16.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1185/2010 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2010

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, l’articolo 18 e l’articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a un’inchiesta antisovvenzione («l’inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1628/2004 (2), un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati elettrodi di grafite attualmente classificabili al codice NC ex85451100 e dei relativi nippli attualmente classificabili al codice NC ex85459090, originari dell’India («le misure compensative definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 15,7 %, ad eccezione di una società, per la quale l’aliquota del dazio è stata fissata al 7 %.

(2)

Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elettrodi di grafite attualmente classificabili al codice NC ex85451100 e dei relativi nippli attualmente classificabili al codice NC ex85459090, originari dell’India («le misure antidumping definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem dello 0 %.

(3)

In seguito a un riesame intermedio parziale d’ufficio delle misure compensative il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1354/2008 (4), ha modificato i regolamenti (CE) n. 1628/2004 e (CE) n. 1629/2004. Le misure compensative definitive sono state modificate, passando a 6,3 % e a 7 % per le importazioni da esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 7,2 %. Le misure antidumping definitive sono state modificate, passando a 9,4 % e a 0 % per le importazioni da esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo dell’8,5 %.

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)

Il 18 giugno 2009, in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure compensative definitive in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di avvio di un riesame in previsione della scadenza di dette misure a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. La domanda è stata presentata da tre produttori UE del prodotto simile: Graftech International, SGL Carbon GmbH e Tokai ERFTCARBON GmbH («i richiedenti»), che rappresentano una quota consistente, nella fattispecie più del 90 %, della produzione totale dell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.

(5)

La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione.

(6)

Prima di avviare il riesame, e a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato all’amministrazione pubblica indiana di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e l’ha invitata a tenere consultazioni intese a chiarire la situazione riguardo al contenuto della domanda di riesame e a giungere a una soluzione concordata. L’amministrazione pubblica indiana ha accettato l’offerta e di conseguenza le consultazioni si sono svolte il 16 settembre 2009. Nel corso delle consultazioni non è stato possibile giungere a una soluzione concordata. Tuttavia si è tenuto debitamente conto delle osservazioni presentate dall’amministrazione pubblica indiana.

3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(7)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 17 settembre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6) («l’avviso di apertura»), l’avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

4.   Inchieste parallele

(8)

Con un avviso di apertura pubblicato il 17 settembre 2009 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7) la Commissione ha inoltre annunciato l’avvio di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping definitive a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (8).

5.   Inchiesta

5.1.   Periodo dell’inchiesta

(9)

L’inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2006 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

5.2.   Parti interessate dall’inchiesta

(10)

La Commissione ha formalmente informato dell’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza i richiedenti, altri produttori UE noti, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati nonché l’amministrazione pubblica indiana. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(11)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(12)

Tenuto conto del considerevole numero di importatori non collegati, si è ritenuto opportuno, a norma dell’articolo 27 del regolamento di base, valutare l’opportunità di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti di cui sopra sono state invitate, in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. Poiché tuttavia nessun importatore non collegato si è dichiarato disposto a collaborare, il campionamento non è stato necessario.

(13)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a coloro che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Sono pervenute risposte dai tre gruppi di produttori dell’Unione (cioè i richiedenti), da un produttore esportatore, da 17 utilizzatori e dall’amministrazione pubblica indiana. Nessun importatore ha dato la propria disponibilità nel quadro del campionamento, né altri importatori hanno fornito informazioni alla Commissione o si sono manifestati nel corso dell’inchiesta.

(14)

Solo uno dei due produttori esportatori indiani noti, segnatamente HEG Limited («HEG»), ha collaborato pienamente al riesame rispondendo al questionario. A tale proposito va osservato che nell’inchiesta iniziale la ragione sociale completa di detta società era Hindustan Electro Graphite Limited. Successivamente la società è stata denominata HEG Limited. Il secondo produttore esportatore che aveva collaborato nell’inchiesta iniziale, vale a dire Graphite India Limited («GIL») ha deciso di non rispondere al questionario relativo al presente riesame.

(15)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e il conseguente pregiudizio nonché l’interesse dell’Unione. Si è proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti parti interessate:

a)

produttori dell’Unione:

SGL Carbon GmbH, Wiesbaden e Meitingen, Germania,

Graftech Switzerland SA, Bussigny, Svizzera,

Graftech Iberica S.L., Ororbia, Spagna,

Tokai ERFTCARBON GmbH, Grevenbroich, Germania;

b)

produttore esportatore indiano:

HEG Limited, Bhopal;

c)

amministrazione pubblica indiana.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(16)

Il prodotto interessato dal presente riesame è lo stesso prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale, vale a dire alcuni sistemi di elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, attualmente classificabili al codice NC ex85451100, e i relativi nippli, attualmente classificabili al codice NC ex85459090, importati insieme o separatamente e originari dell’India («il prodotto in esame»).

(17)

Come nel procedimento iniziale, l’inchiesta ha confermato che il prodotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti dal produttore esportatore nel mercato interno indiano, così come quelli fabbricati e venduti nell’Unione dai produttori dell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base nonché gli stessi utilizzatori e costituiscono pertanto un prodotto simile a norma dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI

1.   Introduzione

(18)

In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame e alle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti sistemi, che secondo i richiedenti comportano la concessione di sovvenzioni.

 

Sistemi nazionali

a)

Sistema di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme — «AAS»)

b)

Sistema di credito sui dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPBS»)

c)

Sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d’importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCGS»)

 

Sistemi regionali

d)

Sistema di esenzione dall’imposta sull’elettricità (Electricity Duty Exemption Scheme — «EDES»).

(19)

I sistemi descritti alle lettere a), b e c) hanno come base una legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) [«Foreign Trade Act (Development and Regulation)»] del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza l’amministrazione pubblica indiana a pubblicare comunicazioni riguardanti la politica di esportazione e importazione, sintetizzate in documenti sulla politica del commercio estero, pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Ai fini del PIR in questione risultano pertinenti due documenti sulla politica del commercio estero: «politica sul commercio estero 04-09» e «politica sul commercio estero 09-14», l’ultimo dei quali è entrato in vigore nell’aprile 2009. L’amministrazione pubblica indiana ha inoltre definito procedure che disciplinano la politica sul commercio estero 04-09 e la politica sul commercio estero 09-14, pubblicandole in un manuale di procedure, vol. I (Handbook of Procedures, rispettivamente «HOP I 04-09» e «HOP I 09-14»). Anche il manuale è aggiornato regolarmente.

(20)

Il sistema indicato alla summenzionata lettera d) è gestito dalle autorità dello Stato di Madhya Pradesh.

2.   Sistema di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme — «AAS»)

(21)

Nel corso dell’inchiesta si è accertato che il produttore indiano che ha collaborato non ha ottenuto vantaggi dal sistema AAS durante il PIR. Non è stato pertanto necessario analizzare ulteriormente tale sistema nell’ambito della presente inchiesta.

3.   Sistema di credito sui dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPBS»)

a)   Base giuridica

(22)

La descrizione dettagliata del sistema DEPBS si trova al paragrafo 4.3 della politica sul commercio estero 04-09 e della politica sul commercio estero 09-14, nonché al capitolo 4 del HOP I 04-09 e del HOP I 09-14.

b)   Ammissibilità

(23)

Possono beneficiare di tale sistema tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c)   Attuazione pratica del DEPBS

(24)

Gli esportatori ammissibili possono chiedere crediti DEPBS, che sono calcolati come percentuale del valore dei prodotti esportati nel quadro di tale sistema. Le autorità indiane hanno fissato aliquote DEPBS per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame. Le aliquote sono calcolate utilizzando la Standard Input/Output Norm («SION»), che tiene conto del presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all’esportazione e dell’incidenza dei dazi doganali su tali presunte importazioni, indipendentemente dal fatto che siano stati pagati o meno dazi all’importazione.

(25)

Per poter beneficiare del sistema, una società deve esportare. Al momento dell’operazione di esportazione, l’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale operazione avviene nell’ambito del DEPBS. Affinché le merci possano essere esportate, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita per l’esportazione in cui è indicato, tra l’altro, l’importo del credito DEPBS che deve essere concesso per quella determinata operazione di esportazione. In questa fase della procedura l’esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, l’amministrazione pubblica indiana non ha alcun potere decisionale sulla concessione di un credito DEPBS. L’aliquota DEPBS per calcolare il beneficio è quella vigente al momento in cui è stata stilata la dichiarazione di esportazione. Non esiste quindi alcuna possibilità di modificare retroattivamente il livello del beneficio accordato.

(26)

È stato accertato che, in base ai principi contabili in uso in India, dopo l’adempimento dell’obbligo di esportazione i crediti DEPBS possono essere registrati, secondo il principio della competenza, come entrate sui conti commerciali. I crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce la cui importazione non è soggetta a restrizioni, ad eccezione dei beni strumentali. I beni importati grazie a tali crediti possono essere venduti sul mercato interno (previo pagamento dell’imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo. I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 12 mesi dalla data del rilascio.

(27)

Le domande per i crediti DEPBS sono trattate elettronicamente e possono riguardare una quantità illimitata di operazioni di esportazione. Di fatto non esistono scadenze rigorose per la domanda di crediti DEPBS. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazioni di esportazione presentate oltre le scadenze di cui al capitolo 4.47 del HOP I 04-09 e del HOP I 09-14. Inoltre, come stabilisce chiaramente il capitolo 9.3 del HOP I 04-09 e del HOP I 09-14, le domande pervenute oltre la scadenza dei termini possono sempre essere prese in considerazione previo versamento di una penale trascurabile (10 % della concessione).

(28)

Si è accertato che il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha beneficiato di questo regime durante il PIR.

d)   Conclusioni relative al DEPBS

(29)

Il DEPBS costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. I crediti DEPBS rappresentano un contributo finanziario concesso dall’amministrazione pubblica indiana poiché sono usati per compensare dazi all’importazione, riducendo così le entrate dell’amministrazione pubblica indiana relative al versamento di dazi altrimenti dovuti. I crediti DEPBS avvantaggiano inoltre l’esportatore in quanto ne migliorano la liquidità.

(30)

Il DEPBS è altresì condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(31)

Tale regime non può essere considerato un sistema legittimo di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, come sostiene il produttore esportatore indiano che ha collaborato. Non si tratta di un sistema conforme alle norme rigorose enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione del dazio) e nell’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è tenuto a usare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Inoltre, non è stato istituito alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione, ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III, del regolamento di base. Infine, gli esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importino fattori produttivi. Per ottenere tali vantaggi è sufficiente esportare dei beni, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano nel mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano beni utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del DEPBS.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(32)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio per il beneficiario effettivamente accertato durante il periodo dell’inchiesta del riesame. A tale proposito si è ritenuto che il vantaggio fosse ottenuto dal beneficiario al momento dell’operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale regime. In questa fase l’amministrazione pubblica indiana è tenuta a rinunciare ai dazi doganali, il che a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base costituisce un contributo finanziario.

(33)

Alla luce di quanto precede, si è ritenuto opportuno stabilire che il vantaggio conferito a titolo del DEPBS corrisponde alla somma dei crediti acquisiti per tutte le operazioni di esportazione effettuate durante il PIR.

(34)

Il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che nel suo caso tutti i crediti DEPBS ottenuti sono stati utilizzati unicamente per la fabbricazione del prodotto in esame, sebbene in linea di principio sia consentito cederli o utilizzarli per l’importazione di altri materiali. La società ha asserito che il DEPBS è pertanto un normale sistema di restituzione del dazio e che solo le restituzioni di dazi eccessive devono essere oggetto di compensazione. Questa argomentazione va tuttavia respinta poiché, come indicato nel considerando 31, il DEPBS non è considerato un sistema legittimo di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, come ha riconosciuto anche l’amministrazione pubblica indiana. Non è quindi pertinente considerare come l’esportatore usi effettivamente le licenze ottenute nel quadro di tale sistema. È al momento delle operazioni di esportazione effettuate nell’ambito di tale sistema che agli esportatori viene irrevocabilmente concesso un vantaggio, non al momento del successivo utilizzo della licenza.

(35)

Qualora siano state presentate richieste motivate, per calcolare l’importo delle sovvenzioni (numeratore) sono state dedotte dai crediti così calcolati le tasse di domanda necessarie per avere accesso alla sovvenzione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

(36)

In conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato totale relativo alle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta del riesame (in quanto denominatore adeguato), poiché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(37)

Considerato quanto precede, il tasso di sovvenzione accertato riguardo a questo sistema per il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta durante il PIR è pari al 5,7 %.

4.   Sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d’importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCGS»)

a)   Base giuridica

(38)

La descrizione dettagliata del sistema EPCGS si trova al capitolo 5 della politica sul commercio estero 04-09 e della politica sul commercio estero 09-14 nonché al capitolo 5 del HOP I 04-09 e del HOP I 09-14.

b)   Ammissibilità

(39)

Possono beneficiare del sistema i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori e i fornitori di servizi.

c)   Applicazione pratica

(40)

A condizione che osservi l’obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali (nuovi e, dall’aprile 2003, di seconda mano di non oltre dieci anni) pagando un’aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e dietro versamento di un’imposta, l’amministrazione pubblica indiana rilascia una licenza EPCGS. Dall’aprile 2000, tale sistema concede una riduzione del dazio all’importazione del 5 % su tutti i beni strumentali importati nel quadro del sistema stesso. Fino al 31 marzo 2000, le aliquote dei dazi in vigore erano dell’11 % (con possibilità di un supplemento del 10 %) e, nel caso di importazioni di valore elevato, dello 0 %. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere usati, per un certo periodo, nel processo produttivo di un determinato quantitativo di beni destinati all’esportazione. Secondo la nuova politica del commercio estero 09-14 i beni strumentali possono essere importati con un’aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro del sistema EPCGS, ma in tal caso il periodo per adempiere all’obbligo di esportazione è più breve.

(41)

Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il fabbricante nazionale dei beni strumentali può avvalersi della facoltà di importare in franchigia dal dazio le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il fabbricante nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi a presunte esportazioni per quanto riguarda la fornitura di beni strumentali al titolare di una licenza EPCGS.

(42)

Si è accertato che il produttore esportatore che ha collaborato ha beneficiato di questo sistema durante il PIR.

d)   Conclusioni relative al sistema EPCGS

(43)

Il sistema EPCGS costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dall’amministrazione pubblica indiana, poiché tale concessione rappresenta una rinuncia a entrate che le sarebbero altrimenti dovute. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore dato che i dazi risparmiati sulle importazioni ne migliorano la liquidità.

(44)

Il sistema EPCGS, poi, è condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, esso è pertanto ritenuto specifico e compensabile. Il produttore esportatore che ha collaborato ha sostenuto che le sovvenzioni nel quadro del sistema EPCGS non dovrebbero più essere considerate condizionate all’andamento delle esportazioni, per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali, se l’obbligo di esportazione era già stato adempiuto prima del PIR. Esse non dovrebbero quindi essere considerate sovvenzioni specifiche e non dovrebbero essere oggetto di compensazione. Questa argomentazione va tuttavia respinta. Va evidenziato che la sovvenzione stessa era condizionata all’andamento delle esportazioni, vale a dire non sarebbe stata concessa in mancanza dell’obbligo di esportazione da parte della società.

(45)

Il sistema EPCGS non può essere considerato un sistema legittimo di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I sistemi legittimi, descritti all’allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, poiché questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all’esportazione.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(46)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell’industria in questione. A detto importo sono stati aggiunti gli interessi perché corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d’interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(47)

In conformità dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione così calcolato è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni realizzato durante il PIR (in quanto denominatore adeguato), poiché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni.

(48)

Il tasso di sovvenzione accertato riguardo a questo sistema per il produttore esportatore che ha collaborato durante il PIR è pari allo 0,9 %.

5.   Sistema di esenzione dall’imposta sull’elettricità (Electricity Duty Exemption Scheme — «EDES») — sistema regionale dello Stato di Madhya Pradesh

(49)

In base alla strategia per la promozione dell’industria (Industrial Promotion Policy) del 2004 lo stato di Madhya Pradesh concede un’esenzione dall’imposta sull’elettricità alle imprese industriali che investono nella produzione di energia elettrica destinata a un consumo vincolato.

a)   Base giuridica

(50)

Una descrizione dettagliata del sistema EDES figura nella comunicazione n. 29 dell’amministrazione pubblica di Madhya Pradesh, del 21 luglio 2006, e nell’ordinanza n. 4238-XIII-2006, allegato C, del 12 luglio 2006.

b)   Ammissibilità

(51)

Ogni fabbricante che investa un determinato importo del capitale nella costruzione di una centrale elettrica nello stato di Madhya Pradesh può beneficiare di tale sistema.

c)   Applicazione pratica

(52)

Il sistema EDES prevede l’esenzione dal pagamento dall’imposta sull’elettricità, un’imposta locale sulle vendite di norma dovuta nel Madhya Pradesh, per le società che investono un determinato importo di capitale nella costruzione di una centrale elettrica. L’esenzione è concessa per un certo periodo in funzione del valore dell’investimento. Lo scopo del sistema è quello di sviluppare l’infrastruttura, poiché le centrali elettriche statali non riescono a fornire sufficiente elettricità alle società della zona. L’esenzione dall’imposta è concessa solo per un uso vincolato dell’energia.

(53)

Si è accertato che il produttore esportatore che ha collaborato ha beneficiato di questo sistema durante il PIR.

d)   Conclusioni relative al sistema EDES

(54)

Il sistema EDES costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. L’esenzione dall’imposta costituisce un contributo finanziario accordato dall’amministrazione pubblica del Madhya Pradesh, poiché tale concessione rappresenta una rinuncia a entrate che sarebbero altrimenti dovute. La riduzione dell’imposta conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore dato che l’imposta non versata per l’acquisto di elettricità ne migliora la liquidità.

(55)

Il sistema EDES non è condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni. Esso inoltre non è limitato di diritto a determinate zone geografiche nello stato di Madhya Pradesh oppure a società o settori industriali precisi. Il produttore esportatore che ha collaborato ha quindi sostenuto che tale regime non va considerato specifico e non deve pertanto essere oggetto di compensazione, poiché la sua ammissibilità si basa su criteri economici neutri e oggettivi.

(56)

A causa della mancata cooperazione da parte dell’amministrazione pubblica del Madhya Pradesh, la Commissione non è tuttavia potuta giungere a una conclusione definitiva su detto sistema circa la specificità e l’applicazione pratica di tale legge e il livello di discrezionalità di cui gode l’autorità che concede l’esenzione nel decidere sulle domande. È infatti impossibile determinare con certezza il rispetto dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera b), dato che non si è potuto stabilire se l’amministrazione pubblica del Madhya Pradesh applichi criteri o condizioni oggettivi nella concessione della sovvenzione. Pertanto, benché si sia dimostrato che il sistema non è specifico di diritto, non è ancora chiaro se non sia specifico di fatto. Di conseguenza, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera c), e dell’articolo 4, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento di base, esso è ritenuto specifico e compensabile.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(57)

L’importo della sovvenzione è stato calcolato in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base considerando l’imposta sulle vendite non versata per quanto riguarda l’elettricità acquistata durante il PIR (numeratore) e il fatturato totale delle vendite della società (denominatore), poiché il sistema EDES non è condizionato all’andamento delle esportazioni e l’uso dell’elettricità non era limitato alla fabbricazione del prodotto in esame.

(58)

Il tasso di sovvenzione accertato riguardo a questo sistema per il produttore esportatore che ha collaborato durante il PIR è pari allo 0,5 %.

6.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(59)

Per il produttore esportatore oggetto dell’inchiesta l’importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, determinato conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è pari al 7,1 %. Gli importi della sovvenzione superano la soglia minima di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(60)

Il livello delle sovvenzioni stabilito nel corso dell’attuale procedimento corrisponde a quello del 7,2 % accertato per lo stesso produttore esportatore durante il più recente riesame intermedio.

(61)

Si ritiene pertanto che conformemente all’articolo 18 del regolamento di base la sovvenzione sia continuata durante il PIR.

SISTEMI

AAS

DEPBS

EPCGS

EDES

Totale

HEG Ltd.

non pertinente

5,7 %

0,9 %

0,5 %

7,1 %

7.   Conclusioni relative al rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni

(62)

In conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischiasse di comportare il persistere o la reiterazione delle sovvenzioni.

(63)

A tale riguardo si ricorda che solo uno dei due produttori esportatori noti del prodotto in esame ha collaborato. È risultato che durante il PIR il produttore esportatore che collaborato ha continuato a beneficiare della sovvenzione compensabile delle autorità indiane. I sistemi di sovvenzione analizzati in precedenza conferiscono vantaggi ricorrenti e niente indica che tali programmi saranno gradualmente abbandonati o modificati in un futuro prossimo o che il produttore esportatore che ha collaborato smetterà di ottenere benefici da tali sistemi. I sistemi in questione vengono mantenuti nella politica sul commercio estero 09-14.

(64)

Per quanto riguarda l’altro produttore esportatore indiano noto, in base alla domanda di riesame ha continuato a beneficiare dei sistemi di sovvenzionamento analizzati in precedenza. Non si dispone di informazioni che indichino il contrario. Si conclude pertanto che le sovvenzioni sono persistite nell’intero paese.

(65)

Alla luce dei risultati enunciati sopra si conclude che le sovvenzioni sono persistite durante il PIR e rischiano di persistere in futuro.

(66)

Poiché si è dimostrato che le sovvenzioni sono persistite durante il PIR e che rischiano di persistere in futuro, la questione del rischio di reiterazione delle sovvenzioni è irrilevante.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

1.   Produzione dell’Unione

(67)

Nell’Unione il prodotto simile è fabbricato da cinque società o gruppi di società, la cui produzione costituisce la produzione totale dell’Unione del prodotto simile ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.   Industria dell’Unione

(68)

Due dei cinque gruppi di società non hanno sostenuto la domanda di riesame e non hanno collaborato all’inchiesta di riesame rispondendo al questionario. I tre seguenti gruppi di produttori hanno presentato la domanda di riesame e hanno accettato di collaborare: Graftech International, SGL Carbon GmbH e Tokai ERFTCARBON GmbH.

(69)

Questi tre gruppi di produttori costituiscono una quota consistente della produzione totale dell’Unione del prodotto simile, poiché rappresentano più del 90 % della produzione totale dell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite, come indicato al considerando 4. Essi costituiscono pertanto l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base e saranno denominati di seguito «l’industria dell’Unione».

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Osservazione preliminare

(70)

Poiché solo un produttore esportatore indiano del prodotto in esame ha collaborato alla presente inchiesta, i dati relativi alle importazioni di tale prodotto originario dell’India nell’Unione non sono presentati in forma dettagliata al fine di tutelare la riservatezza, in conformità dell’articolo 29 del regolamento di base.

(71)

La situazione dell’industria degli elettrodi di grafite è strettamente connessa a quella del settore dell’acciaio, poiché gli elettrodi di grafite sono principalmente utilizzati nell’industria dell’acciaio magnetico. A tale proposito è opportuno evidenziare che nel periodo compreso tra il 2007 e i primi tre trimestri del 2008 il settore dell’acciaio era caratterizzato da condizioni di mercato molto favorevoli, che si ripercuotevano anche sull’industria degli elettrodi di grafite.

(72)

Va osservato che i volumi di vendita degli elettrodi di grafite hanno un andamento più o meno analogo a quello del volume di produzione dell’acciaio. Tuttavia, i contratti di fornitura degli elettrodi di grafite, relativi ai prezzi e ai quantitativi, sono di norma negoziati per periodi di 6-12 mesi. Esiste quindi un intervallo di tempo tra l’evoluzione del volume delle vendite derivante da variazioni della domanda e il conseguente effetto sui prezzi.

2.   Consumo sul mercato dell’Unione

(73)

Il consumo dell’Unione è stato calcolato in base ai volumi delle vendite dell’industria dell’Unione nel mercato UE, a una stima dei volumi delle vendite degli altri produttori dell’Unione nel mercato UE, ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat e ai dati raccolti a norma dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento di base. Come nell’ambito dell’inchiesta iniziale (9), non si è tenuto conto di alcune importazioni, poiché in base alle informazioni disponibili non sembravano riferirsi al prodotto che è oggetto dell’inchiesta.

(74)

Tra il 2006 e il PIR il consumo dell’Unione è diminuito del 25 % circa e il calo maggiore si è verificato tra il 2008 e il PIR. Va osservato che, a causa delle condizioni di mercato particolarmente favorevoli all’inizio del periodo in esame, il consumo dell’Unione era a livelli molto alti ed era aumento del 30 % tra il periodo dell’inchiesta iniziale e il 2006.

Tabella 1

 

2006

2007

2008

PIR

Consumo totale dell’Unione (in tonnellate)

170 035

171 371

169 744

128 437

Indice (2006 = 100)

100

101

100

76

3.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dall’India

(75)

Il volume delle importazioni originarie dell’India («il paese interessato») è aumento costantemente di 143 punti percentuali nel corso del periodo in esame, raggiungendo il livello di 5 000 — 7 000 tonnellate durante il PIR. La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è più che triplicata tra il 2006 e il PIR, arrivando al 5 % circa. La quota di mercato stava era ancora in crescita durante il PIR, nonostante il significativo calo della domanda. I prezzi delle importazioni dal paese interessato sono aumentati del 52 % nel corso del periodo in esame, seguendo un andamento analogo a quello dei prezzi dell’industria dell’Unione, ma sono rimasti considerevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. I dati della tabella 2 non sono indicati in cifre esatte per motivi di riservatezza, poiché vi sono solo due produttori esportatori noti in India.

Tabella 2

 

2006

2007

2008

PIR

Volume delle importazioni dal paese interessato (t)

fra 2 000 e

3 000

fra 3 000 e

4 000

fra 7 000 e

9 000

fra 5 000 e

7 000

Indice (2006 = 100)

100

123

318

243

Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

Circa

1,5 %

Circa

2 %

Circa

5 %

Circa

5 %

Prezzo delle importazioni dal paese interessato (EUR/t)

Circa

2 000

Circa

2 600

Circa

3 000

Circa

3 200

Indice (2006 = 100)

100

133

145

152

4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(76)

Come disposto dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha proceduto a una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti in grado di incidere sulla situazione dell’industria dell’Unione.

4.1.   Produzione

(77)

Nel PIR la produzione è calata del 29 % rispetto al 2006. La produzione dell’industria dell’Unione nel 2007 inizialmente è aumentata del 2 % rispetto al 2006, per poi calare bruscamente, in particolare durante il PIR.

Tabella 3

 

2006

2007

2008

PIR

Produzione (in tonnellate)

272 468

278 701

261 690

192 714

Indice (2006 = 100)

100

102

96

71

4.2.   Capacità produttiva e tassi di utilizzo della capacità

(78)

Tra il 2006 e il PIR la capacità produttiva ha registrato un leggero calo (2 % nel complesso). Poiché la produzione è calata anche nel 2008, in particolare durante il PIR, l’utilizzo della capacità produttiva che ne deriva indica un calo complessivo di 25 punti percentuali tra il 2006 e il PIR.

Tabella 4

 

2006

2007

2008

PIR

Capacità produttiva (in tonnellate)

298 500

292 250

291 500

293 500

Indice (2006 = 100)

100

98

98

98

Utilizzo della capacità

91 %

95 %

90 %

66 %

Indice (2006 = 100)

100

104

98

72

4.3.   Scorte

(79)

Il livello delle scorte finali dell’industria dell’Unione è rimasto stabile nel 2007 rispetto al 2006, ma poi è calato del 10 % nel 2008. Nel PIR il livello delle scorte è lievemente aumentato, pur restando inferiore del 5 % a quello registrato nel 2006.

Tabella 5

 

2006

2007

2008

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

21 407

21 436

19 236

20 328

Indice (2006 = 100)

100

100

90

95

4.4.   Volume delle vendite

(80)

Le vendite dell’industria dell’Unione nel mercato UE ad acquirenti indipendenti sono calate del 39 % nel corso del periodo in esame. Tali vendite registravano livelli molto alti all’inizio del periodo in esame, essendo aumentate del 70 % rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale. I volumi delle vendite sono calati lievemente nel corso del 2007 e del 2008, ma sono rimasti a un livello relativamente alto (nel 2008 superavano ancora del 47 % il livello registrato nel periodo dell’inchiesta iniziale). I volumi delle vendite sono calati significativamente tra il 2008 e il PIR (di circa un terzo).

Tabella 6

 

2006

2007

2008

PIR

Volume delle vendite dell’Unione ad acquirenti indipendenti (t)

143 832

139 491

124 463

88 224

Indice (2006 = 100)

100

97

87

61

4.5.   Quota di mercato

(81)

La quota di mercato dell’industria dell’Unione è calata progressivamente di quasi 16 punti percentuali tra il 2006 e il PIR (dall’84,6 % al 68,7 %).

Tabella 7

 

2006

2007

2008

PIR

Quota di mercato dell’industria dell’Unione

84,6 %

81,4 %

73,3 %

68,7 %

Indice (2006 = 100)

100

96

87

81

4.6.   Crescita

(82)

Tra il 2006 e il PIR il consumo dell’Unione è diminuito del 25 % circa. L’industria dell’Unione ha perso quasi 16 punti percentuali della sua quota di mercato, mentre la quota di mercato delle importazioni in questione è aumentata di 3,4 punti percentuali.

4.7.   Occupazione

(83)

Tra il 2006 e il PIR l’occupazione nell’industria dell’Unione è diminuita del 7 %.

Tabella 8

 

2006

2007

2008

PIR

Occupazione in rapporto al prodotto in esame (dipendenti)

1 942

1 848

1 799

1 804

Indice (2006 = 100)

100

95

93

93

4.8.   Produttività

(84)

La produttività della manodopera dell’industria dell’Unione, in termini di produzione annua per dipendente, è diminuita del 24 % tra il 2006 e il PIR. È aumentata lievemente nel corso del 2007 e del 2008, prima di calare del 25 % circa durante il PIR.

Tabella 9

 

2006

2007

2008

PIR

Produttività (t/dipendente)

140

151

146

107

Indice (2006 = 100)

100

107

104

76

4.9.   Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi sul mercato interno

(85)

I prezzi di vendita unitari dell’industria dell’Unione hanno registrato un andamento positivo, essendo aumentati del 40 % durante il periodo in esame. Questa circostanza è dovuta: i) al livello generale dei prezzi sul mercato, ii) alla necessità di recuperare l’aumento dei costi di produzione e iii) al modo in cui vengono stabili i prezzi dei contratti di fornitura.

(86)

Nel 2007 e nel 2008 l’industria dell’Unione è stata in grado di aumentare i prezzi nel quadro di un generale aumento dei prezzi sul mercato dovuto a una forte e ininterrotta domanda di elettrodi di grafite. Tale domanda era una conseguenza delle condizioni di mercato particolarmente favorevoli che hanno caratterizzato il settore dell’acciaio fino ai primi tre trimestri del 2008, come indicato al considerando 71.

(87)

I prezzi sono aumentati anche nel 2007 e nel 2008, in parte per coprire i crescenti costi di produzione, segnatamente per quanto riguarda le materie prime. Tra il 2006 e il 2008 i costi sono cresciuti del 23 %. L’industria dell’Unione è stata tuttavia in grado di compensare tale crescita aumentando considerevolmente i propri prezzi (+ 33 %).

(88)

Durante il PIR i prezzi hanno continuato ad aumentare, sebbene in misura minore (+ 5 %). Il mancato calo dei prezzi in un periodo di crollo della domanda è dovuto al modo in cui nel mercato vengono definiti i contratti di fornitura così come al fatto che la maggior parte dei contratti di fornitura del 2009 erano stati conclusi nel 2008. Come indicato al considerando 72 i volumi di vendita degli elettrodi di grafite hanno un andamento più o meno analogo a quello della produzione di acciaio. La negoziazione dei contratti di fornitura degli elettrodi di grafite per periodi di 6-12 mesi può tuttavia comportare un ritardo nella ripercussione sui prezzi di qualsiasi variazione (crescita o calo) della domanda. I contratti sono negoziati sulla base di previsioni in termini di volumi di vendita che possono differenziarsi dall’effettivo livello di vendite raggiunto, di conseguenza è possibile che l’andamento dei prezzi in un determinato periodo non segua necessariamente l’andamento dei volumi di vendita nello stesso periodo. È quanto è accaduto nel PIR, quando i volumi di vendita sono diminuiti, ma i prezzi sono rimasti alti, poiché la maggior parte dei contratti di fornitura del 2009 era stata conclusa nel 2008 e alcune consegne previste per il 2008 sono state rinviate al 2009. L’aumento dei prezzi del 5 % durante il PIR non è stato tuttavia sufficiente a coprire gli aumenti dei costi (+ 13 %), come era avvenuto nei periodi precedenti. Dopo il PIR i prezzi sono stati rinegoziati a prezzi inferiori.

(89)

Come indicato al considerando 75, i prezzi delle importazioni dal paese interessato hanno seguito un andamento analogo a quello dei prezzi dell’industria dell’Unione, pur mantenendosi costantemente inferiori a questi ultimi.

Tabella 10

 

2006

2007

2008

PIR

Prezzo unitario sul mercato dell’Unione (EUR/t)

2 569

3 103

3 428

3 585

Indice (2006 = 100)

100

121

133

140

4.10.   Salari

(90)

Tra il 2006 e il PIR il salario medio per dipendente è aumentato del 15 %.

Tabella 11

 

2006

2007

2008

PIR

Costo del lavoro per dipendente su base annua (migliaia di EUR)

52

56

61

60

Indice (2006 = 100)

100

108

118

115

4.11.   Investimenti

(91)

Tra il 2006 e il PIR il flusso annuo di investimenti dell’industria dell’Unione nel prodotto in esame è aumentato del 37 %. Nel corso del PIR gli investimenti sono tuttavia diminuiti del 14 % rispetto al 2008.

Tabella 12

 

2006

2007

2008

PIR

Investimenti netti (in EUR)

30 111 801

45 383 433

47 980 973

41 152 458

Indice (2006 = 100)

100

151

159

137

4.12.   Redditività e utile sul capitale investito

(92)

Con un aumento dei costi del 40 % nel corso del periodo in esame, l’industria dell’Unione è ancora riuscita, tra il 2006 e il 2007, ad aumentare i propri prezzi in misura maggiore rispetto all’aumento dei costi. Ciò ha comportato un aumento della redditività pari al 19 % nel 2006 e al 26 % nel 2007. Tra il 2007 e il 2008 i prezzi e i costi sono aumentati parallelamente, pertanto il margine dell’industria dell’Unione è rimasto stabile al livello del 2007. La redditività è poi scesa nuovamente al 19 % nel PIR a causa dell’effetto sui costi del minore utilizzo della capacità produttiva e dell’aumento dei prezzi delle materie prime. La redditività è ulteriormente calata nel 2009, poiché l’industria dell’Unione ha dovuto rivedere i propri prezzi al ribasso per tener conto del calo generale dei prezzi di vendita nel mercato degli elettrodi di grafite, dovuto alla contrazione della domanda nel settore dell’acciaio.

(93)

L’utile sul capitale investito è aumentato, passando dal 71 % nel 2006 al 103 % nel 2007. Nel 2008 ha raggiunto un aumento del 119 % prima di scendere al 77 % durante il PIR. Complessivamente l’utile sul capitale investito è aumentato solo di 6 punti percentuali tra il 2006 e il PIR.

Tabella 13

 

2006

2007

2008

PIR

Redditività netta delle vendite dell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % delle vendite nette)

19 %

26 %

25 %

19 %

Utile sul capitale investito (in % del valore contabile netto degli investimenti)

71 %

103 %

119 %

77 %

4.13.   Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

(94)

Il flusso di cassa netto delle attività operative è aumentato tra il 2006 e il 2007. La tendenza all’aumento è continuata nel 2008, prima del calo durante il PIR. Complessivamente il flusso di cassa durante il PIR era superiore del 28 % rispetto all’inizio del periodo in esame.

(95)

Non sono emersi elementi per ritenere che l’industria dell’Unione abbia avuto difficoltà a reperire capitali, principalmente in ragione del fatto che alcuni produttori fanno parte di gruppi più grandi.

Tabella 14

 

2006

2007

2008

PIR

Flusso di cassa (in EUR)

109 819 535

159 244 026

196 792 707

140 840 498

Indice (2006 = 100)

100

145

179

128

4.14.   Entità del margine di sovvenzione

(96)

Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni dall’India, non si può considerare trascurabile l’incidenza dei margini effettivi di sovvenzione sull’industria dell’Unione.

4.15.   Ripresa dagli effetti negativi di sovvenzioni e dumping precedenti

(97)

Gli indicatori esaminati in precedenza mostrano un certo miglioramento nella situazione economica e finanziaria dell’industria dell’Unione in seguito all’istituzione nel 2004 di misure compensative e antidumping definitive. In particolare tra il 2006 e il 2008 l’industria dell’Unione ha beneficiato di un aumento dei prezzi e dei profitti, dovuto a condizioni di mercato particolarmente favorevoli che hanno consentito di mantenere la redditività e un elevato livello dei prezzi, benché, come indicato al considerando 81, la quota di mercato dell’industria dell’Unione stesse diminuendo. Nello stesso periodo, nonostante le misure in vigore la quota di mercato delle importazioni indiane è tuttavia aumentata e i prodotti indiani sono stati importati a prezzi inferiori a quelli dell’Unione. Durante il PIR la redditività dell’industria dell’Unione ha già iniziato a calare e il calo si è accentuato nel 2009 a causa dell’aumento dei costi e del limitato aumento dei prezzi.

5.   Incidenza delle importazioni sovvenzionate e di altri fattori

5.1.   Incidenza delle importazioni sovvenzionate

(98)

Nonostante il calo del consumo dell’Unione nel periodo in esame, il volume delle importazioni dal paese interessato è più che raddoppiato e la quota di mercato di tali importazioni è più che triplicato (si veda il considerando 75). Se non si tiene conto dei dazi compensativi e antidumping, le importazioni dal paese interessato durante il PIR avevano prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, anche se di meno del 2 %.

5.2.   Incidenza della crisi economica

(99)

A causa delle condizioni economiche particolarmente favorevoli che hanno caratterizzato il settore dell’acciaio e le industrie collegate, compresa quella degli elettrodi di grafite, l’industria dell’Unione si trovava in una condizione economica relativamente buona nel 2007 e nei primi tre trimestri del 2008, quando alla fine del 2008 è iniziata la crisi economica. Il fatto che i contratti di fornitura degli elettrodi di grafite vengano di norma negoziati per periodi di 6-12 mesi implica che si verifica un ritardo nella ripercussione sui prezzi di qualsiasi variazione (crescita o calo) della domanda. Dato che i contratti relativi al PIR erano stati negoziati in una fase in cui non era possibile prevedere la crisi economica, tale crisi durante il PIR ha avuto principalmente un’incidenza sui volumi, poiché per quanto riguarda i prezzi qualsiasi ripercussione sarebbe stata avvertita in ritardo dall’industria dell’Unione. A tale proposito va osservato che la situazione dell’industria dell’Unione si è deteriorata in certa misura già durante il periodo dell’andamento economico positivo, per la perdita della quota di mercato a favore delle importazioni dal paese interessato. Il fatto che questo deterioramento non abbia comportato ripercussioni negative di maggiore entità era dovuto in parte all’elevato livello della domanda nel periodo 2007-2008, che ha consentito all’industria dell’Unione di mantenere elevati volumi di produzione e di vendita, e in parte al fatto che quando tali volumi sono calati durante il PIR, è stato possibile mantenere i prezzi grazie all’intervallo di tempo descritto in precedenza.

5.3.   Importazioni da altri paesi

(100)

Data l’inclusione di prodotti diversi dal prodotto oggetto dell’inchiesta nei dati sulle importazioni disponibili per codici NC forniti da Eurostat, è stata effettuata la seguente analisi, basata sui dati relativi alle importazioni a livello di codice TARIC, integrati dalle informazioni ricavate dai dati raccolti a norma dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento di base. Di alcune informazioni non si è tenuto conto poiché in base alle informazioni disponibili non sembravano riferirsi al prodotto che è oggetto dell’inchiesta.

(101)

Si stima che il volume delle importazioni da altri paesi terzi sia aumentato del 63 %, passando da circa 11 000 tonnellate nel 2006 a circa 18 500 tonnellate nel PIR. La quota di mercato delle importazioni da altri paesi è salita dal 6,6 % nel 2006 al 14,4 % nel PIR. Il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato del 42 % tra il 2006 e il PIR. La maggior parte delle importazioni sembra provenire dalla Repubblica popolare cinese («RPC»), dalla Russia, dal Giappone e dal Messico, gli unici paesi con singole quote di mercato superiori all’1 % durante il PIR. Le importazioni originarie di questi paesi sono oggetto di un’analisi più approfondita nei considerando seguenti. Le importazioni da altri nove paesi che rappresentano una quota di mercato complessiva pari a solo 2 % circa non vengono ulteriormente esaminate.

(102)

La quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata di 2,4 punti percentuali nel corso del periodo in esame (passando dallo 0,2 % al 2,6 %). In base alle informazioni disponibili tali importazioni sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e anche a quelli delle importazioni originarie dell’India.

(103)

La quota di mercato delle importazioni originarie della Russia è aumentata di 4,2 punti percentuali nel corso del periodo in esame (passando dall’1,9 % al 6,1 %). In base alle informazioni disponibili tali importazioni sono state effettuate a prezzi lievemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, ma più alti di quelli delle importazioni originarie dell’India.

(104)

La quota di mercato delle importazioni originarie del Giappone è diminuita di 0,4 punti percentuali nel corso del periodo in esame (passando dal 2,0 % all’1,6 %). In base alle informazioni disponibili tali importazioni sono state effettuate a prezzi analoghi o superiori a quelli dell’industria dell’Unione e superiori anche a quelli delle importazioni originarie dell’India.

(105)

La quota di mercato delle importazioni originarie del Messico è aumentata di 1,0 punti percentuale nel corso del periodo in esame (passando dallo 0,9 % all’1,9 %). In base alle informazioni disponibili tali importazioni sono state effettuate a prezzi superiori a quelli dell’industria dell’Unione e anche a quelli delle importazioni originarie dell’India.

(106)

In conclusione non si può escludere che l’evoluzione delle importazioni dalla RPC e dalla Russia abbia potuto in qualche misura contribuire al deterioramento della quota di mercato dell’industria dell’Unione. Dato il carattere generale dei dati provenienti dalle statistiche sulle importazioni, che non consentono un confronto dei prezzi per tipo di prodotto, come è stato possibile per l’India sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal produttore esportatore, non è stato tuttavia possibile stabilire con certezza l’incidenza delle importazioni dalla RPC e dalla Russia.

Tabella 15

 

2006

2007

2008

PIR

Volume delle importazioni da altri paesi (in tonnellate)

11 289

11 243

19 158

18 443

Indice (2006 = 100)

100

100

170

163

Quota di mercato delle importazioni dagli altri paesi

6,6 %

6,6 %

11,3 %

14,4 %

Prezzo delle importazioni dagli altri paesi (EUR/t)

2 467

3 020

3 403

3 508

Indice (2006 = 100)

100

122

138

142

 

2006

2007

2008

PIR

Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)

421

659

2 828

3 380

Indice (2006 = 100)

100

157

672

804

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC

0,2 %

0,4 %

1,7 %

2,6 %

Prezzo delle importazioni dalla RPC (EUR/t)

1 983

2 272

2 818

2 969

Indice (2006 = 100)

100

115

142

150

 

2006

2007

2008

PIR

Volume delle importazioni dalla Russia (in tonnellate)

3 196

2 887

8 441

7 821

Indice (2006 = 100)

100

90

264

245

Quota di mercato delle importazioni dalla Russia

1,9 %

1,7 %

5,0 %

6,1 %

Prezzo delle importazioni dalla Russia (EUR/t)

2 379

2 969

3 323

3 447

Indice (2006 = 100)

100

125

140

145

 

2006

2007

2008

PIR

Volume delle importazioni dal Giappone (in tonnellate)

3 391

2 223

3 731

2 090

Indice (2006 = 100)

100

66

110

62

Quota di mercato delle importazioni dal Giappone

2,0 %

1,3 %

2,2 %

1,6 %

Prezzo delle importazioni dal Giappone (EUR/t)

2 566

3 131

3 474

3 590

Indice (2006 = 100)

100

122

135

140

 

2006

2007

2008

PIR

Volume delle importazioni dal Messico (in tonnellate)

1 478

2 187

2 115

2 465

Indice (2006 = 100)

100

148

143

167

Quota di mercato delle importazioni dal Messico

0,9 %

1,3 %

1,2 %

1,9 %

Prezzo delle importazioni dal Messico (EUR/t)

2 634

3 629

4 510

4 554

Indice (2006 = 100)

100

138

171

173

6.   Conclusioni

(107)

Come illustrato al considerando 75, il volume delle importazioni dal paese interessato è più che raddoppiato tra il 2006 e il PIR. Poiché il consumo è diminuito quasi del 25 % durante lo stesso periodo, si è registrato un forte incremento della quota di mercato degli esportatori indiani, che è passata dall’1,5 % nel 2006 al 5 % durante il PIR. I prezzi delle esportazioni indiane nell’Unione, sebbene siano notevolmente aumentati nel periodo in esame a causa dei prezzi di mercato generalmente elevati, sono rimasti inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.

(108)

Tra il 2006 e il PIR, nonostante le misure compensative e antidumping in vigore, una serie di indicatori importanti ha avuto un’evoluzione negativa: i volumi di produzione e di vendita sono calati rispettivamente del 29 % e del 39 %, l’utilizzo della capacità produttiva è sceso del 28 % ed è stato seguito da un calo dell’occupazione e dei livelli produttivi. Benché tali evoluzioni negative possano essere in parte spiegate con il forte calo del consumo, sceso del 25 % circa nel periodo in esame, la notevole contrazione della quota di mercato dell’industria dell’Unione (pari a 15,9 punti percentuali tra il 2006 e il PIR) va interpretata anche alla luce del costante aumento della quota di mercato delle importazioni dall’India.

(109)

Per quanto riguarda i profitti relativamente elevati durante il PIR, la causa è dovuta principalmente al mantenimento di un livello elevato dei prezzi per i motivi esposti al considerando 88. Si conclude pertanto che la situazione dell’industria dell’Unione si è complessivamente deteriorata durante il periodo in esame e che l’industria dell’Unione si trovava in una situazione di fragilità alla fine del PIR, nonostante i profitti relativamente alti realizzati in questa fase, poiché i suoi sforzi per mantenere i volumi di vendita nonché prezzi sufficienti in una situazione di indebolimento della domanda erano ostacolati dalla crescente presenza di importazioni indiane sovvenzionate.

F.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Osservazioni preliminari

(110)

Come già indicato, l’istituzione di misure compensative ha permesso solo in certa misura all’industria dell’Unione di riprendersi dal pregiudizio subito. Quando i livelli di consumo dell’Unione, mantenutisi elevati durante la maggior parte del periodo in esame, sono crollati durante il PIR, l’industria dell’Unione si è tuttavia trovata in una situazione caratterizzata da fragilità e vulnerabilità, nonché ancora esposta all’effetto pregiudizievole delle importazioni sovvenzionate originarie dell’India. In particolare alla fine del PIR l’industria dell’Unione ha dimostrato una debole capacità di recuperare l’aumento dei costi.

2.   Rapporto tra i volumi e i prezzi all’esportazione nei paesi terzi e i volumi e i prezzi all’esportazione nell’Unione

(111)

Si è constatato che il prezzo di vendita medio dei prodotti indiani all’esportazione nei paesi non appartenenti all’Unione era inferiore al prezzo medio di esportazione nell’Unione così come ai prezzi sul mercato interno. Le vendite dell’esportatore indiano nei paesi non appartenenti all’UE sono state effettuate in quantità significative, corrispondenti a gran parte del totale delle sue vendite all’esportazione. Si è ritenuto pertanto che in caso di scadenza delle misure in vigore gli esportatori indiani sarebbero incentivati a spostare una considerevole percentuale di esportazioni da altri paesi terzi al mercato dell’Unione diventato più interessante, praticando prezzi che, sebbene eventualmente superiori a quelli applicati nei paesi terzi, con ogni probabilità resterebbero inferiori agli attuali prezzi all’esportazione nell’Unione.

3.   Capacità produttiva inutilizzata e scorte nel mercato indiano

(112)

Il produttore indiano che ha collaborato disponeva di notevoli capacità inutilizzate e progettava di incrementare la propria capacità produttiva nel 2010/2011. Sussiste pertanto la capacità di aumentare notevolmente le esportazioni nell’Unione, anche perché nessun elemento indica che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un aumento di produzione.

(113)

Nelle sue osservazioni il produttore indiano che ha collaborato ha sostenuto che la sua capacità inutilizzata fosse principalmente dovuta alla crisi economica e al relativo calo della domanda. Tuttavia, una parte significativa della capacità inutilizzata della società può essere ricondotta al fatto che quest’ultima ha notevolmente aumentato la sua capacità produttiva tra il 2006 e il PIR. Va anche ricordato che la società ha in programma un ulteriore aumento della capacità produttiva. Si osserva inoltre che anche un altro produttore indiano che non ha collaborato, con una capacità produttiva e un utilizzo della capacità simili, ha annunciato di recente un aumento ancora più consistente della capacità produttiva.

4.   Conclusioni

(114)

I produttori del paese interessato dispongono del potenziale per aumentare e/o riorientare i volumi delle loro esportazioni nel mercato dell’Unione. I prezzi delle esportazioni indiane nei paesi terzi sono inoltre inferiori a quelli nell’Unione. L’inchiesta ha mostrato che, per quanto riguarda i prodotti confrontabili, il produttore esportatore che ha collaborato ha venduto il prodotto in esame a prezzi inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione. Questi prezzi bassi con ogni probabilità diminuirebbero ulteriormente per allinearsi ai prezzi inferiori applicati nel resto del mondo. Tale strategia dei prezzi, associata alla capacità dimostrata dagli esportatori del paese interessato di inviare nel mercato dell’Unione notevoli quantitativi del prodotto in esame, avrebbe con ogni probabilità un’incidenza negativa sulla situazione economica dell’industria dell’Unione.

(115)

Come indicato sopra, la situazione dell’industria dell’Unione rimane caratterizzata da vulnerabilità e fragilità. Se l’industria dell’Unione fosse confrontata a un aumento dei volumi delle importazioni dal paese interessato a prezzi sovvenzionati, è probabile che si assisterebbe a un deterioramento delle vendite, della quota di mercato e dei prezzi di vendita nonché al conseguente deterioramento della situazione finanziaria di tale industria fino ai livelli constatati nell’inchiesta iniziale. Tali dati inducono a concludere che l’abrogazione delle misure produrrebbe con ogni probabilità un deterioramento della situazione, peraltro già fragile, e la reiterazione del pregiudizio notevole ai danni dell’industria dell’Unione.

G.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Introduzione

(116)

A norma dell’articolo 31 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure compensative attualmente in vigore sia contraria all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi coinvolti, vale a dire quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(117)

Va ricordato che nell’inchiesta iniziale l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse dell’Unione. Inoltre, il fatto che l’attuale inchiesta sia un riesame, il cui oggetto di indagine è cioè una situazione in cui le misure compensative sono già in vigore, permette di valutare qualsiasi indebita incidenza negativa di tali misure sulle parti coinvolte.

(118)

Su tali basi la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni pregiudizievoli, non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell’interesse dell’Unione.

2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(119)

L’industria dell’Unione ha dimostrato di essere un’industria strutturalmente solida, come ha confermato l’andamento positivo della sua situazione economica registrato dopo l’istituzione delle misure compensative nel 2004. In particolare, il fatto che nei pochi anni prima del PIR l’industria dell’Unione abbia aumentato la propria redditività contrasta nettamente con la situazione precedente all’istituzione delle misure. La quota di mercato dell’industria dell’Unione ha tuttavia continuato a diminuire, mentre la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è notevolmente aumentata nel periodo in esame. Senza le misure in vigore l’industria dell’Unione sarebbe probabilmente in una situazione ancora peggiore.

3.   Interesse degli importatori/utilizzatori

(120)

Nessuno dei nove importatori non collegati che sono stati contattati si è dichiarato disposto a collaborare.

(121)

Diciassette utilizzatori hanno accettato e hanno risposto al questionario. Mentre la maggior parte degli utilizzatori da diversi anni non acquista elettrodi di grafite originari dell’India e pertanto si sono dichiarati neutrali rispetto a un’eventuale proroga delle misure, sei utilizzatori hanno utilizzato almeno in certa misura elettrodi indiani. Quattro utilizzatori hanno sostenuto che una proroga delle misure avrebbe un’incidenza negativa sulla concorrenza. Un’associazione del settore (Eurofer) si è fermamente opposta a una proroga delle misure, affermando che comporterebbero un ampio abbandono del mercato dell’Unione da parte degli esportatori indiani. L’associazione sostiene che una proroga delle misure impedirebbe ai produttori di acciaio di disporre di fonti di approvvigionamento alternative e consentirebbe all’industria dell’Unione di continuare a beneficiare di una posizione dominante, quasi di duopolio. Risulta tuttavia evidente dall’andamento delle importazioni indiane dopo l’istituzione delle misure che non ha avuto luogo alcun ampio abbandono del mercato; al contrario, le importazioni originarie dell’India sono aumentate significativamente durante il periodo in esame. Dall’inchiesta risulta inoltre che gli elettrodi di grafite arrivano in numero crescente sul mercato dell’Unione in provenienza da numerosi altri paesi terzi. Per quanto concerne la posizione di forza di cui beneficerebbe l’industria dell’Unione sul mercato, si ricorda che la sua quota di mercato è diminuita di quasi 16 punti percentuali nel periodo considerato (cfr. considerando 81). Detta associazione ha infine ammesso che gli elettrodi di grafite rappresentano solo una componente relativamente esigua dei costi totali dei produttori di acciaio.

(122)

Si ricorda inoltre che nell’inchiesta iniziale si era accertato che l’incidenza dell’istituzione di misure non sarebbe stata significativa per gli utilizzatori (10). Nonostante le misure siano in vigore da cinque anni, gli importatori/utilizzatori dell’Unione hanno continuato ad approvvigionarsi anche in India. Non sono del resto stati forniti elementi che indicassero l’esistenza di difficoltà a reperire altre fonti di approvvigionamento. Si ricorda inoltre che per quanto riguarda la ripercussione dell’istituzione di misure sugli utilizzatori, nell’inchiesta iniziale si era concluso che, data l’incidenza trascurabile del costo degli elettrodi di grafite sulle industrie utilizzatrici, era improbabile che un aumento dei costi avesse un’incidenza significativa su tali industrie. Nessun elemento indicante il contrario è stato rilevato dopo l’istituzione delle misure. Si conclude pertanto che con ogni probabilità il mantenimento delle misure compensative non avrà un effetto sensibile sugli importatori/utilizzatori dell’Unione.

4.   Conclusioni

(123)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi e convincenti che ostino alla proroga delle attuali misure compensative.

H.   MISURE COMPENSATIVE

(124)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni al riguardo. Le comunicazioni e le osservazioni, se giustificate, sono state prese nella dovuta considerazione.

(125)

Da quanto sopra esposto consegue che, come dispone l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure compensative applicabili alle importazioni di determinati elettrodi di grafite originari dell’India. Si ricorda che queste misure consistono in dazi ad valorem.

(126)

Le aliquote individuali del dazio compensativo specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle pertinenti società e precisamente dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale e indirizzo non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(127)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote del dazio compensativo specifiche per ciascuna società (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (11) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare indicando eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e all’esportazione connesse, ad esempio, a tale cambiamento della ragione sociale o a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà modificato aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, attualmente classificabili al codice NC ex85451100 (codice TARIC 8545110010), e dei relativi nippli, attualmente classificabili al codice NC ex85459090 (codice TARIC 8545909010), importati insieme o separatamente e originari dell’India.

2.   Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio definitivo

(%)

Codice TARIC addizionale

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

6,3

A530

HEG Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

7,0

A531

Tutte le altre società

7,2

A999

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4.

(3)  GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10.

(4)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 24.

(5)  GU C 34 dell’11.2.2009, pag. 11.

(6)  GU C 224 del 17.9.2009, pag. 24.

(7)  GU C 224 del 17.9.2009, pag. 20.

(8)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(9)  Si veda il considerando 132 del regolamento (CE) n. 1008/2004 della Commissione, del 19 maggio 2004, che istituisce un dazio antisovvenzioni provvisorio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 35).

(10)  Si veda il considerando 150 del regolamento (CE) n. 1008/2004 della Commissione (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 35) nonché il considerando 30 del regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4).

(11)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.