18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/19


REGOLAMENTO (UE) N. 1212/2010 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2010

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Un nuovo protocollo (in prosieguo: il «protocollo») dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore (1) (in prosieguo: l’«accordo») è stato siglato il 21 maggio 2010 e modificato mediante scambio di lettere il 16 settembre 2010. Tale nuovo protocollo conferisce alle navi dell’UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell’Unione delle Comore in materia di pesca.

(2)

Il 29 novembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/783/UE (2), relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo.

(3)

È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per l’intera durata del protocollo.

(4)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (3), se risulta che le possibilità di pesca assegnate all’Unione europea in virtù del protocollo non sono pienamente utilizzate, occorre che la Commissione ne informi gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio dovrebbe essere considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione. È opportuno fissare tale termine.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo dell’accordo sono così ripartite tra gli Stati membri:

a)

tonniere con reti a circuizione

Spagna

22 unità

Francia

22 unità

Italia

1 unità

b)

pescherecci con palangari di superficie

Spagna

12 unità

Francia

8 unità

Portogallo

5 unità

2.   Fatti salvi l’accordo e il protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008.

3.   Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)  GU L 290 del 20.10.2006, pag. 7.

(2)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.