18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/21


REGOLAMENTO (UE) N. 1213/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2010

che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di agevolare l’interconnessione dei registri elettronici nazionali, come disposto dall’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009, occorre che la Commissione adotti regole comuni per la sua attuazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

(2)

Le norme sulla protezione dei dati personali, stabilite in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), si applicano al trattamento di tutti i dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009. In particolare, gli Stati membri dovrebbero attuare adeguate misure di sicurezza volte a prevenirne l’uso illecito.

(3)

Ove opportuno, le norme sulla protezione dei dati personali, stabilite dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3), si applicano al trattamento di tutti i dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme comuni che consentono l’interconnessione dei registri elettronici nazionali sono fissate nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

(2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.


ALLEGATO

Il sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali è denominato ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings — registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada).

1.   SCAMBI DI INFORMAZIONI

1.1.   Scambi di informazioni sulle infrazioni

1.1.1.   Messaggio di notifica d’infrazione

All’atto di scambiarsi informazioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (1) o dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (2), gli Stati membri ricorrono a messaggi compilati nel seguente formato (Messaggio di notifica d’infrazione):

Tipo di dati

Elemento

Obbligatorio o facoltativo

Descrizione ulteriore del campo dati

Stato membro notificante

Stato membro notificante

Obbligatorio

Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere

Autorità competente notificante

Codice identificativo dell’autorità competente notificante

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Stato membro di destinazione

Stato membro di destinazione

Obbligatorio

Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere

Dettagli della notifica

Numero di notifica

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Data della notifica

Obbligatorio

Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Ora della notifica

Obbligatorio

Registrazione numerica del dato nel formato HH:MM:SS

Impresa di trasporto

Nome

Opzionale

Campo alfanumerico a contenuto libero

Autorizzazione

Numero di serie della copia autenticata della licenza comunitaria

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

 

Numero d’immatricolazione del veicolo

Opzionale

Campo alfanumerico a contenuto libero

Infrazione grave

Categoria

Obbligatorio

 

Tipo

Obbligatorio

 

Data dell’infrazione

Obbligatorio

Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Data dell’accertamento dell’infrazione

Obbligatorio

Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Sanzioni irrogate ed eseguite

Data della decisione finale

Obbligatorio

Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Tipo di sanzione irrogata

Obbligatorio

Dichiarazione:

 

«Avvertenza»

 

«Divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio»

 

«Ammenda»

 

«Divieto»

 

«Fermo del veicolo»

 

«Altro»

Se pertinente: data di inizio della sanzione irrogata

Opzionale

Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Se pertinente: data di termine della sanzione irrogata

Opzionale

Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Sanzioni eseguite

Obbligatorio

Dichiarazione:

 

«Sì»

 

«No»

 

«Sconosciuto»

Sanzioni richieste

Tipo di sanzione amministrativa richiesta

Opzionale

Dichiarazione:

 

«Avvertenza»

 

«Ritiro temporaneo di alcune o di tutte le copie autenticate della licenza comunitaria»

 

«Ritiro permanente di alcune o di tutte le copie autenticate della licenza comunitaria»

 

«Ritiro temporaneo della licenza comunitaria»

 

«Ritiro permanente della licenza comunitaria»

 

«Sospensione del rilascio degli attestati di conducente»

 

«Ritiro degli attestati di conducente»

 

«Subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari volte a prevenire gli eventuali usi illeciti»

Durata della sanzione richiesta (giorni di calendario)

Opzionale

Registrazione numerica del dato nel formato DDDDD

1.1.2.   Messaggio di risposta alla notifica d’infrazione

All’atto di scambiarsi informazioni ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009 o dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, gli Stati membri ricorrono a messaggi compilati nel seguente formato (Messaggio di risposta alla notifica d’infrazione):

Tipo di dati

Elemento

Obbligatorio o facoltativo

Descrizione ulteriore del campo dati

Stato membro che invia la risposta

Stato membro che invia la risposta

Obbligatorio

Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere

Autorità competente che invia la risposta

Codice identificativo dell’autorità competente che invia la risposta

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Stato membro di destinazione

Stato membro di destinazione

Obbligatorio

Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere

Autorità competente di destinazione

Codice identificativo dell’autorità competente di destinazione

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Dettagli della risposta

Numero di notifica

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Data della risposta

Obbligatorio

Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Ora della risposta

Obbligatorio

Campo numerico del dato nel formato HH:MM:SS

Impresa di trasporto

Nome

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Autorità che irroga la sanzione

Nome dell’autorità che irroga la sanzione

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Sanzioni irrogate

Conferma della sanzione irrogata

Obbligatorio

Dichiarazione:

 

«Sì»

 

«No»

Sanzione irrogata

Obbligatorio

Dichiarazione:

 

«Avvertenza»

 

«Ritiro temporaneo di alcune o di tutte le copie autenticate della licenza comunitaria»

 

«Ritiro permanente di alcune o di tutte le copie autenticate della licenza comunitaria»

 

«Ritiro temporaneo della licenza comunitaria»

 

«Ritiro permanente della licenza comunitaria»

 

«Sospensione del rilascio degli attestati di conducente»

 

«Ritiro degli attestati di conducente»

 

«Subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari volte a prevenire gli eventuali usi illeciti»

 

«Altro»

Sanzione irrogata in data

Opzionale

Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Data di termine della sanzione irrogata

Opzionale

Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Motivo per cui non è stata irrogata la sanzione

Opzionale

Campo alfanumerico a contenuto libero

1.2.   Controllo dei requisiti di onorabilità dei gestori dei trasporti

1.2.1.   Messaggio di richiesta di verifica

All’atto di procedere a una verifica ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1071/2009 per accertare se un gestore sia stato dichiarato inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un’impresa in un dato Stato membro, gli Stati membri ricorrono a messaggi compilati nel seguente formato (Messaggio di richiesta di verifica):

Categoria

Elemento

Obbligatorio o facoltativo

Descrizione ulteriore del campo dati

Stato membro richiedente

Stato membro richiedente

Obbligatorio

Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere

Autorità competente richiedente

Codice identificativo dell’autorità competente richiedente

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Dettagli della richiesta di verifica

Numero del messaggio di richiesta di verifica

Obbligatorio

 

Data della richiesta di verifica

Obbligatorio

 

Ora della richiesta di verifica

Obbligatorio

 

Gestore dei trasporti

Nome

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Cognome

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Data di nascita

Obbligatorio

Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Luogo di nascita

Opzionale

Campo alfanumerico a contenuto libero

Numero dell’attestato di idoneità professionale

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Data del rilascio dell’attestato di idoneità professionale

Obbligatorio

Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Stato che ha rilasciato l’attestato di idoneità professionale

Obbligatorio

Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere

1.2.2.   Risposta al messaggio di richiesta di verifica

All’atto di rispondere a un messaggio di richiesta di verifica, di cui al punto 1.2.1, gli Stati membri ricorrono a messaggi compilati nel seguente formato (Risposta al messaggio di richiesta di verifica):

Tipo di dati

Elemento

Obbligatorio o facoltativo

Descrizione ulteriore del campo dati

Stato membro richiedente

Stato membro richiedente

Obbligatorio

Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere

Autorità competente richiedente

Identificativo dell’autorità competente richiedente

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Stato membro che invia la risposta

Stato membro che invia la risposta

Obbligatorio

Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere

Autorità competente che invia la risposta

Codice identificativo dell’autorità competente che invia la risposta

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Dettagli della risposta al messaggio di richiesta di verifica

Numero del messaggio di richiesta di verifica

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Data della risposta

Obbligatorio

Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Ora della risposta

Obbligatorio

Registrazione numerica del dato nel formato HH:MM:SS

Risultati della verifica

Stato

Obbligatorio

Dichiarazione:

Informazione disponibile

Informazione non disponibile

Gestore dei trasporti

Nome

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Cognome

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Data di nascita

Obbligatorio

Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Luogo di nascita

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Numero dell’attestato di idoneità professionale

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Data del rilascio dell’attestato di idoneità professionale

Obbligatorio

Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Stato che ha rilasciato l’attestato di idoneità professionale

Obbligatorio

Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere

 

Numero di imprese gestite

Obbligatorio

Registrazione numerica del dato

 

Numero di veicoli gestiti

Obbligatorio

Registrazione numerica del dato

Idoneità

Idoneità

Obbligatorio

Dichiarazione:

«Inidoneo»

«Idoneo»

Data di termine della dichiarazione di non idoneità

Opzionale

Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Applicabile in caso la dichiarazione legga «Inidoneo»

1.3.   Conferma di avvenuta ricezione

All’atto di confermare l’avvenuta ricezione di un messaggio, gli Stati membri ricorrono a messaggi compilati nel seguente formato (Conferma di avvenuta ricezione):

Tipo di dati

Elemento

Obbligatorio o facoltativo

Descrizione ulteriore del campo dati

Stato membro che conferma la ricezione

Stato membro che conferma la ricezione

Obbligatorio

Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere

Autorità competente che conferma la ricezione

Codice identificativo dell’autorità competente che conferma la ricezione

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Stato membro di destinazione

Stato membro di destinazione

Obbligatorio

Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere

Autorità competente di destinazione

Codice identificativo dell’autorità competente di destinazione

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Dettagli del messaggio originale

Codice identificativo del messaggio originale

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Dettagli della conferma

Codice identificativo del messaggio di conferma di avvenuta ricezione

Obbligatorio

Campo alfanumerico a contenuto libero

Data della conferma di avvenuta ricezione

Obbligatorio

Registrazione numerica del dato nel formato AAAA:MM:GG

Ora della conferma di avvenuta ricezione

Obbligatorio

Registrazione numerica del dato nel formato HH:MM:SS

2.   ARCHITETTURA DEL SISTEMA ERRU

L’interconnessione avviene attraverso un sistema di scambio di messaggi in linguaggio XML che fornisce servizi agli Stati membri tramite messaggi XML scambiati in modo affidabile, sicuro e coreografato (per l’esecuzione del workflow).

Il sistema ERRU è composto da un’architettura a nodo centrale, o «central hub» (client-server con router intelligente), affiancata da un’architettura a rete paritetica, ovvero «peer-to-peer». Gli Stati membri possono scegliere quale architettura utilizzare per scambiare messaggi XML su reti sTESTA (utilizzando il protocollo HTTPS).

Il sistema ERRU è illustrato di seguito:

Figura 1

Sistema ERRU

Image 1

Architettura peer to peer

Architettura central hub

Gli Stati membri potranno scegliere tra due metodi di scambio dei messaggi, a seconda dell’architettura utilizzata dallo Stato membro coinvolto nello scambio: il primo utilizza un’architettura central hub, il secondo un’architettura peer-to-peer.

Il nodo centrale viene gestito dalla Commissione, che è responsabile del funzionamento tecnico, della manutenzione e della sicurezza globale della rete sTESTA e del nodo centrale. Solo i dati di accesso vengono archiviati sul nodo centrale. La Commissione non può accedere ai dati commerciali, tranne che per motivi di manutenzione e risoluzione di problemi.

Gli Stati membri sono responsabili dell’attuazione dei singoli sistemi nazionali. Gli Stati membri che ricorrono a un’architettura paritetica sono responsabili della sua interoperabilità con il nodo centrale.

Per l’interconnessione tramite il sistema ERRU, gli Stati membri fanno ricorso a:

protocolli Internet standard (XML, HTTPS, XML Web Services), e

la rete privata sTESTA della Commissione europea.

3.   STATISTICHE E REGISTRAZIONE DEI DATI

Gli Stati membri che ricorrono a un’architettura paritetica mettono settimanalmente a disposizione della Commissione le informazioni necessarie a fini statistici.

Per garantire la riservatezza, i dati utilizzati a fini statistici sono anonimi.

Le informazioni registrate servono a documentare le operazioni eseguite, a scopo di monitoraggio e di risoluzione dei problemi, e a generare statistiche sulle stesse. Vengono archiviati e controllati i seguenti tipi di dati registrati:

dati registrati relativi all’uso (ad esempio: messaggi scambiati, incluso tipo di messaggio, data, struttura del messaggio),

dati registrati relativi alla sicurezza (quali i tentativi di connessione e di accesso ai file),

dati registrati relativi al sistema (ad esempio quelli sui guasti del sistema).

Queste informazioni non vengono conservate per più di sei mesi.

Gli Stati membri che fanno ricorso a un’architettura paritetica sono responsabili della registrazione delle informazioni riguardo le operazioni eseguite tramite connessioni paritetiche.

I punti di contatto nazionali designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono responsabili dell’accesso ai dati scambiati e del loro ulteriore uso nonché aggiornamento dopo l’accesso.

4.   LIVELLO MINIMO DI SERVIZIO

Per quanto riguarda il sistema ERRU, gli Stati membri applicano i seguenti requisiti minimi per i servizi:

4.1.   Termini e copertura del servizio

24 ore/7 giorni

4.2.   Tasso di disponibilità del sistema tecnico

98 %

Il tasso di disponibilità del sistema rappresenta la percentuale di operazioni riuscite, al mese.

4.3.   Tempo di risposta del sistema

Massimo 60 secondi.

Se il sistema non soddisfa il tempo di risposta prescritto, lo Stato membro adotta tutte le disposizioni necessarie per riportare il sistema a un tempo di risposta normale il più velocemente possibile.

4.4.   Procedura di manutenzione

In caso di attività periodiche di manutenzione, gli Stati membri danno un preavviso di una settimana agli altri Stati membri e alla Commissione, utilizzando il portale manutenzione.

4.5.   Procedura in caso di incidente

Si definisce incidente una situazione in cui il sistema di uno Stato membro non sia disponibile a causa di motivi imprevedibili.

Nel caso in cui un incidente non possa essere corretto entro 30 minuti, lo Stato membro il cui sistema è all’origine dell’incidente mette in opera la seguente procedura di recupero:

a)

notifica dell’avvenuto incidente agli altri Stati membri e alla Commissione, entro 30 minuti e tramite e-mail;

b)

non appena il sistema riprende a funzionare, invio di un secondo messaggio al fine di informare gli altri Stati membri e la Commissione del normale funzionamento del sistema.


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.

(2)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.