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2.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 319/116 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 3 novembre 2011
che modifica la decisione BCE/2010/23 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro
(BCE/2011/18)
(2011/788/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare, l’articolo 32,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione BCE/2010/23 del 25 novembre 2010 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali di Stati membri la cui moneta è l’euro (1), prevede un meccanismo per la redistribuzione e l’allocazione del reddito monetario derivante da operazioni di politica monetaria. |
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(2) |
La decisione BCE/2011/17 del 3 novembre 2011 relativa all’attuazione di un secondo programma per l’acquisto di obbligazioni garantite (2) prevede l’istituzione di un secondo programma per l’acquisto di obbligazioni garantite per motivi di politica monetaria. |
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(3) |
Il consiglio direttivo ritiene che come per gli acquisti ai sensi della decisione BCE/2009/16 del 2 luglio 2009 sull’attuazione del programma di acquisto di obbligazioni garantite (3), l’acquisto di obbligazioni garantite si sensi della decisione BCE/2011/17 debba creare reddito al tasso di riferimento definito nella decisione BCE/2010/23. |
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(4) |
La decisione BCE/2010/23 deve essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
All’articolo 3, il paragrafo 1 della decisione BCE/2010/23 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo del reddito monetario di ciascuna BCN è determinato calcolando il reddito effettivo che deriva dagli attivi accantonabili registrati nei rispettivi libri contabili. In via d’eccezione, l’oro è considerato non produttivo di reddito, e i titoli detenuti per finalità di politica monetaria ai sensi della decisione BCE/2009/16, del 2 luglio 2009, sull’attuazione di un programma per l’acquisto di obbligazioni garantite (*1), ed ai sensi della decisione BCE/2011/17 del 3 novembre 2011 sull’attuazione del secondo programma di acquisto di obbligazioni garantite (*2), si considerano produttive di reddito al tasso di interesse di riferimento.
Articolo 2
Disposizione finale
La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2011.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 2011
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 35 del 9.2.2011, pag. 17.