9.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 324/39 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1153/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2010
che modifica il regolamento (UE) n. 175/2010 prolungando il periodo di validità delle misure di lotta all'aumento della mortalità delle ostriche del Pacifico (Crassostrea gigas)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
Vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio del 24 ottobre 2006 relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 41, paragrafo 3 e l'articolo 61, paragrafo 3,
Considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 175/2010 della Commissione del 2 marzo 2010 che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta all'aumento della mortalità delle ostriche della specie Crassostrea gigas in rapporto al rilevamento dell'Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar) (2) è stato adottato nell'intento di contenere la diffusione di una malattia potenzialmente causata da un'infezione virale delle ostriche del Pacifico (Crassostrea gigas) in Francia, Irlanda e canale d'Islanda. |
(2) |
Poiché non è chiaro se tale virus abbia effettivamente causato un incremento di mortalità nelle ostriche del Pacifico (Crassostrea gigas) tali provvedimenti sono stati adottati a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2010. |
(3) |
L'aumento della mortalità delle ostriche del Pacifico (Crassostrea gigas) in rapporto al rilevamento del virus OsHV-1 μvar è persistito nel corso del 2010. |
(4) |
Relazioni in merito all'attuazione dei programmi per il rilevamento precoce del virus OsHV-1 μvar da parte degli Stati membri nonché il rapporto dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulle cause della diffusione del virus saranno disponibili a partire dall'autunno 2010 e occorrerà valutarle che esse vengano valutate prima di rivedere i provvedimenti adottati in forza del regolamento (UE) n. 175/2010 vengano rivisti. |
(5) |
Di conseguenza l'applicazione del regolamento (CE) n. 175/2010 è prorogata fino al 30 aprile 2011. Occorre pertanto modificare di conseguenza il suddetto regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2010/175/CE la data «31 dicembre 2010» è sostituita dalla data «30 aprile 2011».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
(2) GU L 52 del 3.3.2010, pag. 1.