12.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/31 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 luglio 2011
concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo portoghese
(BCE/2011/10)
(2011/410/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), in particolare l’articolo 12.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e con l’articolo 18.2,
Considerando quanto segue:
(1) |
In virtù dell’articolo 18.1 dello statuto del SEBC, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali la cui moneta è l’euro hanno la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri di idoneità per le garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sono stabiliti nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) (di seguito denominato «caratteristiche generali»). |
(2) |
Ai sensi della sezione 1.6 delle caratteristiche generali, il consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. In virtù della sezione 6.3.1 delle caratteristiche generali, l’Eurosistema si riserva il diritto di determinare, sulla scorta delle informazioni che ritenga rilevanti, se un’emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino o meno i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito. |
(3) |
Sussistono circostanze eccezionali nei mercati finanziari derivanti dalla posizione fiscale del governo portoghese che hanno prodotto un’alterazione della normale valutazione del mercato dei titoli emessi dal governo portoghese, con effetti negativi sulla stabilità del sistema finanziario. Tale situazione di carattere eccezionale richiede un rapido e temporaneo adattamento del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema. |
(4) |
Il Consiglio direttivo ha tenuto conto del fatto che il governo portoghese ha approvato e ha dato inizio all’attuazione di un programma di risanamento economico e finanziario che è stato negoziato con la Commissione europea, la BCE e il Fondo monetario internazionale, nonché dell’impegno fermamente assunto dal governo portoghese per dare piena attuazione a tale programma. Il consiglio direttivo ha altresì valutato gli effetti di tale programma sui titoli emessi dal governo portoghese sotto il profilo della gestione del rischio di credito dell’Eurosistema. Il consiglio direttivo ritiene che il programma sia appropriato e che pertanto, sotto il profilo della gestione del rischio di credito, gli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo portoghese conservino uno standard di qualità sufficiente per continuare a costituire idonea garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a prescindere da qualunque valutazione esterna della qualità creditizia. Tali valutazioni positive costituiscono le basi della presente sospensione a carattere eccezionale e temporaneo del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema, posta in essere con l’obiettivo di contribuire alla solidità delle istituzioni finanziarie e in tal modo rafforzare la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e tutelare i clienti di dette istituzioni. |
(5) |
La BCE controllerà attentamente l’impegno costante e fermo del governo portoghese nel dare piena attuazione al programma di risanamento economico e finanziario alla base del presente adattamento a carattere eccezionale e temporaneo del quadro di politica monetaria dell’Eurosistema. |
(6) |
Il presente adattamento a carattere eccezionale del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema è stato deciso e annunciato pubblicamente dal consiglio direttivo il 7 luglio 2011. Verrà temporaneamente applicato fino a quando il Consiglio direttivo non ritenga che la stabilità del sistema finanziario consenta la normale applicazione del quadro di riferimento per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sospensione di talune disposizioni delle caratteristiche generali
1. I requisiti minimi dell’Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, così come specificati nelle regole del quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia relative alle attività negoziabili di cui al sezione 6.3.2 delle caratteristiche generali, sono sospesi ai sensi degli articoli 2 e 3.
2. Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione e le caratteristiche generali, prevale la prima.
Articolo 2
Invariata idoneità come garanzia degli strumenti di debito negoziabili emessi dal governo portoghese
La soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi dal governo portoghese. Tali attività costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a prescindere dalla valutazione esterna della qualità creditizia.
Articolo 3
Invariata idoneità come garanzia degli strumenti di debito negoziabili garantiti dal governo portoghese
La soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili garantiti dal governo portoghese. Le garanzie fornite dal governo portoghese continuano ad essere soggette ai requisiti stabiliti nel sezione 6.3.2 delle caratteristiche generali. Tali attività costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a prescindere dalla valutazione esterna della qualità creditizia.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2011.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 luglio 2011.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.