21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/17


REGOLAMENTO (UE) N. 1228/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2010

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito la nomenclatura combinata (NC) per soddisfare le esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre politiche dell’Unione in materia di importazione ed esportazione di merci.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2) si applica ai casi in cui la tassazione non è giustificata.

(3)

In determinate circostanze, tenendo conto della speciale natura di alcuni movimenti di merci menzionate nel regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, sembra opportuno ridurre gli oneri amministrativi relativi alla dichiarazione di detti movimenti, attribuendo loro uno specifico codice della NC. Ciò avviene, in particolare, quando la classificazione di ogni tipo di merce oggetto di movimento ai fini della compilazione della dichiarazione in dogana comporta un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto agli interessi in gioco.

(4)

Il regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (3) e il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 (4), autorizzano gli Stati membri a utilizzare un sistema semplificato per determinate merci nelle statistiche sul commercio intra ed extra UE.

(5)

I predetti regolamenti impongono l’uso di codici specifici per le merci, secondo particolari condizioni. Secondo il principio di trasparenza nonché a fini di informazione, occorre che detti codici siano menzionati nella NC.

(6)

Per questi motivi, è opportuno inserire il capitolo 99 nella NC.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

(3)  GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.

(4)  GU L 343 del 19.11.2004, pag. 3.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

1)

Nel Sommario, parte Seconda, Sezione XXI, Capitolo 99, la frase «(Riservato per alcuni usi particolari determinati dalle autorità comunitarie competenti)» è sostituita dalla seguente: «Codici speciali della nomenclatura combinata».

2)

Nella parte Seconda, Sezione XXI, tra la fine del Capitolo 98 e la «Parte Terza» è inserito il seguente «Capitolo 99»:

«CAPITOLO 99

CODICI SPECIALI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA

Sottocapitolo I

Codici della nomenclatura combinata per alcuni movimenti specifici di merci

(importazione o esportazione)

Note complementari:

1.

Le disposizioni del presente sottocapitolo si applicano unicamente ai movimenti delle merci alle quali si riferisce.

Tali merci sono dichiarate nella sottovoce pertinente se sono rispettati i requisiti e le condizioni di questo e di tutti i regolamenti applicabili. La designazione delle merci deve essere sufficientemente precisa da consentire la loro identificazione.

Gli Stati membri possono, tuttavia, scegliere di non applicare le disposizione del presente sottocapitolo se si tratta di dazi all’importazione o di altre imposizioni.

2.

Le disposizioni del presente sottocapitolo non si applicano allo scambio di merci tra Stati membri.

3.

Le merci importate ed esportate conformemente al regolamento (CE) n. 1186/2009 per le quali è stato rifiutato il beneficio dell’esenzione dai dazi all’importazione o all’esportazione sono altresì escluse dal presente sottocapitolo.

Sono esclusi dal presente sottocapitolo anche i movimenti di merci soggette a divieto o restrizione.

Codice NC

Designazione delle merci

Nota

1

2

3

 

Talune merci di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (importazioni e esportazioni):

 

9905 00 00

Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale

 (1)

9919 00 00

Le seguenti merci, diverse da quelle menzionate sopra:

 

corredi e oggetti mobili, appartenenti a una persona che trasferisce la propria residenza normale in occasione del suo matrimonio; beni personali ricevuti nel quadro di una successione

 (1)

corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti

 (1)

bare contenenti i corpi, urne funerarie contenenti le ceneri di defunti e oggetti di ornamento funebre

 (1)

merci inviate a enti caritativi o filantropici e merci a favore delle vittime di catastrofi

 (1)

Sottocapitolo II

Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci

Note complementari:

1.

Il regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (2) e il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 (3), autorizzano gli Stati membri a utilizzare un sistema semplificato per determinate merci nelle statistiche sul commercio intra ed extra UE.

2.

I codici del presente sottocapitolo sono soggetti alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 113/2010 e al regolamento (CE) n. 1982/2004.

Codice

Designazione delle merci

1

2

9930

Merci destinate a navi e aeromobili:

9930 24 00

merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC

9930 27 00

merci indicate al capitolo 27 della NC

9930 99 00

merci classificate altrove

9931

Merci destinate agli operatori di impianti in alto mare o necessarie al funzionamento di motori, macchinari e altre apparecchiature di tali impianti:

9931 24 00

merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC

9931 27 00

merci indicate al capitolo 27 della NC

9931 99 00

merci classificate altrove

9950 00 00

Codice utilizzato esclusivamente per lo scambio di merci tra Stati membri per singole operazioni di valore inferiore a 200 EUR e per segnalare, in alcuni casi, prodotti residuali.»


(1)  All’importazione, l’ammissione in questa sottovoce e l’esenzione dai dazi all’importazione sono soggette alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio.

(2)  GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.

(3)  GU L 343 del 19.11.2004, pag. 3.