17.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/4


REGOLAMENTO (UE) N. 1041/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2010

che modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione (2) prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione i prezzi mensili del latte scremato in polvere per l'alimentazione animale. Poiché queste informazioni sono essenziali per la buona gestione del mercato interno, è opportuno che diventino comunicazioni settimanali.

(2)

L'obiettivo della disposizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 479/2010 è quello di dispensare gli Stati membri dal fornire comunicazioni riguardanti le domande di titoli di esportazione nei giorni in cui non sia stata fissata una restituzione oppure sia stato fissato un tasso di restituzione nullo per i prodotti di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Sembra che l'attuale formulazione della disposizione possa condurre ad un'interpretazione errata. È pertanto necessario fornire una formulazione più chiara.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 479/2010.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 479/2010 è modificato come segue:

(1)

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

«(b)

se del caso, la mancanza di domande quel giorno tranne i casi in cui nessuno dei prodotti di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 (4) della Commissione sia soggetto a restituzione oppure i casi in cui è possibile applicare soltanto un tasso di restituzione nullo;

(2)

Gli allegati I.A e I.B sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26.

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

(4)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1


ALLEGATO

«

ALLEGATO I.A

COMUNICAZIONE SETTIMANALE

Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 479/2010

COMMISSIONE EUROPEA — DG AGRI.C.4 — UNITÀ PRODOTTI ANIMALI

 

Stato membro: …

 

Referente: …

 

Telefono: …

 

Fax: …

 

E-mail: …


Prodotto

Codice NC

Unità di imballaggio rappresentativa

Osservazioni

1.

Siero di latte in polvere

0404 10 02

25 kg

 

2.

Latte scremato in polvere conforme ai requisiti di qualità d'intervento

0402 10 19

25 kg

 

3.

Latte scremato in polvere per l'alimentazione animale

0402 10 19 ANIM

20 t

 

4.

Latte intero in polvere

0402 21 19

25 kg

 

5.

Burro — non salato

0405 10 19

25 kg

 

6.

Burro — non salato

0405 10 11

250 g

 

7.

Butteroil

0405 90 10

200 kg

 

8.

Cheddar, da 45 a 50 % di grassi sulla materia secca

0406 90 21

 (1)

 

9.

Gouda, da 45 a 50 % di grassi sulla materia secca

0406 90 78

 (1)

 

10.

Edam, da 40 a 45 % di grassi sulla materia secca

0406 90 23

 (1)

 

11.

Emmental, da 45 a 50 % di grassi sulla materia secca

0406 90 13

 (1)

 

ALLEGATO I.B

COMUNICAZIONE MENSILE

Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 479/2010

COMMISSIONE EUROPEA — DG AGRI.C.4 — UNITÀ PRODOTTI ANIMALI

 

Stato membro: …

 

Referente: …

 

Telefono: …

 

Fax: …

 

E-mail: …


Prodotto

Codice NC

Unità di imballaggio rappresentativa

Osservazioni

1.

Caseina

3501 10

25 kg (sacchi)

 

2.

Formaggi:

 

 

 

 

 (2)

 

 

 (2)

 

 

 (2)

 

 

 (2)

 

 

 (2)

 

»

(1)  Per i formaggi, la comunicazione si riferisce all'unità di imballaggio maggiormente rappresentativa.

(2)  Per i formaggi, la comunicazione si riferisce all'unità di imballaggio maggiormente rappresentativa.