26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2010

sulla posizione che l’Unione europea deve assumere nel comitato misto UE-Svizzera istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, con riguardo a una decisione del comitato misto che aggiorna l’allegato I, articolo 1, dell’accordo

(2011/129/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 166, paragrafo 4, e l’articolo 173, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (1), firmato l’11 ottobre 2007, in prosieguo «l’accordo», istituisce un comitato misto preposto alla gestione e corretta esecuzione dell’accordo.

(2)

Dopo l’entrata in vigore, il 19 dicembre 2007, della direttiva 89/552/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che è stata successivamente oggetto di codificazione (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (2), l’Unione europea e la Svizzera, in prosieguo «le parti contraenti», ritengono opportuno aggiornare di conseguenza i riferimenti alla suddetta direttiva, come indicato nell’atto finale (3) dell’accordo nella Dichiarazione comune delle parti contraenti sull’adeguamento dell’accordo alla nuova direttiva comunitaria, e aggiornare l’allegato I, articolo 1, dell’accordo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, del medesimo.

(3)

L’Unione dovrebbe quindi assumere, nel comitato misto UE – Svizzera, la posizione indicata nel progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio approva il progetto di decisione di cui all’allegato che costituisce la posizione che l’Unione europea deve assumere con riguardo a una decisione che il comitato misto UE-Svizzera, istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, deve adottare in relazione all’aggiornamento dell’allegato I, articolo 1, dell’accordo.

Articolo 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 303 del 21.11.2007, pag. 11.

(2)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

(3)  GU L 303 del 21.11.2007, pag. 20.


ALLEGATO

Progetto

DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA ISTITUITO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA NEL SETTORE AUDIOVISIVO CHE STABILISCE LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA AL PROGRAMMA COMUNITARIO MEDIA 2007

del …

relativo all’aggiornamento dell’allegato I, articolo 1, dell’accordo

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (1), in appresso «l’accordo», e l’atto finale dell’accordo (2), entrambi firmati a Bruxelles l’11 ottobre 2007,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo è entrato in vigore il 1o agosto 2010.

(2)

Dopo l’entrata in vigore, il 19 dicembre 2007, della direttiva 89/552/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione codificata (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (3), le parti contraenti ritengono opportuno aggiornare di conseguenza i riferimenti alla suddetta direttiva, come indicato nell’atto finale dell’accordo nella Dichiarazione comune delle parti contraenti sull’adeguamento dell’accordo alla nuova direttiva comunitaria, e aggiornare l’allegato I, articolo 1, dell’accordo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 1 dell’allegato dell’accordo è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive

1.   La Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio delle trasmissioni televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione, determinata conformemente alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (4) (in prosieguo «direttiva sui servizi di media audiovisivi»), secondo le modalità seguenti:

la Svizzera conserva il diritto

a)

di sospendere la ritrasmissione dei programmi di un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione che abbia violato in misura manifesta, seria e grave le disposizioni relative alla tutela dei minori e della dignità umana di cui all’articolo 27, paragrafi 1 o 2, e/o all’articolo 6 della direttiva sui servizi di media audiovisivi;

b)

di esigere che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione rispettino norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi purché tali norme siano proporzionate e non discriminatorie.

2.   Se la Svizzera:

a)

ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1, lettera b), di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e

b)

ritiene che un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione fornisca una trasmissione televisiva interamente o prevalentemente destinata al proprio territorio,

può contattare lo Stato membro che ha giurisdizione al fine di ottenere una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte della Svizzera, lo Stato membro che ha giurisdizione chiede all’emittente televisiva di ottemperare alle norme d’interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione comunica entro due mesi alla Svizzera i risultati ottenuti a seguito della richiesta. La Svizzera o lo Stato membro possono chiedere alla Commissione di invitare le parti interessate ad una riunione ad hoc con la Commissione a margine del comitato di contatto per esaminare il caso.

3.   Se la Svizzera ritiene:

a)

che i risultati conseguiti mediante l’applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e

b)

che l’emittente televisiva di cui trattasi sia stabilita nello Stato membro che ha giurisdizione per eludere, nei settori coordinati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, le norme più rigorose che le sarebbero applicabili se fosse stabilita in Svizzera,

può adottare misure appropriate nei confronti dell’emittente televisiva interessata.

Siffatte misure sono obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

4.   La Svizzera può adottare misure ai sensi del paragrafo 1, lettera a), o del paragrafo 3 solo se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

ha notificato al comitato misto e allo Stato membro nel quale l’emittente televisiva è stabilita la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione; e

b)

il comitato misto ha deciso che dette misure sono proporzionate e non discriminatorie e, in particolare, che la valutazione effettuata dalla Svizzera ai sensi dei paragrafi 2 e 3 si fonda su corrette motivazioni.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il … .

Per il comitato misto

Il capo della delegazione dell’UE

Il capo della delegazione svizzera


(1)  GU L 303 del 21.11.2007, pag. 11.

(2)  GU L 303 del 21.11.2007, pag. 20.

(3)  GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

(4)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23