10.2.2011   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

(2011/90/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare dei negoziati con il Principato di Andorra su un protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (il «protocollo»). L’accordo è stato concluso il 28 giugno 1990.

(2)

La Commissione e il Principato di Andorra hanno concluso i negoziati mediante siglatura del protocollo.

(3)

È opportuno firmare il protocollo.

(4)

In attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione, è opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2011, data che costituisce l’ultima tappa della messa in applicazione delle misure doganali di sicurezza introdotte, rispettivamente, nel 2005 e nel 2006 dalle modifiche del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Al fine di assicurare tale applicazione provvisoria del protocollo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (il «protocollo») è approvata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria dal 1o gennaio 2011 o da una data successiva concordata dall’Unione e dal Principato di Andorra, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, dello stesso.

La Commissione è autorizzata a concordare, a nome dell’Unione, tale data successiva per l’applicazione provvisoria del protocollo.

Articolo 4

La posizione che l’Unione deve adottare in seno al comitato misto in caso di questioni relative al titolo II bis dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (3) (l’«accordo») è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 5

Al fine di assicurare l’efficace applicazione dell’articolo 12 decies, paragrafo 1, dell’accordo, la Commissione comunica al Principato di Andorra l’adozione di nuova normativa dell’Unione che costituisca un’evoluzione del diritto dell’Unione nel settore delle misure doganali di sicurezza di cui all’articolo 12 ter dell’accordo.

La Commissione è autorizzata ad adottare le misure necessarie di cui all’articolo 12 duodecies dell’accordo per garantire l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza dell’Unione e del Principato di Andorra.

Se, alla data dell’applicazione della pertinente normativa dell’Unione di cui al paragrafo 1, il Principato di Andorra non ha adottato le nuove disposizioni e se non è possibile applicarle in via provvisoria, l’applicazione del titolo II bis dell’accordo è sospesa in conformità dell’articolo 12 duodecies, paragrafo 2, dello stesso. La Commissione comunica al Principato di Andorra tale sospensione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14.



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L 36/3


PROTOCOLLO

che estende alle misure doganali di sicurezza l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

L’UNIONE EUROPEA

da una parte, e

IL PRINCIPATO DI ANDORRA

dall’altra,

in prosieguo, rispettivamente: l’«Unione» e il «Principato di Andorra» e, insieme, le «parti contraenti»,

VISTO l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato il 28 giugno 1990 a Lussemburgo (in prosieguo: l’«accordo»),

CONSIDERANDO la necessità di mantenere il livello esistente di agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci alle frontiere tra l’Unione e il Principato di Andorra e di garantire così la fluidità degli scambi commerciali tra le due parti;

CONSIDERANDO che le parti contraenti si impegnano a garantire nel rispettivo territorio un livello di sicurezza equivalente tramite misure basate sulla legislazione vigente nell’Unione;

CONSIDERANDO che è auspicabile che il Principato di Andorra sia consultato sulla rielaborazione delle norme dell’Unione relative alle misure doganali di sicurezza, che partecipi ai lavori del comitato del codice doganale in materia e sia informato riguardo all’attuazione di tali norme;

CONSIDERANDO che le parti contraenti sono decise a migliorare la sicurezza negli scambi di merci che entrano o escono dal loro territorio senza ostacolare la fluidità di tali scambi;

CONSIDERANDO che è opportuno, nell’interesse delle parti contraenti, istituire misure doganali di sicurezza equivalenti nei trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di paesi terzi;

CONSIDERANDO che, a differenza dell’accordo stesso, l’ambito di applicazione territoriale delle misure doganali di sicurezza deve essere definito facendo riferimento ai territori doganali rispettivi delle parti contraenti;

CONSIDERANDO che tali misure doganali di sicurezza devono essere applicate anche ai prodotti agricoli (capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato) che sono esclusi dall’unione doganale stabilita tra le parti contraenti;

CONSIDERANDO che tali misure doganali di sicurezza riguardano la dichiarazione dei dati di sicurezza inerenti alle merci prima della loro entrata e uscita, la gestione dei rischi in materia di sicurezza e i relativi controlli doganali nonché l’attribuzione di una qualifica di operatore economico autorizzato in materia di sicurezza riconosciuta reciprocamente;

CONSIDERANDO che il Principato di Andorra dispone di un livello di protezione adeguato dei dati di carattere personale (1);

CONSIDERANDO che, poiché si tratta di misure doganali di sicurezza, occorre prevedere misure di riequilibrio appropriate, fra cui la sospensione delle disposizioni in questione, qualora l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza non sia più assicurata,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai fini dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo alle misure doganali di sicurezza, nell’accordo è inserito il titolo seguente:

«TITOLO II BIS

INTESA IN MERITO ALLE MISURE DOGANALI DI SICUREZZA

CAPO I

Misure doganali di sicurezza e controllo della loro applicazione

Articolo 12 bis

Territori interessati

Il presente titolo si applica, da una parte, al territorio doganale della Comunità, dall’altra, al territorio doganale del Principato di Andorra.

Articolo 12 ter

Adozione dell’acquis comunitario

1.   Il Principato di Andorra adotta le misure doganali di sicurezza applicate dall’Unione. Con “misure doganali di sicurezza” si intendono le disposizioni relative alla dichiarazione delle merci prima della loro introduzione nel territorio doganale o della loro uscita dallo stesso, agli operatori economici autorizzati nonché ai controlli doganali di sicurezza e alla gestione dei rischi in materia di sicurezza, applicabili in virtù della normativa doganale pertinente vigente in ogni momento nell’Unione. L’elenco dettagliato delle disposizioni relative è stabilito dal comitato misto previsto all’articolo 17.

2.   Nonostante siano escluse dall’unione doganale tra l’Unione e il Principato di Andorra in virtù dell’articolo 2, le misure doganali di sicurezza si applicano anche ai prodotti agricoli di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

Articolo 12 quater

Principi generali

1.   Le parti contraenti si impegnano ad applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di paesi terzi le misure doganali di sicurezza definite all’articolo 12 ter, paragrafo 1, e a garantire così un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne.

2.   Le parti contraenti rinunciano ad applicare le misure doganali di sicurezza definite all’articolo 12 ter, paragrafo 1, ai trasporti di merci fra i rispettivi territori doganali.

3.   Prima di concludere un accordo con un paese terzo in materia di misure doganali di sicurezza, le parti contraenti si concertano per garantirne la coerenza con la presente intesa, in particolare se l’accordo previsto contiene disposizioni che derogano alle misure doganali di sicurezza contemplate nel presente titolo.

Articolo 12 quinquies

Luogo di presentazione della dichiarazione preliminare all’arrivo o alla partenza delle merci

1.   La dichiarazione preliminare all’arrivo delle merci è presentata presso l’autorità competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono introdotte le merci provenienti da paesi terzi. Tale autorità procede all’analisi dei rischi basandosi sui dati contenuti nella dichiarazione e ai controlli doganali di sicurezza ritenuti necessari, anche qualora le merci siano destinate all’altra parte contraente.

2.   La dichiarazione preliminare all’uscita è presentata presso l’autorità competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono espletate le formalità di esportazione o, in mancanza, di uscita a destinazione dei paesi terzi. L’autorità competente effettua l’analisi dei rischi basandosi sulle indicazioni riportate in detta dichiarazione e i controlli doganali ritenuti necessari in materia di sicurezza.

3.   Quando le merci lasciano il territorio doganale di una parte contraente a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale dell’altra parte contraente, la dichiarazione preliminare all’uscita è presentata esclusivamente alle autorità competenti della seconda parte.

Articolo 12 sexies

Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza

1.   Ai fini dei controlli doganali di sicurezza, ciascuna parte contraente definisce un quadro di gestione dei rischi, dei criteri di rischio e settori di controllo doganale prioritari in materia di sicurezza.

2.   Le parti contraenti riconoscono l’equivalenza dei loro sistemi di gestione dei rischi in materia di sicurezza.

3.   Le parti contraenti collaborano al fine di:

scambiarsi informazioni che consentano di migliorare e rafforzare l’analisi dei rischi e l’efficacia dei controlli doganali di sicurezza, e

definire, entro termini appropriati, un quadro comune di gestione dei rischi, criteri di rischi comuni e settori di controllo prioritari comuni nonché instaurare un sistema elettronico per l’attuazione di tale gestione comune dei rischi.

4.   Il comitato misto adotta qualsiasi altra disposizione necessaria all’applicazione del presente articolo.

Articolo 12 septies

Controllo dell’attuazione delle misure doganali di sicurezza

1.   Il comitato misto definisce le modalità con le quali le parti contraenti intendono assicurare il controllo dell’attuazione del presente titolo e verificare il rispetto delle misure doganali di sicurezza.

2.   Tale controllo può in particolare essere assicurato mediante:

una valutazione periodica dell’attuazione del presente titolo, in particolare dell’equivalenza delle misure doganali di sicurezza,

un esame finalizzato a migliorarne l’applicazione o a modificarne le disposizioni per meglio conseguirne gli obiettivi,

l’organizzazione di riunioni tematiche fra esperti delle due parti e di verifiche delle procedure amministrative, anche mediante visite sul posto.

3.   Il comitato misto garantisce che le misure adottate in applicazione del presente articolo rispettino i diritti degli operatori economici interessati.

Articolo 12 octies

Scambio di informazioni relative agli operatori economici autorizzati

La Commissione europea e la competente autorità di Andorra si scambiano regolarmente informazioni sull’identità dei loro operatori economici autorizzati in materia di sicurezza, ivi compresi i dati seguenti:

a)

numero di identificazione dell’operatore (TIN — Trader Identification Number, in un formato compatibile con la normativa EORI — Economic Operators Registration and Identification, numero di registrazione e identificazione degli operatori economici);

b)

nome e indirizzo dell’operatore economico autorizzato;

c)

numero del documento con cui è stata concessa la qualifica di operatore economico autorizzato;

d)

situazione attuale (qualifica vigente, sospesa, revocata);

e)

periodi di modifica della qualifica;

f)

data a decorrere dalla quale entra in vigore il certificato;

g)

autorità che ha rilasciato il certificato.

Articolo 12 nonies

Protezione del segreto professionale e dei dati personali

Le informazioni scambiate dalle parti contraenti nell’ambito delle misure contemplate dal presente titolo godono della tutela del segreto professionale e della protezione dei dati personali definite dalle leggi applicabili in materia nel territorio della parte contraente che le riceve.

Tali informazioni non possono in particolare essere trasmesse a persone diverse dagli organi competenti della parte contraente interessata né essere utilizzate da organi di quest’ultima per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo.

CAPO II

Gestione dell’intesa

Articolo 12 decies

Evoluzione del diritto

1.   Non appena elabora una nuova normativa nel settore delle misure doganali di sicurezza, l’Unione sollecita, a livello informale, il parere di esperti di Andorra.

2.   L’Unione garantisce agli esperti di Andorra la partecipazione, in qualità di osservatori e per le questioni che li riguardano, alle riunioni del comitato del codice doganale che assiste la Commissione europea nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione per le materie di cui al titolo II bis. Le disposizioni di cui agli articoli 66-68 della decisione n. 1/2003 del comitato misto CE-Andorra (2) si applicano mutatis mutandis.

3.   Quando presenta la proposta normativa al Parlamento europeo e/o al Consiglio dell’Unione europea o il suo progetto di misure di esecuzione agli Stati membri, la Commissione europea ne invia una copia al Principato di Andorra.

Su richiesta di una delle parti contraenti si svolge uno scambio di opinioni preliminare nell’ambito del comitato misto.

4.   Le parti contraenti si consultano di nuovo nell’ambito del comitato misto, su richiesta di una di esse, nella fase che precede l’adozione della nuova legislazione dell’Unione in un processo continuo d’informazione e di consultazione.

5.   Le parti contraenti cooperano durante la fase d’informazione e di consultazione al fine di agevolare, al termine dell’iter, l’applicazione contemporanea da parte delle parti contraenti della nuova normativa di cui al paragrafo 1.

Articolo 12 undecies

Accordi con paesi terzi

Le parti contraenti decidono che gli accordi conclusi da una di esse con un paese terzo in un ambito disciplinato dal titolo II bis non creano obblighi per l’altra parte, salvo decisione contraria del comitato misto.

Articolo 12 duodecies

Misure di riequilibrio

1.   Una parte contraente può, previa consultazione in sede di comitato misto, adottare idonee misure di riequilibrio, ivi compresa la sospensione dell’applicazione delle disposizioni del titolo II bis, qualora constati che l’altra parte non ne rispetta le condizioni o qualora non sia più garantita l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle parti contraenti.

Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere l’efficacia delle misure doganali di sicurezza, si possono stabilire misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché siano immediatamente avviate consultazioni dopo l’adozione di dette misure.

2.   Qualora non sia più garantita l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle parti contraenti perché la nuova normativa di cui all’articolo 12 decies non viene adottata dal Principato di Andorra, l’Unione può sospendere l’applicazione delle disposizioni del titolo II bis, tranne nel caso in cui il comitato misto, dopo aver esaminato le modalità intese a mantenere l’applicazione di tali disposizioni, non decida altrimenti.

3.   La portata e la durata delle misure citate dovranno essere limitate a quanto necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente titolo. Una parte contraente può chiedere al comitato misto di procedere a consultazioni in merito alla proporzionalità di tali misure. Qualora misto non riesca a dirimere la controversia, il comitato può, eventualmente, fare appello alla procedura di arbitrato prevista all’articolo 18, paragrafo 2. In tale sede non si potranno dirimere questioni di interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.

CAPO III

Disposizioni varie relative all’intesa sulle misure doganali di sicurezza

Articolo 12 terdecies

Revisione

La parte contraente che intenda rivedere la presente intesa presenta una proposta a tal fine all’altra parte. La revisione ha effetto dopo l’espletamento delle rispettive procedure interne delle parti.

Articolo 2

Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo.

Articolo 3

1.   Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Entra in vigore il 1o gennaio 2011, a condizione che anteriormente a tale data le parti contraenti si siano reciprocamente notificate di aver concluso l’espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2.   Qualora non entri in vigore il 1o gennaio 2011, il presente protocollo entrerà in vigore il giorno successivo alla data alla quale le parti contraenti si sono comunicate di aver espletato le procedure necessarie a tal fine.

3.   In attesa dell’espletamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti contraenti applicano provvisoriamente il presente protocollo a decorrere dal 1o gennaio 2011 o da una data successiva concordata tra di loro.

Articolo 4

Lingue

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e catalana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Per l'Unione europea

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Image

За Княжество Андора

Por el Principado de Andorra

Za Andorrské knížectví

For Fyrstendømmet Andorra

Für das Fürstentum Andorra

Andorra Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας

For the Principality of Andorra

Pour la Principauté d'Andorre

Per il Principato di Andorra

Andoras Firstistes vārdā –

Andoros Kunigaikštystės vardu

Az Andorrai Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Andorra

Voor het Vorstendom Andorra

W imieniu Księstwa Andory

Pelo Principado de Andorra

Pentru Principatul Andorra

Za Andorrské kniežatstvo

Za Kneževino Andoro

Andorran ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Andorra

Pel Principat d'Andorra

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(1)  Decisione 2010/625/UE della Commissione, del 19 ottobre 2010, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali ad Andorra (GU L 277 del 21.10.2010, pag. 27).

(2)  GU L 253 del 7.10.2003, pag. 3.».