29.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/2


REGOLAMENTO (UE) N. 1256/2010 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2010

che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca sono decise tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e segnatamente della relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

(4)

I totali ammissibili di catture dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici, garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(5)

L’utilizzo delle possibilità di pesca stabilite nel presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (2), e in particolare dagli articoli 33 e 34 del medesimo, riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la comunicazione dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto precisare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.

(6)

In conformità all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (3), occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7)

Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1o gennaio 2011. Per ragioni di urgenza il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore subito dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca applicabili per il 2011 per alcuni stock ittici nel Mar Nero.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci UE operanti nel Mar Nero.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«CGPM», Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

b)

«Mar Nero», la sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2;

c)

«peschereccio UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;

d)

«totale ammissibile di catture (TAC)», il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

e)

«contingente», la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e ripartizione

I TAC, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni a ciò funzionalmente collegate, se opportuno, figurano nell’allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le ridistribuzioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni applicabili allo sbarco delle catture e alle catture accessorie

Catture provenienti da stock per i quali le possibilità di pesca sono fissate dal presente regolamento sono conservate a bordo o sbarcate soltanto se:

a)

le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

b)

le catture rientrano in una quota a disposizione dell’Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e detta quota dell’Unione non è ancora esaurita.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(3)   GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.


ALLEGATO

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI UE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo), nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza tra i nomi latini e i nomi comuni utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie

:

Rombo chiodato

Psetta maxima

Zona

:

Mar Nero

TUR/F3742C

Bulgaria

43,2  (1)

 

Romania

43,2  (1)

 

UE

86,4  (1)

 

TAC

Non pertinente

TAC analitica.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

Mar Nero

SPR/F3742C

Bulgaria

8 032,5

 

Romania

3 442,5

 

UE

11 475

 

TAC

Non pertinente

TAC analitica.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Non è consentita alcuna attività di pesca dal 15 aprile al 15 giugno 2011.