26.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1084/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 612/2009 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, per quanto riguarda l’equivalenza in regime di perfezionamento attivo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 167 e 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (2), la restituzione è concessa quando il componente o i componenti per i quali è chiesta la restituzione erano inizialmente originari della Comunità (attualmente Unione) e/o in libera pratica ai sensi del paragrafo 1 e non sono più in libera pratica esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti. Tale disposizione si applica quando i prodotti originari dell’Unione e/o in libera pratica vengono trasformati in regime di perfezionamento attivo di cui agli articoli 114-129 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 89 del regolamento (CEE) n. 2913/92, il perfezionamento attivo è un regime doganale economico sospensivo che è appurato quando le merci vincolate a questo regime o i prodotti compensatori ottenuti sotto tale regime ricevono una nuova destinazione doganale ammessa.

(3)

Ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92, l’autorità doganale consente che i prodotti compensatori siano ottenuti da merci equivalenti e che i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati fuori della Comunità prima che vengano importate le merci d’importazione. L’articolo 114, paragrafo 2, lettera e), dello stesso regolamento definisce le merci equivalenti come le merci comunitarie utilizzate al posto delle merci d’importazione per la fabbricazione dei prodotti compensatori. Ai sensi dell’articolo 545, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), le merci equivalenti e i prodotti compensatori che ne derivano divengono merci non comunitarie e le merci d’importazione divengono comunitarie al momento dell’accettazione della dichiarazione di appuramento del regime o, se le merci d’importazione vengono commercializzate prima dell’appuramento del regime, la modificazione della loro posizione avviene al momento di tale commercializzazione. In caso di esportazione anticipata, i prodotti compensatori divengono merci non comunitarie al momento dell’accettazione della dichiarazione di esportazione e a condizione che le merci da importare siano vincolate al regime; le merci d’importazione divengono comunitarie al momento in cui vengono vincolate al regime.

(4)

Poiché, secondo le norme sull’uso delle merci equivalenti, le merci d’importazione cambiano posizione doganale per divenire merci comunitarie e il regime di perfezionamento attivo è o sarà appurato in conseguenza di tale modificazione, le merci d’importazione non sono soggette a dazi doganali all’importazione. In tali circostanze, i prezzi praticati nell’Unione per le merci equivalenti esportate, originarie dell’Unione, sono quindi compensati dai prezzi delle merci d’importazione sul mercato mondiale, per cui non si giustifica che, per le merci equivalenti esportate, la differenza tra il prezzo praticato sul mercato mondiale e quello praticato nell’Unione sia coperta da una restituzione all’esportazione come disposto dall’articolo 162 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, è opportuno escludere esplicitamente, nel regolamento (CE) n. 612/2009, la concessione della restituzione all’esportazione per i prodotti esportati in applicazione delle norme sull’uso delle merci equivalenti.

(6)

Il regolamento (CE) n. 612/2009 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 è aggiunto il seguente comma:

«La restituzione non è concessa per i prodotti utilizzati come merci equivalenti ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2913/92.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.