28.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1255/2010 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2010
recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, approvato con decisione 2005/40/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (2), l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (3), l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, approvato con decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione (4), l’accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina, approvato con decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (5), e l’accordo interinale con la Repubblica di Serbia, approvato con decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (6), fissano contingenti tariffari preferenziali annui di «baby beef» rispettivamente di 9 400, 1 650, 800, 1 500 e 8 700 tonnellate. |
(2) |
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia (7) e l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (8) prevedono la fissazione di norme dettagliate per l’applicazione delle concessioni per i prodotti «baby beef». |
(3) |
Per verificare il rispetto delle condizioni del contingente, è opportuno che le importazioni nell’ambito dei contingenti di «baby beef» siano subordinate alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nel rispettivo accordo. È inoltre necessario predisporre un modello per i certificati di autenticità e stabilirne le modalità di impiego. |
(4) |
È necessario che i contingenti in questione siano gestiti mediante titoli di importazione. A tal fine è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (9) e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (10), fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (11) stabilisce, in particolare, modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti, al rilascio dei titoli e alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dal presente regolamento. |
(6) |
Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti considerati, è opportuno che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali:
a) |
9 400 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia; |
b) |
1 500 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia-Erzegovina; |
c) |
1 650 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia; |
d) |
8 700 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Serbia; |
e) |
800 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie del Montenegro. |
I contingenti di cui al primo comma recano rispettivamente i nn. d’ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 e 09.4199.
Per i quantitativi da imputare a tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.
2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.
3. L’importazione nell’ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata a determinati animali vivi e a determinate carni di cui ai seguenti codici NC, che figurano nell’allegato III dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con la Croazia, nell’allegato III dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nell’allegato II dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con il Montenegro, nell’allegato II dell’accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina e nell’allegato II dell’accordo interinale con la Serbia:
— |
ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79, |
— |
ex 0201 10 00 ed ex 0201 20 20, |
— |
ex 0201 20 30, |
— |
ex 0201 20 50. |
Articolo 2
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano il capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 nonché i regolamenti (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 382/2008.
Articolo 3
1. Nella casella 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso è indicato il paese d’origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì». I titoli vincolano all’importazione dal paese indicato.
La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato I.
2. L’originale e una copia del certificato di autenticità, redatto in conformità all’articolo 4, sono presentati all’autorità competente insieme alla domanda del primo titolo di importazione facente riferimento al suddetto certificato.
Il certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. Se per un unico certificato sono rilasciati più titoli di importazione, l’autorità competente:
a) |
annota a tergo del certificato di autenticità il quantitativo imputato; |
b) |
si accerta che i titoli di importazione rilasciati con riferimento a tale certificato siano emessi lo stesso giorno. |
3. L’autorità competente può emettere titoli di importazione soltanto dopo avere verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali relative alle importazioni di cui trattasi. Il titolo è emesso immediatamente dopo tale verifica.
Articolo 4
1. Tutte le domande di titoli di importazione nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1 sono accompagnate da un certificato di autenticità emesso dalle autorità del paese esportatore figurante nell’elenco dell’allegato II, in cui si attesta che le merci sono originarie di tale paese e corrispondono alla definizione fornita, a seconda dei casi, nell’allegato III dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con la Croazia, nell’allegato III dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nell’allegato II dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con il Montenegro, nell’allegato II dell’accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina o nell’allegato II dell’accordo interinale con la Serbia.
2. Il certificato di autenticità si compone di un originale e di due copie, da stampare e compilare in una delle lingue ufficiali dell’Unione secondo il pertinente modello riportato negli allegati da III a VII per i paesi esportatori interessati. Può inoltre essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.
Le autorità competenti dello Stato membro in cui è presentata la domanda di titolo di importazione possono chiedere una traduzione del certificato.
3. L’originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritte a macchina o a mano. In quest’ultimo caso sono compilati in stampatello, utilizzando inchiostro nero.
Il formato del certificato è di 210 × 297 mm. La carta utilizzata ha un peso minimo di 40 g/m2. L’originale è bianco, la prima copia è rosa e la seconda copia gialla.
4. Ogni certificato è contrassegnato da un numero di serie, seguito dal nome del paese emittente.
Le copie recano lo stesso numero di serie e lo stesso nome dell’originale.
5. Il certificato è valido solo se debitamente vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell’allegato II.
6. Il certificato si considera correttamente vistato se indica il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.
Articolo 5
1. Gli organismi emittenti elencati nell’allegato II:
a) |
sono riconosciuti in quanto tali dal paese esportatore interessato; |
b) |
si impegnano a verificare le indicazioni contenute nei certificati; |
c) |
si impegnano a comunicare alla Commissione, almeno una volta alla settimana, qualsiasi informazione che consenta di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l’esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma. |
2. La Commissione rivede l’elenco contenuto nell’allegato II se non è più soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), se l’organismo emittente non adempie ad uno o più dei suoi obblighi o se è designato un nuovo organismo emittente.
Articolo 6
I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla rispettiva data di emissione.
Articolo 7
Il paese esportatore interessato trasmette alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai suoi organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.
Articolo 8
1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) |
entro il 28 febbraio dell’anno successivo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione «nulla», per i quali sono stati emessi titoli di importazione nel precedente periodo contingentale; |
b) |
entro il 30 aprile dell’anno successivo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione «nulla», che sono oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi annotati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati emessi. |
2. Entro il 30 aprile dell’anno successivo gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale di importazione.
3. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono effettuate in conformità agli allegati VIII, IX e X del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1.
(3) GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1.
(4) GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1.
(5) GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.
(6) GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1.
(7) GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.
(8) GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.
(9) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.
(10) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.
(11) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
ALLEGATO I
Diciture di cui all’articolo 3, paragrafo 1
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: |
in bulgaro |
: |
«Baby beef» (Регламент (ЕC) № 1255/2010) |
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: |
in spagnolo |
: |
«Baby beef» (Reglamento (UE) no 1255/2010) |
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: |
in ceco |
: |
«Baby beef» (Nařízení (EU) č. 1255/2010) |
— |
: |
in danese |
: |
«Baby beef» (Forordning (EU) nr. 1255/2010) |
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: |
in tedesco |
: |
«Baby beef» (Verordnung (EU) Nr. 1255/2010) |
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: |
in estone |
: |
«Baby beef» (Määrus (EL) nr 1255/2010) |
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: |
in greco |
: |
«Baby beef» (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 1255/2010) |
— |
: |
in inglese |
: |
«Baby beef» (Regulation (EU) No 1255/2010) |
— |
: |
in francese |
: |
«Baby beef» (Règlement (UE) no 1255/2010) |
— |
: |
in italiano |
: |
«Baby beef» [Regolamento (UE) n. 1255/2010] |
— |
: |
in lettone |
: |
«Baby beef» (Regula (ES) Nr. 1255/2010) |
— |
: |
in lituano |
: |
«Baby beef» (Reglamentas (ES) Nr. 1255/2010) |
— |
: |
in ungherese |
: |
«Baby beef» (1255/2010/EU rendelet) |
— |
: |
in maltese |
: |
«Baby beef» (Regolament (UE) Nru 1255/2010) |
— |
: |
in olandese |
: |
«Baby beef» (Verordening (EU) nr 1255/2010) |
— |
: |
in polacco |
: |
«Baby beef» (Rozporządzenie (UE) nr 1255/2010) |
— |
: |
in portoghese |
: |
«Baby beef» (Regulamento (UE) no 1255/2010) |
— |
: |
in rumeno |
: |
«Baby beef» (Regulamentul (UE) nr. 1255/2010) |
— |
: |
in slovacco |
: |
«Baby beef» (Nariadenie (EU) č. 1255/2010) |
— |
: |
in sloveno |
: |
«Baby beef» (Uredba (EU) št. 1255/2010) |
— |
: |
in finlandese |
: |
«Baby beef» (Asetus (EU) N:o 1255/2010) |
— |
: |
in svedese |
: |
«Baby beef» (Förordning (EU) nr 1255/2010) |
ALLEGATO II
Organismi emittenti:
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Repubblica di Croazia: Croatian Agricultural Agency, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, Croatia. |
— |
Bosnia-Erzegovina: |
— |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, «Lazar Pop-Trajkov 5-7», 1000 Skopje. |
— |
Serbia: «Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrade, Serbia». |
— |
Montenegro: Veterinary Directorate (direzione veterinaria), Bulevar Svetog PETRA Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro. |
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
ALLEGATO V
ALLEGATO VI
ALLEGATO VII
ALLEGATO VIII
Comunicazione dei titoli di importazione (emessi) — Regolamento (UE) n. 1255/2010
Stato membro: …
Applicazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1255/2010
Quantitativi di prodotti per i quali sono stati emessi titoli di importazione
Dal: … al: …
Numero d’ordine |
Categoria o categorie di prodotti (1) |
Quantitativo (peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi) |
09.4503 |
|
|
09.4504 |
|
|
09.4505 |
|
|
09.4198 |
|
|
09.4199 |
|
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(1) Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.
ALLEGATO IX
Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati) — Regolamento (UE) n. 1255/2010
Stato membro: …
Applicazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1255/2010
Quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione non sono stati utilizzati
Dal: … al: …
Numero d’ordine |
Categoria o categorie di prodotti (1) |
Quantitativo non utilizzato (peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi) |
09.4503 |
|
|
09.4504 |
|
|
09.4505 |
|
|
09.4198 |
|
|
09.4199 |
|
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(1) Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.
ALLEGATO X
Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica — Regolamento (UE) n. 1255/2010
Stato membro: …
Applicazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1255/2010
Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica:
Dal: … al: … (periodo contingentale di importazione)
Numero d’ordine |
Categoria o categorie di prodotti (1) |
Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica (peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi) |
09.4503 |
|
|
09.4504 |
|
|
09.4505 |
|
|
09.4198 |
|
|
09.4199 |
|
|
(1) Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.