26.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/11


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 25 ottobre 2011

sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009, sezione II – Consiglio

(2011/755/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009 (1),

visti i conti annuali definitivi dell’Unione europea relativi all’esercizio 2009 [SEC(2010)963 – C7-0213/2010] (2),

vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2009, presentata all’autorità competente per il discarico,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2009, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (4),

viste la sua decisione del 10 maggio 2011 (5) che rinvia la decisione sul discarico per l’esercizio 2009 e la risoluzione allegata,

visti l’articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

vista la decisione n. 190/2003 del segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio (7),

visto l’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (8),

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0328/2011),

1.

rifiuta il discarico al segretario generale del Consiglio per l’esecuzione del bilancio del Consiglio per l’esercizio 2009;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Jerzy BUZEK

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU L 69 del 13.3.2009.

(2)  GU C 308 del 12.11.2010, pag. 1.

(3)  GU C 303 del 9.11.2010, pag. 1.

(4)  GU C 308 del 12.11.2010, pag. 129.

(5)  GU L 250 del 27.9.2011, pag. 23.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  Decisione emanante dal regolamento del Consiglio del 22 luglio 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).

(8)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.



26.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/13


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 25 ottobre 2011

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009, sezione II – Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009 (1),

visti i conti annuali definitivi dell’Unione europea relativi all’esercizio 2009 [SEC(2010)963 – C7-0213/2010] (2),

vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2009, presentata all’autorità competente per il discarico,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2009, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (4),

viste la sua decisione del 10 maggio 2011 (5) che rinvia la decisione sul discarico per l’esercizio 2009 e la risoluzione allegata,

visti l’articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6) (Regolamento finanziario), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

vista la decisione n. 190/2003 del segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio (7),

visto l’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (8),

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0328/2011),

A.

considerando che «i cittadini hanno il diritto di sapere come le loro tasse sono state spese e come il potere affidato agli organi politici è gestito» (9),

B.

considerando che l’amministrazione del Consiglio dovrebbe essere soggetta a responsabilità democratica nei confronti dei cittadini dell’Unione per quanto riguarda l’esecuzione dei fondi dell’Unione,

C.

considerando inoltre l’importanza di rafforzare la trasparenza nell’attuazione della legislazione dell’Unione e del diritto dei cittadini europei di essere meglio informati anche a questo proposito e che pertanto il Parlamento saluta con favore l’accordo raggiunto con il Consiglio in materia di tavole di concordanza,

D.

considerando che il Parlamento è l’unico organo eletto direttamente tra le istituzioni dell’Unione ed è competente per la concessione del discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea,

Questioni in sospeso

1.

si rammarica delle difficoltà incontrate nelle procedure di discarico per gli esercizi 2007-2009 e ribadisce inoltre la posizione espressa nelle precedenti risoluzioni sul discarico relative a tali esercizi;

2.

dichiara di aver ricevuto, in data 28 febbraio 2011, una lettera del segretario generale del Consiglio contenente una serie di documenti relativi alla procedura di discarico per l’esercizio 2009 (stati finanziari definitivi del 2009, inclusi i conti, la relazione sull’attività finanziaria e la sintesi delle revisioni contabili interne 2009), che accoglie con favore come un passo costruttivo verso la garanzia della responsabilità democratica per quanto concerne il bilancio amministrativo del Consiglio;

3.

si compiace che il Consiglio abbia presentato al Parlamento i documenti summenzionati e che la presidenza del Consiglio abbia partecipato alla discussione in Aula sul discarico 2009; ricorda, tuttavia, che la decisione sulla concessione del discarico è stata rinviata in quanto il Parlamento non aveva ricevuto alcuna risposta in merito a una serie di questioni in sospeso concernenti il discarico al Consiglio per l’esercizio 2009, che erano state sollevate in una fase precedente, e precisamente:

a)

l’amministrazione del Consiglio non ha accettato alcun invito a incontrare la commissione parlamentare responsabile della procedura di discarico per discutere le questioni riguardanti l’esecuzione del bilancio 2009 del Consiglio e, di conseguenza, il Parlamento è ancora in attesa di ricevere la conferma della disponibilità del segretario generale del Consiglio a partecipare personalmente a una riunione della commissione responsabile della procedura di discarico e a rispondere alle domande dei membri della commissione;

b)

il Parlamento non ha ricevuto dall’amministrazione del Consiglio le informazioni e i documenti richiesti nella risoluzione del 10 maggio 2011;

Il diritto del Parlamento di concedere il discarico

4.

prende atto della lettera del 2 giugno 2011, inviata dalla presidenza del Consiglio al presidente del Parlamento europeo, in cui il Consiglio ritiene «che il discarico sia stato concesso a tutti i conti dell’Unione per il 2009, compresi i propri, conformemente al diritto dell’Unione europea mediante il voto del Parlamento del 10 maggio 2011, a norma dell’articolo 319 TFUE»;

5.

sottolinea il diritto del Parlamento di concedere il discarico, a norma del combinato disposto degli articoli 316, 317 e 319 TFUE, che dovrebbero essere interpretati alla luce del loro contesto e del loro scopo, che è quello di sottoporre l’esecuzione dell’intero bilancio dell’Unione europea al controllo parlamentare senza eccezioni, e di concedere il discarico autonomamente non solo per quanto riguarda la sezione del bilancio eseguita dalla Commissione, ma anche le sezioni del bilancio eseguite dalle altre istituzioni, come indicato all’articolo 1 del regolamento finanziario;

6.

ritiene che ai sensi dell’articolo 319 TFUE e dell’articolo 50 del regolamento finanziario le altre istituzioni siano tenute ad osservare le stesse norme applicate dalla Commissione nell’esecuzione del proprio bilancio; ritiene pertanto che la responsabilità per l’esecuzione dei singoli bilanci ricada su ogni singola istituzione e non sulla sola Commissione;

7.

sottolinea che, a prescindere da eventuali interpretazioni giuridiche differenti della chiusura autonoma dei conti, il Parlamento ritiene che a tutti gli effetti la valutazione politica della gestione finanziaria dell’istituzione nel corso dell’esercizio in questione dovrebbe essere completata mantenendo l’attuale equilibrio istituzionale, in cui al Parlamento compete garantire la responsabilità democratica nei confronti dei cittadini dell’Unione;

8.

ritiene che la summenzionata motivazione giuridica come pure la prassi consolidata di adottare singole decisioni sul discarico relativamente a ciascuna istituzione e a ciascun organo dell’Unione, sostengano questa interpretazione; osserva inoltre che le decisioni sul discarico devono essere adottate separatamente per ragioni operative onde evitare l’interruzione e la discontinuità dell’azione dell’Unione;

9.

ritiene che, secondo l’interpretazione corretta dell’articolo 147 del regolamento finanziario e dell’articolo 265 TFUE, ove non siano adottate le misure d’intervento necessarie alla luce delle osservazioni allegate alla decisione di discarico del Parlamento, il Parlamento stesso abbia la facoltà di avviare un’azione per tale omissione;

La diversità del ruolo del Parlamento e del Consiglio nella procedura di discarico

10.

osserva che, secondo la dichiarazione resa dalla presidenza del Consiglio in occasione della riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 21 giugno 2011, il «memorandum d’intesa» adottato dal Coreper il 2 marzo 2011 è inteso a costituire la base delle relazioni tra il Parlamento e il Consiglio per quanto concerne il discarico dei rispettivi bilanci; rileva inoltre che questo memorandum esige una piena reciprocità tra il Parlamento e il Consiglio per quanto riguarda la presentazione di documenti, le risposte alle domande e l’organizzazione ogni anno di una riunione bilaterale tra rappresentanti del Consiglio e la commissione parlamentare responsabile della procedura di discarico, con la partecipazione dei Segretari generali delle due istituzioni;

11.

rispetta pienamente il ruolo del Consiglio quale autorità di raccomandazione nel quadro della procedura di discarico annuale, previsto dall’articolo 319 TFUE; sarebbe tuttavia in disaccordo con il Consiglio qualora quest’ultimo ritenesse di trovarsi nella stessa posizione del Parlamento per quanto concerne la concessione del discarico;

12.

ribadisce che è necessario mantenere una distinzione riguardo ai diversi ruoli del Parlamento e del Consiglio nella procedura di discarico e che l’amministrazione del Consiglio (vale a dire il suo segretariato generale), come pure le amministrazioni delle altre istituzioni dell’Unione, inclusa l’amministrazione del Parlamento stesso, dovrebbero essere soggette al controllo della Corte dei conti ed essere pienamente responsabili di fronte ai cittadini dell’Unione per l’esecuzione dei rispettivi bilanci, mediante la procedura di discarico prevista dal TFUE;

13.

osserva che la Corte dei conti effettua i suoi controlli sulle altre istituzioni separatamente dai controlli sulla Commissione e sottolinea che l’anello finale della catena di responsabilità dovrebbe essere il controllo democratico attraverso il discarico concesso dal Parlamento;

14.

ricorda alla Corte dei conti la proposta del Parlamento di eseguire una valutazione approfondita dei sistemi di supervisione e controllo presso il Consiglio, analogamente alla valutazione effettuata presso la Corte di giustizia, il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati, nel quadro dell’elaborazione della relazione annuale della Corte dei conti per l’esercizio finanziario 2010;

Elementi principali del discarico al Consiglio

15.

ricorda che le spese del Consiglio devono essere soggette alla stessa verifica cui sono sottoposte le spese delle altre istituzioni e che gli elementi fondamentali di tale verifica dovrebbero essere:

a)

l’organizzazione di una riunione formale tra rappresentanti del Consiglio e la commissione parlamentare responsabile della procedura di discarico, possibilmente «a porte chiuse», per rispondere alle domande poste dai membri della commissione; alla riunione dovrebbero partecipare il segretario generale del Consiglio, l’ufficio di presidenza della commissione responsabile della procedura di discarico, il relatore e i deputati che rappresentano i gruppi politici (coordinatori e/o relatori ombra);

b)

come indicato nella risoluzione del 16 giugno 2010 (10) sul discarico al Consiglio per l’esercizio 2008, il discarico dovrebbe essere basato sui seguenti documenti scritti presentati da tutte le istituzioni:

i conti dell’esercizio precedente relativi all’esecuzione del bilancio,

un bilancio finanziario che espone l’attivo e il passivo,

la relazione annuale di attività concernente la gestione di bilancio e finanziaria,

la relazione annuale del revisore interno.


(1)  GU L 69 del 13.3.2009.

(2)  GU C 308 del 12.11.2010, pag. 1.

(3)  GU C 303 del 9.11.2010, pag. 1.

(4)  GU C 308 del 12.11.2010, pag. 129.

(5)  GU L 250 del 27.9.2011, pag. 23.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  Decisione emanante dal regolamento del Consiglio del 22 luglio 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).

(8)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(9)  Iniziativa europea per la trasparenza.

(10)  GU L 252 del 25.9.2010, pag. 22.