19.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1054/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 391/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1990 l'Unione finanzia le azioni degli Stati membri in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca, in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti, in particolare, dal regolamento (CE) n. 2371/2002 (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 861/2006 prevede, tra l’altro, una partecipazione finanziaria dell'Unione alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013. Il regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione (3) stabilisce le modalità di applicazione delle suddette misure.

(3)

In ossequio al principio della sana gestione finanziaria, occorre fornire agli Stati membri chiare indicazioni sulle norme cui è subordinata la partecipazione finanziaria dell'Unione alle spese sostenute in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca.

(4)

È opportuno semplificare e chiarire le norme applicabili alla partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi nazionali di controllo.

(5)

Per alcuni grandi investimenti gli Stati membri possono necessitare di termini più ampi di quelli attualmente autorizzati per contrarre i relativi impegni giuridici e di bilancio; al fine di evitare futuri problemi con i rimborsi è opportuno applicare un termine più ampio a partire dal 22 giugno 2010, data in cui la Commissione ha adottato la prima decisione di finanziamento del 2010.

(6)

Se le imbarcazioni e gli aeromobili non sono utilizzati al 100 % per il controllo della pesca, è opportuno che il rimborso sia effettuato in base a una percentuale che ne rispecchi il tasso di utilizzo a questo fine.

(7)

Alla domanda di prefinanziamento dovrebbe essere allegato un contratto tra l’amministrazione competente e il fornitore soltanto se tale esigenza è giustificata dalla natura del progetto.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 391/2007.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 391/2007 è così modificato:

1)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Impegno di spesa

1.   Per gli interventi ammessi a beneficiare di una partecipazione finanziaria in virtù della decisione prevista all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006, gli Stati membri contraggono impegni giuridici e di bilancio entro 12 mesi dalla fine dell’anno nel corso del quale è stata loro notificata tale decisione.

2.   In deroga al paragrafo 1, per i progetti concernenti l’acquisto o l’ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili gli Stati membri contraggono impegni giuridici e di bilancio entro 24 mesi dalla fine dell'anno nel corso del quale è stata loro notificata la decisione prevista all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006.

3.   Il paragrafo 2 si applica a partire dal 22 giugno 2010, data in cui la Commissione ha adottato la prima decisione di finanziamento del 2010.»;

2)

all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le spese sostenute per l’acquisto e l’ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili sono ammissibili nella misura in cui rispondono alle condizioni previste dall’allegato III e sono utilizzate per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca, in base a quanto dichiarato dallo Stato membro interessato, per almeno il 25 % del tempo. Se le imbarcazioni o gli aeromobili sono utilizzati per meno del 100 % del tempo per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca, il rimborso è effettuato in base a una percentuale che ne rispecchi il tasso di utilizzo a questo fine.»;

3)

all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se la natura del progetto è tale da richiedere un contratto tra l’amministrazione competente e il fornitore, la domanda dello Stato membro è accompagnata da una copia certificata conforme del contratto.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.