13.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2011

relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri

[notificata con il numero C(2011) 36]

(2011/13/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, terzo comma,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 3, terzo comma,

sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri devono garantire che gli operatori economici riferiscano in merito alla conformità dei bioliquidi con i criteri di sostenibilità fissati dalla direttiva 2009/28/CE e alla conformità dei biocarburanti con i criteri di sostenibilità fissati dalla medesima direttiva nonché dalla direttiva 98/70/CE; essi devono inoltre fornire informazioni relative ad alcuni aspetti complementari di ordine ambientale e sociale.

(2)

Per quanto attiene ai suddetti aspetti complementari, la Commissione deve redigere l’elenco di informazioni adeguate e pertinenti da riferire.

(3)

Esistono o si trovano in fase di sviluppo diversi sistemi volontari volti a definire standard per la produzione di prodotti della biomassa che stabiliscono i requisiti riguardanti, parzialmente o integralmente, sia i criteri di sostenibilità, sia gli aspetti complementari di ordine ambientale e sociale, quali quelli che saranno ripresi nell’elenco della Commissione. La Commissione può considerare questi sistemi volontari fonti di dati affidabili e accettabili ai fini della dimostrazione di conformità con i criteri. Può inoltre riconoscerli come sistemi contenenti dati accurati relativi agli aspetti ambientali e sociali complementari.

(4)

Il calcolo dei gas a effetto serra per i biocarburanti e i bioliquidi compresi nel regime di sostenibilità consente di fruire di un premio se la biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati.

(5)

Il calcolo dei gas a effetto serra compreso nel regime di sostenibilità contempla un fattore che riflette la riduzione delle emissioni grazie all’accumulo di carbonio nel suolo attraverso una migliore gestione agricola.

(6)

Tenendo in considerazione la necessità di garantire che la trasmissione di informazioni relative ad aspetti ambientali e sociali non costituisca un onere amministrativo eccessivo per gli operatori economici, è opportuno stabilire che tali informazioni debbano essere comunicate sotto forma di una dichiarazione che attesti se le partite di biocarburanti e bioliquidi sono state certificate o accettate in quanto conformi al sistema volontario riconosciuto che comprende tali aspetti; se si è fruito del premio di cui al considerando 4; e se è applicato il fattore di accumulo del carbonio di cui al considerando 5.

(7)

Il premio di cui al considerando 4 e il fattore di accumulo del carbonio di cui al considerando 5 riguardano le colture. Per tale motivo non è necessario fornire informazioni analoghe per quanto attiene ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti da rifiuti o residui,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per ogni partita di biocarburante o di bioliquido gli operatori economici sono tenuti a fornire informazioni indicanti:

a)

se la partita è stata certificata o accettata in quanto conforme ai requisiti di un regime volontario riconosciuto dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, come sistema contenente dati accurati ai fini di informazione sulle misure adottate per la tutela dei suoli, dell’acqua e dell’aria, sul ripristino di terreni degradati, sul contenimento del consumo di acqua nelle zone in cui la risorsa è scarsa e/o relativamente alle questioni di cui all’articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 98/70/CE;

b)

se la partita è stata certificata o accettata ai sensi della lettera a), il nome del sistema volontario in questione;

Ad eccezione dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire da rifiuti e residui, devono essere inoltre fornite informazioni indicanti:

c)

se il premio di cui all’allegato V, parte C, punti 7 e 8, della direttiva 2009/28/CE e all’allegato IV, parte C, punti 7 e 8, della direttiva 98/70/CE è stato impiegato nel calcolo dei gas a effetto serra di cui all’allegato V, parte C, punto 1, della direttiva 2009/28/CE e all’allegato IV, parte C, punto 1, della direttiva 98/70/CE per la partita;

d)

se il fattore riguardante la riduzione delle emissioni dovuto all’accumulo di carbonio nel suolo tramite una migliore gestione agricola di cui all’allegato V, parte C, punto 1, della direttiva 2009/28/CE e all’allegato IV, parte C, punto 1, della direttiva 98/70/CE è stato impiegato nel calcolo dei gas a effetto serra di cui al medesimo paragrafo per la partita.

Articolo 2

La presente decisione lascia impregiudicato il diritto della Commissione di richiedere agli operatori economici ulteriori informazioni ai fini dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2011.

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.