21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1225/2010 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2010

che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), occorre stabilire le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)

Spetta al Consiglio adottare misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, incluse, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

(4)

I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare di quelli del Comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura e dei Consigli consultivi regionali interessati.

(5)

È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l’accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (2) e i principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d’altura dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, secondo i quali, fra l’altro, l’organismo di regolamentazione dovrebbe usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.

(6)

I più recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) (3) e del CSTEP (4) indicano che gran parte degli stock di acque profonde sono sfruttati in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre le possibilità di pesca per tali stock fino a quando l’evoluzione della loro entità mostri un andamento positivo. Il CIEM ha inoltre raccomandato di non autorizzare la pesca diretta del pesce specchio atlantico.

(7)

Le principali specie commerciali degli squali di profondità sono considerate depauperate, per cui è opportuno non autorizzare alcuna pesca diretta di tali specie. Fino a quando l’entità delle catture accessorie inevitabili sia stata stabilita mediante progetti di selettività e altre misure tecniche, le catture accessorie non dovrebbero essere sbarcate.

(8)

Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde, come elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (5) sono decise ogni due anni. È fatta tuttavia eccezione per gli stock di argentina e per la pesca principale di molva azzurra, per i quali le possibilità di pesca dipendono dall’esito dei negoziati annuali con la Norvegia. Le possibilità di pesca per detti stock sono pertanto fissate in un altro regolamento annuale in materia.

(9)

A norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (6), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(10)

Per garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione è importante che le attività di pesca siano aperte il 1o gennaio 2011.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il periodo 2011 e 2012, le possibilità di pesca annuali delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell’UE e in alcune acque non dell’UE in cui sono richiesti limiti di cattura.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«nave UE», una nave da pesca battente bandiera di uno Stato membro e immatricolata nell’Unione;

b)

«acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all’allegato II del trattato;

c)

«totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

d)

«contingente», la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

e)

«acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato.

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni zonali:

a)

le zone CIEM sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (7);

b)

le zone Copace sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (8).

Articolo 3

TAC e ripartizioni

I TAC per le specie di acque profonde catturate da navi dell’UE nelle acque dell’UE e in alcune acque non dell’UE e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell’allegato.

Articolo 4

Disposizioni speciali in materia di ripartizioni

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all’allegato non pregiudica:

a)

gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (9) e dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (10);

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi detratti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 5

Relazione con il regolamento (CE) n. 847/96

Ai fini del regolamento (CE) n. 847/96, tutti i contingenti di cui all’allegato del presente regolamento sono considerati contingenti analitici.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

I pesci appartenenti a stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca sono conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  Accordo sull’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).

(3)  Relazione del comitato consultivo del CIEM sugli stock migratori ampiamente distribuiti, libro 9, giugno 2010.

(4)  Relazioni scientifiche e tecniche del CCR, revisione del parere scientifico per il 2011, luglio 2010.

(5)   GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

(6)   GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(7)   GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

(8)   GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

(9)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(10)   GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.


ALLEGATO

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

PARTE 1

Definizione di specie e gruppi di specie

1.

Nell’elenco che figura nella parte 2 del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali di profondità figurano tuttavia all’inizio dell’elenco. Di seguito è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome comune

Nome scientifico

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Berici

Beryx spp.

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Molva azzurra

Molva dypterygia

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Musdee

Phycis spp.

2.

Ai fini del presente regolamento, per «squali di profondità» si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie:

Nome comune

Nome scientifico

Gattucci oceanici n.d.a.

Apristurus spp.

Squalo serpente

Chlamydoselachus anguineus

Sagrì

Centrophorus granulosus

Sagrì atlantico

Centrophorus squamosus

Squalo portoghese

Centroscymnus coelolepis

Squalo musolungo

Centroscymnus crepidater

Pescecane nero

Centroscyllium fabricii

Squalo becco d’uccello

Deania calcea

Zigrino

Dalatias licha

Pesce diavolo maggiore

Etmopterus princeps

Sagrì nero

Etmopterus spinax

Boccanera

Galeus melastomus

Gattuccio islandese

Galeus murinus

Squalo capopiatto

Hexanchus griseus

Pesce porco atlantico

Oxynotus paradoxus

Cagnolo atlantico

Scymnodon ringens

Squalo di Groenlandia

Somniosus microcephalus

PARTE 2

Possibilità di pesca annuali delle navi UE nelle zone in cui vigono TAC per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

Specie

:

Squali di profondità

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX (DWS/56789-)

Anno

2011 (1)

2012

 

Germania

0

0

 

Estonia

0

0

 

Irlanda

0

0

 

Spagna

0

0

 

Francia

0

0

 

Lituania

0

0

 

Polonia

0

0

 

Portogallo

0

0

 

Regno Unito

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 


Specie

:

Squali di profondità

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona X (DWS/10-)

Anno

2011 (2)

2012

 

Portogallo

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 


Specie

:

Squali di profondità e Deania hystricosa e Deania profundorum

Zona

:

Acque internazionali della zona XII (DWS/12-)

Anno

2011 (3)

2012

 

Irlanda

0

0

 

Spagna

0

0

 

Francia

0

0

 

Regno Unito

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (BSF/1234-)

Anno

2011

2012

 

Germania

4

3

 

Francia

4

3

 

Regno Unito

4

3

 

UE

12

9

 

TAC

12

9

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII (BSF/56712-)

Anno

2011

2012

 

Germania

27

25

 

Estonia

13

12

 

Irlanda

67

62

 

Spagna

134

124

 

Francia

1 884

1 743

 

Lettonia

88

81

 

Lituania

1

1

 

Polonia

1

1

 

Regno Unito

134

124

 

Altri (4)

7

6

 

UE

2 356

2 179

 

TAC

2 356

2 179

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X (BSF/8910-)

Anno

2011

2012

 

Spagna

11

11

 

Francia

26

26

 

Portogallo

3 311

3 311

 

UE

3 348

3 348

 

TAC

3 348

3 348

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona Copace 34.1.2 (BSF/C3412-)

Anno

2011

2012

 

Portogallo

4 071

3 867

 

UE

4 071

3 867

 

TAC

4 071

3 867

 


Specie

:

Berici

Beryx spp.

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (ALF/3X14-)

Anno

2011

2012

 

Irlanda

10

10

 

Spagna

74

74

 

Francia

20

20

 

Portogallo

214

214

 

Regno Unito

10

10

 

UE

328

328

 

TAC

328

328

 


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e IV (RNG/124-)

Anno

2011

2012

 

Danimarca

2

1

 

Germania

2

1

 

Francia

9

10

 

Regno Unito

2

1

 

UE

15

13

 

TAC

15

13

 


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona III (RNG/03-) (5)

Anno

2011

2012

 

Danimarca

804

804

 

Germania

5

5

 

Svezia

41

41

 

UE

850

850

 

TAC

850

850

 


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII (RNG/5B67)

Anno

2011 (6)

2012 (6)

 

Germania

5

5

 

Estonia

43

38

 

Irlanda

190

165

 

Spagna

48

41

 

Francia

2 409

2 096

 

Lituania

55

48

 

Polonia

28

25

 

Regno Unito

141

123

 

Altri (7)

5

5

 

UE

2 924

2 546

 

TAC

2 924

2 546

 


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII, e XIV (RNG/8X-14-)

Anno

2011 (8)

2012 (8)

 

Germania

30

26

 

Irlanda

6

6

 

Spagna

3 286

2 857

 

Francia

151

132

 

Lettonia

53

46

 

Lituania

6

6

 

Polonia

1 028

894

 

Regno Unito

13

12

 

UE

4 573

3 979

 

TAC

4 573

3 979

 


Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona VI (ORY/06-)

Anno

2011

2012

 

Irlanda

0

0

 

Spagna

0

0

 

Francia

0

0

 

Regno Unito

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 


Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona VII (ORY/07-)

Anno

2011

2012

 

Irlanda

0

0

 

Spagna

0

0

 

Francia

0

0

 

Regno Unito

0

0

 

Altri

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 


Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, IX, X, XII e XIV (ORY/1CX14C)

Anno

2011

2012

 

Irlanda

0

0

 

Spagna

0

0

 

Francia

0

0

 

Portogallo

0

0

 

Regno Unito

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 


Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone II e IV (BLI/24-)

Anno

2011

2012

 

Danimarca

4

4

 

Germania

4

4

 

Irlanda

4

4

 

Francia

25

25

 

Regno Unito

15

15

 

Altri (9)

4

4

 

UE

56

56

 

TAC

56

56

 


Specie:

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona III (BLI/03-)

Anno

2011

2012

 

Danimarca

4

3

 

Germania

2

2

 

Svezia

4

3

 

UE

10

8

 

TAC

10

8

 


Specie

:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/678-)

Anno

2011 (10)

2012 (10)

 

Irlanda

6

6

 

Spagna

172

172

 

Francia

9

9

 

Regno Unito

22

22

 

Altri (11)

6

6

 

UE

215

215

 

TAC

215

215

 


Specie

:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona IX (SBR/09-)

Anno

2011 (12)  (13)

2012 (12)  (13)

 

Spagna

614

614

 

Portogallo

166

166

 

UE

780

780

 

TAC

780

780

 


Specie

:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona X (SBR/10-)

Anno

2011

2012

 

Spagna

10

10

 

Portogallo

1 116

1 116

 

Regno Unito

10

10

 

UE

1 136

1 136

 

TAC

1 136

1 136

 


Specie

:

Musdee

Phycis spp.

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (GFB/1234-)

Anno

2011

2012

 

Germania

9

9

 

Francia

9

9

 

Regno Unito

13

13

 

UE

31

31

 

TAC

31

31

 


Specie

:

Musdee

Phycis spp.

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone V e VI (GFB/567-)

Anno

2011 (14)

2012 (14)

 

Germania

10

10

 

Irlanda

260

260

 

Spagna

588

588

 

Francia

356

356

 

Regno Unito

814

814

 

UE

2 028

2 028

 

TAC

2 028

2 028

 


Specie

:

Musdee

Phycis spp.

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/89-)

Anno

2011 (15)

2012 (15)

 

Spagna

242

242

 

Francia

15

15

 

Portogallo

10

10

 

UE

267

267

 

TAC

267

267

 


Specie

:

Musdee

Phycis spp.

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone X e XII (GFB/1012-)

Anno

2011

2012

 

Francia

9

9

 

Portogallo

36

36

 

Regno Unito

9

9

 

UE

54

54

 

TAC

54

54

 


(1)  Le catture accessorie sono consentite fino al 3 % dei contingenti 2009:

Per riferimento: contingenti 2009

Germania

20

Estonia

1

Irlanda

55

Spagna

93

Francia

339

Lituania

1

Polonia

1

Portogallo

127

Regno Unito

187

(2)  Le catture accessorie sono consentite fino al 3 % dei contingenti 2009:

Per riferimento: contingente 2009

Portogallo

10

(3)  Le catture accessorie sono consentite fino al 3 % dei contingenti 2009:

Per riferimento: contingenti 2009

Irlanda

1

Spagna

17

Francia

6

Regno Unito

1

(4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(5)  Non è esercitata pesca diretta di granatiere nella zona CIEM IIIa in attesa delle consultazioni tra l’UE e la Norvegia.

(6)  Nelle acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV può essere pescato un massimo dell’8 % di ogni contingente.

(7)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(8)  Nelle acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII può essere pescato un massimo dell’8 % di ogni contingente.

(9)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(10)  Va rispettata una taglia minima di sbarco di 35 cm (lunghezza totale). Tuttavia, il 15 % del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima di sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale).

(11)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(12)  Va rispettata una taglia minima di sbarco di 35 cm (lunghezza totale). Tuttavia, il 15 % del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima di sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale).

(13)  Nelle acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII può essere pescato un massimo dell’8 % di ogni contingente.

(14)  Nelle acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX può essere pescato un massimo dell’8 % di ogni contingente.

(15)  Nelle acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII può essere pescato un massimo dell’8 % di ogni contingente.