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25.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2011
che modifica la decisione 2007/697/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
[notificata con il numero C(2011) 1032]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2011/127/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, in particolare l’allegato III, paragrafo 2, terzo comma (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quelli indicati dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, e all'allegato III, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), della medesima direttiva, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto. |
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(2) |
Il 22 ottobre 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/697/CE, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (2), che consente all’Irlanda l’applicazione di 250 kg di azoto per ettaro all’anno proveniente da effluente di allevamento in aziende in cui almeno l’80 % del terreno è destinato alla praticoltura. |
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(3) |
La deroga concessa con la decisione 2007/697/CE riguardava all’incirca 5 000 aziende agricole in Irlanda, pari a circa il 2,7 % del totale degli allevamenti di bovini o di ovini, al 10 % dei capi totali di bestiame erbivoro e al 4,2 % della superficie agricola totale netta. La decisione 2007/697/CE scade il 17 luglio 2010. |
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(4) |
Il 12 maggio 2010 l’Irlanda ha chiesto alla Commissione una proroga della deroga. La richiesta conteneva una giustificazione basata sui criteri oggettivi precisati nell’allegato III, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE. |
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(5) |
L’Irlanda ha adottato un nuovo programma d’azione per il periodo luglio 2010-dicembre 2013, il quale mantiene sostanzialmente le misure del programma d’azione per il periodo fino al 30 giugno 2010 e si applica all’intero territorio nazionale. |
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(6) |
La quarta relazione sull’attuazione della direttiva 91/676/CEE in Irlanda per il periodo 2004-2007 indica che in generale la qualità dell’acqua si è mantenuta stabile o è migliorata. Per le acque sotterranee il 2 % dei siti di monitoraggio presenta valori medi di nitrati superiori a 50 mg/l e il 74 % dei siti valori inferiori a 25 mg/l. Per le acque fluviali superficiali il 97 % dei siti di monitoraggio presenta valori medi di nitrati inferiori a 25 mg/l e in nessun sito sono stati registrati valori medi superiori a 50 mg/l. Il 93 % dei laghi è stato classificato come oligotrofico o mesotrofico e il restante 7 % come eutrofico o ipertrofico. |
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(7) |
Nel periodo 2004-2007 la consistenza del patrimonio zootecnico si è ulteriormente ridotta, diminuendo di circa il 4 % per i bovini, il 19 % per gli ovini, il 4 % per i suini e il 7 % per il pollame (3). L’utilizzo annuo di azoto organico da effluenti di allevamento e di azoto minerale è diminuito rispettivamente del 5 % e 17 %. La superficie totale coltivata si è ridotta del 3 %, passando a 4,28 milioni di ettari, e oltre il 90 % della superficie agricola è ancora destinato alla praticoltura. |
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(8) |
Alla luce delle informazioni scientifiche cui fa riferimento la richiesta di proroga della deroga e delle misure che l’Irlanda si è impegnata ad attuare nell’ambito del programma d’azione per il periodo luglio 2010-dicembre 2013, si può concludere che continuano ad essere soddisfatte le condizioni per la concessione della deroga precisate nella direttiva 91/676/CEE, quali lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto, e che la deroga non pregiudica il conseguimento degli obiettivi di detta direttiva. |
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(9) |
Per garantire che le aziende interessate dedite alla praticoltura possano continuare a beneficiare di una deroga, è opportuno prorogare al 31 dicembre 2013 il periodo di applicazione della decisione 2007/697/CE. |
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(10) |
Tuttavia è opportuno adattare i termini per la trasmissione delle relazioni alla Commissione stabiliti nella decisione 2007/697/CE, in modo da ridurre gli oneri amministrativi consentendo all’Irlanda di fissare un unico termine per tutti gli obblighi in materia di relazioni. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2007/697/CE è così modificata:
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1) |
L’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Sono concesse la deroga richiesta dall’Irlanda con lettera del 18 ottobre 2006 e la proroga richiesta con lettera del 12 maggio 2010, al fine di consentire l’applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dall’allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, e dall’allegato III, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 91/676/CEE, alle condizioni stabilite nella presente decisione.»; |
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2) |
all’articolo 8, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tali mappe sono trasmesse ogni anno alla Commissione entro il mese di giugno.»; |
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3) |
l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Applicazione La presente decisione si applica nel contesto del programma d’azione irlandese, attuato secondo le modalità fissate dai regolamenti European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) 2010 (Statutory Instrument No 610 del 2010). Essa scade 31 dicembre 2013.» |
Articolo 2
L’Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2011.
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2007, pag. 27.
(3) Periodo di riferimento per il pollame: 2003-2005.