|
22.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/44 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 15 novembre 2011
che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE
(BCE/2011/19)
(2011/749/UE)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,
visto l’Indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’Indirizzo BCE/2007/2 è stato modificato dall’Indirizzo BCE/2011/15 del 14 ottobre 2011 che modifica l’Indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (2), tra l’altro, al fine di: a) includere i «motivi prudenziali» tra i criteri in base ai quali possano essere respinte le richieste di partecipazione a TARGET2 e possa essere disposta nei confronti di un partecipante la sospensione, la limitazione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 ovvero dell’accesso al credito infragiornaliero; e b) riflettere i nuovi obblighi per i partecipanti a TARGET2 connessi alle misure amministrative e restrittive introdotte rispettivamente dagli articoli 75 e 215 del trattato. |
|
(2) |
È pertanto necessario modificare l’allegato alla decisione BCE/2007/7 del 24 luglio 2007 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (3) al fine di inserire taluni elementi dell’Indirizzo BCE/2011/15 nei termini e nelle condizioni di TARGET2-BCE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE
L’allegato alla decisione BCE/2007/7 che contiene i termini e le condizioni di TARGET2-BCE è modificato conformemente all’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 21 novembre 2011.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 novembre 2011
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato alla decisione BCE/2007/7 è modificato come segue:
|
1) |
all’articolo 1 sono sostituite le definizioni seguenti:
|
|
2) |
all’articolo 6, paragrafo 4, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
|
|
3) |
all’articolo 28, paragrafo 2, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
|
|
4) |
l’articolo 33 è modificato come segue:
|