|
11.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2011
che modifica la decisione 2010/89/UE per quanto riguarda misure transitorie relative all’applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ad alcuni stabilimenti in Romania
[notificata con il numero C(2010) 9695]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/9/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 12, secondo comma,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in particolare l’articolo 9, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2010/89/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, concernente misure transitorie relative all’applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ad alcuni stabilimenti per le carni, i prodotti della pesca e gli ovoprodotti, nonché ai depositi frigoriferi in Romania (3), limita l’applicazione di alcuni requisiti strutturali stabiliti in detti regolamenti a determinati stabilimenti e depositi frigoriferi in tale Stato membro. Le misure transitorie in questione sono applicabili fino al 31 dicembre 2010. |
|
(2) |
La decisione 2010/89/UE dispone inoltre che i prodotti fabbricati o immagazzinati negli stabilimenti e nei depositi elencati nei suoi allegati da I a IV siano unicamente immessi nel mercato interno della Romania o utilizzati per un’ulteriore trasformazione negli stabilimenti. |
|
(3) |
Nell’ottobre del 2010 la Romania ha informato la Commissione che, in seguito ad una valutazione realizzata dai suoi servizi veterinari, alcuni stabilimenti elencati nella decisione hanno portato a termine i programmi di ammodernamento per conformarsi ai requisiti e sono stati riconosciuti, mentre altri stabilimenti sono stati chiusi. È quindi necessario aggiornare gli elenchi che figurano negli allegati della decisione 2010/89/UE. Gli allegati di detta decisione vanno quindi modificati di conseguenza. |
|
(4) |
La Romania ritiene che dei 117 stabilimenti interessati dai programmi di ammodernamento 36 stabilimenti per le carni, tre stabilimenti per i prodotti della pesca e un deposito frigorifero, pur trovandosi in una fase avanzata del processo di messa in conformità, non saranno in grado di completare i rispettivi programmi entro il 31 dicembre 2010. |
|
(5) |
La Romania ritiene che gli stabilimenti in questione dovrebbero essere pienamente conformi ai pertinenti requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 entro il 31 dicembre 2011. Tenuto conto dei miglioramenti strutturali in corso, occorre prorogare il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui alla decisione 2010/89/UE fino a tale data. |
|
(6) |
È opportuno che la situazione nello Stato membro in questione sia riesaminata entro il 31 dicembre 2011. A tal fine, la Romania deve trasmettere alla Commissione entro il 31 ottobre 2011 una relazione sui progressi ottenuti dagli stabilimenti e dai depositi frigoriferi in questione per conformarsi ai requisiti. |
|
(7) |
Il periodo di applicabilità della decisione 2010/89/UE va quindi prorogato fino al 31 dicembre 2011. |
|
(8) |
Per garantire la continuità delle misure transitorie ed evitare perturbazioni dell’industria, è opportuno inoltre che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2011. |
|
(9) |
La decisione 2010/89/UE va pertanto modificata di conseguenza. |
|
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/89/UE è così modificata:
|
1) |
all’articolo 2, la data «31 dicembre 2010» è sostituita da «31 dicembre 2011»; |
|
2) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
|
3) |
all’articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. I prodotti degli stabilimenti elencati negli allegati I o II o immagazzinati negli stabilimenti elencati nell’allegato IV sono unicamente:»; |
|
4) |
all’articolo 5, paragrafo 2, la data «31 ottobre 2010» è sostituita da «31 ottobre 2011»; |
|
5) |
all’articolo 6, la data «31 dicembre 2010» è sostituita da «31 dicembre 2011»; |
|
6) |
gli allegati sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati della decisione 2010/89/UE sono così modificati:
|
1) |
gli allegati I e II sono sostituiti dai seguenti: «ALLEGATO I ELENCO DEGLI STABILIMENTI PER LE CARNI
«ALLEGATO II ELENCO DEGLI STABILIMENTI PER I PRODOTTI DELLA PESCA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
l’allegato III è soppresso; |
|
3) |
l’allegato IV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV ELENCO DEI DEPOSITI FRIGORIFERI
|
|||||||||||||||||||
(*1) SC TAZZ TRADE SRL ha cambiato la propria ragione sociale in SC ROFISH GROUP SRL.
(*2) SC TAZZ TRADE SRL ha cambiato la propria ragione sociale in SC ROFISH GROUP SRL.