18.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 335/21 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1213/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2010
che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di agevolare l’interconnessione dei registri elettronici nazionali, come disposto dall’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009, occorre che la Commissione adotti regole comuni per la sua attuazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009. |
(2) |
Le norme sulla protezione dei dati personali, stabilite in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), si applicano al trattamento di tutti i dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009. In particolare, gli Stati membri dovrebbero attuare adeguate misure di sicurezza volte a prevenirne l’uso illecito. |
(3) |
Ove opportuno, le norme sulla protezione dei dati personali, stabilite dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3), si applicano al trattamento di tutti i dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le norme comuni che consentono l’interconnessione dei registri elettronici nazionali sono fissate nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.
(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
ALLEGATO
Il sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali è denominato ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings — registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada).
1. SCAMBI DI INFORMAZIONI
1.1. Scambi di informazioni sulle infrazioni
1.1.1. Messaggio di notifica d’infrazione
All’atto di scambiarsi informazioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (1) o dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (2), gli Stati membri ricorrono a messaggi compilati nel seguente formato (Messaggio di notifica d’infrazione):
Tipo di dati |
Elemento |
Obbligatorio o facoltativo |
Descrizione ulteriore del campo dati |
||||||||||||||||
Stato membro notificante |
Stato membro notificante |
Obbligatorio |
Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere |
||||||||||||||||
Autorità competente notificante |
Codice identificativo dell’autorità competente notificante |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
||||||||||||||||
Stato membro di destinazione |
Stato membro di destinazione |
Obbligatorio |
Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere |
||||||||||||||||
Dettagli della notifica |
Numero di notifica |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
||||||||||||||||
Data della notifica |
Obbligatorio |
Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
|||||||||||||||||
Ora della notifica |
Obbligatorio |
Registrazione numerica del dato nel formato HH:MM:SS |
|||||||||||||||||
Impresa di trasporto |
Nome |
Opzionale |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
||||||||||||||||
Autorizzazione |
Numero di serie della copia autenticata della licenza comunitaria |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
||||||||||||||||
|
Numero d’immatricolazione del veicolo |
Opzionale |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
||||||||||||||||
Infrazione grave |
Categoria |
Obbligatorio |
|
||||||||||||||||
Tipo |
Obbligatorio |
|
|||||||||||||||||
Data dell’infrazione |
Obbligatorio |
Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
|||||||||||||||||
Data dell’accertamento dell’infrazione |
Obbligatorio |
Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
|||||||||||||||||
Sanzioni irrogate ed eseguite |
Data della decisione finale |
Obbligatorio |
Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
||||||||||||||||
Tipo di sanzione irrogata |
Obbligatorio |
Dichiarazione:
|
|||||||||||||||||
Se pertinente: data di inizio della sanzione irrogata |
Opzionale |
Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
|||||||||||||||||
Se pertinente: data di termine della sanzione irrogata |
Opzionale |
Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
|||||||||||||||||
Sanzioni eseguite |
Obbligatorio |
Dichiarazione:
|
|||||||||||||||||
Sanzioni richieste |
Tipo di sanzione amministrativa richiesta |
Opzionale |
Dichiarazione:
|
||||||||||||||||
Durata della sanzione richiesta (giorni di calendario) |
Opzionale |
Registrazione numerica del dato nel formato DDDDD |
1.1.2. Messaggio di risposta alla notifica d’infrazione
All’atto di scambiarsi informazioni ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009 o dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, gli Stati membri ricorrono a messaggi compilati nel seguente formato (Messaggio di risposta alla notifica d’infrazione):
Tipo di dati |
Elemento |
Obbligatorio o facoltativo |
Descrizione ulteriore del campo dati |
|||||||||||||||||
Stato membro che invia la risposta |
Stato membro che invia la risposta |
Obbligatorio |
Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere |
|||||||||||||||||
Autorità competente che invia la risposta |
Codice identificativo dell’autorità competente che invia la risposta |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
|||||||||||||||||
Stato membro di destinazione |
Stato membro di destinazione |
Obbligatorio |
Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere |
|||||||||||||||||
Autorità competente di destinazione |
Codice identificativo dell’autorità competente di destinazione |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
|||||||||||||||||
Dettagli della risposta |
Numero di notifica |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
|||||||||||||||||
Data della risposta |
Obbligatorio |
Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
||||||||||||||||||
Ora della risposta |
Obbligatorio |
Campo numerico del dato nel formato HH:MM:SS |
||||||||||||||||||
Impresa di trasporto |
Nome |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
|||||||||||||||||
Autorità che irroga la sanzione |
Nome dell’autorità che irroga la sanzione |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
|||||||||||||||||
Sanzioni irrogate |
Conferma della sanzione irrogata |
Obbligatorio |
Dichiarazione:
|
|||||||||||||||||
Sanzione irrogata |
Obbligatorio |
Dichiarazione:
|
||||||||||||||||||
Sanzione irrogata in data |
Opzionale |
Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
||||||||||||||||||
Data di termine della sanzione irrogata |
Opzionale |
Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
||||||||||||||||||
Motivo per cui non è stata irrogata la sanzione |
Opzionale |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
1.2. Controllo dei requisiti di onorabilità dei gestori dei trasporti
1.2.1. Messaggio di richiesta di verifica
All’atto di procedere a una verifica ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1071/2009 per accertare se un gestore sia stato dichiarato inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un’impresa in un dato Stato membro, gli Stati membri ricorrono a messaggi compilati nel seguente formato (Messaggio di richiesta di verifica):
Categoria |
Elemento |
Obbligatorio o facoltativo |
Descrizione ulteriore del campo dati |
Stato membro richiedente |
Stato membro richiedente |
Obbligatorio |
Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere |
Autorità competente richiedente |
Codice identificativo dell’autorità competente richiedente |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
Dettagli della richiesta di verifica |
Numero del messaggio di richiesta di verifica |
Obbligatorio |
|
Data della richiesta di verifica |
Obbligatorio |
|
|
Ora della richiesta di verifica |
Obbligatorio |
|
|
Gestore dei trasporti |
Nome |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
Cognome |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
|
Data di nascita |
Obbligatorio |
Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
|
Luogo di nascita |
Opzionale |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
|
Numero dell’attestato di idoneità professionale |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
|
Data del rilascio dell’attestato di idoneità professionale |
Obbligatorio |
Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
|
Stato che ha rilasciato l’attestato di idoneità professionale |
Obbligatorio |
Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere |
1.2.2. Risposta al messaggio di richiesta di verifica
All’atto di rispondere a un messaggio di richiesta di verifica, di cui al punto 1.2.1, gli Stati membri ricorrono a messaggi compilati nel seguente formato (Risposta al messaggio di richiesta di verifica):
Tipo di dati |
Elemento |
Obbligatorio o facoltativo |
Descrizione ulteriore del campo dati |
||||
Stato membro richiedente |
Stato membro richiedente |
Obbligatorio |
Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere |
||||
Autorità competente richiedente |
Identificativo dell’autorità competente richiedente |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
||||
Stato membro che invia la risposta |
Stato membro che invia la risposta |
Obbligatorio |
Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere |
||||
Autorità competente che invia la risposta |
Codice identificativo dell’autorità competente che invia la risposta |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
||||
Dettagli della risposta al messaggio di richiesta di verifica |
Numero del messaggio di richiesta di verifica |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
||||
Data della risposta |
Obbligatorio |
Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
|||||
Ora della risposta |
Obbligatorio |
Registrazione numerica del dato nel formato HH:MM:SS |
|||||
Risultati della verifica |
Stato |
Obbligatorio |
Dichiarazione:
|
||||
Gestore dei trasporti |
Nome |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
||||
Cognome |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
|||||
Data di nascita |
Obbligatorio |
Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
|||||
Luogo di nascita |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
|||||
Numero dell’attestato di idoneità professionale |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
|||||
Data del rilascio dell’attestato di idoneità professionale |
Obbligatorio |
Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
|||||
Stato che ha rilasciato l’attestato di idoneità professionale |
Obbligatorio |
Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere |
|||||
|
Numero di imprese gestite |
Obbligatorio |
Registrazione numerica del dato |
||||
|
Numero di veicoli gestiti |
Obbligatorio |
Registrazione numerica del dato |
||||
Idoneità |
Idoneità |
Obbligatorio |
Dichiarazione:
|
||||
Data di termine della dichiarazione di non idoneità |
Opzionale |
Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) Applicabile in caso la dichiarazione legga «Inidoneo» |
1.3. Conferma di avvenuta ricezione
All’atto di confermare l’avvenuta ricezione di un messaggio, gli Stati membri ricorrono a messaggi compilati nel seguente formato (Conferma di avvenuta ricezione):
Tipo di dati |
Elemento |
Obbligatorio o facoltativo |
Descrizione ulteriore del campo dati |
Stato membro che conferma la ricezione |
Stato membro che conferma la ricezione |
Obbligatorio |
Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere |
Autorità competente che conferma la ricezione |
Codice identificativo dell’autorità competente che conferma la ricezione |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
Stato membro di destinazione |
Stato membro di destinazione |
Obbligatorio |
Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere |
Autorità competente di destinazione |
Codice identificativo dell’autorità competente di destinazione |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
Dettagli del messaggio originale |
Codice identificativo del messaggio originale |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
Dettagli della conferma |
Codice identificativo del messaggio di conferma di avvenuta ricezione |
Obbligatorio |
Campo alfanumerico a contenuto libero |
Data della conferma di avvenuta ricezione |
Obbligatorio |
Registrazione numerica del dato nel formato AAAA:MM:GG |
|
Ora della conferma di avvenuta ricezione |
Obbligatorio |
Registrazione numerica del dato nel formato HH:MM:SS |
2. ARCHITETTURA DEL SISTEMA ERRU
L’interconnessione avviene attraverso un sistema di scambio di messaggi in linguaggio XML che fornisce servizi agli Stati membri tramite messaggi XML scambiati in modo affidabile, sicuro e coreografato (per l’esecuzione del workflow).
Il sistema ERRU è composto da un’architettura a nodo centrale, o «central hub» (client-server con router intelligente), affiancata da un’architettura a rete paritetica, ovvero «peer-to-peer». Gli Stati membri possono scegliere quale architettura utilizzare per scambiare messaggi XML su reti sTESTA (utilizzando il protocollo HTTPS).
Il sistema ERRU è illustrato di seguito:
Figura 1
Sistema ERRU
Architettura peer to peer
Architettura central hub
Gli Stati membri potranno scegliere tra due metodi di scambio dei messaggi, a seconda dell’architettura utilizzata dallo Stato membro coinvolto nello scambio: il primo utilizza un’architettura central hub, il secondo un’architettura peer-to-peer.
Il nodo centrale viene gestito dalla Commissione, che è responsabile del funzionamento tecnico, della manutenzione e della sicurezza globale della rete sTESTA e del nodo centrale. Solo i dati di accesso vengono archiviati sul nodo centrale. La Commissione non può accedere ai dati commerciali, tranne che per motivi di manutenzione e risoluzione di problemi.
Gli Stati membri sono responsabili dell’attuazione dei singoli sistemi nazionali. Gli Stati membri che ricorrono a un’architettura paritetica sono responsabili della sua interoperabilità con il nodo centrale.
Per l’interconnessione tramite il sistema ERRU, gli Stati membri fanno ricorso a:
— |
protocolli Internet standard (XML, HTTPS, XML Web Services), e |
— |
la rete privata sTESTA della Commissione europea. |
3. STATISTICHE E REGISTRAZIONE DEI DATI
Gli Stati membri che ricorrono a un’architettura paritetica mettono settimanalmente a disposizione della Commissione le informazioni necessarie a fini statistici.
Per garantire la riservatezza, i dati utilizzati a fini statistici sono anonimi.
Le informazioni registrate servono a documentare le operazioni eseguite, a scopo di monitoraggio e di risoluzione dei problemi, e a generare statistiche sulle stesse. Vengono archiviati e controllati i seguenti tipi di dati registrati:
— |
dati registrati relativi all’uso (ad esempio: messaggi scambiati, incluso tipo di messaggio, data, struttura del messaggio), |
— |
dati registrati relativi alla sicurezza (quali i tentativi di connessione e di accesso ai file), |
— |
dati registrati relativi al sistema (ad esempio quelli sui guasti del sistema). |
Queste informazioni non vengono conservate per più di sei mesi.
Gli Stati membri che fanno ricorso a un’architettura paritetica sono responsabili della registrazione delle informazioni riguardo le operazioni eseguite tramite connessioni paritetiche.
I punti di contatto nazionali designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono responsabili dell’accesso ai dati scambiati e del loro ulteriore uso nonché aggiornamento dopo l’accesso.
4. LIVELLO MINIMO DI SERVIZIO
Per quanto riguarda il sistema ERRU, gli Stati membri applicano i seguenti requisiti minimi per i servizi:
4.1. Termini e copertura del servizio
24 ore/7 giorni
4.2. Tasso di disponibilità del sistema tecnico
98 %
Il tasso di disponibilità del sistema rappresenta la percentuale di operazioni riuscite, al mese.
4.3. Tempo di risposta del sistema
Massimo 60 secondi.
Se il sistema non soddisfa il tempo di risposta prescritto, lo Stato membro adotta tutte le disposizioni necessarie per riportare il sistema a un tempo di risposta normale il più velocemente possibile.
4.4. Procedura di manutenzione
In caso di attività periodiche di manutenzione, gli Stati membri danno un preavviso di una settimana agli altri Stati membri e alla Commissione, utilizzando il portale manutenzione.
4.5. Procedura in caso di incidente
Si definisce incidente una situazione in cui il sistema di uno Stato membro non sia disponibile a causa di motivi imprevedibili.
Nel caso in cui un incidente non possa essere corretto entro 30 minuti, lo Stato membro il cui sistema è all’origine dell’incidente mette in opera la seguente procedura di recupero:
a) |
notifica dell’avvenuto incidente agli altri Stati membri e alla Commissione, entro 30 minuti e tramite e-mail; |
b) |
non appena il sistema riprende a funzionare, invio di un secondo messaggio al fine di informare gli altri Stati membri e la Commissione del normale funzionamento del sistema. |