21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/3


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito per rifiuti a bassissima radioattività ubicato nelle adiacenze della centrale nucleare di Ignalina, in Lituania, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

2011/C 373/02

La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato.

Il 16 giugno 2011 la Commissione europea ha ricevuto dal governo lituano, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito per rifiuti a bassissima radioattività ubicato nelle adiacenze della centrale nucleare di Ignalina, in Lituania.

Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione il 6 luglio 2011 e fornite dalle autorità lituane il 1o agosto 2011, dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

La distanza tra l'impianto e il punto più vicino del territorio di un altro Stato membro, nella fattispecie la Lettonia, è di 8 km. Il secondo Stato membro più vicino è la Polonia, situato a circa 250 km di distanza. La Repubblica di Bielorussia, paese confinante, è a 5 km di distanza.

2.

Durante il periodo di funzionamento del deposito:

i rifiuti radioattivi saranno collocati nel deposito senza l'intenzione di recuperarli,

Il deposito non è soggetto a un'autorizzazione di scarico per gli effluenti radioattivi liquidi e gassosi. In condizioni operative normali il deposito emetterà gas radioattivi e può rilasciare percolati radioattivi in quantità minime; queste sostanze non comportano tuttavia un'esposizione apprezzabile sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro o di un paese limitrofo,

in caso di scarichi non programmati di residui radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e della portata previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri o di paesi limitrofi potrebbero essere esposte non sarebbero significative dal punto di vista sanitario.

3.

In seguito alla chiusura definitiva del deposito:

le misure previste per la chiusura definitiva del deposito, descritte nei dati generali, offrono l'assicurazione che le conclusioni di cui al punto 2 supra resteranno valide nel lungo termine.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dal deposito per rifiuti a bassissima radioattività ubicato nelle adiacenze della centrale nucleare di Ignalina, in Lituania, non è tale da comportare, sia durante la sua normale vita operativa, sia dopo la sua chiusura definitiva, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro o di un paese limitrofo.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione