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11.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/38 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1176/2010 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2010
che stabilisce in che misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di novembre 2010 per determinati prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli di importazione presentate dal 20 al 30 novembre 2010 per taluni contingenti tariffari indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (3), hanno ad oggetto quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di importazione per prodotti dei contingenti tariffari indicati nelle parti I.A, I.F, I.H, I.I e I.J dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001, presentate nel periodo dal 20 al 30 novembre 2010, danno luogo al rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
I.A
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Numero del contingente tariffario |
Coefficiente di attribuzione |
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09.4590 |
— |
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09.4599 |
— |
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09.4591 |
— |
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09.4592 |
— |
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09.4593 |
— |
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09.4594 |
— |
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09.4595 |
100 % |
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09.4596 |
100 % |
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«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo. |
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I.F
Prodotti originari della Svizzera
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Numero del contingente tariffario |
Coefficiente di attribuzione |
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09.4155 |
50,00 % |
I.H
Prodotti originari della Norvegia
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Numero del contingente tariffario |
Coefficiente di attribuzione |
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09.4179 |
100 % |
I.I
Prodotti originari dell’Islanda
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Numero del contingente tariffario |
Coefficiente di attribuzione |
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09.4205 |
100 % |
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09.4206 |
100 % |
I.J
Prodotti originari della Repubblica moldova
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Numero del contingente tariffario |
Coefficiente di attribuzione |
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09.4210 |
— |
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«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo. |
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