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17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/1 |
REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1190/2010 DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2010
recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 che adegua con effetto dal 1o luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in particolare l’articolo 12,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 dello statuto e gli allegati VII, XI e XIII, nonché l’articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con sentenza 24 novembre 2010, causa C-40/10, la Corte di giustizia ha annullato l’articolo 2 e gli articoli da 4 a 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 del 23 dicembre 2009 (2). In conformità dell’articolo 266 del trattato, il Consiglio è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta. |
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(2) |
Per garantire che il potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere all’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea a titolo dell’esame annuale 2009. |
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(3) |
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 è così modificato:
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1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Con effetto dal 1o luglio 2009, all’articolo 66 dello statuto la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla seguente:
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2) |
gli articoli da 4 a 17 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 4 Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 910,82 EUR e a 1 214,42 EUR per le famiglie monoparentali. Articolo 5 Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 170,35 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 372,24 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 252,56 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 90,93 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 504,89 EUR. Con effetto dal 14 luglio 2009, l’importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 362,95 EUR. Articolo 6 Con effetto dal 1o gennaio 2010, l’indennità a chilometro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:
Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:
Articolo 7 Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:
Articolo 8 Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
Articolo 9 Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 335,85 EUR, il limite superiore a 2 671,72 EUR e la detrazione forfettaria a 1 214,42 EUR. Articolo 10 Con effetto dal 1o luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
Articolo 11 Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
Articolo 12 Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 001,90 EUR, il limite superiore a 2 003,78 EUR e la detrazione forfettaria a 910,82 EUR. Con effetto dal 14 luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 881,45 EUR e il limite superiore a 2 074,00 EUR. Articolo 13 Con effetto dal 1o luglio 2009, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (*1) sono fissate rispettivamente a 381,79 EUR, 576,26 EUR, 630,06 EUR e 858,98 EUR. Articolo 14 Con effetto dal 1o luglio 2009, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (*2) si applica il coefficiente 5,511255. Articolo 15 Con effetto dal 1o luglio 2009, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla seguente:
Articolo 16 Con effetto dal 1o luglio 2009, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1o maggio 2004 è fissato a:
Articolo 17 Con effetto dal 14 luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
(*1) Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1)." (*2) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).» " |
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
K. PEETERS