiario finale non giustifichi il pagamento in riferimento al valore effettivo dei lavori o dei servizi che si è procurato in tal modo.

3.

Tutti coloro ai quali è stato aggiudicato un subappalto devono impegnarsi a presentare a tutti gli organi di audit e di controllo tutte le informazioni necessarie riguardanti le attività loro affidate a titolo di subappalto.

II.1.7.   Costi direttamente originati dai requisiti per il cofinanziamento dell’Unione

Sono ammissibili come costi diretti i costi necessari per ottemperare alle disposizioni relative al cofinanziamento dell’Unione, quali i costi per la pubblicità, la trasparenza, la valutazione del progetto, l’audit esterno, le garanzie bancarie, le traduzioni, ecc.

II.1.8.   Onorari di esperti

Sono ammissibili gli onorari per la consulenza legale, le spese notarili e gli onorari di esperti tecnici e finanziari.

II.1.9.   Spese specifiche relative ai cittadini di paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo

1.

Ai fini dell’assistenza, i costi degli acquisti effettuati dal beneficiario finale per i cittadini di paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo definito nell’atto di base e gli importi versati dal beneficiario finale a titolo di rimborso dei costi sostenuti da tali persone sono ammissibili alle seguenti condizioni specifiche:

a)

il beneficiario finale deve conservare per il periodo indicato nell’articolo 41 dell’atto di base le informazioni e le prove necessarie per dimostrare che i cittadini di paesi terzi che ricevono l’assistenza rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo definito nell’atto di base;

b)

il beneficiario finale deve conservare per il periodo indicato nell’articolo 41 dell’atto di base le prove dell’aiuto concesso ai cittadini di paesi terzi (ad esempio fatture e ricevute).

2.

In caso di azioni che richiedono la presenza (ad esempio corsi di formazione) di persone che rientrano nel campo di applicazione del Fondo, possono essere distribuiti incentivi in contanti di entità modesta a titolo di aiuto complementare, purché il totale non superi 25 000 EUR per progetto e sia distribuito pro capite per singolo evento, corso o altro. Il beneficiario finale tiene un elenco delle persone, dell’ora e della data del pagamento, e garantisce un seguito adeguato per evitare doppi finanziamenti e usi impropri dei fondi.

II.2.   Costi indiretti ammissibili

1.

I costi indiretti ammissibili dell’azione sono quelli che, tenuto debitamente conto delle condizioni di ammissibilità enunciate al punto I.1.1, non sono identificabili come costi specifici direttamente correlati all’esecuzione del progetto.

2.

In deroga al punto I.1.1, lettera e), e al punto I.5, i costi indiretti per l’attuazione dell’azione possono essere ammissibili a un finanziamento a tassi fissi sino al massimale del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili.

3.

Le organizzazioni che ricevono una sovvenzione di funzionamento dal bilancio dell’Unione non possono includere costi indiretti nel loro bilancio di previsione.

III.   Spese non ammissibili

Non sono ammissibili i seguenti costi:

a)

l’IVA, tranne se il beneficiario finale può dimostrare di non essere in grado di recuperarla;

b)

il reddito del capitale, il debito e gli oneri di servizio del debito, gli interessi passivi, le commissioni di cambio di valute e le perdite derivanti dai cambi di valute, gli accantonamenti per perdite o per potenziali passività future, gli interessi dovuti, i debiti dubbi, le ammende, le sanzioni finanziarie, i costi delle azioni legali e le spese eccessive o sconsiderate;

c)

i costi voluttuari sostenuti esclusivamente per membri del personale. Sono consentiti ragionevoli costi di ospitalità in occasione di eventi sociali giustificati dal progetto, quali una manifestazione alla conclusione del progetto o riunioni del gruppo di direzione del progetto;

d)

i costi dichiarati dal beneficiario finale coperti da un altro progetto o programma di lavoro beneficiario di una sovvenzione comunitaria;

e)

l’acquisto di terreni e l’acquisto, la costruzione e il rinnovo di immobili;

f)

contributi in natura.

IV.   Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1.

Tutti i costi necessari per l’attuazione del Fondo da parte dell’autorità responsabile, dell’autorità delegata, dell’autorità di audit, dell’autorità di certificazione o di altri organi che forniscono assistenza nelle funzioni di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all’assistenza tecnica entro i limiti precisati all’articolo 15 dell’atto di base.

2.

Sono incluse le seguenti misure:

a)

spese per la preparazione, selezione, valutazione, gestione e controllo delle azioni;

b)

spese per gli audit e controlli in loco delle azioni o progetti;

c)

spese per la valutazione delle azioni o progetti;

d)

spese relative all’informazione, diffusione e trasparenza riguardanti le azioni;

e)

spese per l’acquisto o la locazione, l’installazione e la manutenzione di sistemi informatici da utilizzare per la gestione, il controllo e la valutazione dei finanziamenti;

f)

spese per le riunioni dei comitati e sottocomitati di monitoraggio relative all’attuazione delle azioni; queste spese possono includere anche i costi relativi agli esperti e agli altri partecipanti a tali comitati, inclusi i partecipanti di paesi terzi, se la loro presenza è essenziale per l’efficace attuazione delle azioni;

g)

spese per rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione del Fondo.

3.

Le attività correlate all’assistenza tecnica e i pagamenti corrispondenti devono essere effettuati dopo il 1o gennaio dell’anno indicato nella decisione di finanziamento con la quale sono stati approvati i programmi annuali degli Stati membri. Il periodo di ammissibilità dura fino al termine stabilito per la presentazione della relazione finale sull’attuazione del programma annuale.

4.

Nelle eventuali gare d’appalto si devono seguire le norme nazionali sugli appalti vigenti nel rispettivo Stato membro.

5.

Gli Stati membri possono attuare misure di assistenza tecnica relative al Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi insieme con misure di assistenza tecnica relative ad alcuni o a tutti e quattro i fondi. In tal caso, tuttavia, solo la parte dei costi di attuazione delle misure comuni relativa al Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi sarà ammissibile al finanziamento nell’ambito di tale Fondo, e gli Stati membri dovranno assicurare che:

a)

la parte dei costi per le misure comuni sia imputata al Fondo corrispondente secondo modalità ragionevoli e verificabili;

b)

i costi non siano finanziati due volte.»


(1)  Se pertinente.»;

(2)  Dove “N” è l’anno indicato nella decisione di finanziamento recante approvazione dei programmi annuali degli Stati membri.