26.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1085/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2010

recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui per l'importazione di patate dolci, di manioca, di fecola di manioca e di altri prodotti dei codici NC 0714 90 11 e NC 0714 90 19 e recante modifica del regolamento (UE) n. 1000/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito ad accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Commissione ha stabilito un calendario (CXL Comunità europee), in prosieguo «calendario CXL», in cui figurano tutte le concessioni accordate. Tale calendario impone all’Unione l'apertura di alcuni contingenti tariffari annui per i prodotti dei codici NC 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese (Cina), di altre parti contraenti dell'OMC, esclusa la Thailandia, e di alcuni paesi terzi non membri dell'OMC. Nel quadro di tali contingenti il dazio doganale è limitato al 6 % ad valorem. I contingenti devono essere aperti per un periodo pluriennale e gestiti dalla Commissione.

(2)

Il calendario CXL impone inoltre all’Unione l'apertura di due contingenti tariffari esenti da dazio per patate dolci del codice NC 0714 20 90 a favore rispettivamente della Cina e di altri paesi terzi, nonché di due contingenti tariffari per fecola di manioca del codice NC 1108 14 00 a favore di altri paesi terzi.

(3)

L'accordo in forma di scambio di lettere sulle consultazioni tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (2) (in seguito «accordo con la Thailandia»), approvato con decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, concernente la conclusione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia nell'ambito dell'articolo XXIII del GATT (3), prevede l'apertura di un contingente tariffario autonomo addizionale su base annua di fecola di manioca di 10 500 t, di cui 10 000 t sono assegnate alla Thailandia. Il dazio applicato è pari al dazio NPF in vigore diminuito di 100 EUR/t.

(4)

Le modalità di applicazione relative alla gestione di tali contingenti tariffari d'importazione, in prosieguo «i contingenti», sono attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca (4), nonché dal regolamento (CE) n. 27/2008 della Commissione, del 15 gennaio 2008, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia (5).

(5)

L'applicazione del principio «primo arrivato, primo servito» ha dato risultati positivi in altri settori agricoli e, a fini di semplificazione amministrativa, è ormai opportuno che i contingenti in questione siano gestiti secondo il metodo indicato all'articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali modalità di gestione devono essere applicate conformemente agli articoli 308 bis e 308 ter nonché all'articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6).

(6)

In considerazione delle peculiarità dovute al passaggio da un metodo di gestione all'altro, è opportuno che l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2454/93 non si applichi al periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.

(7)

Per quanto riguarda le patate dolci, occorre distinguere quelle destinate al consumo umano dagli altri prodotti; è pertanto opportuno stabilire le modalità di presentazione e di condizionamento delle patate dolci destinate al consumo umano, di cui al codice NC 0714 20 10, e includere nel codice 0714 20 90 quelle che non rispondono a siffatte condizioni di presentazione e di condizionamento.

(8)

È necessario mantenere un sistema di gestione atto a garantire che soltanto i prodotti originari dell'Indonesia, della Cina e della Thailandia possano essere importati nell'ambito dei contingenti attribuiti a tali paesi. È opportuno specificare il tipo di prova da presentare per attestare l'origine dei prodotti che possono beneficiare di detti contingenti tariffari secondo il sistema «primo arrivato, primo servito».

(9)

Occorre pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 2402/96 e (CE) n. 27/2008 e sostituirli con un nuovo regolamento. È tuttavia opportuno mantenere l'applicazione di tali regolamenti per i titoli d'importazione emessi nei periodi contingentali d'importazione che hanno preceduto quelli previsti dal presente regolamento.

(10)

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1000/2010 della Commissione, del 3 novembre 2010, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 27/2008, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione per il 2011 nell'ambito di contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, manioca, cereali, riso, zucchero e olio di oliva, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 382/2008, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004, (CE) n. 633/2004 e (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2011 nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova, del pollame, nonché dello zucchero e dell'isoglucosio fuori quota (7), non sono più pertinenti in quanto i suddetti contingenti vengono ora gestiti secondo il metodo «primo arrivato, primo servito» di cui all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre pertanto sopprimere le disposizioni summenzionate.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento apre i contingenti tariffari all'importazione indicati in allegato. Tali contingenti sono gestiti sulla base di un anno civile, a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Articolo 2

I contingenti di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli 308 bis e 308 ter nonché all'articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento non si applica per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.

Articolo 3

Il beneficio dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0125, 09.0126 o 09.0124 o 09.0127 indicati in allegato per prodotti originari, rispettivamente, della Thailandia, dell'Indonesia o della Repubblica popolare cinese, è subordinato alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti ai sensi degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

1.   Ai fini del presente regolamento, in sede di espletamento delle formalità doganali d'immissione in libera pratica si considerano destinate al consumo umano, ai sensi del codice NC 0714 20 10, le patate dolci, fresche e intere, condizionate in imballaggi immediati.

2.   Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle patate dolci destinate al consumo umano ai sensi della definizione di cui al paragrafo 1

3.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti del codice NC ex 0714 10 98 sono i prodotti diversi dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini del codice NC 0714 10 98.

Articolo 5

I regolamenti (CE) n. 2402/96 e (CE) n. 27/2008 sono abrogati. Essi continuano tuttavia ad applicarsi ai titoli d'importazione rilasciati anteriormente al 1o gennaio 2011, fino alla loro scadenza.

Articolo 6

Gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1000/2010 sono soppressi.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2010.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 16.

(3)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(4)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14.

(5)  GU L 13 del 16.1.2008, pag. 3.

(6)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(7)  GU L 290 del 6.11.2010, pag. 26.


ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei contingenti è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine

Codici NC/Prodotto

Origine

Dazio doganale

Contingente tariffario annuo

(in tonnellate, peso netto)

09.0124

0714 20 90

Patate dolci destinate ad usi diversi dal consumo umano

Repubblica popolare cinese

Esente

600 000

09.0125

1108 14 00

Fecola di manioca

Thailandia

Dazio pari al dazio NPF in vigore diminuito di 100 EUR/t

10 000

09.0126

0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11

0714 90 19

Manioca e radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

Indonesia

6 % ad valorem

825 000

09.0127

0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11

0714 90 19

Manioca e radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

Repubblica popolare cinese

6 % ad valorem

350 000

09.0128

0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11

0714 90 19

Manioca e radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

Paesi terzi membri dell'OMC, ad eccezione della Repubblica popolare cinese, della Thailandia e dell'Indonesia

6 % ad valorem

145 590

09.0130

0714 10 91, 0714 90 11

Manioca e radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

Paesi terzi non membri dell'OMC

6 % ad valorem

2 000

09.0129

0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11

0714 90 19

Manioca e radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

Paesi terzi non membri dell'OMC

6 % ad valorem

30 000

09.0131

0714 20 90

Patate dolci destinate ad usi diversi dal consumo umano

Paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese

Esente

5 000

09.0132

1108 14 00

Fecola di manioca

Tutti i paesi terzi

Dazio pari al dazio NPF in vigore diminuito di 100 EUR/t

10 500