27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/14


REGOLAMENTO (UE) N. 1100/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2010

recante deroga al regolamento (CE) n. 891/2009 per quanto riguarda i dazi all'importazione applicabili allo zucchero concessioni CXL recanti i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4320 durante la campagna di commercializzazione 2010/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 144, paragrafo 1, e 187, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I prezzi dello zucchero di canna greggio sul mercato mondiale si sono mantenuti costantemente elevati dall'inizio della campagna di commercializzazione 2010/2011. Le previsioni dei prezzi del mercato mondiale basati sul mercato a termine di New York per quanto riguarda lo zucchero relativamente ai mesi di marzo, maggio e luglio 2011, indicano ancora un prezzo costantemente elevato sul mercato mondiale.

(2)

Le previsioni relative al bilancio dell'UE per lo zucchero per la campagna di commercializzazione 2010/2011 mettono in evidenza una differenza negativa di 0,2 milioni di tonnellate fra l'utilizzo e ciò che avrebbe dovuto essere disponibile. La differenza negativa cumulata fra la disponibilità e l'utilizzo nel corso di queste due ultime campagne di commercializzazione, valutata a 0,6 milioni di tonnellate, si tradurrebbe nel livello di scorte finali più basso dall'attuazione della riforma del 2006. Ogni ulteriore diminuzione delle importazioni minaccia di perturbare l'approvvigionamento del mercato europeo dello zucchero e di tradursi in un aumento dei prezzi dello zucchero sul mercato interno dell'UE.

(3)

Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), le importazioni di zucchero concessioni CXL recanti i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4320 sono soggette al pagamento di un'aliquota di 98 EUR/t. A causa dell'elevato livello dei prezzi dello zucchero greggio di canna registrati sul mercato mondiale, l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione a un dazio contingentale di 98 EUR/t sta diventando antieconomica e rischia di perturbare l'approvvigionamento del mercato europeo.

(4)

Poiché è probabile che questa situazione persista, occorre sospendere il dazio contingentale di 98 EUR/t per il periodo rimanente della campagna di commercializzazione 2010/2011. È necessario quindi offrire a tutti gli operatori interessati la possibilità di presentare domande di titoli d'importazione per lo zucchero concessioni CXL in esenzione da dazi dal 1o dicembre 2010 al 31 agosto 2011.

(5)

I titoli d'importazione rilasciati anteriormente al 1o dicembre 2010 per i contingenti di importazione CXL restano validi alle condizioni vigenti durante il periodo di presentazione delle domande. Tuttavia, onde tutelare le loro legittime aspettative, agli operatori interessati deve essere consentito restituire alla competente autorità i titoli di importazione non utilizzati o parzialmente utilizzati senza incorrere nella sanzione prevista all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009.

(6)

Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 10, secondo comma, del regolamento (CE) n. 891/2009, il dazio all'importazione applicabile allo zucchero concessioni CXL recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4320 deve essere ricondotto a zero fino al 31 agosto 2011.

2.   I titoli relativi allo zucchero concessioni CXL rilasciati anteriormente al 1o dicembre 2010 possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni vigenti al momento della presentazione delle relative domande. Essi possono altresì essere restituiti, nel qual caso non si applica la sanzione prevista all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2010.

Il presente regolamento scade il 31 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.