17.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/1


REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1190/2010 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2010

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 che adegua con effetto dal 1o luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in particolare l’articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 dello statuto e gli allegati VII, XI e XIII, nonché l’articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con sentenza 24 novembre 2010, causa C-40/10, la Corte di giustizia ha annullato l’articolo 2 e gli articoli da 4 a 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 del 23 dicembre 2009 (2). In conformità dell’articolo 266 del trattato, il Consiglio è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta.

(2)

Per garantire che il potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere all’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea a titolo dell’esame annuale 2009.

(3)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Con effetto dal 1o luglio 2009, all’articolo 66 dello statuto la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla seguente:

1.7.2009

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

16

16 902,14

17 612,39

18 352,49

 

 

15

14 938,67

15 566,42

16 220,54

16 671,82

16 902,14

14

13 203,29

13 758,11

14 336,24

14 735,10

14 938,67

13

11 669,50

12 159,87

12 670,85

13 023,37

13 203,29

12

10 313,89

10 747,30

11 198,91

11 510,48

11 669,50

11

9 115,76

9 498,82

9 897,97

10 173,34

10 313,89

10

8 056,81

8 395,37

8 748,15

8 991,54

9 115,76

9

7 120,87

7 420,10

7 731,90

7 947,02

8 056,81

8

6 293,66

6 558,13

6 833,71

7 023,84

7 120,87

7

5 562,55

5 796,29

6 039,86

6 207,90

6 293,66

6

4 916,36

5 122,95

5 338,23

5 486,75

5 562,55

5

4 345,24

4 527,84

4 718,10

4 849,37

4 916,36

4

3 840,47

4 001,85

4 170,01

4 286,03

4 345,24

3

3 394,33

3 536,97

3 685,60

3 788,13

3 840,47

2

3 000,02

3 126,09

3 257,45

3 348,08

3 394,33

1

2 651,52

2 762,94

2 879,04

2 959,14

3 000,02 »

2)

gli articoli da 4 a 17 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 4

Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 910,82 EUR e a 1 214,42 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 170,35 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 372,24 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 252,56 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 90,93 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 504,89 EUR.

Con effetto dal 14 luglio 2009, l’importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 362,95 EUR.

Articolo 6

Con effetto dal 1o gennaio 2010, l’indennità a chilometro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra

0 e 200 km,

0,3786 EUR/km per il tratto di distanza tra

201 e 1 000  km,

0,6310 EUR/km per il tratto di distanza tra

1 001 e 2 000  km,

0,3786 EUR/km per il tratto di distanza tra

2 001 e 3 000  km,

0,1261 EUR/km per il tratto di distanza tra

3 001 e 4 000  km,

0,0608 EUR/km per il tratto di distanza tra

4 001 e 10 000  km,

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000  km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

189,29 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,

378,55 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

39,13 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,

31,55 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 113,88 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

662,31 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 335,85 EUR, il limite superiore a 2 671,72 EUR e la detrazione forfettaria a 1 214,42 EUR.

Articolo 10

Con effetto dal 1o luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

GRUPPO DI FUNZIONI

1.7.2009

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 826,60

5 947,77

6 071,45

6 197,71

6 326,60

6 458,17

6 592,47

17

5 149,70

5 256,79

5 366,11

5 477,70

5 591,61

5 707,90

5 826,60

16

4 551,44

4 646,09

4 742,71

4 841,34

4 942,01

5 044,79

5 149,70

15

4 022,68

4 106,33

4 191,73

4 278,90

4 367,88

4 458,72

4 551,44

14

3 555,35

3 629,29

3 704,76

3 781,80

3 860,45

3 940,73

4 022,68

13

3 142,31

3 207,66

3 274,36

3 342,46

3 411,96

3 482,92

3 555,35

III

12

4 022,61

4 106,26

4 191,65

4 278,81

4 367,79

4 458,61

4 551,33

11

3 555,31

3 629,24

3 704,71

3 781,75

3 860,39

3 940,66

4 022,61

10

3 142,29

3 207,64

3 274,34

3 342,43

3 411,93

3 482,88

3 555,31

9

2 777,26

2 835,01

2 893,97

2 954,14

3 015,57

3 078,28

3 142,29

8

2 454,63

2 505,67

2 557,78

2 610,97

2 665,26

2 720,68

2 777,26

II

7

2 777,20

2 834,96

2 893,93

2 954,12

3 015,56

3 078,28

3 142,31

6

2 454,51

2 505,56

2 557,68

2 610,87

2 665,18

2 720,61

2 777,20

5

2 169,32

2 214,44

2 260,50

2 307,51

2 355,51

2 404,50

2 454,51

4

1 917,26

1 957,14

1 997,84

2 039,40

2 081,82

2 125,12

2 169,32

I

3

2 361,91

2 410,93

2 460,97

2 512,05

2 564,18

2 617,40

2 671,72

2

2 088,03

2 131,37

2 175,60

2 220,76

2 266,85

2 313,89

2 361,91

1

1 845,91

1 884,22

1 923,33

1 963,24

2 003,99

2 045,58

2 088,03

Articolo 11

Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

837,82 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

496,72 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 12

Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 001,90 EUR, il limite superiore a 2 003,78 EUR e la detrazione forfettaria a 910,82 EUR.

Con effetto dal 14 luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 881,45 EUR e il limite superiore a 2 074,00 EUR.

Articolo 13

Con effetto dal 1o luglio 2009, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (*1) sono fissate rispettivamente a 381,79 EUR, 576,26 EUR, 630,06 EUR e 858,98 EUR.

Articolo 14

Con effetto dal 1o luglio 2009, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (*2) si applica il coefficiente 5,511255.

Articolo 15

Con effetto dal 1o luglio 2009, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla seguente:

1.7.2009

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 902,14

17 612,39

18 352,49

18 352,49

18 352,49

18 352,49

 

 

15

14 938,67

15 566,42

16 220,54

16 671,82

16 902,14

17 612,39

 

 

14

13 203,29

13 758,11

14 336,24

14 735,10

14 938,67

15 566,42

16 220,54

16 902,14

13

11 669,50

12 159,87

12 670,85

13 023,37

13 203,29

 

 

 

12

10 313,89

10 747,30

11 198,91

11 510,48

11 669,50

12 159,87

12 670,85

13 203,29

11

9 115,76

9 498,82

9 897,97

10 173,34

10 313,89

10 747,30

11 198,91

11 669,50

10

8 056,81

8 395,37

8 748,15

8 991,54

9 115,76

9 498,82

9 897,97

10 313,89

9

7 120,87

7 420,10

7 731,90

7 947,02

8 056,81

 

 

 

8

6 293,66

6 558,13

6 833,71

7 023,84

7 120,87

7 420,10

7 731,90

8 056,81

7

5 562,55

5 796,29

6 039,86

6 207,90

6 293,66

6 558,13

6 833,71

7 120,87

6

4 916,36

5 122,95

5 338,23

5 486,75

5 562,55

5 796,29

6 039,86

6 293,66

5

4 345,24

4 527,84

4 718,10

4 849,37

4 916,36

5 122,95

5 338,23

5 562,55

4

3 840,47

4 001,85

4 170,01

4 286,03

4 345,24

4 527,84

4 718,10

4 916,36

3

3 394,33

3 536,97

3 685,60

3 788,13

3 840,47

4 001,85

4 170,01

4 345,24

2

3 000,02

3 126,09

3 257,45

3 348,08

3 394,33

3 536,97

3 685,60

3 840,47

1

2 651,52

2 762,94

2 879,04

2 959,14

3 000,02

 

 

 

Articolo 16

Con effetto dal 1o luglio 2009, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1o maggio 2004 è fissato a:

131,71 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,

201,94 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 17

Con effetto dal 14 luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Grado

1

2

3

4

5

6

7

Stipendi base per lavoro a tempo pieno

1 679,08

1 956,12

2 120,85

2 299,45

2 493,09

2 703,03

2 930,66

Grado

8

9

10

11

12

13

14

Stipendi base per lavoro a tempo pieno

3 177,45

3 445,03

3 735,14

4 049,67

4 390,70

4 760,44

5 161,33

Grado

15

16

17

18

19

 

 

Stipendi base per lavoro a tempo pieno

5 595,96

6 067,21

6 578,13

7 132,08

7 732,68

 

 

(*1)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1)."

(*2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).» "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)   GU L 348 del 29.12.2009, pag. 10.