23.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1063/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2010

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (2), l'Unione europea concede preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (di seguito «SPG» o «il sistema»). In conformità all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).

(2)

A seguito di un ampio dibattito avviato dal Libro verde del 18 dicembre 2003 sul futuro delle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali (4), il 16 marzo 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «Le norme di origine nei regimi commerciali preferenziali – Orientamenti per il futuro» (5) (di seguito: «la comunicazione»). Tale comunicazione delinea un nuovo approccio alle norme di origine in tutti i regimi commerciali preferenziali cui partecipa l'Unione europea e in particolare nei regimi orientati allo sviluppo quali l'SPG.

(3)

Nell'ambito dell'agenda di Doha per lo sviluppo è stata riconosciuta la necessità di garantire una migliore integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale, in particolare migliorando l'accesso ai mercati dei paesi sviluppati.

A tale scopo occorre semplificare le norme di origine preferenziale e, ove appropriato, renderle meno rigorose, in modo che i prodotti originari dei paesi beneficiari possano effettivamente trarre vantaggio dalle preferenze concesse.

(4)

Per assicurare che le preferenze vadano realmente a beneficio di chi ne ha bisogno e per proteggere le risorse proprie dell'Unione europea è opportuno che le modifiche delle norme di origine preferenziale siano accompagnate da un adeguamento delle relative procedure di gestione.

(5)

Dalla valutazione d'impatto del presente regolamento realizzata dalla Commissione è emerso che le norme di origine dell'SPG sono ritenute troppo complesse e restrittive. Essa mostra inoltre che l'utilizzo effettivo delle preferenze concesse è scarso per alcuni prodotti, in particolare per i prodotti che presentano il maggiore interesse per i paesi meno sviluppati, e che tale situazione è attribuibile in parte alle norme di origine.

(6)

Secondo la valutazione d'impatto, la semplificazione e un maggiore orientamento allo sviluppo potrebbero essere ottenuti definendo per tutti i prodotti un criterio unico di determinazione dell'origine delle merci che non sono interamente ottenute in un paese beneficiario; tale criterio dovrebbe essere basato sul valore aggiunto nel paese beneficiario interessato e prevedere il rispetto di una soglia di trasformazione sufficiente. La valutazione non ha tuttavia dimostrato che, per ottenere la semplificazione o un maggior orientamento allo sviluppo, sia necessario applicare un metodo unico. Inoltre, secondo le informazioni fornite da alcune parti interessate, il criterio del valore aggiunto non è adatto o non dovrebbe essere utilizzato come criterio unico per una serie di settori, fra i cui i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, i prodotti della pesca, i prodotti chimici, i metalli, i tessili, l'abbigliamento e le calzature. In questi settori è pertanto opportuno utilizzare, in sostituzione o in aggiunta al criterio del valore aggiunto, altri semplici criteri, che possano essere facilmente compresi dagli operatori e agevolmente controllati dalle amministrazioni. Questi altri criteri prevedono un contenuto massimo autorizzato di materiali non originari, la modifica della voce o sottovoce tariffaria, una specifica operazione di lavorazione o trasformazione e l'impiego di materiali interamente ottenuti. Per motivi di semplicità è tuttavia necessario che il numero di norme diverse sia il più ridotto possibile. Per quanto fattibile, le norme di origine devono pertanto essere specifiche per settore e non per prodotto.

(7)

Occorre che le norme di origine rispecchino le caratteristiche dei settori specifici, ma offrano al tempo stesso ai paesi beneficiari una reale possibilità di accesso al trattamento tariffario preferenziale concesso. Se del caso, le norme devono inoltre tener conto delle diverse capacità industriali dei paesi beneficiari. Per incoraggiare lo sviluppo industriale dei paesi meno sviluppati, ove la norma sia basata sul limite massimo di materiali non originari, è necessario che il massimale applicabile a tali materiali sia sempre il più elevato possibile, ma che assicuri nel contempo che le operazioni che si svolgono in tali paesi siano genuine ed economicamente giustificate. Un massimale del 70 % per il contenuto massimo di materiali non originari o qualsiasi norma che preveda un livello equivalente di flessibilità per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati dovrebbe comportare un aumento delle esportazioni in provenienza da tali paesi.

(8)

Allo scopo di garantire che la lavorazione o la trasformazione che hanno luogo in un determinato paese beneficiario siano operazioni genuine ed economicamente giustificate, che apportino un beneficio economico reale a quel paese, è opportuno redigere un elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione insufficienti che non possono in ogni caso conferire l'origine. Tale elenco può in gran parte corrispondere a quello esistente finora. Occorre tuttavia apportarvi alcuni adeguamenti. Ad esempio, al fine di prevenire la deviazione dei flussi commerciali e la distorsione del mercato dello zucchero e in linea con le disposizioni già adottate nell'ambito delle norme di origine di altri regimi commerciali preferenziali, è necessario stabilire una nuova norma che vieti di miscelare lo zucchero con qualsiasi altra sostanza.

(9)

Occorre garantire un certo grado di flessibilità nei settori in cui non si applica il criterio del valore aggiunto, come avviene attualmente, consentendo l'utilizzo di una proporzione limitata di materiali non conformi alle norme. È tuttavia necessario chiarire il campo di applicazione di tale utilizzo per quanto riguarda i prodotti fabbricati impiegando materiali interamente ottenuti. Inoltre, per consentire una maggiore flessibilità nell'approvvigionamento dei materiali, è opportuno che la proporzione autorizzata di detti materiali sia aumentata dal 10 % al 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale, fatta eccezione per alcuni prodotti sensibili. Tali prodotti sensibili comprendono i prodotti di cui ai capitoli 2 e da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16, per i quali sembrano più adatte le tolleranze espresse in peso, e i prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, che devono rimanere soggetti a norme di tolleranza specifiche basate sul peso o sul valore, a seconda del caso, e che variano in funzione del prodotto.

(10)

Il cumulo dell'origine rappresenta un'importante facilitazione che consente ai paesi aventi norme di origine identiche di cooperare al fine di fabbricare prodotti ammissibili al trattamento tariffario preferenziale. Le condizioni vigenti per il cumulo regionale dell'origine, una forma di cumulo attualmente praticata all'interno di tre gruppi regionali di paesi, si sono rivelate complesse e troppo restrittive. È pertanto opportuno semplificarle e renderle meno restrittive eliminando la condizione vigente relativa al valore. È inoltre opportuno mantenere le possibilità di cumulo attualmente esistenti fra i paesi dello stesso gruppo regionale nonostante la differenziazione fra paesi meno sviluppati e altri paesi beneficiari introdotta in alcuni casi nelle norme di origine dal presente regolamento. È opportuno che tale cumulo sia autorizzato solo se, quando i materiali sono spediti a un altro paese del gruppo a fini di cumulo regionale, ciascun paese applica la norma di origine ad esso applicabile nelle n elle relazioni commerciali con l'Unione europea. Tuttavia, per prevenire la distorsione degli scambi tra paesi che presentano diversi livelli di preferenza tariffaria, è opportuno prevedere l'esclusione dal cumulo regionale di alcuni prodotti sensibili.

(11)

Nella comunicazione la Commissione si è dichiarata disposta ad esaminare qualsiasi richiesta volta a costituire gruppi nuovi o più ampi o derivanti da fusioni, purché vi siano complementarità economiche, si tenga conto delle differenze tra i regimi preferenziali applicabili ai vari paesi e dei rischi connessi di elusione delle tariffe e siano disponibili le strutture e le procedure necessarie alla cooperazione amministrativa nella gestione e nel controllo dell'origine. A fini di coerenza occorre prevedere il cumulo dell'origine fra i paesi dei gruppi di cumulo regionale I e III che soddisfano le condizioni richieste. A seguito di una richiesta presentata da Mercosur, è necessario costituire un nuovo gruppo di cumulo regionale, denominato gruppo IV, comprendente Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. È opportuno che l'applicazione del cumulo regionale tra i suddetti paesi sia subordinata al soddisfacimento delle necessarie condizioni.

(12)

Occorre che i paesi beneficiari siano autorizzati a fruire anche del cumulo con i paesi che aderiscono agli accordi di libero scambio (ALS) conclusi dall'UE. Questo nuovo tipo di cumulo, il cosiddetto cumulo ampliato, deve essere unidirezionale, ossia deve consentire unicamente l'uso dei materiali nei paesi beneficiari e deve essere concesso dopo un esame approfondito della domanda presentata dal paese beneficiario interessato. A causa della loro natura sensibile, è necessario che le merci comprese nei capitoli da 1 a 24 siano escluse da questo tipo di cumulo.

(13)

Dal 2001 i paesi beneficiari sono stati autorizzati a cumulare l'origine con le merci di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato originarie della Norvegia e della Svizzera. È opportuno autorizzare la continuazione di tale cumulo ed estenderlo alla Turchia, a condizione che la Norvegia, la Svizzera e la Turchia applichino la stessa definizione della nozione di origine vigente nell'Unione europea e concedano la reciprocità di trattamento ai prodotti importati nel loro territorio che siano stati fabbricati utilizzando materiali originari dell'Unione europea. Occorre che un accordo in tal senso sia concluso mediante uno scambio di lettere o qualsiasi altra idonea forma di accordo fra le parti e che comprenda un impegno mediante il quale le parti convengano di prestare agli Stati membri e di prestarsi reciprocamente il necessario sostegno nelle questioni di cooperazione amministrativa.

(14)

È tuttavia opportuno che il cumulo regionale non si applichi a determinati materiali ove la preferenza tariffaria disponibile nell'Unione europea non sia la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo e ove i materiali in questione beneficerebbero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui fruirebbero se fossero direttamente esportati nell'Unione europea. Il mancato fronteggiamento di tali situazione attraverso l'esclusione dei materiali implicherebbe ilrischio dell'elusione delle tariffe ovvero della distorsione degli scambi derivante dalla limitazione delle esportazioni nell'Unione europea alle sole merci originarie di paesi cui si applica la preferenza tariffaria più favorevole.

(15)

Occorre redigere un elenco dei materiali esclusi dal cumulo regionale in un allegato distinto, che può essere modificato non solo quando si verificano nuove situazioni di questo tipo, ma anche per ricoprendere i casi in cui tali situazioni abbiano luogo a seguito dell'attuazione del cumulo fra i paesi dei gruppi di cumulo regionale I e III.

Il cumulo dell'origine fra i paesi dei gruppi di cumulo regionale I e III e il cumulo ampliato devono essere subordinati a condizioni specifiche, di cui la Commissione deve verificare il rispetto prima di decidere la concessione del cumulo, conformemente alla procedura del comitato e sulla base delle pertinenti considerazioni. Per gli stessi motivi, ove il ricorso a tale cumulo sia stato concesso, ma venga successivamente accertato che la sua applicazione non soddisfa più le condizioni o porta a risultati non desiderati, come ad esempio la distorsione degli scambi o l'elusione delle tariffe, occorre che la Commissione possa in qualsiasi momento revocare la concessione all'utilizzo di questo tipo di cumulo.

(16)

Nell'ambito delle norme di origine vigenti, alcune disposizioni riguardanti i pescherecci che effettuano catture al di fuori delle loro acque territoriali sono di una complessità sproporzionata rispetto alla loro finalità e risultano pertanto difficili sia da applicare che da controllare. È pertanto opportuno semplificarle.

Le norme attuali esigono la prova del trasporto diretto nell'Unione europea, che è spesso difficile da ottenere. A causa di tale requisito, alcune merci accompagnate da una prova dell'origine valida non possono di fatto beneficiare delle preferenza. Occorre pertanto introdurre una nuova norma, più semplice e flessibile, intesa a garantire che le merci presentate alla dogana con una dichiarazione di immissione in libera pratica nell'Unione europea siano le stesse che hanno lasciato il paese beneficiario di esportazione e non abbiano subito alcuna trasformazione o modificazione durante il trasporto.

(17)

Attualmente le autorità dei paesi beneficiari certificano l'origine dei prodotti e, se l'origine dichiarata risulta erronea, spesso gli importatori non devono pagare un dazio in quanto hanno agito in buona fede e l'errore è stato commesso dalle autorità competenti. Questa situazione comporta una perdita per le risorse proprie dell'Unione europea il cui onere ricade, in definitiva, sul contribuente dell'Unione. Poiché gli esportatori sono nella posizione migliore per conoscere l'origine dei loro prodotti, è appropriato esigere che essi forniscano le attestazioni di origine direttamente ai loro clienti.

(18)

È opportuno che gli esportatori siano registrati presso le autorità competenti dei paesi beneficiari al fine di agevolare lo svolgimento di controlli mirati successivi all'esportazione. A tal fine occorre che ciascun paese beneficiario istituisca un elenco elettronico degli esportatori registrati, il cui contenuto deve essere comunicato alla Commissione dall'autorità pubblica competente del paese beneficiario. Sulla base di tale elenco la Commissione deve costituire una banca dati centrale degli esportatori registrati a beneficio delle amministrazioni e degli operatori dell'Unione europea, nella quale gli operatori possano verificare, prima di dichiarare le merci per immissione in libera pratica, che il loro fornitore sia un esportatore registrato nel paese beneficiario interessato. Analogamente, è necessario che gli operatori dell'Unione europea che effettuano esportazioni ai fini del cumulo bilaterale dell'origine siano registrati presso le autorità competenti degli Stati membri.

(19)

È opportuno che la pubblicazione dei numeri e dei dati di registrazione non riservati degli esportatori consenta agli altri interessati di consultare tali dati a fini di trasparenza e di maggiore informazione. Tuttavia, tenuto conto delle conseguenze della pubblicazione, essa deve aver luogo unicamente se l'esportatore ha liberamente espresso il proprio accordo per iscritto dopo essere stato debitamente informato.

(20)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri. Ove necessario, è opportuno che i principi enunciati nella direttiva 95/46/CE siano chiarificati o integrati dal presente regolamento.

(21)

Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7). Ove necessario, è opportuno che i principi enunciati nel regolamento (CE) n. 45/2001 siano chiarificati o integrati dal presente regolamento.

(22)

A norma dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE, le autorità di controllo nazionali sono tenute a sorvegliare la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre, a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati deve sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea con riguardo al trattamento dei dati personali. È opportuno che il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, agendo nell'ambito delle rispettive competenze, cooperino attivamente e garantiscano il controllo coordinato del trattamento effettuato ai sensi del presente regolamento.

(23)

Nell'introdurre il sistema degli esportatori registrati occorre tener conto della capacità dei paesi beneficiari di istituire e gestire il sistema di registrazione nonché della capacità della Commissione di istituire la necessaria banca dati centrale. A tale fine la Commissione deve ancora determinare le esigenze degli utenti e le specifiche tecniche. Una volta definita l'architettura della banca dati centrale, saranno valutate con precisione le ripercussioni del sistema degli esportatori registrati, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai dati e la loro protezione, e saranno apportati i necessari adeguamenti alle disposizioni pertinenti. È pertanto opportuno posticipare l'attuazione del sistema al 1o gennaio 2017 in modo da disporre di tempo sufficiente per la fase di messa a punto, una volta determinate le esigenze degli utenti e le specifiche tecniche e attuati gli eventuali adeguamenti giuridici ritenuti necessari alla luce delle esigenze degli utenti e delle specifiche tecniche del sistema nonché delle loro ripercussioni in termini di protezione dei dati. Occorre inoltre concedere un periodo supplementare di tre anni ai paesi che non sono in grado di rispettare tale scadenza.

Fino al 2017 e successivamente è necessario stabilire, per i paesi beneficiari che non saranno ancora in grado di applicare il nuovo sistema a tale data, norme transitorie in materia di procedure e metodi di cooperazione amministrativa, basate sulle disposizioni applicate fino a quel momento. Occorre in particolare che tali disposizioni transitorie prevedano il rilascio della prova dell'origine da parte delle autorità competenti del paese interessato. È inoltre opportuno che le norme vigenti siano semplificate adattandone la struttura a quella delle norme che saranno applicate una volta che il sistema degli esportatori registrati sarà operativo al fine di renderle più chiare, in particolare distinguendo nettamente i principi generali, le procedure per l'esportazione nel paese beneficiario, le procedure per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea e i metodi di cooperazione amministrativa. Allo stesso tempo occorre aggiornare il certificato di origine, modulo A, sostituendo in particolare le note relative al modulo con la versione del 2007 delle stesse, in quanto tale versione tiene conto dell'ultimo ampliamento dell'UE e contiene pertanto un elenco aggiornato dei paesi che accettano il modulo A ai fini dell'SPG.

(24)

Occorre che l'accesso al sistema sia subordinato alla condizione che i paesi beneficiari pongano e mantengano in essere le strutture amministrative atte a consentirne la gestione efficace e si impegnino a fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione del sistema. È in particolare necessario un sistema di cooperazione amministrativa fra le autorità dell'Unione europea e quelle dei paesi beneficiari che funga da struttura per la verifica dell'origine. Nel contempo, è opportuno definire chiaramente la responsabilità degli esportatori nel dichiarare l'origine e il ruolo delle autorità amministrative nel gestire il sistema. Occorre precisare il contenuto delle attestazioni di origine nonché i casi in cui le autorità doganali dell'Unione europea possono rifiutare di accettare un'attestazione o farla verificare.

(25)

Le definizioni e l'elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione sufficiente contenuti nelle disposizioni vigenti sono comuni all'SPG e alle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione europea per taluni paesi o territori. Dal momento che le norme di origine di questi ultimi regimi saranno riformate soltanto in una fase successiva, è opportuno che le disposizioni vigenti continuino ad essere applicate. Per motivi di coerenza con l'SPG ed altri regimi commerciali preferenziali unilaterali è tuttavia appropriato armonizzare la definizione di prodotti interamente ottenuti e l'elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione insufficiente previsti in tali regimi unilaterali con quelli delle norme di origine dell'SPG.

(26)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(27)

In virtù dei regolamenti (CE) nn. 1613/2000 (8), 1614/2000 (9) e 1615/2000 (10) della Commissione, la Comunità ha concesso deroghe alle norme di origine SPG per alcuni prodotti tessili originari del Laos, della Cambogia e del Nepal, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2010. Le norme di origine più semplici e più orientate allo sviluppo introdotte dal presente regolamento renderanno superflua la vigenza di tali deroghe.

(28)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

(1)

Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, gli articoli da 66 a 97 sono sostituiti dai seguenti:

«Sezione 1

Sistema delle preferenze generalizzate

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 66

La presente sezione stabilisce le norme concernenti la definizione della nozione di “prodotti originari” nonché le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa ad essa correlati ai fini dell'applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) concesso dall'Unione europea ai paesi in via di sviluppo con il regolamento (CE) n. 732/2008 (11) (di seguito “il sistema”).

Articolo 67

1.   Ai fini della presente sezione e della sezione 1 bis del presente capitolo si applicano le seguenti definizioni:

a)

“paese beneficiario”, un paese o territorio elencato nel regolamento (CE) n. 732/2008; il termine “paese beneficiario” comprende anche, e non può superare, i limiti del mare territoriale di tale paese o territorio ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay, 10 dicembre 1982);

b)

“fabbricazione”, qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

c)

“materiale”, qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

d)

“prodotto”, il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

e)

“merci”, sia i materiali che i prodotti;

f)

“cumulo bilaterale”, il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo il presente regolamento, sono originari dell'Unione europea come materiali originari di un determinato paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese;

g)

“cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia”, il sistema che consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un determinato paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese e importati nell'Unione europea;

h)

“cumulo regionale”, il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo il presente regolamento, sono originari di un paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro paese dello stesso gruppo regionale (o di un paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;

i)

“cumulo ampliato”, il sistema in base al quale, su autorizzazione della Commissione richiesta da un determinato paese beneficiario, taluni materiali originari di un paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sono considerati materiali originari di tale paese quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;

j)

“materiali fungibili”, materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;

k)

“gruppo regionale”, il gruppo di paesi fra i quali si applica il cumulo regionale;

l)

“valore in dogana”, il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

m)

“valore dei materiali” nell'elenco di cui all'allegato 13 bis, il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel paese beneficiario. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, anche per la determinazione dei materiali originari utilizzati;

n)

“prezzo franco fabbrica”, il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese beneficiario, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

o)

“contenuto massimo di materiali non originari”, il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

p)

“peso netto”, il peso delle merci senza materiale d'imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;

q)

“capitoli”, “voci” e “sottovoci”, i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato, con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

r)

“classificato”, categorizzato mediante classificazionein una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

s)

“spedizione”, i prodotti

spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure

trasportati sulla scorta di un titolo di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;

t)

“esportatore”, qualsiasi soggetto che esporti merci verso l'Unione europea o un paese beneficiario e sia in grado di provare l'origine delle merci, anche se non ne è il produttore o non espleta personalmente le formalità di esportazione;

u)

“esportatore registrato”, qualsiasi esportatore registrato presso le autorità competenti del paese beneficiario ai fini del rilascio delle attestazioni di origine richieste per l'esportazione nell'ambito del sistema;

v)

“attestazione di origine”, l'attestazione redatta dall'esportatore nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del sistema, allo scopo di consentire alla persona che dichiari le merci per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di ottenere il beneficio del trattamento tariffario preferenziale o all'operatore economico stabilito in un paese beneficiario che importa materiali per l'ulteriore trasformazione nell'ambito delle norme sul cumulo di provare il carattere originario di tali merci.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera n), se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine “fabbricante” di cui al paragrafo 1, lettera n), primo comma, può riferirsi all'impresa appaltante.

Articolo 68

1.   Al fine di garantire la corretta applicazione del sistema i paesi beneficiari assumono l'impegno di:

a)

porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l'attuazione e la gestione, nel loro paese, delle norme e delle procedure stabilite nella presente sezione, comprese, all'occorrenza, le disposizioni necessarie per l'applicazione del cumulo;

b)

assicurare che le loro autorità competenti cooperino con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri.

2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), consiste:

a)

nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione del sistema nel paese interessato, anche mediante visite di verifica effettuate dalla Commissione stessa o dalle autorità doganali degli Stati membri;

b)

fatti salvi gli articoli 97 octies e 97 nonies, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sezione, anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell'ambito di indagini sull'origine.

3.   I paesi beneficiari presentano alla Commissione l'impegno di cui al paragrafo 1.

Articolo 69

1.   I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità situate nel loro territorio che:

a)

fanno parte delle loro autorità pubbliche, o agiscono sotto l'autorità dello Stato, e sono competenti per registrare gli esportatori e cancellarli dall'elenco degli esportatori registrati;

b)

fanno parte delle loro autorità pubbliche e hanno facoltà di coadiuvare la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri mediante la cooperazione amministrativa prevista nella presente sezione.

2.   I paesi beneficiari informano senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica nelle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione costituisce una banca dati elettronica degli esportatori registrati sulla base delle informazioni fornite dalle autorità pubbliche dei paesi beneficiari e dalle autorità doganali degli Stati membri.

Solo la Commissione ha accesso alla banca dati e ai dati in essa contenuti. Le autorità di cui al primo comma garantiscono che i dati trasmessi alla Commissione sono aggiornati, completi ed esatti.

I dati elaborati nella banca dati di cui al primo comma sono pubblicati mediante internet, ad eccezione delle informazioni riservate contenute nelle caselle 2 e 3 della domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato di cui all'articolo 92.

I dati personali trattati nella banca dati di cui al primo comma e dagli Stati membri a norma della presente sezione sono trasferiti o messi a disposizione di paesi terzi o di organizzazioni internazionali unicamente in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.

4.   Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche stabilito dal diritto unionale e nazionale riguardo al trattamento dei dati personali e, in particolare, lascia impregiudicati sia gli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE sia gli obblighi incombenti, nell'esercizio delle loro funzioni, alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

I dati relativi all'identificazione e alla registrazione degli esportatori, costituiti dalla serie di dati elencati all'allegato 13 quater, punti 1, 3 (relativo alla descrizione delle attività), 4 e 5, possono essere pubblicati su internet dalla Commissione soltanto se gli esportatori hanno liberamente espresso il proprio consenso scritto dopo essere stati debitamente informati.

Agli esportatori sono fornite le informazioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001.

I diritti delle persone riguardo ai dati di registrazione elencati nell'allegato 13 quater e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati conformemente alla normativa dello Stato membro che ha conservato i loro dati personali conformemente alle disposizioni della direttiva 95/46/CE.

I diritti delle persone relativi al trattamento dei dati personali nella banca dati centrale di cui al paragrafo 3 sono esercitati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell'ambito delle proprie competenze, collaborano attivamente e assicurano il controllo coordinato della banca dati di cui al paragrafo 3.

Articolo 70

1.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) l'elenco dei paesi beneficiari e la data da cui sono considerati adempienti alle condizioni stabilite negli articoli 68 e 69. La Commissione aggiorna tale elenco ogniqualvolta tali condizioni siano adempiute da un nuovo paese beneficiario.

2.   I prodotti originari, ai sensi della presente sezione, di un paese beneficiario fruiscono del sistema all'atto dell'immissione in libera pratica nell'Unione europea solo se sono stati esportati alla data specificata nell'elenco di cui al paragrafo 1 o successivamente a tale data.

3.   Il paese beneficiario è considerato adempiente alle condizioni di cui agli articoli 68 e 69 dalla data in cui ha presentato l'impegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, ed effettuato la comunicazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1.

Articolo 71

L'inosservanza, da parte delle autorità competenti di un determinato paese beneficiario, degli obblighi ad essi incombenti ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, dell'articolo 69, paragrafo 2, degli articoli 91, 92 e 93 o dell'articolo 97 octies, o l'inosservanza sistematica degli obblighi ad essi incombenti ai sensi dell'articolo 97 nonies, paragrafo 2, comporta, in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 732/2008, la revoca temporanea delle preferenze accordate a tale paese nell'ambito del sistema.

Sottosezione 2

Definizione della nozione di prodotti originari

Articolo 72

I seguenti prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario:

a)

i prodotti interamente ottenuti in tale paese a norma dell'articolo 75;

b)

i prodotti ottenuti in tale paese in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 76.

Articolo 73

1.   Le condizioni stabilite nella presente sottosezione per l'acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte nel paese beneficiario interessato.

2.   I prodotti originari reintrodotti nel paese beneficiaro, dopo essere stati esportati in un altro paese, sono considerati non originari salvo che si dimostri all'autorità competente che:

a)

i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati e

b)

i prodotti reintrodotti non abbiano subito altre operazioni che quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell'esportazione.

Articolo 74

1.   I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni e il frazionamento delle spedizioni sono ammessi solo se effettuati sotto la responsabilità dell'esportatore o di un detentore successivo delle merci e se i prodotti restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis in caso di cumulo ai sensi degli articoli 84, 85 o 86.

Articolo 75

1.   Sono considerati interamente ottenuti in un determinato paese beneficiario:

a)

i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;

f)

i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

g)

i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;

h)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del suo mare territoriale, con le sue navi;

i)

i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera h);

j)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

k)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

l)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori del suo mare territoriale, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di suolo o sottosuolo di cui trattasi;

m)

le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2.   Le espressioni “le sue navi” e “le sue navi officina” di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

a)

che sono immatricolate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;

b)

che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;

c)

che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i)

appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri oppure

ii)

appartengono a società

la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati nel paese beneficiario o negli Stati membri e

che sono per almeno il 50 % di proprietà del paese beneficiario o di Stati membri, di enti pubblici o cittadini del paese beneficiario o di Stati membri.

3.   Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi paesi beneficiari purché tutti i paesi beneficiari fruiscano del cumulo regionale in conformità all'articolo 86, paragrafi 1 e 5. In tal caso i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario di cui la nave o la nave officina battono bandiera conformemente al paragrafo 2, lettera b).

Il primo comma si applica solo se sono state soddisfatte le condizioni previste all'articolo 86, paragrafo 2, lettere b) e c).

Articolo 76

1.   Fatti salvi gli articoli 78 e 79, i prodotti non interamente ottenuti nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 75 sono considerati originari di tale paese purché siano soddisfatte le condizioni stabilite per le merci interessate nell'elenco dell'allegato 13 bis.

2.   Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in un determinato paese a norma del paragrafo 1 è sottoposto a un'ulterioretrasformazione in tale paese e utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.

Articolo 77

1.   La conformità alle condizioni di cui all'articolo 76, paragrafo 1, deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità ad un determinato contenuto massimo di materiali non originari, il valore dei materiali non originari può essere calcolato come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 2, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

2.   Nel caso di cui al paragrafo 1, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite del prodotto effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nel paese di esportazione o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

3.   Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.

4.   I valori medi di cui al paragrafo 2 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 78

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dall'adempimento dei requisiti deludi cui all'articolo 76, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a)

le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)

la scomposizione e composizione di confezioni;

c)

il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

la stiratura o la pressatura di prodotti e articoli tessili;

e)

semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f)

la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g)

le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;

h)

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i)

l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

j)

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l)

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

n)

la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;

o)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

p)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o);

q)

la macellazione degli animali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.

3.   Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un paese beneficiario su quel prodotto.

Articolo 79

1.   In deroga all'articolo 76 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, secondo le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato 13 bis, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono nondimeno essere utilizzati qualora il loro valore totale o peso netto accertato non superi:

a)

il 15 % del peso del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

b)

il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato per i quali si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 della parte I dell'allegato 13 bis.

2.   Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato 13 bis.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in un paese beneficiario ai sensi dell'articolo 75. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 78 e l'articolo 80, paragrafo 2, la tolleranza prevista da tali paragrafi si applica alla somma dei materiali utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato 13 bis relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 80

1.   L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.

2.   Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni della presente sezione si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.

3.   L'imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell'origine.

Articolo 81

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 82

Gli assortimenti, definiti nella regola generale di interpretazione 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti di cui essi si compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme qualora il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 83

Nella determinazione del carattere originario di un determinato prodotto non deve essere presa in considerazione l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a)

energia e combustibili;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Sottosezione 3

Cumulo

Articolo 84

In virtù del cumulo bilaterale, i prodotti originari dell'Unione europea possono essere considerati materiali originari di un paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale paese, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguite trascenda le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1.

Articolo 85

1.   Nella misura in cui la Norvegia, la Svizzera e la Turchia concedono preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti originari dei paesi beneficiari e applicano una definizione della nozione di origine corrispondente a quella stabilita nella presente sezione, il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un determinato paese beneficiario, purchéla lavorazione o la trasformazione ivi eseguite trascenda le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1.

2.   Il paragrafo 1 si applica a condizione che la Turchia, la Norvegia e la Svizzera concedano, secondo il principio della reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti originari dei paesi beneficiari che incorporano materiali originari dell'Unione europea.

3.   Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

4.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) la data dalla quale le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adempiute.

Articolo 86

1.   Il cumulo regionale si applica ai seguenti quattro gruppi regionali distinti:

a)

gruppo I: Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam;

b)

gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;

c)

gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;

d)

gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

2.   Il cumulo regionale fra paesi appartenenti allo stesso gruppo si applica unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

ai fini del cumulo regionale fra paesi di un gruppo regionale si applicano le norme di origine stabilite nella presente sezione.

Quando l'operazione che conferisce il carattere originario di cui all'allegato 13 bis, parte II, non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo, l'origine dei prodotti esportati da un paese a un altro paese del gruppo regionale a fini del cumulo regionale è determinata sulla base della norma che si applicherebbe se i prodotti fossero esportati verso l'Unione europea;

b)

i paesi del gruppo regionale si sono impegnati:

i)

a osservare o a far osservare la presente sezione e

ii)

a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sezione sia nei confronti dell'Unione europea che nelle loro relazioni reciproche.

c)

gli impegni di cui alla lettera b) sono comunicati alla Commissione dal segretariato del gruppo regionale interessato o da un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione.

Se i paesi di un gruppo regionale si sono già conformati, anteriormente al 1o gennaio 2011, alle disposizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo impegno.

3.   I materiali elencati nell'allegato 13 bis sono esclusi dal cumulo regionale di cui al paragrafo 2 se:

a)

la preferenza tariffaria applicabile nell'Unione europea non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo e

b)

i materiali in questione beneficiassero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui avrebbero fruito se fossero stati esportati direttamente verso l'Unione europea.

4.   Il cumulo regionale fra paesi dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, le operazioni elencate nell'allegato 16.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, si considera come paese di origine del prodotto il paese del gruppo regionale cui è riferibile la percentuale più alta del valore in dogana dei materiali utilizzati originari di altri paesi dello stesso gruppo regionale.

Il paese di origine, se è determinato a norma del secondo comma, è indicato come tale nella del prova dell'origine rilasciata dall'esportatore del prodotto verso l'Unione europea o rilasciata, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, dalle autorità del paese beneficiario di esportazione.

5.   Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III, la Commissione può autorizzare il cumulo regionale fra i paesi di tali gruppi se accerta che ciascuna delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a)

sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), e

b)

i paesi che partecipano al cumulo regionale si sono impegnati e hanno congiuntamente comunicato alla Commissione il loro impegno:

i)

a osservare o a far osservare la presente sezione e

ii)

a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sezione sia nei confronti dell'Unione europea che nelle loro relazioni reciproche.

La richiesta di cui al primo comma è corredata da documentazione comprovante che le condizioni stabilite dallo stesso comma sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione, che decide in merito tenendo conto di tutti gli elementi relativi al cumulo ritenuti pertinenti, compresi i materiali oggetto del cumulo.

6.   Quando i prodotti fabbricati in un paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III utilizzando materiali originari di un paese appartenente all'altro gruppo devono essere esportati verso l'Unione europea, l'origine dei prodotti è determinata come segue:

a)

i materiali originari di un paese appartenente a un gruppo regionale sono considerati originari di un paese appartenente all'altro gruppo regionale quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché la lavorazione o la trasformazione eseguite in quest'ultimo paese beneficiario trascendano le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, le operazioni elencate nell'allegato 16.

b)

se la condizione di cui alla lettera a) non è soddisfatta, si considera come paese di origine il paese partecipante al cumulo cui è riferibile la percentuale più alta de valore in dogana dei materiali utilizzati originari di altri paesi partecipanti al cumulo.

Il paese di origine, se è determinato a norma del primo comma, lettera b), deve essere indicato come tale nella prova dell'origine rilasciata dall'esportatore del prodotto verso l'Unione europea ovvero, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, dalle autorità del paese beneficiario di esportazione.

7.   Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario, la Commissione può concedere il cumulo ampliato fra un paese beneficiario e un paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), purché ciascuna delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

a)

i paesi partecipanti al cumulo si sono impegnati ad osservare o far osservare il disposto della presente sezione e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria ad assicurare la corretta applicazione della presente sezione sia nei confronti dell'Unione europea che nelle loro relazioni reciproche;

b)

l'impegno di cui alla lettera a) è stato comunicato alla Commissione dal paese beneficiario interessato.

La richiesta di cui al primo comma contiene un elenco dei materiali oggetto del cumulo ed è corredata della documentazione comprovante che le condizioni stabilite nel primo comma, lettere a) e b), sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione. In caso di modifica dei materiali interessati è necessario presentare un'altra richiesta.

Sono esclusi dal cumulo ampliato i materiali compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

8.   Nei casi di cumulo ampliato di cui al paragrafo 7, l'origine dei materiali utilizzati e la prova documentaria dell'origine da fornire sono determinate in conformità alle norme fissate nel pertinente accordo di libero scambio. L'origine dei prodotti destinati ad essere esportati verso l'Unione europea è determinata in conformità alle norme di origine stabilite nella presente sezione.

Affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere originario non è necessario che i materiali originari del paese vincolato all''Unione europea da un accordo di libero scambio, utilizzati in un determinato paese beneficiario nella fabbricazione del prodotto destinato ad essere esportato verso l'Unione europea, siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel paese beneficiario interessato trascendano le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1.

9.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C):

a)

la data da cui ha effetto il cumulo fra i paesi del gruppo I e quelli del gruppo III di cui al paragrafo 5, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica;

b)

la data da cui ha effetto il cumulo ampliato, i paesi che vi partecipano e l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

Articolo 87

Se il cumulo bilaterale o il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia è applicato in combinazione con il cumulo regionale, il prodotto ottenuto è considerato originario di uno dei paesi del gruppo regionale interessato, determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 4, primo e secondo comma.

Articolo 88

1.   Le sottosezioni 1 e 2 si applicano mutatis mutandis:

a)

alle esportazioni dall'Unione europea verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale;

b)

alle esportazioni da un determinato paese beneficiario a un altro per il cumulo regionale ai sensi dell'articolo 86, paragrafi 1 e 5, fatto salvo l'articolo 86, paragrafo 2, lettera a), secondo comma.

2.   Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta scritta degli operatori economici, la gestione dei materiali nell'Unione europea secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.

3.   Le autorità doganali degli Stati membri possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2 a condizioni da essi ritenute appropriate.

L'autorizzazione è concessa solo se l'applicazione del metodo di cui al paragrafo 2 può garantire in qualsiasi momento che il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati “originari dell'Unione europea” è identico a quello risultante dall'applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.

Se autorizzato, il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell'Unione europea.

4.   Il beneficiario del metodo di cui al paragrafo 2 rilascia la documentazione comprovante l'origine per le quantità di prodotti che possono essere considerate originarie dell'Unione europea o ne chiede, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

5.   Le autorità doganali degli Stati membri controllano il modo in cui l'autorizzazione di cui al paragrafo è utilizzata.

Esse possono ritirare l'autorizzazione nei casi seguenti:

a)

il beneficiario fa un uso comunque scorretto dell'autorizzazione

b)

il beneficiario non rispetta una delle altre condizioni stabilite nella presente sezione o nella sezione 1 bis.

Sottosezione 4

Deroghe

Articolo 89

1.   La Commissione può concedere a un determinato paese beneficiario, di propria iniziativa o su richiesta del medesimo, una deroga temporanea alle disposizioni della presente sezione:

a)

se fattori interni o esterni privano temporaneamente tale paese della capacità, di cui disponeva in precedenza, di conformarsi alle norme sull'acquisizione dell'origine di cui all'articolo 72, o

b)

se necessita di un certo tempo per potersi conformare alle norme sulll'acquisizione dell'origine di cui all'articolo 72.

2.   La deroga temporanea è limitata alla durata degli effetti dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese beneficiario per conformarsi alle norme.

3.   La domanda di deroga è presentata per iscritto alla Commissione. Essa indica i motivi che giustificano la deroga di cui al paragrafo 1 ed è corredata di un'idonea documentazione.

4.   Se la deroga viene concessa, il paese beneficiario deve trasmettere alla Commissione le informazioni prescritte riguardanti l'uso della deroga stessa e la gestione dei quantitativi per cui essa è stata accordata.

Sottosezione 5

Procedure per l'esportazione nel paese beneficiario

Articolo 90

Il sistema si applica:

a)

alle merci esportate da un esportatore registrato ai sensi dell'articolo 92 che soddisfano i requisiti della presente sezione;

b)

a qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari, esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 6 000 EUR.

Articolo 91

1.   Le autorità competenti del paese beneficiario istituiscono e aggiornano costantemente un elenco elettronico degli esportatori registrati stabiliti nel paese. Quando un esportatore è radiato in conformità all'articolo 93, paragrafo 2, l'elenco è aggiornato immediatamente.

2.   L'elenco contiene le seguenti informazioni:

a)

il nome e l'indirizzo completo del luogo di stabilimento/residenza dell'esportatore registrato, incluso il codice di identificazione del paese o del territorio (codice paese ISO alpha 2);

b)

il numero dell'esportatore registrato;

c)

i prodotti destinati ad essere esportati nell'ambito del sistema (elenco indicativo dei capitoli o delle voci del sistema armonizzato, compilato secondo la discrezione del richiedente);

d)

la data iniziale e finale della registrazione, in corso o scaduta, dell'esportatore;

e)

il motivo della radiazione (richiesta dell'esportatore registrato/radiazione da parte delle autorità competenti). L'accesso a questi dati è limitato alle autorità competenti.

3.   Le autorità competenti dei paesi beneficiari informano la Commissione del sistema di numerazione nazionale utilizzato per designare gli esportatori registrati. Il numero inizia con il codice paese ISO alfa 2.

Articolo 92

Ai fini della registrazione gli esportatori presentano domanda alle autorità competenti del paese beneficiario indicate all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), utilizzando un formulario redatto sul modello contenuto nell'allegato 13 quater. Compilando il formulario gli esportatori acconsentono alla conservazione delle informazioni fornite nella banca dati della Commissione e alla pubblicazione dei dati non riservati su internet.

Le domande incomplete non sono prese in considerazione dalle autorità competenti.

Articolo 93

1.   Gli esportatori registrati che non soddisfano più le condizioni richieste per l'esportazione di merci nell'ambito del sistema o non intendono più esportare tali merci ne informano le autorità competenti del paese beneficiario, che provvedono a cancellarli immediatamente dall'elenco degli esportatori registrati tenuto in quel paese.

2.   Fatto salvo il sistema di pene e sanzioni in vigore nel paese beneficiario, le autorità competenti dello stesso radiano dall'elenco degli esportatori registrati di detto paese qualsiasi esportatore registrato che, per dolo o colpa, compili o faccia compilare un'attestazione di origine o un documento giustificativo contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere, in modo irregolare o fraudolento, il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale.

3.   Fatte salve le eventuali ripercussioni delle irregolarità riscontrate sulle verifiche pendenti, la radiazione dall'elenco degli esportatori registrati ha effetto per il futuro, ossia si applica alle attestazioni rilasciate dopo la data della radiazione.

4.   Un esportatore radiato dalle autorità competenti a norma del paragrafo 2 può essere reiscritto nell'elenco solo dopo che abbia dimostrato alle autorità competenti del paese beneficiario di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla radiazione.

Articolo 94

1.   Gli esportatori, registrati o no, devono adempiere i seguenti obblighi:

a)

tengono una contabilità adeguata della produzione e fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;

b)

tengono a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;

c)

conservano tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;

d)

conservano per almeno tre anni dalla fine dell'anno in cui l'attestazione di origine è stata compilata, o per più tempo se prescritto dalla legge nazionale, i registri:

i)

delle attestazioni di origine rilasciate e

ii)

della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte.

I registri di cui al primo comma, lettera d), che possono essere elettronici, devono consentire di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario.

2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano anche ai fornitori che trasmettano agli esportatori dichiarazioni attestanti il carattere originario delle merci fornite.

Articolo 95

1.   L'attestazione di origine deve essere rilasciata dall'esportatore quando i prodotti di cui trattasi sono esportati, sempre che le merci possano essere considerate originarie del paese beneficiario interessato o di un altro paese beneficiario in conformità all'articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, o all'articolo 86, paragrafo 6, primo comma, lettera b).

2.   In deroga al paragrafo 1, l'attestazione di origine può eccezionalmente essere rilasciata dopo l'esportazione (“attestazione retroattiva”) a condizione che sia presentata nello Stato membro della dichiarazione di immissione in libera pratica entro due anni dall'esportazione.

3.   L'attestazione di origine è fornita dall'esportatore al suo cliente stabilito nell'Unione europea e contiene i dati specificati nell'allegato 13 quinquies. L'attestazione di origine è redatta in inglese o in francese.

Può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta di identificare l'esportatore interessato e le merci in questione.

4.   Quando si applica il cumulo di cui all'articolo 84, all'articolo 86, paragrafo 1, o all'articolo 86, paragrafi 5 e 6, l'esportatore del prodotto nella cui fabbricazione sono utilizzati materiali originari di un paese con cui è autorizzato il cumulo è autorizzato si basa sull'attestazione di origine trasmessa dal fornitore. In tal caso l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta, a seconda del caso, la dicitura “EU cumulation”, “Regional cumulation” o “Cumul UE”, “Cumul régional”.

5.   Quando si applica il cumulo a norma dell'articolo 85, l'esportatore del prodotto nella cui fabbricazione sono utilizzati materiali originari di una paese con cui è autorizzato il cumulo si basa sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore e rilasciata in conformità alle norme di origine SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, a seconda dei casi. In tal caso l'attestazione di origine compilata dall'esportatore riporta la dicitura “Norway cumulation”, “Switzerland cumulation”, “Turkey cumulation” o “Cumul Norvège”, “Cumul Suisse”, “Cumul Turquie”.

6.   Quando si applica il cumulo ampliato a norma dell'articolo 86, paragrafi 7 e 8, l'esportatore del prodotto nella cui fabbricazione sono utilizzati materiali originari di un paese cui è autorizzato il cumulo ampliato si basa sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore e rilasciata in conformità alle disposizioni del pertinente accordo di libero scambio concluso tra l'Unione europea e il paese interessato.

In tal caso l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta la dicitura “Extended cumulation with country x” o“Cumul étendu avec le pays x”.

Articolo 96

1.   Per ogni spedizione deve essere compilata un'attestazione di origine distinta.

2.   L'attestazione di origine è valida per dodici mesi dalla data in cui è stata rilasciata dall'esportatore.

3.   L'attestazione di origine può riguardare più spedizioni se le merci soddisfano le condizioni seguenti:

a)

si tratta di prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato;

b)

sono comprese nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato e

c)

sono destinate ad essere importate a scaglioni.

Sottosezione 6

Procedure per l'immissione in libera pratica nell'unione europea

Articolo 97

1.   La dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica fa riferimento all'attestazione di origine. L'attestazione di origine è tenuta a disposizione delle autorità doganali, che possono chiederne la presentazione a fini di verifica. Dette autorità possono anche chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

2.   Se il dichiarante chiede l'applicazione del sistema senza essere in possesso di dell'attestazione di origine al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, la dichiarazione è considerata incompleta ai sensi dell'articolo 253, paragrafo 1, e trattata di conseguenza.

3.   Prima di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica il dichiarante si accerta che le merci siano conformi alle norme enunciate nella presente sezione, in particolare verificando:

i)

nella banca dati di cui all'articolo 69, paragrafo 3, che l'esportatore sia registrato per il rilascio di attestazioni dell' origine, salvo che il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 6 000 EUR, e

ii)

che l'attestazione di origine sia redatta in conformità all'allegato 13 quinquies.

Articolo 97 bis

1.   I prodotti seguenti sono esenti dall'obbligo del rilascio e della produzione dell'attestazione di origine:

a)

i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati, a condizione che il valore totale non sia superiore a 500 EUR;

b)

i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il cui valore totale non sia superiore a 1 200 EUR.

2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

b)

sono stati dichiarati conformi alle condizioni prescritte perché possano beneficiare del sistema;

c)

non sussistono dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera b).

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a)

le importazioni presentano carattere occasionale;

b)

le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c)

risulta in modo evidente dalla loro natura e quantità che non sussiste alcun fine commerciale.

Articolo 97 ter

1.   La constatazione di lievi discordanze tra i dati che figurano nell'attestazione di origine e quelli menzionati nei documenti presentati alle autorità doganali per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità dell'attestazione di origine se viene regolarmente accertato che questa attestazione corrisponde ai prodotti in questione.

2.   L'attestazione di origine contenente errori formali evidenti, come errori di battitura, non viene rigettata se gli errori stessi non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essa riportate.

3.   Le attestazioni di origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 96 possono essere ammesse ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono ammettere le attestazioni di origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 97 quater

1.   La procedura di cui all'articolo 96, paragrafo 3, si applica per un periodo determinato dalle autorità doganali degli Stati membri.

2.   Le autorità doganali degli Stati membri di importazione preposte al controllo delle consecutive immissioni in libera pratica verificano che le spedizioni consecutive facciano parte dei prodotti smontati o non assemblati per i quali è stata compilata l'attestazione di origine.

Articolo 97 quinquies

1.   Se i prodotti non sono ancora stati immessi in libera pratica, l''attestazione di origine può essere sostituita da una o più attestazioni di origine sostitutive, compilate dal detentore delle merci, al fine di inviare tutti i prodotti, o una parte di essi, in un altro luogo all'interno del territorio doganale della Comunità o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia. Per poter rilasciare attestazioni di origine sostitutive, i detentori delle merci non devono essere essi stessi esportatori registrati.

2.   Qualora venga sostituita, l'attestazione di origine iniziale deve recare le seguenti indicazioni:

a)

i dati corrispondenti alla o alle attestazioni di origine sostitutive;

b)

il nome e l'indirizzo dello speditore;

c)

il o i destinatari nell'Unione europea.

L'attestazione di origine iniziale reca la dicitura “Replaced” or “Remplacée”, a seconda dei casi.

3.   L'attestazione di origine sostitutiva deve recare le seguenti indicazioni:

a)

tutti i dati corrispondenti ai prodotti rispediti;

b)

la data di rilascio dell'attestazione di origine iniziale;

c)

tutte le menzioni necessarie in conformità all'allegato 13 quinquies;

d)

il nome e l'indirizzo dello speditore dei prodotti nell'Unione europea;

e)

il nome e l'indirizzo del destinatario nell'Unione europea, in Norvegia, Svizzera o Turchia;

f)

la data e il luogo in cui è effettuata la sostituzione.

La persona che rilascia l'attestazione di origine sostitutiva può allegarvi copia dell'attestazione di origine iniziale.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle attestazioni di origine rilasciate in sostituzione di attestazioni che sono a loro volta attestazioni sostitutive. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle attestazioni sostitutive redatte dagli speditori dei prodotti in Norvegia, Svizzera o Turchia.

5.   Nel caso di prodotti che beneficiano di tariffe preferenziali in base una deroga concessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 89, la sostituzione prevista dal presente articolo si applica solo se i prodotti sono destinati all'Unione europea. Se i prodotti in questione hanno acquisito il carattere originario mediante il cumulo regionale, l'attestazione di origine sostitutiva può essere redatta al fine di spedire i prodotti in Norvegia, Svizzera o Turchia solo ove questi paesi applichino le stesse norme dell'Unione europea in materia di cumulo regionale.

6.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle attestazioni che sostituiscono altre attestazioni di origine quando la spedizione è frazionata ai sensi dell'articolo 74.

Articolo 97 sexies

1.   In caso di dubbi sul carattere originario dei prodotti, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di presentare, entro un congruo termine da esse specificato, qualsiasi elemento probatorio che consenta di verificare l'esattezza dell'indicazione dell'origine contenuta nella dichiarazione o il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 74.

2.   Le autorità doganali possono sospendere l'applicazione della misura relativa alla tariffa preferenziale per la durata del procedimento di verifica di cui all'articolo 97 nonies se:

a)

le informazioni fornite dal dichiarante non sono sufficienti a confermare il carattere originario dei prodotti o il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 73 o 74;

b)

il dichiarante non risponde entro il termine stabilito per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   In attesa delle informazioni chieste al dichiarante, di cui al paragrafo 1, o dei risultati del procedimento di verifica, di cui al paragrafo 2, le autorità doganali offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

Articolo 97 septies

1.   Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione del sistema, senza essere tenute a chiedere prove supplementari o inviare una richiesta di verifica al paese beneficiario, se:

a)

le merci non sono identiche a quelle indicate nell'attestazione di origine;

b)

il dichiarante non presenta l'attestazione di origine per i prodotti in questione, quando questa è richiesta;

c)

fatto salvo l'articolo 90, lettera b), e l'articolo 97 quinquies, paragrafo 1, l'attestazione di origine in possesso del dichiarante non è stata rilasciata da un esportatore registrato nel paese beneficiario;

d)

l'attestazione di origine non è rilasciata in conformità all'allegato 13 quinquies;

e)

le condizioni di cui all'articolo 74 non sono soddisfatte.

2.   Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione del beneficio del sistema, a seguito di una richiesta di verifica ai sensi dell'articolo 97 nonies rivolta alle autorità competenti del paese beneficiario, se le autorità doganali dello Stato membro di importazione:

a)

hanno ricevuto una risposta da cui risulti che l'esportatore non aveva la facoltà di redigere l'attestazione di origine;

b)

hanno ricevuto una risposta da cui risulti che i prodotti in questione non sono originari di un paese beneficiario o le condizioni dell'articolo 73 non sono soddisfatte;

c)

nutrivano seri dubbi sulla validità dell'attestazione di origine o sull'esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante con riguardo all'effettiva origine dei prodotti in questione quando hanno presentato la domanda di verifica e

i)

non hanno ricevuto alcuna risposta entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 97 nonies oppure

ii)

la risposta ricevuta non fornisce adeguati chiarimenti in merito ai quesiti formulati nella richiesta.

Sottosezione 7

Controllo dell'origine

Articolo 97 octies

1.   Al fine di garantire il rispetto delle norme riguardanti il carattere originario dei prodotti, le autorità competenti del paese beneficiario svolgono:

a)

verifiche del carattere originario dei prodotti su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri;

b)

controlli periodici degli esportatori di iniziativa propria.

Nella misura in cui la Norvegia, la Svizzera e la Turchia hanno concluso con l'Unione europea un accordo di reciproco sostegno in materia di cooperazione amministrativa, il primo comma si applica mutatis mutandis alle richieste inviate alle autorità della Norvegia, della Svizzera e della Turchia affinché, per la verifica delle attestazioni di origine sostitutive rilasciate sul loro territorio fungano da collegamento con le autorità competenti de paese beneficiario.

Il cumulo ampliato è autorizzato ai sensi dell'articolo 86, paragrafi 7 e 8, solo se il paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio si è impegnato a fornire al paese beneficiario il proprio sostegno in materia di cooperazione amministrativa nello stesso modo in cui fornirebbe tale sostegno alle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'accordo medesimo.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1, lettera b), devono garantire il costante adempimento degli obblighi incombenti agli esportatori. Essi sono effettuati a intervalli determinati sulla base di adeguati criteri di analisi del rischio. A tale scopo le autorità competenti dei paesi beneficiari chiedono agli esportatori di fornire copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi rilasciate.

3.   Le autorità competenti dei paesi beneficiari hanno facoltà di chiedere elementi di prova e di eseguire ispezioni della contabilità dell'esportatore e, se del caso, di quella dei produttori che lo riforniscono, anche presso le loro sedi, o qualsiasi altro controllo ritenuto appropriato.

Articolo 97 nonies

1.   Il controllo a posteriori delle attestazioni di origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente sezione.

Le autorità doganali dello Stato membro, qualora richiedono la cooperazione delle autorità competenti di un paese beneficiario per la verifica della validità delle attestazioni di origine o del carattere originario dei prodotti, o di entrambi, indicano nella loro richiesta, all'occorrenza, i motivi per cui nutrono seri dubbi sulla validità dell'attestazione di origine o sul carattere originario dei prodotti.

A corredo della richiesta di verifica possono essere trasmessi una copia dell'attestazione di origine e informazioni o documenti supplementari indicanti che le informazioni fornite nell'attestazione sono inesatte.

Lo Stato membro richiedente fissa un termine iniziale di sei mesi, a partire dalla data della richiesta, per la comunicazione dei risultati della verifica, eccezion fatta per le richieste inviate alla Norvegia, alla Svizzera o alla Turchia al fine di verificare le attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio in base ad attestazioni di origine rilasciate in un paese beneficiario, per le quali il termine è aumentato a otto mesi.

2.   Se, in caso di seri dubbi, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, o la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti deve essere inviata una seconda comunicazione. Tale comunicazione stablisce un ulteriore termine non superiore a 6 mesi.

Sottosezione 8

Altre disposizioni

Articolo 97 decies

1.   Le sottosezioni 5, 6 e 7 si applicano mutatis mutandis:

a)

alle esportazioni dall'Unione europea in un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale;

b)

alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale di cui all'articolo 86, paragrafi 1 e 5.

2.   Su sua richiesta, l'esportatore dell'Unione europea è considerato dall'autorità doganale di uno Stato membro come esportatore registrato ai fini del sistema se soddisfa le seguenti condizioni:

a)

possiede un numero EORI in conformità agli articoli da 4 duodecies a 4 unvicies;

b)

possiede la qualifica di “esportatore autorizzato” nell'ambito di un regime preferenziale;

c)

include nella domanda rivolta alle autorità doganali dello Stato membro i seguenti dati richiesti nel formulario redatto sul modello contenuto nell'allegato 13 quater:

i)

le informazioni chieste nelle caselle 1 e 4;

ii)

l'impegno di cui alla casella 5.

Articolo 97 undecies

1.   Le sottosezioni 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, per determinare se i prodotti possano essere considerati originari di un paese beneficiario quando sono esportati a Ceuta o Melilla oppure originari di Ceuta e Melilla quando sono esportati in un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

2.   Le sottosezioni 5, 6 e 7 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti esportati da un paese beneficiario verso Ceuta o Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta o Melilla verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

3.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione delle sottosezioni 1, 2, 3, 5, 6 e 7 a Ceuta e Melilla.

4.   Per le finalità indicate nei paragrafi 1 e 2 Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.»

(2)

Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, è aggiunta la seguente sezione 1 bis:

«Sezione 1 bis

Procedure e metodi di cooperazione amministrativa applicabili fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati

Sottosezione 1

Principi generali

Articolo 97 duodecies

1.   I paesi beneficiari osservano o fanno osservare:

a)

le norme relative all'origine dei prodotti esportati, fissate nella sezione 1;

b)

le norme relative alla compilazione e al rilascio dei certificati di origine, modulo A, secondo il modello riportato nell'allegato 17;

c)

le disposizioni relative all'uso delle dichiarazioni su fattura redatte secondo il modello modello riportato nell'allegato 18;

d)

le disposizioni concernenti i metodi di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 97 vicies;

e)

le disposizioni sulla concessione di deroghe di cui all'articolo 89.

2.   Le autorità competenti dei paesi beneficiari cooperano con la Commissione o gli Stati membri; tale cooperazione consiste in particolare:

a)

nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione del sistema nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri;

b)

fatti salvi gli articoli 97 vicies e 97 unvicies, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sezione, anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell'ambito di indagini sull'origine.

3.   Le condizioni stabilite nel paragrafo 1 si considerano accettate dal paese beneficiario se tale paese designa un'autorità competente per il rilascio dei certificati di origine, modulo A, verifica le prove documentarie dell'origine e rilascia i certificati di origine, modulo A, per le esportazioni verso l'Unione europea, .

4.   Le merci originarie di un paese o territorio ammesso o riammesso al beneficio del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 732/2008 possono beneficiare del sistema sempre che siano esportate dal paese o territorio stesso a decorrere dalla data indicata all'articolo 97 vicies.

5.   La prova dell'origine ha validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

Sottosezione 2

Procedure per l'esportazione nel paese beneficiario

Articolo 97 terdecies

1.   Il certificato di origine, modulo A, redatto sul modello contenuto nell'allegato 17, è rilasciato su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato, corredata dei documenti giustificativi appropriati attestanti che i prodotti destinati all'esportazione soddisfano le condizioni per il rilascio del certificato di origine, modulo A.

2.   Il certificato è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione è effettivamente realizzata o garantita. Il certificato di origine, modulo A, può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

b)

è stato dimostrato alle autorità pubbliche competenti che il certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

3.   Le autorità pubbliche competenti possono rilasciare il certificato a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore siano conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti, alcun certificato di origine, modulo A, conforme alle disposizioni della presente sezione. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 4 la dicitura “Issued retrospectively” o “Délivré a posteriori”.

4.   In caso di furto, perdita o distruzione del certificato di origine, modulo A, l'esportatore può chiedere alle autorità pubbliche competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare nella casella n. 4 la dicitura “Duplicate” o “Duplicata”, nonché la data del rilascio e il numero di serie del certificato originale. Il duplicato è valido a decorrere dalla data dell'originale.

5.   Allo scopo di verificare se il prodotto per cui è richiesto il certificato di origine, modulo A, è conforme alle norme di origine pertinenti, le autorità pubbliche competenti sono autorizzate a chiedere qualsiasi prova documentale o a effettuare qualsiasi controllo che ritengano appropriato.

6.   La casella n. 2 del certificato di origine, modulo A, non deve essere compilata obbligatoriamente. La casella n. 12 reca la dicitura “Unione europea” o il nome di uno degli Stati membri. La data del rilascio del certificato di origine, modulo A, è indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, che è riservata alle autorità pubbliche competenti preposte al rilascio del certificato, nonché la firma del firmatario autorizzato dell'esportatore da apporre nella casella n. 12, sono manoscritte.

Articolo 97 quaterdecies

1.   La dichiarazione su fattura può essere compilata da qualsiasi esportatore per le spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000 EUR, a condizione che la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 97 duodecies, paragrafo 2, si applichi a questa procedura.

2.   L'esportatore che compila la dichiarazione su fattura deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o di altre autorità pubbliche competenti del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione.

3.   La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, in francese o in inglese, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale il testo riportato nell'allegato 18. Se è compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore.

4.   L'uso della dichiarazione su fattura è subordinato alle seguenti condizioni:

a)

per ogni singola spedizione deve essere compilata una dichiarazione su fattura distinta;

b)

se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può far riferimento a tale controllo nella dichiarazione su fattura.

5.   Quando si applica il cumulo di cui agli articoli 84, 85 o 86, le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario invitato a rilasciare il certificato di origine, modulo A, per i prodotti nella cui fabbricazione sono utilizzati materiali originari di un paese con cui è autorizzato il cumulo, si fondano sugli elementi seguenti:

se trattasi di cumulo bilaterale, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore e rilasciata a norma della sottosezione 5;

se trattasi di cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore e rilasciata secondo le norme di origine SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, a seconda dei casi;

se trattasi di cumulo regionale, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore, in particolare sul certificato di origine, modulo A, redatto in base al modello contenuto nell'allegato 17, ovvero sulla dichiarazione su fattura recante il testo contenuto nell'allegato 18;

se trattasi di cumulo ampliato, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore e rilasciata in conformità al pertinente accordo di libero scambio concluso tra l'Unione europea e il paese interessato.

Nei casi indicati al primo comma, primo, secondo, terzo e quarto trattino, la casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, reca a seconda dei casi, la dicitura “EU cumulation”, “Norway cumulation”, “Switzerland cumulation”, “Turkey cumulation”, “Regional cumulation”, “Extended cumulation with country x” o “Cumul UE”, “Cumul Norvège”, “Cumul Suisse”, “Cumul Turquie”, “Cumul régional”, “Cumul étendu avec le pays x”.

Sottosezione 3

Procedure per l'immissione in libera pratica nell'unione europea

Articolo 97 quindecies

1.   I certificati di origine, modulo A, o le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorità doganali degli Stati membri di importazione in conformità alle procedure relative alla dichiarazione in dogana.

2.   Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del periodo di validità di cui all'articolo 97 duodecies, paragrafo 5, possono essere ammesse ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali del paese d'importazione possono ammettere le prove dell'origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 97 sexdecies

1.   Per i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato e rientranti nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, i quali siano importati con spedizioni scaglionate su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione, può essere presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione del primo scaglione.

2.   Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:

a)

sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di rilevante valore commerciale;

b)

formino oggetto di uno stesso contratto d'acquisto, i cui contraenti siano stabilite nel paese di esportazione o negli Stati membri;

c)

sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;

d)

provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale dello stesso Stato membro.

Questa procedura si applica per il periodo stabilito dalle autorità doganali competenti.

Articolo 97 septdecies

1.   Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale di uno Stato membro, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito con uno o più certificati di origine, modulo A, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, in un altro luogo dellUnione europea o, se del caso, in Norvegia, in Svizzera o in Turchia.

2.   I certificati sostitutivi di origine, modulo A, sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti. Il certificato sostitutivo è rilasciato su domanda scritta del riesportatore.

3.   Nel certificato sostitutivo è indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio in cui è rilasciato. La casella n. 4 reca la dicitura “Certificat de remplacement” o “Replacement certificate”, nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie. La casella n. 1 reca il nome del riesportatore. La casella n. 2 può recare il nome del destinatario finale. Nelle caselle da n. 3 a n. 9 sono riportate tutte le diciture relative ai prodotti riesportati e contenute nel certificato iniziale, mentre gli estremi della fattura del riesportatore sono indicati nella casella n. 10.

4.   La casella n. 11 reca il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorità è responsabile unicamente del rilascio di detto certificato. Nella casella n. 12 sono riportate le indicazioni del paese d'origine e del paese di destinazione contenute nel certificato iniziale. Tale casella è firmata dal riesportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato iniziale.

5.   L'ufficio doganale presso il quale ha luogo l'operazione di cui al paragrafo 1 annota sul certificato iniziale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il certificato iniziale è conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni. Al certificato sostitutivo può essere acclusa la fotocopia del certificato iniziale.

6.   Nel caso di prodotti che beneficiano di tariffe preferenziali in base ad una deroga concessa a norma dell'articolo 89, la procedura prevista dal presente articolo si applica solo se i prodotti sono destinati all'Unione europea. Se i prodotti hanno acquisito il carattere originario mediante cumulo regionale, il certificato sostitutivo può essere rilasciato per la spedizione dei prodotti verso la Norvegia, la Svizzera o la Turchia solo ove questi paesi applichino le stesse norme dell'Unione europea in materia di cumulo regionale.

Articolo 97 octodecies

1.   I prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori sono ammessi come prodotti originari fruenti delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66, senza che sia necessaria la presentazione di occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, a condizione che

a)

tali prodotti:

i)

formino oggetto di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

ii)

siano stati dichiarati conformi alla condizioni prescritte perché possano beneficiare del sistema;

b)

non sussistano dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera a), punto ii).

2.   Le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

le importazioni presentano carattere occasionale;

b)

le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c)

risulta in modo evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale.

3.   Il valore complessivo dei prodotti di cui al paragrafo 2 non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 97 novodecies

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le indicazioni che figurano sul certificato d'origine, modulo A, o sulla dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato d'origine o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che il o certificato o la dichiarazione corrispondono ai prodotti presentati.

2.   I certificati d'origine, modulo A, i certificato di circolazione delle merci EUR.1 o le dichiarazione su fattura che contengano errori formali evidenti non vengono rigettati se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

Sottosezione 4

Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 97 vicies

1.   I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio che sono preposte al rilascio dei certificati d'origine, modulo A, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura.

La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi beneficiari. Tali informazioni sono riservate; tuttavia, quando i prodotti devono essere immessi in libera pratica, le autorità doganali possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri.

I paesi beneficiari che hanno già trasmesso le informazioni richieste ai sensi del primo comma non sono tenuti a fornirle di nuovo, tranne qualora sia intervenuta una modifica.

2.   Ai fini dell'articolo 97 duodecies, paragrafo 4, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) la data in cui il paese o il territorio ammesso o riammesso al beneficio per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 732/2008 ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel paragrafo 1.

3.   La Commissione comunica ai paesi beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 su richiesta delle autorità competenti dei paesi beneficiari stessi.

Articolo 97 unvicies

1.   Il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti o dell'osservanza delle norme della presente sezione.

2.   Le autorità doganali degli Stati membri che presentano richiesta di controllo a posteriori rispediscono alle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d'esportazione il certificato d'origine, modulo A, la fattura, se è stata presentata, e la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano l'indagine. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute indicanti la presenza di inesattezze nelle informazioni contenute nella prova dell'origine.

Se le autorità doganali degli Stati membri decidono di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

3.   Quando viene presentata richiesta di controllo a posteriori, il controllo è effettuato e i risultati sono comunicati alle autorità doganali degli Stati membri entro il termine di sei mesi oppure, nel caso di richieste inviate alla Norvegia, alla Svizzera o alla Turchia al fine di verificare le prove dell'origine sostitutive rilasciate nei loro territori sulla base di certificati di origine, modulo A, o di dichiarazioni su fattura rilasciate nel paese beneficiario, entro il termine di otto mesi dalla data di trasmissione della richiesta. I risultati devono consentire di determinare se la prova dell'origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possano essere considerati prodotti originari del paese beneficiario.

4.   Nel caso di certificati di origine, modulo A, rilasciati in applicazione del cumulo bilaterale, la risposta comprende il rinvio delle copie del certificato o dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 oppure, eventualmente, della o delle dichiarazioni su fattura corrispondenti.

5.   Se, in caso di seri dubbi, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento o l'effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti deve essere inviata una seconda comunicazione. Se, a seguito della seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi dalla data di invio della stessa, ovvero se tali risultati non consentono di determinare l'autenticità del documento o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità richiedenti stesse si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

6.   Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle norme di origine, il paese beneficiario di esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.

7.   Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, gli esportatori conservano tutti i documenti idonei attestanti il carattere originario dei prodotti in questione, mentre le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario di esportazione conservano le copie dei certificati ed i relativi documenti di esportazione. Tali documenti sono conservati per almeno un triennio dalla fine dell'anno in cui è stato rilasciato il certificato di origine, modulo A.

Articolo 97 duovicies

1.   Gli articoli 97 vicies e 97 unvicies si applicano anche fra i paesi dello stesso gruppo regionale ai fini della comunicazione di informazioni alla Commissione o alle autorità doganali degli Stati membri e del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, o delle dichiarazioni su fattura rilasciati in conformità alle norme sul cumulo regionale dell'origine.

2.   Ai fini dell'articolo 85, dell'articolo 97 quaterdecies e dell'articolo 97 septdecies, l'accordo concluso fra l'Unione europea, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia comprende, fra l'altro, l'impegno delle parti a fornire reciprocamente il necessario sostegno materia di cooperazione amministrativa.

Ai fini dell'articolo 86, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 97 duodecies, il paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio che acconsenta a partecipare al cumulo ampliato con un paese beneficiario si impegna altresì a prestare a quest'ultimo il proprio sostegno in materia di cooperazione amministrativa nello stesso modo in cui presterebbe tale sostengno alle autorità doganali degli Stati membri secondo le disposizioni di detto accordo.

Sottosezione 5

Procedure applicabili in materia di cumulo bilaterale

Articolo 97 tervicies

1.   La prova del carattere originario dei prodotti dell'Unione europea è fornita producendo:

a)

il certificato di circolazione delle merci EUR.1, redatto sul modello contenuto nell'allegato 21; o

b)

la dichiarazione su fattura, recante il testo riportato nell'allegato 18. La dichiarazione su fattura può essere rilasciata da un esportatore qualsiasi per le spedizioni contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000 EUR ovvero da un esportatore autorizzato dell'Unione europea.

2.   L'esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, appone le diciture “GSP beneficiary countries” e “EU” o “Pays bénéficiaires du SPG” e “UE” nella casella n. 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

3.   Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si applicano, mutatis mutandis, ai certificati di circolazione delle merci EUR.1 e, fatta eccezione per le disposizioni relative al rilascio, alle dichiarazioni su fattura.

4.   Le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi esportatore, in prosieguo denominato “esportatore autorizzato”, che effettui frequenti esportazioni di prodotti originari dell'Unione europea nell'ambito del cumulo bilaterale a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione, se tale esportatore offre alle autorità doganali ogni garanzia affinché esse possano verificare:

a)

il carattere originario dei prodotti e

b)

l'osservanza degli altri requisiti applicabili in tale Stato membro.

5.   Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. Esse attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportaro sulla dichiarazione su fattura.

6.   Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. Esse possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento.

Esse revocano l'autorizzazione in ciascuno dei seguenti casi:

a)

l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 4;

b)

l'esportatore autorizzato non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 5;

c)

l'esportare autorizzato fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

7.   L' esportatore autorizzato non è tenuto a firmare le dichiarazioni su fattura purché consegni alle autorità doganali un impegno scritto con il quale egli assuma la piena responsabilità per qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se avesse apposto la propria firma.

Sottosezione 6

Ceuta e melilla

Articolo 97 quatervicies

Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori delle prove dell'origine si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti esportati da un paese beneficiario a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla in un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio.

Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.»

(3)

Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 2, il seguente articolo 97 quinvicies è inserito prima della sottosezione 1:

«Articolo 97 quinvicies

1.   Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

“fabbricazione”, qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

b)

“materiale”, qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c)

“prodotto”, il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d)

“merci”, sia i materiali che i prodotti;

e)

“valore in dogana”, il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

f)

“prezzo franco fabbrica” nell'elenco dell'allegato 15, il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese beneficiario, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g)

“valore dei materiali” nell'elenco dell'allegato 15, il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, anche per la determinazione del valore dei materiali originari utilizzati;

h)

“capitoli”, “voci” e “sottovoci”, i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato;

i)

“classificato”, categorizzato mediante classificazione in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

j)

“spedizione”, i prodotti

spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure

trasportati sulla scorta di un titolo di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera f), se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine “fabbricante” di cui al paragrafo 1, lettera f), primo comma, può riferirsi all'impresa appaltante.»

(4)

All'articolo 99 è inserita la seguente lettera d) bis:

«d) bis

i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;».

(5)

L'articolo 101, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;»;

b)

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;»;

c)

è inserita la seguente la lettera m) bis:

«m) bis

la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;».

(6)

È inserito l'allegato 13 bis di cui all'allegato I del presente regolamento.

(7)

È inserito l'allegato 13 ter di cui all'allegato II del presente regolamento.

(8)

È inserito l'allegato 13 quater di cui all'allegato III del presente regolamento.

(9)

È inserito l'allegato 13 quinquies di cui all'allegato IV del presente regolamento.

(10)

Nell'allegato 14, nelle note 1 e 3.1 i termini «degli articoli 69 e 100» sono sostituiti da «dell'articolo 100».

(11)

L'allegato 17 è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

(12)

L'allegato 18 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 2

Almeno tre mesi prima dell'effettiva entrata in funzione nel loro territorio del sistema degli esportatori registrati, i paesi beneficiari presentano alla Commissione l'impegno previsto all'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2454/93, quale modificato dal presente regolamento, e le informazioni richieste all'articolo 69 dello stesso regolamento.

Entro il 1o luglio 2016 e il 1o luglio 2019 la Commissione esaminerà lo stato di preparazione dei paesi beneficiari in vista dell'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati. Essa proporrà le modifiche che riterrà necessarie.

Articolo 3

1.   Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

3.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, il punto 1, nella misura in cui si riferisce agli articoli da 68 a 71, agli articoli da 90 a 97 decies e all'articolo 97 undecies, paragrafo 2, e i punti 8 e 9 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.

4.   I paesi beneficiari che non sono pronti ad applicare il sistema degli esportatori registrati alla data specificata al paragrafo 3 e che presentano alla Commissione una richiesta scritta anteriormente al 1o luglio 2016 o per i quali la Commissione, conformemente all'articolo 2, secondo comma, ha proposto modifiche, possono continuare ad applicare le disposizioni di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 1 bis, e agli allegati 17 e 18 del regolamento (CE) n. 2454/93, modificato dal presente regolamento, fino al 1o gennaio 2020.

5.   L'articolo 1, punto 2, si applica fino alla data indicata nel paragrafo 3 o, per i paesi beneficiari di cui al paragrafo 4, fino alla data indicata nel paragrafo 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(4)  COM(2003) 787.

(5)  COM(2005) 100.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  GU L 185 del 25.7.2000, pag. 38.

(9)  GU L 185 del 25.7.2000, pag. 46.

(10)  GU L 185 del 25.7.2000, pag. 54.

(11)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO 13 bis

(di cui all'articolo 76, paragrafo 1)

NOTE INTRODUTTIVE ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE CHE CONFERISCONO IL CARATTERE ORIGINARIO

PARTE I

NOTE INTRODUTTIVE

Nota 1 —   Introduzione generale

1.1

Il presente allegato fissa norme per tutti i prodotti, ma il fatto che un prodotto vi figuri non significa necessariamente che sia soggetto al sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG). L'elenco dei prodotti soggetti all'SPG, il campo di applicazione delle preferenze dell'SPG e le esclusioni applicabili a determinati paesi beneficiari sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 732/2008 (per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011).

1.2

Il presente allegato stabilisce le condizioni alle quali, in conformità all'articolo 76, i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario interessato. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

a)

attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;

b)

a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;

c)

deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;

d)

la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 —   Struttura dell'elenco

2.1.

Le colonne 1 e 2 descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica il numero del capitolo e, se del caso, il numero (a quattro cifre) della voce o il numero (a sei cifre) della sottovoce utilizzato nel sistema armonizzato. La colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle colonne 1 e 2, fatta salva la nota 2.4, corrispondono una o più norme “operazioni che conferiscono il carattere originario”) nella colonna 3. Dette operazioni riguardano soltanto i materiali non originari. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da “ex”; ciò significa che la norma della colonna 3 si applica soltanto alla parte di tale voce descritta nella colonna 2.

2.2.

Quando nella colonna 1 compaiono più voci o sottovoci del sistema armonizzato raggruppate insieme, o è indicato il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente norma della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nel sistema armonizzato, sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci o sottovoci raggruppate nella colonna 1.

2.3.

Quando nell'elenco compaiono più norme, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente norma della colonna 3.

2.4.

Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione “o”, l'esportatore può scegliere quale applicare.

2.5.

Nella maggior parte dei casi le norme indicate nella colonna 3 si applicano a tutti i paesi beneficiari (ossia quelli che beneficiano del “regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati” dell'SPG, noto anche come “Tutto tranne le armi” o EBA – Everything But Arms) e a quelli che beneficiano del regime generale dell'SPG o del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, noto anche come “SPG Plus”. Per alcuni prodotti, tuttavia, una norma meno rigorosa si applica ai prodotti originari dei paesi meno sviluppati. In questi casi la colonna 3 è suddivisa in due sottocolonne: la sottocolonna a) riporta la norma applicabile ai paesi meno sviluppati, mentre la sottocolonna b) indica la norma applicabile a tutti gli altri paesi beneficiari.

I paesi che beneficiano del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati sono elencati nel regolamento (CE) n. 732/2008.

Nota 3 —   Esempi di come applicare le norme

3.1.

Le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 2, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento del paese beneficiario o dell'Unione europea.

3.2.

In conformità all'articolo 78, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complete delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammissibili al beneficio del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui al primo comma, la norma dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3.

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione “Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce”, tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione “Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …” oppure “Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto”, significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4.

Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

3.5.

Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale norma non vieta l'impiego anche di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa condizione.

Nota 4 —   Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

4.1.

I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di un paese beneficiario sono considerati originari del territorio di quel paese, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un altro paese.

4.2.

Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad es., fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 —   Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

5.1.

Nell'elenco, con l'espressione “fibre naturali” s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione “fibre naturali” comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2.

Il termine “fibre naturali” comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

5.3.

Nell'elenco, le espressioni “pasta tessile”, “sostanze chimiche” e “materiali per la fabbricazione della carta” designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

5.4.

Nell'elenco, per “fibre in fiocco sintetiche o artificiali” si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6 —   Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materie tessili miste

6.1.   Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).

6.2.   Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta;

lana;

peli grossolani di animali;

peli fini di animali;

crine di cavallo;

cotone;

carta e materiali per la fabbricazione della carta;

lino;

canapa;

iuta ed altre fibre tessili liberiane;

sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

filamenti sintetici;

filamenti artificiali;

filamenti conduttori elettrici;

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

altre fibre sintetiche in fiocco;

fibre artificiali in fiocco di viscosa;

altre fibre artificiali in fiocco;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

altri prodotti della voce 5605;

fibre di vetro;

fibre di metallo.

Esempio

Un filato della voce 5205, ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506, è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Esempio

Un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine o filati di lana che non soddisfano le norme di origine, o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio

Una superficie tessile “tufted” della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio

Ovviamente, se la stessa superficie tessile “tufted” fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile “tufted” sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

6.3.   Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti”, la tolleranza è del 20 % per tali filati.

6.4.   Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del “nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica”, la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 —   Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

7.1.   Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2.   Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio

Se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

7.3.   Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 —   Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati nel caso di alcuni prodotti del capitolo 27

8.1.

I “trattamenti specifici” relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1);

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione.

8.2.

I “trattamenti specifici” relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (2);

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

ij)

isomerizzazione;

k)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l)

solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'“hydrofinishing” o la decolorazione);

n)

solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

o)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

p)

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3.

Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

PARTE II

ELENCO DELLE OPERAZIONI DI LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE CHE CONFERISCONO IL CARATTERE ORIGINARIO

Voce del sistema armonizzato

Designazione del prodotto

Operazione che conferisce il carattere originario

(lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)

(1)

(2)

(3)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute

ex capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Tutti i pesci e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce atti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

ex 0306

Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

ex 0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, nonché

il peso dello zucchero utilizzato (3) non supera il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 5

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 0511 91

Uova e lattimi di pesce, non commestibili

Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 8

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

tutti i frutti e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti, e

il peso dello zucchero utilizzato (3) non supera il 40 % del peso del prodotto finale

capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 0701 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti

ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 13

Gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero utilizzato (3) non supera il 40 % del peso del prodotto finale

capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

da 1501 a 1504

Grassi di maiale, di volatili, di animali della specie bovina, ovina o caprina, di pesce, ecc.

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1505, 1506 e 1520

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente. Glicerolo (glicerina) greggio; acque e liscivie glicerinose

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1509 e 1510

Olio d'oliva e sue frazioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1516 e 1517

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso di tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e le frattaglie commestibili del capitolo 2 e i loro derivati del capitolo 16, e

in cui tutti i materiali del capitolo 3 e i loro derivati del capitolo 16 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, e il glucosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale

ex 1702

Maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui

il peso individuale dello zucchero (3) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero (3) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

il peso individuale dello zucchero (3) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero (3) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

capitolo 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:.

il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

il peso individuale dello zucchero (3) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero (3) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato (3)non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2002 e 2003

Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 7 e 8 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali della stessa voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

il peso individuale dello zucchero (3) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero (3) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

Farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e delle voci 2207 e 2208, in cui:

tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61 e 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti e

il peso individuale dello zucchero (3) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero (3) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, e

il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

il peso individuale dello zucchero (3) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Tutti i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del capitolo 24 sono interamente ottenuti

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 2403, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 50 % del peso totale dei materiali della voce 2401 utilizzati

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2707

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (4)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (5)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (5)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (5)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (4)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2811

Triossido di zolfo

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2840

Perborato di sodio

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2843

ex 2852

Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici; esclusi:

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo; esclusi:

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2905 43;

2905 44;

2905 45

Mannitolo; D- glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina)

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 30

Prodotti farmaceutici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 31

Concimi

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oloresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali.

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo (6) del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l'odontoiatria” e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3404

Cere artificiali e cere preparate:

a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803

Tallol raffinato

a)   Paesi meno sviluppati

Raffinazione di tallol greggio

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Raffinazione di tallol greggio

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

a)   Paesi meno sviluppati

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3806

“Gomme-esteri”

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da acidi resinici

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da acidi resinici

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

a)   Paesi meno sviluppati

Distillazione del catrame di legno

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Distillazione del catrame di legno

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3809 10

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa sottovoce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa sottovoce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie; esclusi:

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907

Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Poliestere

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920

Fogli e pellicole di ionomeri

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (8)

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (8)

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma:

 

Pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4101 a 4103

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) o 1 c) del capitolo 41

Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 o 4106 91,

o

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

4107, 4112, 4113

Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

 

tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste e modanature

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno

Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 50

Seta; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

da 5004 a ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione (9)

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

a)   Paesi meno sviluppati

Tessitura (9)

o

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura

o

Tintura di filati accompagnata da tessitura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura o torsione (9)

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

a)   Paesi meno sviluppati

Tessitura (9)

o

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali o torsione, accompagnata da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura

o

Tintura di filati accompagnata da tessitura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

ex capitolo 52

Cotone; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (9)

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

a)   Paesi meno sviluppati

Tessitura (9)

o

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalamatura

o

Tintura di filati accompagnata da tessitura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (9)

da 5309 a 5311

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta:

a)   Paesi meno sviluppati

Tessitura (9)

o

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Tintura di filati accompagnata da tessitura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (9)

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

a)   Paesi meno sviluppati

Tessitura (9)

o

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Torsione o testurizzazione accompagnate da tessitura a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (9)

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

a)   Paesi meno sviluppati

Tessitura (9)

o

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Tintura di filati accompagnata da tessitura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali

o

Floccaggio accompagnato da tintura o stampa (9)

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

Feltri all'ago

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

Tuttavia:

il filato di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex,

possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (9)

altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

o

Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (9)

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

a)   Paesi meno sviluppati

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

b)   Altri paesi beneficiari

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

altri

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (9)

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco (9)

5606

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco

o

Filatura accompagnata da floccaggio

o

Floccaggio accompagnato da tintura (9)

capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

Fabbricazione di tessuti “tufted” accompagnata da tintura o da stampa

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica (9)

Tuttavia:

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

(a)   Paesi meno sviluppati

Tessitura (9)

o

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(b)   Altri paesi beneficiari

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

Tintura di filati accompagnata da tessitura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

contenenti, in peso, non più di 90 % di materie tessili

Tessitura

altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (9)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

 

Tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

Lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (9)

altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

altri

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Tessitura

tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

a)   Paesi meno sviluppati

Tessitura (9)

b)   Altri paesi beneficiari

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

Possono essere utilizzate soltanto le fibre sotto elencate:

– –

filati di cocco,

– –

filati di politetrafluoroetilene (10),

– –

filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica

– –

filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensa-zione di metafenilendiammina e di acido isoftalico,

– –

monofilati di politetrafluoroetilene (10),

– –

filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

– –

filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (10),

– –

monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4- cicloesandietanolo e di acido isoftalico

altri

Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco (9)

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

capitolo 60

Stoffe a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia

o

Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da tessuti

b)   Altri paesi beneficiari

Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (9)  (11)

altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (9)

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da tessuti

b)   Altri paesi beneficiari

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)  (11)

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati

a)   Paesi meno sviluppati

Applicazione della norma relativa al capitolo.

b)   Altri paesi beneficiari

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (11)

ex 6210 ed ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

a)   Paesi meno sviluppati

Applicazione della norma relativa al capitolo

b)   Altri paesi beneficiari

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio) (11)

6213 e 6214

Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (11)

o

Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)  (11)

altri

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)  (11)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

 

ricamati

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (11)

equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (11)

tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

a)   Paesi meno sviluppati

Applicazione della norma relativa al capitolo.

b)   Altri paesi beneficiari

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) (11)

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tendine, tende, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

in feltro, non tessuti

a)   Paesi meno sviluppati

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)

b)   Altri paesi beneficiari

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, in ciascun caso accompagnati da qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, e la confezione (compreso il taglio) (9)

altri:

 

 

– –

ricamati

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (11)  (12)

– –

altri

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

a)   Paesi meno sviluppati

Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (9)

b)   Altri paesi beneficiari

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco accompagnata da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (9)

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

non tessuti

a)   Paesi meno sviluppati

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)

b)   Altri paesi beneficiari

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o di fibre naturali, in ciascun caso accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

altri

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (9)  (11)

o

Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

a)   Paesi meno sviluppati

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

b)   Altri paesi beneficiari

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

capitolo 69

Prodotti ceramici

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso o forato

 

Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (13)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, o

lana di vetro

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7106, 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex 7107, ex 7109 ed ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7206

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7206 o 7207.

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

7218 91 e 7218 99

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7218 10

da 7219 a 7222

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7218.

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

7224 90

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7224 10

da 7225 a 7228

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224.

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304, 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7305 o 7224

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7607

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606

capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nell'ambito del sistema armonizzato

 

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7801

Piombo greggio:

 

piombo raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8306

Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8401

Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501, 8502

Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio, a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, “schede intelligenti” ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali ed altre videocamere;

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8540 11 e 8540 12

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8542 31 a 8542 33 e 8542 39

Circuiti integrati monolitici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; esclusi:

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“side-car”)

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 88

Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8804

Rotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9002

Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9033

Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

a)   Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)   Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 91

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 93

Armi e munizioni; loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9506

Bastoni per golf e parti dei bastoni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

ex capitolo 96

Lavori diversi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9601 e 9602

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9613 20

Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9614

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto


(1)  Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

(2)  Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

(3)  Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(4)  Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici”, cfr. le note introduttive 8.1 e 8.3.

(5)  Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici”, cfr. la nota introduttiva 8.2.

(6)  Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(7)  Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(8)  Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

(9)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

(10)  L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(11)  Cfr. la nota introduttiva 7.

(12)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 7.

(13)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO 13 ter

(di cui all'articolo 86, paragrafo 3)

Prodotti esclusi dal cumulo regionale  (1)  (2)

 

 

Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailandia, Vietnam

Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka

Gruppo IV  (3): Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay

Codice del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata

Designazione del prodotto

 

 

 

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

X

 

 

ex02 10

Carni e frattaglie commestibili di volatili, salate o in salamoia, secche o affumicate

X

 

 

capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

 

X

ex04 07

Uova di volatili, in guscio, diverse dalle uova da cova

 

X

 

ex04 08

Uova sgusciate e giallo d'uova, inadatti ad uso alimentare

 

X

 

0709 51

ex07 10 80

0711 51

0712 31

Funghi, freschi, refrigerati o congelati, temporaneamente conservati, essiccati

X

X

X

0714 20

Patate dolci

 

 

X

0811 10

0811 20

Fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina

 

 

X

1006

Riso

X

X

 

ex11 02 90

ex11 03 19

ex11 03 20

ex11 04 19

ex11 08 19

Farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, cereali schiacciati o in fiocchi, amido di riso

X

X

 

1108 20

Inulina

 

 

X

1604 e 1605

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

 

 

X

1701 e 1702

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, altri zuccheri, succedanei del miele e zuccheri e melassi caramellati

X

X

 

ex17 04 90

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao [con l'esclusione di gomme da masticare (chewing-gum)

X

X

 

ex18 06 10

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 65 %

X

X

 

1806 20

Cioccolata e preparazioni alimentari contenenti cacao diverso dal cacao in polvere

X

X

 

ex19 01 90

Altre preparazioni alimentari contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao, diverse dagli estratti di malto, contenenti meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o isoglucosio e meno di 5 % di glucosio, di amido o fecola

X

X

 

ex19 02 20

Paste alimentari, anche cotte o farcite, contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici o contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

 

 

X

2003 10

Funghi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

X

X

X

ex20 07 10

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, omogeneizzate, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

 

X

2007 99

Preparazioni non omogeneizzate di confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, diverse da quelle di agrumi

 

 

X

2008 20

2008 30

2008 40

2008 50

2008 60

2008 70

2008 80

2008 92

2008 99

Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate

 

 

X

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

X

ex21 01 12

Preparazioni a base di caffè

X

X

 

ex21 01 20

Preparazioni a base di tè o mate

X

X

 

ex21 06 90

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse dai concentrati di proteine e dalle sostanze proteiche testurizzate; sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di glucosio e di maltodestrina; preparazioni contenenti più di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, più di 5 % di saccarosio o isoglucosio e più di 5 % di glucosio, di amido o fecola

X

X

 

2204 30

Mosti di uva diversi da quelli la cui fermentazione è stata impedita o arrestata con l'aggiunta di alcole

 

 

X

2205

Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

 

 

X

2206

Altre bevande fermentate; miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

 

 

X

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

 

X

X

ex22 08 90

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, diverso dall'arak, dalle acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie e dalle altre acquaviti e bevande contenenti alcole di distillazione

 

X

X

ex33 02 10

Miscugli di sostanze odorifere dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e contenenti più di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, più di 5 % di saccarosio o isoglucosio e più di 5 % di glucosio, di amido o fecola

X

X

 

3302 10 29

Preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, diverse da quelle con titolo alcolometri effettivo superiore a 0,5 % vol, e contenenti, i peso, più di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, più di 5 % di saccarosio o isoglucosio e più di 5 % di glucosio, di amido o fecola

X

X

X


(1)  Prodotti per i quali è indicata una “X”.

(2)  È consentito il cumulo di questi prodotti fra i paesi meno sviluppati di ciascun gruppo regionale (ad es., Cambogia e Laos nel gruppo I; Bangladesh, Bhutan, Maldive e Nepal nel gruppo III). Analogamente, il cumulo di questi prodotti è consentito anche in un paese non facente parte dei paesi meno sviluppati con materiali originari di qualsiasi altro paese dello stesso gruppo regionale.

(3)  Il cumulo di questi prodotti originari dell'Argentina, del Brasile e dell'Uruguay non è consentito in Paraguay. Inoltre, il cumulo di qualsiasi prodotto di cui ai capitoli da 16 a 24 originari del Brasile non è consentito in Argentina, in Paraguay o in Uruguay.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO 13 quater

(di cui all'articolo 92)

DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO

Image Image


ALLEGATO IV

«ALLEGATO 13 quinquies

(di cui all'articolo 95, paragrafo 3)

ATTESTAZIONE DI ORIGINE

La presente attestazione deve essere redatta su qualsiasi documento commerciale recante il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore e del destinatario nonché una descrizione delle merci e la data del rilascio (1).

Versione francese

L'exportateur (Numéro d'exportateur enregistré – excepté lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l'envoi est inférieure à EUR 6 000 (2)) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (3) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d'origine satisfait est … (4).

Versione inglese

The exporter (Number of Registered Exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 6 000 (2)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (3) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … (4).


(1)  Occorre indicare se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione, in conformità all'articolo 97 quinquies, e menzionare la data di rilascio dell'attestazione iniziale.

(2)  Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione, il successivo detentore delle merci che redige l'attestazione riporta il proprio nome e indirizzo completo, seguiti dalla dicitura (versione francese) “agissant sur la base de l'attestation d'origine établie par [nom et adresse complète de l'exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [Numéro d'exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]” o (versione inglese) “acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]”.

(3)  Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti. Se l'attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 97 undecies, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è redatta l'attestazione mediante la sigla “CM”.

(4)  Prodotti interamente ottenuti: inserire la lettera “P”; prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: inserire la lettera “W” seguita dalla voce a quattro cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato) del prodotto esportato (ad esempio “W” 9618); se del caso, la menzione di cui sopra è sostituita da una delle indicazioni seguenti: “EU cumulation”, “Norway cumulation”, “Switzerland cumulation”, “Turkey cumulation”, “Regional cumulation”, “Extended cumulation with country x” o “Cumul UE”, “Cumul Norvège”, “Cumul Suisse”, “Cumul Turquie”, “Cumul régional”, “Cumul étendu avec le pays x”.


ALLEGATO V

L'allegato 17 è così modificato:

1.

Il titolo e le note introduttive sono sostituite dal testo seguente:

«CERTIFICATO DI ORIGINE, MODULO A

1.

Il certificato di origine, modulo A, deve essere conforme al modello che figura nel presente allegato. Le note riportate sul retro del certificato non devono obbligatoriamente essere redatte in francese o in inglese. Il certificato, invece, è redatto in inglese o in francese. Se è compilato a mano, si deve fare uso dell'inchiostro e del carattere stampatello.

2.

Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa, per la lunghezza, una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Si deve utilizzare una carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

Se i certificati sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato.

3.

Ogni certificato reca un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

4.

I certificati che recano sul retro le versioni precedenti delle note (1996, 2004 e 2005) possono essere utilizzati fino all'esaurimento delle scorte.»

2.

Le note relative ai modelli del certificato nelle due lingue, che seguono detti modelli, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

«NOTES (2007)

I.   Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):

 

Australia (1)

 

Belarus

 

Canada

 

Japan

 

New Zealand (2)

 

Norway

 

Russian Federation

 

Switzerland including Liechtenstein (3)

 

Turkey

 

United States of America (4)

 

European Union:

 

Austria

 

Belgium

 

Bulgaria

 

Cyprus

 

Czech Republic

 

Denmark

 

Estonia

 

Germany

 

Greece

 

Finland

 

France

 

Hungary

 

Ireland

 

Italy

 

Latvia

 

Lithuania

 

Luxembourg

 

Malta

 

Netherlands

 

Poland

 

Portugal

 

Romania

 

Slovakia

 

Slovenia

 

Spain

 

Sweden

 

United Kingdom

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.

II.   General conditions

To qualify for preference, products must:

(a)

Fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;

(b)

Comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right, and

(c)

Comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general products must be consigned directly from the country of exportation to the country of destination, but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary.)

III.   Entries to be made in Box 8

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

(a)

Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter ‘P’ in Box 8 (for Australia and New Zealand, Box 8 may be left blank).

(b)

Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box S should be as follows,

(1)

United States of America: for single country shipments, enter the letter ‘Y’ in Box 8: for shipments from recognized associations of counties, enter the letter ‘Z’, followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products (example: ‘Y’ 35 % or ‘Z’ 35 %).

(2)

Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter ‘G’ in Box 8: otherwise ‘F’.

(3)

The European Union, Japan, Norway, Switzerland including Liechtenstein, and Turkey: enter the letter ‘W’ in Box 8 followed by the Harmonized Commodity Description and coding system (Harmonized System) heading at the four-digit level of the exported product (example ‘W’ 96.18).

(4)

Russian Federation: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter ‘Y’ in Box 8. followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example ‘Y’ 45 %); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter ‘Pk’.

(5)

Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.

NOTES (2007)

I.   Pays qui acceptent la formule A aux fins du système généralisé de préférences (SGP):

 

Australie (5)

 

Belarus

 

Canada

 

Etats-Unis d'Amérique (6)

 

Fédération de Russie

 

Japon

 

Norvège

 

Nouvelle-Zélande (7)

 

Suisse y compris Liechtenstein (8)

 

Turquie

 

Union Européenne:

 

Allemagne

 

Autriche

 

Belgique

 

Bulgarie

 

Chypre

 

Danemark

 

Espagne

 

Estonie

 

Finlande

 

France

 

Grèce

 

Hongrie

 

Irlande

 

Italie

 

Lettonie

 

Lituanie

 

Luxembourg

 

Malte

 

Pays-Bas

 

Pologne

 

Portugal

 

République tchèque

 

Roumanie

 

Royaume-Uni

 

Slovaquie

 

Slovénie

 

Suède

Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED

II.   Conditions générales

Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:

(a)

correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans les pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;

(b)

satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites; et

(c)

satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire).

III.   Indications à porter dans la case 8

Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination.

(a)

Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section, il y a lieu d'inscrire la lettre «P» dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc).

(b)

Produits suffisamment ouvres ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case S doivent être les suivantes:

(1)

États Unis d'Amérique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre ‘Y’ ou, dans le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre ‘Z’, suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: ‘Y’ 35 % ou ‘Z’ 35 %);

(2)

Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case S la lettre ‘G’ pur les produits qui satisfont aux critères d'origine après ouvraison ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés: sinon, inscrire la lettre ‘F’;

(3)

Japon, Norvège, Suisse y compris Liechtenstein, Turquie et l'Union européenne: inscrire dans la case 8 la lettre ‘W’ suivie de la position tarifaire à quatre chiffres occupée par le produit exporté dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé) (exemple ‘W’ 96.18);

(4)

Fédération de Russie: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, il y a lieu d'inscrire la lettre ‘Y’ dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: ‘Y’ 45 %); pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettre ‘Pk’ dans la case 8;

(5)

Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de fane une déclaration appropriée dans la case 12»


(1)  For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.

(2)  Official certification is not required.

(3)  The Principality of Liechtenstein forms, pursuant to the Treaty of 29 March 1923, a customs union with Switzerland.

(4)  The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of customs.

(5)  Pour l'Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n'est pas exigée.

(6)  Les États-Unis n'exigent pas de certificat SGP Formule A. Une déclaration reprenant toute information appropriée et détaillée concernant la production ou la fabrication de la marchandise est considérée comme suffisante, et doit être présentée uniquement à la demande du receveur des douanes du district (District collector of Customs).

(7)  Un visa officiel n'est pas exigé.

(8)  D'après l'Accord du 29 mars 1923, la Principauté du Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse.


ALLEGATO VI

«ALLEGATO 18

(di cui all'articolo 97 quaterdecies, paragrafo 3)

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté européenne et … (3).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community and … (3).

(Luogo e data) (4)

(Firma dell'esportatore; deve inoltre essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) (5).


(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato dell'Unione europea a norma dell'articolo 97 tervicies, paragrafo 4, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato (come avviene sempre nel caso di dichiarazioni su fattura compilate in paesi beneficiari), le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2)  Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 97 undecies, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.

(3)  Se del caso, inserire una delle diciture seguenti: “EU cumulation”, “Norway cumulation”, “Switzerland cumulation”, “Turkey cumulation”, “Regional cumulation”, “Extended cumulation with country x” o “Cumul UE”, “Cumul Norvège”, “Cumul Suisse”, “Cumul Turquie”, “Cumul régional”, “Cumul étendu avec le pays x”.

(4)  Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(5)  Cfr. articolo 97 tervicies, paragrafo 7 (riguarda unicamente gli esportatori autorizzati dell'Unione europea). Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»