14.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2011

che modifica la decisione 97/556/CE, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l’isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto») (ETICS)

[notificata con il numero C(2011) 34]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/14/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

sentito il parere del comitato permanente per la costruzione,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 97/556/CE della Commissione, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l’isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto») (ETICS) (2), si riferisce esclusivamente a prodotti nell’ambito del campo d’applicazione delle omologazioni tecniche europee mentre alcuni di tali prodotti possono essere coperti anche da norme armonizzate europee.

(2)

È pertanto opportuno modificare la decisione 97/556/CE al fine di applicare anche ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione di norme armonizzate europee che saranno elaborate dal CEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/556/CE è così modificata:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La procedura di attestazione della conformità di cui all’allegato II è indicata nei mandati per gli orientamenti relativi al benestare tecnico europeo. La procedura di attestazione della conformità di cui all’allegato III è indicata nei mandati per gli orientamenti relativi al benestare tecnico europeo.»;

2)

è aggiunto un allegato III il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2011.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.

(2)  GU L 229 del 20.8.1997, pag. 14.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

GRUPPO DI PRODOTTI

SISTEMI/KIT COMPLESSI PER L’ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO, SUPPORTI DI INTONACO (1/1)

Sistemi di attestazione di conformità

Per il/i prodotto/i e lo/gli uso/i previsto/i di seguito elencato/i, si chiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell’ambito delle pertinenti norme europee armonizzate:

Prodotto/i

Uso/i previsto/i

Livello/i o classe/i

(Reazione al fuoco)

Sistema/i di attestazione della conformità

Sistemi/kit complessi per l’isolamento termico esterno, supporti di intonaco(ETICS)

Applicazione a muri esterni

Tutti

1

Sistema 1: cfr. direttiva 89/106/CEE, allegato III, parte 2, punto i), senza verifiche mediante campionatura.

Le specifiche del sistema devono essere attuabili anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione per una determinata caratteristica, perché almeno uno Stato membro non detta alcun requisito giuridico per la caratteristica in questione [cfr. direttiva 89/106/CEE articolo 2, paragrafo 1 ed eventualmente la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi]. In tali casi, non può essere imposta al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare le prestazioni del prodotto sotto questo profilo.»