19.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1053/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 494/98 per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative nell'ambito del sistema di identificazione di un animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97del Consiglio (1) e in particolare l'articolo 10, punto e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione, del 27 febbraio 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (2) è stato adottato sulla base dell'articolo 10, punto e), del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (3). Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000.

(2)

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 494/98 stabilisce che se il detentore degli animali non è in grado di procedere entro due giorni lavorativi all'identificazione di un animale, quest'ultimo deve essere immediatamente distrutto sotto il controllo delle autorità veterinarie e senza che sia possibile usufruire di compensazioni da parte delle autorità competenti.

(3)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4) definisce disposizioni specifiche relative all'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale.

(4)

Questo regolamento stabilisce che il veterinario ufficiale debba verificare che gli animali vengono abbattuti solo se il gestore del macello ha ricevuto le informazioni pertinenti concernenti la catena alimentare e ne ha preso conoscenza.

(5)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce inoltre che il veterinario ufficiale può autorizzare che degli animali vengano abbattuti al macello anche se tutte le informazioni pertinenti concernenti la catena alimentare non sono disponibili. In questo caso, tuttavia, tutte le informazioni pertinenti relative alla catena alimentare devono essere fornite prima che la carcassa sia dichiarata atta al consumo umano. In attesa di una decisione definitiva, queste carcasse e le relative frattaglie devono essere immagazzinate separatamente.

(6)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 prevede anche che se le informazioni pertinenti relative alla catena alimentare non sono disponibili nelle 24 ore successive all'arrivo di un animale al macello, tutta la carne proveniente da questo animale deve essere dichiarata impropria al consumo umano. Se l'animale non è stato ancora abbattuto, deve esserlo separatamente dagli altri animali.

(7)

Di conseguenza, i rischi posti dagli animali non identificati sono ridotti dalle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 854/2004. La distruzione degli animali nell'ambito del regolamento (CE) n. 494/98 ha perciò attualmente un effetto essenzialmente dissuasivo, favorendo l'identificazione degli animali per scopi diversi dalla sicurezza alimentare.

(8)

Gli animali di origine sconosciuta possono avere un'incidenza sulla situazione zoosanitaria delle regioni in cui sono detenuti.

(9)

L'esperienza acquisita nel contesto dell'applicazione del regolamento (CE) n. 494/98 ha dimostrato che il termine ridotto di due giorni non basta a determinare correttamente la provenienza degli animali non identificati. Gli Stati membri dovrebbero disporre di un potere amministrativo discrezionale che consenta loro di valutare la situazione sulla base di un'analisi dei rischi e di applicare sanzioni proporzionate.

(10)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 494/98.

(11)

Il comitato dei fondi agricoli non ha emesso un parere entro i termini stabiliti dal suo Presidente,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 494/98, il paragrafo 2 è sostituito come segue:

«2.   Se il detentore di un animale non è in grado di procedere alla sua identificazione né alla sua rintracciabilità, l'autorità competente deve, se del caso, ordinare la distruzione dell'animale senza che sia possibile usufruire di compensazioni, sulla base di una valutazione dello stato sanitario di quest'ultimo e dei rischi per la sicurezza alimentare.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

(2)  GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78.

(3)  GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.