4.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 1/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2010

relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE)

[notificata con il numero C(2010) 4925]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/1/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo e, in particolare, l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il protocollo n. 29 sul sistema della radiodiffusione pubblica degli Stati membri allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (1),

dopo aver sollecitato gli interessati a presentare osservazioni, conformemente ai citati articoli (2), e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 22 giugno 2009, la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all’intenzione del governo spagnolo di modificare il sistema di finanziamento dell’organismo pubblico erogatore del servizio radiotelevisivo nazionale, la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE). Il 5 agosto 2009 la Commissione ha chiesto informazioni alla Spagna su tale modifica, in particolare sul rapporto tra i nuovi oneri e il finanziamento di RTVE. Il 1o settembre 2009 è entrata in vigore la nuova legge 8/2009, del 28 agosto, sul finanziamento della Corporación de Radio y Televisión Española (3), mediante la quale si modifica la legge 17/2006, del 5 giugno, sui servizi radiotelevisivi di competenza pubblica (4). Il 21 settembre e il 22 e 26 ottobre 2009, la Spagna ha trasmesso alla Commissione le informazioni richieste sul regime.

(2)

Con lettera del 2 dicembre 2009, la Commissione ha comunicato alla Spagna la sua decisione di avviare il procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in relazione a tale misura. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sulla misura in questione.

(3)

La Spagna ha risposto alla decisione di avviare il procedimento mediante la lettera del 21 dicembre 2009. La Commissione ha ricevuto le osservazioni dei vari interessati e ha provveduto a trasmetterle alla Spagna, dando a quest’ultima la possibilità di commentarle, e ha ricevuto le relative osservazioni con lettera del 23 marzo 2010.

(4)

La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni mediante le lettere del 19 febbraio e del 19 maggio 2010; le autorità spagnole hanno inviato le proprie risposte con lettere del 22 marzo e del 31 maggio 2010.

(5)

Il 18 marzo 2010, la Commissione ha avviato la procedura di infrazione e ha inviato una lettera di ingiunzione ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, ritenendo che l’onere imposto sulle comunicazioni elettroniche violasse le disposizioni dell’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (6), che disciplina con precisione le tasse amministrative che gli Stati membri possono chiedere alle imprese che prestano un servizio di telecomunicazione o che forniscono una rete di questo genere. L’indagine sugli aiuti di Stato viene svolta senza pregiudicare la procedura di infrazione.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

(6)

Il sistema attuale di finanziamento della radiodiffusione pubblica in Spagna affidata a RTVE, istituito ai sensi della legge 17/2006, era stato approvato dalla Commissione mediante le decisioni del 2005 e del 2007 (7). La legge 17/2006 affida a RTVE un incarico di servizio pubblico. Il titolo I della legge (in particolare, gli articoli 2 e 3) definisce l’incarico di servizio pubblico di RTVE e precisa che i servizi televisivi e radiofonici verranno svolti, rispettivamente, dalle imprese RNE (Radio Nacional de España) e RTVE (Radio Televisión Española). Il titolo II, capo IV, disciplina le condizioni del quadro finanziario e economico nell’ambito del quale RTVE svolgerà le sue funzioni di servizio pubblico. Nello specifico, l’articolo 33 stabilisce che RTVE riceverà compensazioni di bilancio a cadenza annuale per l’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico. Tali compensazioni non eccederanno il costo netto del servizio pubblico prestato, rispettivamente, da RTVE e RNE. Il titolo II, capo VI, disciplina il controllo esterno da parte del Parlamento, l’autorità responsabile dei servizi audiovisivi, e la Corte dei conti.

(7)

Le spese del bilancio annuale per il funzionamento di RTVE sono state pari a 1 177 miliardi di EUR nel 2007, 1 222 miliardi di EUR nel 2008 e 1 146 miliardi di EUR nel 2009. Durante gli ultimi esercizi, RTVE ha ricevuto una compensazione annua per il servizio pubblico pari a circa 500 milioni di EUR: 575 milioni di EUR nel 2006, 433 milioni di EUR nel 2007 e 500 milioni di EUR nel 2008. Nel 2009, tuttavia, la compensazione è arrivata a 726 milioni di EUR, importo che tiene conto della riduzione degli introiti pubblicitari.

(8)

La legge 8/2009 modifica la legge 17/2006 per quanto riguarda la definizione dell’incarico di servizio pubblico e le possibili attività commerciali di RTVE. Essa aggiunge ulteriori elementi all’incarico di servizio pubblico approvato dalla Commissione nel 2005. In particolare, riduce al 10 % della dotazione annua totale per gli approvvigionamenti, gli acquisti e i servizi esterni l’acquisizione di diritti di trasmissione per gli eventi sportivi di interesse generale e di grande interesse per la società, escluse le Olimpiadi e le Paraolimpiadi [articolo 9, paragrafo 1, lettera i)]. Stabilisce obblighi in relazione alla programmazione per l’infanzia [articolo 9, paragrafo 1, lettera d) e limita a 52 film di prima visione all’anno la trasmissione di film realizzati da grandi case produttrici cinematografiche internazionali nella fascia oraria di massimo ascolto (articolo 9, paragrafo 1, lettera m)].

(9)

In particolare, la nuova legge stabilisce che, a partire dalla fine del 2009, si cesserà di utilizzare come fonte di reddito la pubblicità, la televendita, la sponsorizzazione o i servizi di accesso a pagamento. I relativi introiti commerciali verranno sostituiti dai fondi generati dai canoni esistenti o dai nuovi oneri imposti agli organismi commerciali di radiodiffusione e agli operatori delle telecomunicazioni. La Spagna auspica che la misura sia in grado di alleggerire la pressione sugli operatori commerciali, di aumentare i loro introiti generati dalla pubblicità e di eliminare una fonte potenziale di distorsione del mercato. RTVE manterrà come fonti di reddito commerciali la prestazione di servizi a terzi e la vendita delle proprie produzioni (in totale, circa 25 milioni di EUR).

(10)

Finora, gli introiti annui generati dalla pubblicità sono stimati pari a circa 600 milioni di EUR (667 milioni di EUR nel 2007 e 565 milioni di EUR del 2008). Con la scomparsa di questi introiti commerciali, i costi netti per l’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione affidato a RTVE andranno quasi a coincidere con le spese del bilancio annuale di funzionamento. Di conseguenza, la Spagna intende compensare la soppressione di tali introiti incrementando il proprio contributo in termini di fondi pubblici fino a coprire le spese del bilancio annuo di funzionamento di RTVE, deducendo soltanto i piccoli introiti commerciali rimanenti di cui al paragrafo precedente (25 milioni di EUR).

(11)

Come totale annuo degli introiti di RTVE, l’articolo 3, paragrafo 2, della nuova legge prevede per il 2010 e il 2011 un importo massimo di 1,2 miliardi di EUR, per il triennio 2012-2014 un aumento massimo dell’1 % di tale importo e, per gli anni successivi, un incremento determinato dall’andamento annuo dell’indice dei prezzi al consumo. Nello stabilire queste cifre, la Spagna ha calcolato, a fronte delle spese annue di bilancio di RTVE, spese annue aggiuntive pari a 104 milioni di EUR necessarie per coprire con altre produzioni audiovisive il tempo di trasmissione precedentemente riservato alla pubblicità.

(12)

Secondo la pianificazione di bilancio della Spagna, l’importo complessivo degli introiti annui sarà costituito da dotazioni a carico del bilancio generale dello Stato, in conformità al regime previsto dalla legge 17/2006, per un valore di circa 500 milioni di EUR. Tale importo è coerente con la somma erogata negli anni precedenti e generata dalle tre misure fiscali introdotte o modificate ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della nuova legge:

a)

Un’imposta del 3 % degli introiti degli operatori di servizi televisivi a libero accesso e dell’1,5 % degli introiti degli operatori di servizi televisivi a pagamento. Tali contributi non potranno superare il 15 % (per quanto riguarda la televisione ad accesso libero) e il 20 % (per quanto riguarda la televisione a pagamento) del totale delle sovvenzioni destinate annualmente a RTVE. Gli introiti fiscali che eccedono queste percentuali confluiranno nelle entrate dell’amministrazione pubblica. Tale imposta si applica soltanto ai soggetti stabiliti in Spagna. Sono esenti i servizi importati da un altro Stato membro.

b)

Un’imposta dello 0,9 % del reddito operativo lordo (escluso quello generato sul mercato di riferimento all’ingrosso) degli operatori dei servizi di telecomunicazione iscritti nel registro degli operatori della Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones per uno dei seguenti servizi: servizio telefonico fisso, servizio telefonico mobile e fornitura d’accesso a Internet. Saranno soggetti al pagamento dell’imposta gli operatori il cui ambito geografico sia statale o superiore a quello di una comunità autonoma i cui servizi, audiovisivi o altri, prevedano la pubblicità. Tale contributo non potrà superare il 25 % del sostegno totale delle sovvenzioni destinato annualmente a RTVE. Gli introiti fiscali che eccedono questa percentuale confluiranno nelle entrate dell’amministrazione pubblica. L’imposta si applica soltanto a soggetti stabiliti in Spagna. Sono esenti i servizi importati da un altro Stato membro.

c)

Una percentuale dell’80 %, per un importo massimo di 330 milioni di EUR, del rendimento della tassa esistente sulla riserva di proprietà pubblica radioelettrica, come stabilito dalla legge 32/2003 del 3 novembre 2003. Il resto verrà devoluto alle entrate dell’amministrazione pubblica. Questa percentuale potrà essere modificata in conformità alle leggi sui bilanci generali dello Stato.

(13)

Negli articoli 5 e 6 della legge 17/2006 si dichiara espressamente che gli oneri imposti alla televisione commerciale e agli operatori delle telecomunicazioni vengono riscossi «al fine di contribuire al finanziamento di Corporación RTVE». Inoltre, nel preambolo si definisce espressamente il nesso tra le nuove imposte e la compensazione finanziaria volta a far uscire RTVE dal mercato della pubblicità.

(14)

Qualora gli introiti di queste tre basi imponibili non fossero sufficienti a colmare il divario di 700 milioni di EUR tra la compensazione tradizionale degli obblighi di servizio pubblico (500 milioni di EUR) e i costi complessivi di funzionamento di RTVE, finora sostenuti con introiti commerciali, il bilancio previsto verrà integrato con fondi provenienti dalle entrate dell’amministrazione pubblica, in applicazione dell’articolo 33 della legge 17/2006 (articolo 2, paragrafo 2, della legge 8/2009), che obbliga il governo a farsi carico dei costi netti degli obblighi di servizio pubblico di RTVE. Di conseguenza, resta garantito il finanziamento dei costi netti dei servizi pubblici prestati da RTVE, fino ad un importo massimo di 1,2 miliardi di EUR, a prescindere dal gettito fiscale generato dalle imposte.

(15)

La Spagna ha confermato che il contributo derivante dalle imposte applicate alle televisioni e agli operatori di telecomunicazione non deve essere destinato esclusivamente e necessariamente a RTVE. La Spagna ha fissato gli importi massimi che possono essere generati dalle imposte: gli introiti in eccesso verranno assegnati alle entrate dell’amministrazione pubblica, in modo da poter essere utilizzati per far fronte ad altre spese. Inoltre, anche qualora non si superino tali importi massimi, è a descrizione delle autorità spagnole stabilire quale somma riscossa debba essere effettivamente destinata a RTVE. Secondo la pianificazione di bilancio per il 2010, ad esempio, meno della metà del contributo massimo possibile verrà destinato a RTVE.

(16)

Per evitare la sovracompensazione, la nuova legge prevede all’articolo 8 un fondo di riserva composto dagli introiti assegnati dal governo in eccedenza dei costi netti reali dell’obbligo di servizio pubblico. Questa riserva non deve superare il 10 % delle spese annue iscritte in bilancio di RTVE. Gli introiti che superino tale limite del 10 % verranno restituiti al Tesoro pubblico, mentre la riserva verrà utilizzata per coprire eventuali perdite degli esercizi precedenti. Qualora non venga spesa entro quattro anni, verrà recuperata riducendo in maniera equivalente la compensazione dell’obbligo di servizio pubblico dell’esercizio seguente.

(17)

Inoltre, in conformità agli articoli 37 e da 39 a 41 della legge 17/2006, il controllo esterno effettuato dai revisori, dall’intervento generale dell’amministrazione dello Stato, dal Parlamento, dall’autorità responsabile dei servizi audiovisivi e dalla Corte dei conti eviterà che RTVE riceva una compensazione superiore ai costi netti reali oltre alla summenzionata riserva del 10 %. Gli introiti delle poche attività commerciali restanti ridurranno la compensazione degli obblighi di servizio pubblico (articolo 7, paragrafo 1, della legge 8/2009).

(18)

Nella presente decisione si analizzano gli aspetti dei cambiamenti apportati all’attuale sistema di finanziamento di RTVE sui quali la Commissione aveva espresso dei dubbi che hanno portato alla decisione di avviare la procedura formale di indagine.

(19)

Come stabilito dalla Commissione, a seguito dei cambiamenti apportati al finanziamento di RTVE e del quasi totale abbandono delle sue attività commerciali, la parte degli introiti di RTVE finora generati da tali attività sarà sostituita dagli introiti generati dalle imposte introdotte, o modificate, a tale scopo. Dai riferimenti inequivocabili della legge 8/2009 emerge che l’importo delle imposte è stato determinato al fine di destinare una percentuale prestabilita al finanziamento di RTVE. Tale relazione tra il finanziamento e il gettito fiscale ottenuto mediante le nuove imposte suggerisce l’esistenza di un nesso obbligatorio tra la destinazione delle imposte e l’aiuto concesso a RTVE, in quanto il relativo gettito fiscale verrà obbligatoriamente destinato a finanziarlo incidendo direttamente sul suo ammontare.

(20)

La Corte ha sostenuto in varie occasioni che, quando il metodo di finanziamento è parte integrante di una misura di aiuto, la Commissione deve necessariamente tenerne conto al momento di analizzarla (8). Se un’imposta appositamente concepita per finanziare un aiuto risulta contraria ad altre disposizioni del trattato, la Commissione non può dichiarare compatibile con il mercato interno il regime di aiuti di cui tale onere fa parte. Il metodo utilizzato per finanziare un aiuto può quindi rendere l’intero regime incompatibile con il mercato interno.

(21)

Pertanto, la Commissione ha espresso dei dubbi sul fatto che le nuove imposte fossero parte integrante della misura. In caso affermativo, la loro compatibilità con il trattato dovrà essere valutata dalla Commissione stessa e inciderebbe sulla legalità generale del regime di aiuti. Tale preoccupazione sembrava giustificata, specie tenendo conto che la Commissione nutre dei dubbi sulla compatibilità con la direttiva 2002/20/CE (9) delle nuove imposte incombenti alle imprese che prestano servizi di telefonia fissa, telefonia mobile e accesso a Internet.

(22)

Un’altra questione che preoccupava la Commissione era verificare se, dopo la riforma del sistema di finanziamento, la Spagna aveva previsto sufficienti misure di tutela volte ad evitare un’eventuale sovracompensazione. La soppressione della pubblicità può incidere sui costi dell’organismo di radiodiffusione rendendo la sua programmazione meno dipendente da considerazioni commerciali.

(23)

Inoltre, il sistema di finanziamento di RTVE dovrebbe prevedere un adeguato procedimento che consenta di verificare ex ante se i nuovi servizi dell’organismo pubblico di radiodiffusione RTVE soddisfano le condizioni materiali del protocollo di Amsterdam (10). Le informazioni trasmesse dalla Spagna non hanno consentito alla Commissione di stabilire se la Spagna disponga, o meno, di tale meccanismo.

III.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(24)

Sono pervenute osservazioni da quindici parti interessate: Organismi commerciali di radiodiffusione [TF1 e Association of Commercial Television in Europe (ACT)], operatori di servizi televisivi a pagamento (DTS e Canal Satélite), fornitori di servizi Internet e telefonia (redtel, ONO e AETIC), operatori di servizi televisivi via cavo (Cable Europe) e utenti di pubblicità. Alcune di esse hanno chiesto di mantenere l’anonimato.

(25)

La maggioranza degli interessati denunciava l’illegalità delle nuove imposte che, a loro giudizio, falsavano la concorrenza tra la televisione pubblica e privata, tra la televisione gratuita e quella a pagamento oppure tra gli operatori delle telecomunicazioni e altri operatori di servizi di telecomunicazione che offrono anch’essi servizi audiovisivi. Esprimevano altresì dei dubbi sulla compatibilità dell’imposta sulle comunicazioni elettroniche con l’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE (direttiva sulle autorizzazioni) (11).

(26)

Gli organismi di radiodiffusione e i fornitori di servizi Internet mettevano inoltre in discussione la compatibilità della definizione dell’incarico di servizio pubblico di RTVE. Essa risulterebbe imprecisa e troppo ampia rispetto all’acquisto dei diritti di trasmissione di eventi sportivi speciali o di film realizzati da grandi case produttrici internazionali. In particolare, e TF1 rilevava che non era stato predisposto nessun controllo ex ante ai fini dell’introduzione di nuovi servizi pubblici significativi da parte di RTVE.

(27)

Quanto all’eventuale nesso obbligatorio tra la destinazione dell’imposta e gli aiuti, gli organismi di radiodiffusione e i fornitori di servizi Internet sostenevano che gli introiti generati dalle nuove imposte inciderebbero direttamente sugli aiuti. In particolare, temevano che l’incremento degli introiti fiscali possa rendere la compensazione concessa a RTVE superiore ai costi netti della prestazione del servizio pubblico.

(28)

Per quanto riguarda la proporzionalità dell’aiuto, varie emittenti televisive e operatori Internet facevano notare il rischio di sovracompensazione. Il bilancio di 1,2 miliardi di EUR previsto per RTVE, stabilito dalla legge 8/2009, non sarebbe basato su un calcolo corretto dei costi netti del servizio pubblico. Le spese correnti annuali iscritte nel bilancio di RTVE costituirebbero una base arbitraria in quanto non si differenziano le attività commerciali da quelle di servizio pubblico. In particolare, la pianificazione non terrebbe conto della riduzione dei costi derivanti dalla soppressione della pubblicità; non essendo più necessario che i programmi attraggano grandi ascolti la produzione, ad esempio quella dei programmi culturali, diventerebbe meno onerosa. Altri, al contrario, temevano che RTVE avrebbe speso di più in programmi di grande qualità.

(29)

Il fatto che la perdita di introiti pubblicitari di RTVE venisse integralmente coperta da risorse statali induceva a ipotizzare una possibile sovracompensazione. Tale compensazione veniva calcolata considerando come base gli esercizi precedenti, quando la crisi economica aveva causato una diminuzione degli introiti commerciali nel 2010 e, di conseguenza, una diminuzione degli introiti complessivi di RTVE. Non si riteneva giusto che, con l’abolizione del duplice finanziamento, RTVE ottenesse degli introiti garantiti indipendenti dagli introiti commerciali variabili.

(30)

Gli organismi di radiodiffusione mettevano altresì in discussione l’esistenza di un efficace sistema di controllo del bilancio, in grado di garantire che solo i costi netti derivanti dalla prestazione del servizio pubblico venissero coperti da fondi pubblici.

IV.   COMMENTI DELLA SPAGNA

(31)

Innanzitutto, va osservato che la Spagna si oppone all’intenzione della Commissione di valutare, nell’ambito della procedura attuale, le questioni della proporzionalità e dell’esistenza di un controllo ex ante sui nuovi servizi significativi. Essi farebbero parte dell’attuale regime di finanziamento di RTVE, così come approvato dalla Commissione nel 2005 e 2007. Ciononostante, la decisione di avviare l’attuale procedura si basa sulla definizione della riforma del sistema di finanziamento come nuovo regime di aiuti secondo l’articolo 1, paragrafo c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, mediante il quale si stabiliscono le disposizioni di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (12). Poiché l’elemento del «nuovo aiuto» si limiterebbe alla riforma del finanziamento mediante l’introduzione di nuove imposte, si ritiene che esso non alteri gli altri elementi del regime in vigore né incida su di essi. Ne consegue che gli altri elementi continuerebbero a costituire un aiuto esistente e non dovrebbero essere oggetto di valutazione da parte Commissione nell’ambito della presente procedura.

(32)

Quanto alla questione del nesso obbligatorio della destinazione dell’imposta, la Spagna sostiene che le nuove imposte non sarebbero parte integrante dell’aiuto né andrebbero ad incidere direttamente sul suo ammontare. La Spagna ha sottolineato che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge 8/2009 in combinato disposto con l’articolo 33 della legge 17/2006, l’unico fattore rilevante al fine di determinare l’importo del finanziamento pubblico concesso a RTVE è costituito dai costi netti del servizio pubblico, a prescindere dal gettito fiscale generato dalle imposte. La pianificazione dei costi del servizio pubblico non tiene conto degli introiti generati dalle imposte, ma considera come base i costi di tale servizio sostenuti negli esercizi precedenti.

(33)

La Spagna ha confermato che il contributo proveniente dalle imposte gravanti sulle emittenti televisive e gli operatori di telecomunicazione non viene attualmente destinato solo a RTVE. Al contrario, gli introiti generati dalle imposte saranno immessi nel bilancio dell’amministrazione pubblica (Tesoro pubblico), da cui verranno effettuati tutti i versamenti a RTVE. La Spagna ha fissato dei massimali per il contributo generato dalle imposte. Per definizione, qualsiasi introito in eccedenza verrà assegnato alle entrate dell’amministrazione pubblica per essere in seguito destinato ad altri scopi. Inoltre, al di sotto di tali massimali, la Spagna potrà stabilire la percentuale che intende effettivamente devolvere a RTVE. Ad esempio, secondo la pianificazione di bilancio per il 2010, si prevede di destinare a RTVE meno della metà del contributo massimo possibile.

(34)

Secondo le autorità spagnole, il fatto che il gettito ottenuto mediante le nuove imposte sia superiore o inferiore a quanto previsto non implicherà delle variazioni negli importi programmati per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Qualora il gettito derivante dalle nuove basi imponibili fosse insufficiente per coprire il divario finanziario causato dalla soppressione della pubblicità, le risorse necessarie sarebbero imputate al bilancio generale dell’amministrazione pubblica, in conformità con l’articolo 33 della legge 17/2006. Qualsiasi gettito in eccesso sarà fatto confluire nelle entrate dell’amministrazione pubblica. Infine, qualsiasi introito in eccedenza al di sopra del limite di 1,2 miliardi di EUR fissato nell’articolo 3, paragrafo 2, della legge 8/2009, sarà anch’esso trasferito al Tesoro pubblico. Pertanto, il finanziamento complessivo previsto per l’incarico di servizio pubblico di RTVE non dipenderebbe dall’ammontare degli introiti fiscali specifici ma proverrebbe comunque dalle entrate dell’amministrazione pubblica.

(35)

Quanto alla proporzionalità dell’aiuto, la Spagna ha sostenuto che si garantirà il principio di copertura del costo netto. Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della legge 17/2006, modificata dalla legge 8/2009, i costi netti sono l’unico parametro che determina l’importo reale dell’aiuto. A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della legge 8/2009, il bilancio dell’amministrazione pubblica fornirà i fondi necessari qualora il gettito fiscale generato dalle imposte risulti insufficiente, oppure riceverà tutto il gettito in eccedenza, fatta salva l’eventuale sovracompensazione del 10 % delle spese annue di bilancio come previsto dall’articolo 8, paragrafi 1 e 2.

(36)

La Spagna non avrebbe agito in maniera arbitraria per quanto attiene l’adeguamento della pianificazione di bilancio annuale di 1,2 miliardi di EUR per i prossimi esercizi. Tale importo si basa sulle spese annue iscritte in bilancio e sostenute da RTVE per adempiere il suo obbligo di servizio pubblico. Considerato che i relativi obblighi non sono stati modificati, è logico prevedere una riduzione delle spese. Anzi, i denunzianti trascurerebbero il fatto che, secondo i calcoli, RTVE dovrà investire 104 milioni di EUR in produzioni aggiuntive per riempire il tempo di trasmissione rimasto libero a seguito della soppressione degli annunci pubblicitari.

(37)

Non si può neppure sostenere che, dopo la soppressione della pubblicità, RTVE non dovrà cercare di ottenere grandi ascolti potendo quindi ridurre i costi di produzione e offrire programmi meno interessanti. A seguito del suo incarico di servizio pubblico, RTVE sarà obbligata a mantenere una presenza e un livello di ascolto significativi e rilevanti rispetto alle altre emittenti televisive, al fine di svolgere in modo efficace il proprio incarico.

(38)

Infine, in conformità all’articolo 37 della legge 17/2006, l’audit interno, la revisione realizzata dall’intervento generale dell’amministrazione dello Stato e l’audit esterno a cura di un’impresa privata specializzata (KPMG) garantiranno un efficace controllo ex post del bilancio di RTVE. Inoltre, a norma degli articoli 39 e 40 di tale legge, il Parlamento e l’autorità responsabile per i servizi audiovisivi verificano lo svolgimento dell’incarico di servizio pubblico affidato a RTVE nonché la sua contabilità annuale. Infine, RTVE è soggetta al controllo della Corte dei conti.

(39)

Per quanto riguarda l’esistenza di un controllo ex ante ai fini dell’introduzione di nuovi servizi significativi, la Spagna ha fatto osservare che tale procedimento era stato istituito mediante l’articolo 41, paragrafo 3, della legge 7/2010, del 31 marzo, legge generale sulla comunicazione audiovisiva (13). Affidato al Consiglio statale dei mezzi audiovisivi, l’organismo indipendente spagnolo di supervisione e regolamentazione della radiodiffusione pubblica, tale controllo ex ante prevede una consultazione pubblica delle parti interessate, la pubblicazione dei relativi risultati e la valutazione dell’impatto complessivo di ogni nuovo servizio sul mercato. Le autorità spagnole hanno inoltre segnalato l’intenzione di firmare con RTVE, entro il 1o novembre 2010, un contratto di concessione nel quale si definirà cosa si intende per nuovo servizio significativo. Secondo la bozza del contratto di concessione, per nuovo servizio significativo si intenderà un’offerta nuova e chiaramente differenziata dei servizi già esistenti (che costituiscono il mercato di prodotti di riferimento) in grado di incidere sul mercato, specie in termini di impatto sulla domanda.

V.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(40)

In conformità all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, relativo agli aiuti concessi dagli Stati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(41)

Le risorse finanziarie previste dal sistema spagnolo di finanziamento di RTVE sono assegnate al bilancio dell’amministrazione pubblica, da cui vengono in seguito svincolate. Costituiscono un trasferimento diretto di risorse pubbliche in favore di un’impresa specifica, risorse alle quale non hanno accesso i suoi concorrenti. Pertanto, RTVE gode di un vantaggio selettivo.

(42)

Ciononostante, nei commenti trasmessi prima dell’avvio del procedimento, la Spagna ha affermato che la riforma non influiva sugli scambi tra Stati membri, poiché RTVE non opera al di fuori del territorio spagnolo. Ebbene, allorché un aiuto finanziario pubblico rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi dell’Unione, questi sono da considerarsi alterati dagli aiuti, anche quando la stessa impresa beneficiaria non partecipa alle esportazioni (14). Analogamente, quando uno Stato membro concede aiuti a imprese operanti nei settori dei servizi e della distribuzione, non è necessario che le imprese beneficiarie svolgano direttamente le loro attività al di fuori del suddetto Stato membro perché gli aiuti incidano sugli scambi all’interno dell’Unione (15).

(43)

Tenendo conto di tale principio, nelle comunicazioni della Commissione relative all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione del 2001 e 2009, si segnala quanto segue: «In generale, si può ritenere che il finanziamento statale delle emittenti pubbliche possa incidere anche sugli scambi tra Stati membri. […] Ciò è particolarmente evidente nel caso dell’acquisto e della vendita dei diritti sui programmi, che spesso si svolgono a livello internazionale. […] Inoltre, la struttura proprietaria delle emittenti commerciali può estendersi al di là di un singolo Stato membro» (16).

(44)

La stessa RTVE opera sui mercati internazionali (vendita di programmi e acquisto di diritti sui programmi). Attraverso l’Unione europea di radiotelevisione, scambia programmi televisivi e partecipa al sistema di Eurovisione (17). Inoltre, nell’ambito dell’acquisto e della vendita dei diritti sui programmi, compete direttamente con emittenti commerciali attive sul mercato nazionale e internazionale della radiodiffusione i cui proprietari presentano una struttura internazionale. Anche senza considerare le attività commerciali realizzate da RTVE fino al mese di agosto 2009, l’aiuto ad essa destinato potrebbe quindi falsare la concorrenza sul mercato spagnolo a discapito degli scambi tra Stati membri. Ciò era già stato stabilito dalla Commissione nelle decisioni E 8/2005 e NN 8/07.

(45)

La Commissione ha altresì valutato la possibilità di considerare le misure di finanziamento come una semplice compensazione degli obblighi di servizio pubblico che non conferirebbe un vantaggio finanziario a RTVE ai fini della sentenza del Tribunale di giustizia nella causa Altmark  (18). RTVE è l’impresa alla quale è stata affidata la prestazione di un servizio di interesse economico generale (SIEG), il servizio pubblico di radiodiffusione. Le misure statali che compensano i costi aggiuntivi netti di un SIEG non possono essere definite aiuti di Stato qualora siano soddisfatti tutti i requisiti previsti da tale sentenza. In primo luogo, all’impresa beneficiaria deve essere stato effettivamente affidato l’incarico di adempiere agli obblighi di servizio pubblico, e questi ultimi devono essere definiti in maniera chiara; in secondo luogo, i parametri per il calcolo della compensazione devono essere stabiliti previamente in modo obiettivo e trasparente; in terzo luogo, la compensazione non deve superare il livello necessario per coprire tutte o parte delle spese derivanti dall’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un utile ragionevole connesso all’adempimento di tali obblighi; in quarto luogo, qualora la scelta dell’impresa responsabile dell’adempimento agli obblighi di servizio pubblico non sia stata fatta nel quadro di un procedimento di appalto pubblico volto a selezionare un candidato in grado di prestare tali servizi al minor costo per la collettività, il livello di compensazione dovrà essere calcolato sulla base dell’analisi dei costi che un’impresa media, ben gestita e convenientemente dotata dei mezzi necessari per poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico previste, avrebbe sostenuto al fine di adempiere a tali obblighi.

(46)

Qualora le sovvenzioni pubbliche concesse a imprese alle quali siano stati assegnati obblighi di servizio pubblico espressamente per compensare i costi sostenuti nell’adempimento di tali obblighi non soddisfino i suddetti requisiti, tali sovvenzioni rientreranno nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e saranno da considerarsi un aiuto di Stato ai sensi di detto articolo (19).

(47)

A RTVE è stata affidata la prestazione del servizio pubblico di radiodiffusione così come viene definito dalle leggi 17/2006 e 8/2009; tale ente pubblico è stato tuttavia designato operatore di detto servizio pubblico dalla legge, non mediante gara pubblica. Le autorità spagnole non hanno nemmeno stabilito l’ammontare della compensazione necessaria sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, ben gestita e attrezzata, avrebbe sostenuto per eseguire i relativi obblighi. La compensazione viene determinata annualmente, sulla base dei costi netti correnti, senza far riferimento a un’impresa ben gestita. I parametri utilizzati come base per il calcolo della compensazione non sono stati stabiliti previamente in modo obbiettivo e trasparente. Non risultano pertanto soddisfatti tutti i requisiti stabiliti dalla Corte e le misure oggetto dell’analisi sono da considerarsi un aiuto di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (20).

(48)

La Spagna non ha notificato la nuova misura di aiuto. Sostiene che la misura non altera in modo sostanziale il regime di aiuti esistente, modificato in conformità alla decisione della Commissione nella causa E 8/2005 a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e che, pertanto, non costituisce un nuovo aiuto per il quale è richiesta la notifica.

(49)

Ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999, si intende per «nuovo aiuto» qualsiasi aiuto che non sia un aiuto esistente, comprese le modifiche di aiuti esistenti. A norma dell’articolo 4 del regolamento di applicazione (CE) n. 794/2004, non sono da considerasi modifiche di aiuti esistenti né i cambiamenti di natura puramente formale o amministrativa che non incidono sulla valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato interno né gli aumenti (fino al 20 %) a fronte del bilancio iniziale di un regime di aiuti.

(50)

Al fine di poter definire come «nuovo aiuto» una modifica di un regime esistente, il cambiamento apportato al sistema deve essere sostanziale, ossia, deve modificarne le caratteristiche fondamentali, circostanza che si verificherebbe se, ad esempio, venissero introdotti dei cambiamenti rispetto all’obiettivo perseguito, alla base utilizzata per stabilire l’onere, alle persone o agli organismi interessati o, in generale, alla sua fonte di finanziamento (21). Nella fattispecie di cui ci si occupa sono state modificate in modo sostanziale le fonti di finanziamento di RTVE. Le nuove fonti di finanziamento prevedono altresì che adesso il finanziamento legato alla pubblicità (che non costituiva un aiuto) venga erogato dallo Stato (diventando un aiuto). Tale aumento consistente dell’ammontare dell’aiuto e il passaggio da un sistema duplice a un sistema unico di finanziamento indicano chiaramente il sussistere di un nuovo aiuto.

(51)

D’altro canto, se è vero che l’articolo 1, lettera c), del regolamento di procedimento dispone che le modifiche apportate agli aiuti esistenti siano da considerarsi un nuovo aiuto, tale disposizione implica che «non deve essere considerato come un nuovo aiuto «qualsiasi aiuto esistente modificato», ma soltanto la modifica come tale può essere equiparata a un nuovo aiuto», come ha sottolineato il Tribunale di primo grado nella causa Gibilterra  (22). Il Tribunale ha in seguito affermato che «è solo nell’ipotesi in cui la modifica incida sulla sostanza stessa del regime iniziale che tale regime viene trasformato in un regime di aiuti nuovo. Ora, non può parlarsi di una siffatta modifica sostanziale qualora l’elemento nuovo sia chiaramente separabile dal regime iniziale» (23).

(52)

Da tale giurisprudenza e legislazione emerge che gli adeguamenti che non incidono sulla valutazione della compatibilità della misura di aiuto non incidono nemmeno sulla sostanza dell’aiuto, non modificando pertanto la definizione della misura in termini di aiuto esistente. D’altro canto, se una modifica incide sulla sostanza di un regime, ma non tanto da richiedere una nuova valutazione degli altri suoi elementi, la modifica può essere valutata separatamente, senza far riferimento agli altri elementi del regime. In tal caso l’obbligo di notifica e revisione da parte della Commissione si applica soltanto alla modifica.

(53)

Le tre misure fiscali introdotte o modificate dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 8/2009 sono separabili dall’attuale regime di finanziamento di RTVE. Sebbene le nuove fonti di finanziamento possano incidere sulla legalità del regime in quanto tale, esse non influiscono sulla valutazione degli altri elementi dell’aiuto concesso a RTVE né sul potenziale impatto dell’aiuto sul mercato.

(54)

I nuovi elementi dell’aiuto, ossia le nuove imposte, possono creare nuovi aiuti sebbene non corrispondano a nessuna delle situazioni previste dall’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999. In effetti, questi sono creati da leggi approvate dopo l’entrata in vigore del trattato, non costituiscono un aiuto individuale concesso nel contesto di un regime di aiuti autorizzato, non sono stati autorizzati in base all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999 né sono stati concessi nei dieci anni che precedono la prima azione della Commissione e, infine, si applicano a settori aperti alla concorrenza al momento della loro entrata in vigore. In secondo luogo, anche accogliendo come ipotesi l’argomentazione delle autorità spagnole secondo la quale devono essere considerati come una modifica del regime di finanziamento esistente, sembra che la modalità con cui si finanziano le risorse aggiuntive di RTVE costituisca una modifica sostanziale del regime di finanziamento esistente per quanto riguarda la fonte delle sue risorse. Il regime esistente non prevedeva gli oneri specifici che è necessario riscuotere a vantaggio di RTVE, la cui legalità può influire sulla compatibilità di tutti gli aiuti.

(55)

Come indicato nella decisione di avvio della procedura, i cambiamenti apportati al finanziamento di RTVE hanno suscitato perplessità alla Commissione circa il loro effetto sulla compatibilità complessiva con il trattato di finanziamento di RTVE e hanno reso necessaria una valutazione aggiuntiva da parte della Commissione. Ora, questi cambiamenti dovevano essere notificati formalmente alla Commissione. Come rilevato, la definizione in termini di nuovo aiuto si riferisce soltanto alla modifica in quanto tale; la Commissione ha pertanto avviato la procedura al solo scopo di valutare la natura di tali cambiamenti e le loro conseguenze sulla compatibilità dell’aiuto.

(56)

La Commissione valuta l’aiuto concesso agli organismi pubblici di radiodiffusione sotto forma di compensazione per lo svolgimento di un incarico di servizio pubblico in conformità all’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, utilizzando come base i criteri stabiliti nella comunicazione del 2001 sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai servizi pubblici di radiodiffusione (comunicazione sulla radiodiffusione del 2001) (24). In conformità alla comunicazione della Commissione sulla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegali e al punto 100 della comunicazione sulla radiodiffusione del 2009, in caso di nuovi aiuti non notificati la nuova comunicazione andrebbe applicata soltanto qualora l’aiuto in questione fosse stato concesso dopo la sua pubblicazione avvenuta, il 27 ottobre 2009. Nella fattispecie, tuttavia, il nuovo sistema di aiuti è stato istituito con l’entrata in vigore della legge, il 1o settembre 2009. Il nuovo regime di finanziamento verrà pertanto valutato sulla base della comunicazione della Commissione del 2001 e della successiva prassi relativa ai casi (25).

(57)

Affinché ad una misura si possa applicare la deroga di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il servizio in questione deve essere un servizio di interesse economico generale ed essere chiaramente definito in quanto tale dallo Stato membro (definizione);

b)

l’impresa in questione deve essere esplicitamente incaricata dallo Stato membro della prestazione del servizio di cui trattasi (incarico);

c)

l’applicazione delle regole di concorrenza del trattato (nella fattispecie: del divieto di concedere aiuti di Stato) deve ostare all’assolvimento della specifica funzione affidata all’impresa e la deroga alle regole stesse non deve compromettere lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi dell’Unione (criterio di proporzionalità) (26).

(58)

Nel caso specifico del servizio pubblico di radiodiffusione, l’impostazione di cui sopra deve essere adeguata alle disposizioni interpretative del protocollo di Amsterdam, che fa riferimento alla «missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro» (definizione e incarico) e prevede una deroga alle norme del trattato per quanto concerne il finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione «nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico […] e […] non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico» (proporzionalità) (27).

(59)

La definizione degli incarichi di servizio pubblico mediante la legge 17/2006 è stata considerata compatibile con l’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE dalla Commissione nell’ambito della sua decisione relativa al finanziamento di RTVE nelle cause E 8/2005 e NN 8/07. L’articolo 9 della legge 8/2009 modifica tale definizione aggiungendo obblighi e restrizioni ai contenuti del servizio di radiodiffusione di RTVE. Risulta quindi ancora soddisfatto il criterio di una definizione adeguata degli incarichi di servizio pubblico. Inoltre, il ritiro di RTVE dal mercato della pubblicità televisiva può contribuire al rafforzamento dell’incarico di servizio pubblico rendendo la programmazione meno dipendente da considerazioni commerciali e dalle fluttuazioni degli introiti commerciali.

(60)

Pertanto, nella decisione di avvio della procedura la Commissione non ha espresso dubbi su questi aspetti del finanziamento di RTVE.

(61)

Una caratteristica essenziale delle modifiche apportate al finanziamento di RTVE è l’abbandono quasi totale delle sue attività commerciali e il passaggio da un sistema di «finanziamento duplice» (mediante fondi pubblici e introiti di attività commerciali) al «finanziamento unico», in cui la radiodiffusione viene finanziata esclusivamente o quasi esclusivamente attraverso fondi pubblici, secondo la distinzione stabilita al punto 45 della comunicazione sulla radiodiffusione del 2001. Gli Stati membri sono liberi di scegliere se combinare o meno diverse fonti di finanziamento e di definirne le relative modalità. Ciononostante, la parte degli introiti di RTVE finora generata dalle attività commerciali non verrà semplicemente sostituita da fondi provenienti dalle entrate dell’amministrazione pubblica, ai sensi dell’articolo 33 della legge 17/2006. La sostituzione sarà altresì affiancata dall’introduzione o dalla modifica di talune imposte allo scopo specifico di generare il necessario gettito fiscale.

(62)

Il nesso esistente tra il finanziamento e gli introiti generati dalle nuove imposte suggerisce che il gettito fiscale così ottenuto parrebbe essere destinato a finanziare l’aiuto accordato a RTVE, incidendo direttamente sul suo ammontare. Nei casi in cui un’imposta appositamente concepita per finanziare aiuti risulta contraria ad altre disposizioni del trattato, la Commissione non può dichiarare compatibile con il mercato interno il regime di aiuti del quale tale imposta fa parte. Pertanto, il metodo utilizzato per finanziare un aiuto può rendere l’intero regime di aiuti incompatibile con il mercato interno. Di conseguenza, come indicato ai considerando 21, 22 e 23, occorre verificare se il nuovo sistema di finanziamento crea di fatto un nesso obbligatorio tra l’aiuto e la destinazione delle imposte e se, pertanto, la Commissione dovrebbe includere gli effetti dei nuovi aiuti nell’analisi dell’aiuto di Stato.

(63)

Ciononostante, affinché si possa considerare un’imposta parte integrante di un aiuto, la destinazione della stessa deve essere obbligatoriamente vincolata all’aiuto, nel senso che il gettito fiscale dell’imposta deve essere obbligatoriamente destinato al finanziamento dell’aiuto incidendo direttamente sul suo ammontare (28).

(64)

Queste condizioni non risultano soddisfatte nel caso in oggetto. Come ha confermato la Spagna, l’ammontare dell’aiuto concesso a RTVE viene stabilito tenendo conto soltanto delle esigenze di finanziamento di RTVE e dei costi netti previsti per la prestazione di servizio pubblico di radiodiffusione. Il finanziamento ricevuto da RTVE è, di fatto e di diritto, indipendente dal gettito generato dalle imposte, dipendendo unicamente dai costi netti dell’obbligo di servizio pubblico. Da un lato, il gettito fiscale generato dalle imposte da destinare al finanziamento di RTVE non può superare i costi netti dell’obbligo di servizio pubblico (tutti gli introiti che superino tali costi verranno assegnati nuovamente alle entrate dell’amministrazione pubblica). D’altro canto, qualora i costi netti dell’obbligo di servizio pubblico siano superiori al gettito fiscale generato dalle imposte, la differenza verrà compensata mediante contributi dalle entrate dell’amministrazione pubblica. L’ottenimento di un gettito fiscale più o meno elevato tramite le imposte non implicherà alcuna modifica degli importi previsti. Qualora il gettito proveniente dalle nuove basi imponibili fosse insufficiente per coprire il divario finanziario causato dalla soppressione della pubblicità, le risorse necessarie si otterrebbero dalle entrate dell’amministrazione pubblica, in conformità con l’articolo 33 della legge 17/2006. Qualsiasi gettito in eccesso sarà assegnato alle entrate dell’amministrazione pubblica. Pertanto, il finanziamento complessivo previsto per l’incarico di servizio pubblico di RTVE non dipenderà dall’ammontare del gettito fiscale specifico, ma proverrà comunque dalle entrate dell’amministrazione pubblica.

(65)

Il fatto che il nesso tra le imposte e la finalità con la quale esse vengono introdotte sia menzionato nell’esposizione delle motivazioni e nella legge stessa non cambia tale conclusione. Il testo della legge («al fine di contribuire al finanziamento della Corporación RTVE») non specifica la natura del nesso tra le imposte e l’aiuto.

(66)

La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che le tre misure fiscali descritte al considerando 14 non siano parte integrante dell’aiuto. La loro legalità è irrilevante al fine di valutare la compatibilità dell’aiuto destinato a RTVE. Nemmeno le osservazioni sulla loro legalità formulate dagli interessati sono rilevanti per la valutazione dell’aiuto di Stato. Pertanto, il procedimento di infrazione attualmente in corso in relazione all’imposta sulle comunicazioni elettroniche, per un’asserita violazione dell’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE (direttiva di autorizzazione), non incide sulla presente decisione.

(67)

Quanto alla proporzionalità della compensazione volta a far sì che questa si limiti a coprire i costi netti dell’adempimento degli obblighi di servizio pubblico di RTVE, la nuova legge prevede che tutti gli introiti di RTVE in eccedenza dei costi netti del servizio pubblico, più una riserva aggiuntiva del 10 %, vengano riassegnati alle entrate dell’amministrazione pubblica. Durante un periodo massimo di quattro anni si potrà depositare un’eccedenza del 10 % in un fondo di riserva, al fine di coprire una possibile compensazione insufficiente negli esercizi precedenti o eventuali costi straordinari. Questo meccanismo volto ad evitare sovracompensazioni ingiustificate è in linea con la prassi relativa ai casi della Commissione (29).

(68)

Ai fini della proporzionalità dell’aiuto, gli Stati membri devono altresì stabilire un meccanismo appropriato che consenta di effettuare un controllo periodico ed efficace dell’utilizzo dei fondi pubblici durante l’incarico di servizio pubblico (30) e in grado di garantire che il finanziamento concesso ogni anno dallo Stato non ecceda il costo netto dell’obbligo di servizio pubblico (31). La Spagna mantiene in vigore il sistema di controllo esterno introdotto dalla legge 17/2006, precedentemente descritto e approvato dalla Commissione mediante la decisione E 8/2005, che consente di determinare i costi netti del servizio pubblico di radiodiffusione.

(69)

Ciononostante, visto che la soppressione della pubblicità può incidere sui costi dell’organismo di radiodiffusione rendendo la programmazione meno dipendente da considerazioni commerciali, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha sollecitato la Spagna e gli altri interessati a formulare osservazioni sul meccanismo di finanziamento al fine di escludere la possibilità che si verifichi una sovracompensazione.

(70)

Gli interessati si sono dichiarati preoccupati per l’eventualità che RTVE potesse beneficiare di una sovracompensazione. Il bilancio previsto per RTVE, pari a 1,2 miliardi di EUR all’anno, non sarebbe basato sul calcolo dei costi netti del servizio pubblico. Esso non distinguerebbe tra attività commerciali e attività di servizio pubblico, né terrebbe conto della riduzione delle spese derivante dalla soppressione della pubblicità, considerato che d’ora in avanti i programmi non dovranno ottenere grandi ascolti e potranno essere realizzati con mezzi più contenuti. Inoltre, la compensazione totale per la perdita degli introiti pubblicitari verrebbe calcolata sulla base degli esercizi precedenti, in un periodo in cui la crisi economica ha causato una flessione degli introiti commerciali nel 2010 e, di conseguenza, una contrazione degli introiti complessivi di RTVE. Non si riteneva giusto che, con l’abolizione del finanziamento duplice, RTVE ottenesse degli introiti garantiti indipendenti dagli introiti commerciali variabili. Hanno altresì manifestato incertezze sul controllo del bilancio.

(71)

Ciononostante, la Spagna ha dimostrato che il bilancio previsto continua ad essere in linea con i costi annuali di bilancio degli esercizi precedenti e che per nessuna ragione è ipotizzabile, né ora né nel prossimo futuro, che la sola abolizione della pubblicità possa determinare una riduzione significativa dei costi. RTVE dovrà continuare a ottenere grandi ascolti e l’eliminazione degli annunci pubblicitari implicherà la necessità di finanziare e trasmettere produzioni supplementari. Rispetto alle cifre degli esercizi precedenti (1 177 miliardi di EUR nel 2007, 1 222 miliardi di EUR nel 2008 e 1 146 miliardi di EUR nel 2009) e tenendo conto sia del costo aggiuntivo (104 milioni di EUR) delle produzioni necessarie per occupare il tempo di trasmissione precedentemente riservato alla pubblicità, sia dei restanti introiti commerciali (secondo i calcoli, appena 25 milioni di EUR), sembrerebbe prudente considerare un tetto di 1,2 miliardi di EUR per i costi previsti nel bilancio corrispondente all’importo dei costi annuali iscritti in bilancio, che appare ragionevole prevedere per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Inoltre, il principio di compensazione dei costi netti effettivi di un organismo pubblico di radiodiffusione prevede necessariamente la relativa protezione dalle variazioni degli introiti sul mercato della pubblicità.

(72)

Per quanto riguarda il controllo del bilancio, la Spagna ha segnalato i meccanismi di controllo esistenti, già stabiliti ai sensi della legge 17/2006, precedentemente descritti al considerando 38. Affinché l’aiuto di Stato non superi i costi netti dell’incarico di servizio pubblico, il bilancio è assoggettato a un efficace controllo ex post, a norma dell’articolo 37 di tale legge; in pratica viene sottoposto a un audit interno, una revisione pubblica a carico dell’intervento generale dell’amministrazione dello Stato e un audit esterno da parte di un’impresa privata specializzata. A norma degli articoli 39 e 40 della legge 17/2006, il Parlamento e l’autorità responsabile dei servizi audiovisivi verificano inoltre lo svolgimento dell’incarico di servizio pubblico affidato a RTVE nonché la sua contabilità annuale. Infine, RTVE è soggetta al controllo della Corte dei conti. Le osservazioni ricevute dagli interessati non forniscono alcuna ragione per supporre che non si stia applicando tale sistema in maniera adeguata.

(73)

La Commissione ritiene che non esistano motivi per credere che la compensazione annuale calcolata per l’obbligo di servizio pubblico di RTVE eccederà i costi ragionevolmente previsti per tale servizio né che la compensazione supererà, in ultima analisi, i costi netti del servizio pubblico.

(74)

D’altro canto, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole se disponevano di una procedura adeguata per valutare ex ante se i nuovi servizi audiovisivi dell’organismo pubblico di radiodiffusione RTVE soddisfino o meno le condizioni materiali del protocollo di Amsterdam (il cosiddetto controllo ex ante) (32). Le informazioni finora trasmesse dalle autorità spagnole non hanno consentito alla Commissione di stabilire se la Spagna disponga o meno di tale meccanismo. La Commissione condivide la dichiarazione delle autorità spagnole secondo la quale tale aspetto del finanziamento di RTVE era stato oggetto delle decisioni del 2005 e 2007 che riguardavano l’intero sistema di finanziamento di RTVE. La Commissione concorda altresì sul fatto che il sistema non è stato influenzato dall’introduzione dei nuovi oneri che hanno dato luogo all’avvio del presente procedimento.

(75)

Ciononostante, in base alle informazioni trasmesse dalla Spagna, l’articolo 41, paragrafo 3, della legge 7/2010 (33) stabiliva tale procedimento e affidava al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (consiglio statale dei mezzi audiovisivi — l’organo indipendente spagnolo di supervisione e regolamentazione della radiodiffusione pubblica) l’esecuzione di tale controllo, consistente in una consultazione pubblica delle parti interessate, nella pubblicazione dei relativi risultati e nella valutazione dell’impatto complessivo di ogni nuovo servizio sul mercato. La legge non contiene tuttavia una definizione di ciò che si intende per nuovo servizio significativo. Spetta agli Stati membri stabilire i criteri pertinenti (34). La Spagna ha tuttavia indicato che prima del 1o novembre 2010 intende firmare con RTVE un contratto di concessione contenente tale definizione. Secondo la bozza del contratto di concessione, per nuovo servizio significativo si intenderà un’offerta nuova e chiaramente differenziata dei servizi già esistenti (che costituiscono il mercato di prodotti di riferimento) in grado di incidere sul mercato, specie in termini di impatto sulla domanda.

(76)

La Spagna ha quindi soddisfatto il proprio obbligo di introdurre un controllo ex ante e la Commissione prende atto della sua intenzione di introdurre anche una definizione vincolante di ciò che si intende per nuovo servizio significativo prima del 1o novembre 2010. La Commissione segnala altresì che tale meccanismo non era stato istituito prima del 2010.

VI.   CONCLUSIONE

(77)

La Commissione ritiene che la Spagna abbia applicato in maniera indebita la riforma del finanziamento dell’organismo pubblico di radiodiffusione RVTE, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Commissione deve tuttavia concludere che non esiste un nesso obbligatorio tra la destinazione delle imposte riscosse e il finanziamento dell’aiuto concesso a RTVE e che tali imposte non influiscono sulla compatibilità dell’aiuto con il trattato. Inoltre, in Spagna esistono misure di tutela che impediscono di concedere una sovracompensazione a RTVE. Infine, la Commissione evidenzia che la Spagna ha stabilito un procedimento di controllo ex ante ai fini dell’introduzione di nuovi servizi significativi nell’ambito dell’incarico di servizio pubblico. Pertanto, l’aiuto accordato all’organismo pubblico di radiodiffusione RTVE deve permanere compatibile con il trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il finanziamento dell’organismo pubblico di radiodiffusione Corporación de Radio y Televisión Española (RVTE), modificato dalla Spagna mediante la legge 8/2009 relativa al finanziamento di RTVE, è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2010.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 115 del 9.5.2008, pag. 312.

(2)  GU C 8 del 14.1.2010, pag. 31.

(3)  Gazzetta ufficiale (Boletín Oficial del Estado — BOE) 210 del 31.8.2009, pag. 74003.

(4)  BOE 134, del 6.6.2006, pag. 21207.

(5)  Cfr. nota 2.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21; in relazione alla procedura di infrazione, cfr. il comunicato stampa della Commissione IP/10/322.

(7)  Cause E 8/2005 (Aiuti di Stati in favore dell’ente pubblico spagnolo per i servizi televisivi, RTVE) e NN8/07 (Finanziamento di misure per la riduzione dell’organico di RTVE).

(8)  Cause riunite C-261/01 e C-262/01, Belgische Staat/Eugene van Calster, Felix Cleeren e Openbaar Slachthuis NV, punti 48 e 49; causa C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, punto 26 e causa C-333/07, Régie Networks, punti 93-112).

(9)  Cfr. il considerando 5.

(10)  Cfr. le decisioni della Commissione E 3/2005 del 24 aprile 2007, considerando 370 e 372, E 8/2006 del 27 febbraio 2008, considerando 230 e E 4/2005 del 27 febbraio 2008, considerando 121. Questa prassi relativa ai casi è stata adottata sulla base della comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme in materia di aiuti statali ai servizi pubblici di radiodiffusione (la comunicazione sulla radiodiffusione del 2001) (GU C 320 del 15.11.2001), ed è stata precisata e consolidata nel considerando 88 della comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai servizi pubblici di radiodiffusione (la comunicazione sulla radiodiffusione del 2009) (GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1).

(11)  Cfr. il considerando 6.

(12)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(13)  Gazzetta ufficiale (Boletín Oficial del Estado — BOE) 79, dell’1.4.2010, pag. 30157.

(14)  Sentenza del 17 giugno 1999 nella causa C-75/97, Maribel bis/ter, Raccolta 1999, pag. I-3671, punto 47.

(15)  Sentenza del 7 marzo 2002 nella causa C-310/99, Repubblica italiana/Commissione, Raccolta 2002, pag. I-2289.

(16)  GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5, punto 18; GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1, punto 22.

(17)  Sentenza dell’8 ottobre 2002 nelle cause riunite T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00, Métropole Télévision SA (M6) e altri/Commissione, Raccolta 2002, pag. II-3805.

(18)  Sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans, Raccolta 2003, pag. I-7747.

(19)  Cfr. nota 18, considerando 94.

(20)  Cfr. la stessa conclusione nel caso E 8/2005, nota 7, considerando 46.

(21)  Conclusioni del 23 gennaio 1975 dell’avvocato generale Trabucchi nella causa C 51/74 HULST, Raccolta 1975, pag. 79. Edizione speciale spagnola, pag. 27.

(22)  Sentenza del 30 aprile 2002 nelle cause riunite T-195/01 e T-207/01, governo di Gibilterra/Commissione, punto 109, Raccolta 2002, pag. II-2309.

(23)  Cfr. nota 22, considerando 111.

(24)  GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5.

(25)  Tale prassi relativa ai casi è stata consolidata nella comunicazione sulla radiodiffusione del 2009. Di fatto, adeguandosi ad essa, la Spagna rispetterà anche la comunicazione sulla radiodiffusione del 2001 e la relativa prassi relativa ai casi.

(26)  Cfr. il punto 29 della comunicazione sulla radiodiffusione del 2001.

(27)  Cfr. il punto 31 della comunicazione sulla radiodiffusione del 2001.

(28)  Sentenza del 22 dicembre 2008 nella causa C-333/07, Regie Networks, punto 99.

(29)  Cfr., ad esempio, il considerando 281 («un margine del 10 %») della decisione E 3/2005 della Commissione del 24 aprile 2007 e il considerando 147 («10 % del bilancio totale») della decisione C 2/04 della Commissione del 22 giugno 2006. Tale prassi relativa ai casi è stata consolidata e precisata nei punti 73 e 74 della comunicazione sulla radiodiffusione del 2009.

(30)  Comunicazione sulla radiodiffusione del 2001, punto 41.

(31)  Cfr. il considerando 282 della decisione E 3/2005 e il considerando 112 della decisione E 4/2005.

(32)  Cfr. la decisione E 3/2005, considerando 370 e 372, la decisione E 8/2006, considerando 230 e la decisione E 4/2005, considerando 121. Tali prassi relativa ai casi è stata adottata sulla base della comunicazione sulla radiodiffusione del 2001 ed è stata precisata e consolidata nei punti da 84 a 89 della comunicazione sulla radiodiffusione del 2009.

(33)  Cfr. nota 13.

(34)  Stabiliti nel punto 85 della comunicazione sulla radiodiffusione del 2009.