11.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2011

che autorizza un laboratorio nella Repubblica di Corea ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici

[notificata con il numero C(2011) 656]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/91/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/258/CE designa il laboratorio dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) di Nancy (in precedenza Agence française de sécurité sanitaire des aliments, AFSSA) come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici. La decisione stabilisce inoltre i compiti di tale laboratorio.

(2)

In particolare, l’ANSES di Nancy è incaricato di valutare i laboratori degli Stati membri e dei paesi terzi ai fini della loro autorizzazione ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici.

(3)

L’autorità competente della Corea del Sud ha presentato una domanda per autorizzare un laboratorio in tale paese terzo ad effettuare tali test sierologici.

(4)

L’ANSES ha effettuato una valutazione di tale laboratorio e il 6 settembre 2010 ha presentato alla Commissione una relazione favorevole in proposito.

(5)

È di conseguenza opportuno autorizzare tale laboratorio ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, il seguente laboratorio è autorizzato ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:

Komipharm International Co. LTD

1236-6 Jeoungwang-dong

420-450 Siheung-si, Gyeonggi-do

Corea del Sud.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o marzo 2011.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.