13.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 9/11 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2011
relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri
[notificata con il numero C(2011) 36]
(2011/13/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, terzo comma,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 3, terzo comma,
sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli Stati membri devono garantire che gli operatori economici riferiscano in merito alla conformità dei bioliquidi con i criteri di sostenibilità fissati dalla direttiva 2009/28/CE e alla conformità dei biocarburanti con i criteri di sostenibilità fissati dalla medesima direttiva nonché dalla direttiva 98/70/CE; essi devono inoltre fornire informazioni relative ad alcuni aspetti complementari di ordine ambientale e sociale. |
(2) |
Per quanto attiene ai suddetti aspetti complementari, la Commissione deve redigere l’elenco di informazioni adeguate e pertinenti da riferire. |
(3) |
Esistono o si trovano in fase di sviluppo diversi sistemi volontari volti a definire standard per la produzione di prodotti della biomassa che stabiliscono i requisiti riguardanti, parzialmente o integralmente, sia i criteri di sostenibilità, sia gli aspetti complementari di ordine ambientale e sociale, quali quelli che saranno ripresi nell’elenco della Commissione. La Commissione può considerare questi sistemi volontari fonti di dati affidabili e accettabili ai fini della dimostrazione di conformità con i criteri. Può inoltre riconoscerli come sistemi contenenti dati accurati relativi agli aspetti ambientali e sociali complementari. |
(4) |
Il calcolo dei gas a effetto serra per i biocarburanti e i bioliquidi compresi nel regime di sostenibilità consente di fruire di un premio se la biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati. |
(5) |
Il calcolo dei gas a effetto serra compreso nel regime di sostenibilità contempla un fattore che riflette la riduzione delle emissioni grazie all’accumulo di carbonio nel suolo attraverso una migliore gestione agricola. |
(6) |
Tenendo in considerazione la necessità di garantire che la trasmissione di informazioni relative ad aspetti ambientali e sociali non costituisca un onere amministrativo eccessivo per gli operatori economici, è opportuno stabilire che tali informazioni debbano essere comunicate sotto forma di una dichiarazione che attesti se le partite di biocarburanti e bioliquidi sono state certificate o accettate in quanto conformi al sistema volontario riconosciuto che comprende tali aspetti; se si è fruito del premio di cui al considerando 4; e se è applicato il fattore di accumulo del carbonio di cui al considerando 5. |
(7) |
Il premio di cui al considerando 4 e il fattore di accumulo del carbonio di cui al considerando 5 riguardano le colture. Per tale motivo non è necessario fornire informazioni analoghe per quanto attiene ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti da rifiuti o residui, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per ogni partita di biocarburante o di bioliquido gli operatori economici sono tenuti a fornire informazioni indicanti:
a) |
se la partita è stata certificata o accettata in quanto conforme ai requisiti di un regime volontario riconosciuto dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, come sistema contenente dati accurati ai fini di informazione sulle misure adottate per la tutela dei suoli, dell’acqua e dell’aria, sul ripristino di terreni degradati, sul contenimento del consumo di acqua nelle zone in cui la risorsa è scarsa e/o relativamente alle questioni di cui all’articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 98/70/CE; |
b) |
se la partita è stata certificata o accettata ai sensi della lettera a), il nome del sistema volontario in questione; |
Ad eccezione dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire da rifiuti e residui, devono essere inoltre fornite informazioni indicanti:
c) |
se il premio di cui all’allegato V, parte C, punti 7 e 8, della direttiva 2009/28/CE e all’allegato IV, parte C, punti 7 e 8, della direttiva 98/70/CE è stato impiegato nel calcolo dei gas a effetto serra di cui all’allegato V, parte C, punto 1, della direttiva 2009/28/CE e all’allegato IV, parte C, punto 1, della direttiva 98/70/CE per la partita; |
d) |
se il fattore riguardante la riduzione delle emissioni dovuto all’accumulo di carbonio nel suolo tramite una migliore gestione agricola di cui all’allegato V, parte C, punto 1, della direttiva 2009/28/CE e all’allegato IV, parte C, punto 1, della direttiva 98/70/CE è stato impiegato nel calcolo dei gas a effetto serra di cui al medesimo paragrafo per la partita. |
Articolo 2
La presente decisione lascia impregiudicato il diritto della Commissione di richiedere agli operatori economici ulteriori informazioni ai fini dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2011.
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(2) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.