16.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/5


REGOLAMENTO (UE) N. 1033/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1505/2006 concernente le relazioni annuali degli Stati membri sui risultati dei controlli effettuati riguardo all’identificazione e alla registrazione delle specie ovina e caprina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, primo e secondo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione, dell’11 ottobre 2006, che attua il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l’identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (2) stabilisce che gli Stati membri debbano svolgere controlli per verificare la conformità dei detentori ai requisiti del regolamento (CE) n. 21/2004.

(2)

Inoltre, il regolamento (CE) n. 1505/2006 stabilisce che gli Stati membri presentino una relazione annuale alla Commissione, in conformità del modello previsto nell’allegato, sui risultati dei controlli effettuati nel precedente periodo di ispezione annuale.

(3)

La raccolta dei dati per la relazione annuale deve essere adeguata e proporzionata agli obiettivi perseguiti. Ai fini ai una relazione più mirata e più idonea allo scopo, taluni requisiti e il modello di relazione stabilito nell’allegato al regolamento (CE) n. 1505/2006 devono essere semplificati per un miglioramento delle informazioni relative all’esecuzione dei controlli e per evitare oneri amministrativi inutili.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1505/2006 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1505/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 7, la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

«b)

il numero di aziende controllate;»;

2)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

(2)  GU L 280 del 12.10.2006, pag. 3.


ALLEGATO

Il testo dell’allegato al regolamento (CE) n. 1505/2006 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Relazione sui risultati dei controlli effettuati nel settore ovino e caprino in relazione ai requisiti per l’identificazione e la registrazione di tali animali in conformità del regolamento (CE) n. 21/2004

1.   Informazioni generali sulle aziende, gli animali e i controlli

Numero totale di aziende nello Stato membro all’inizio del periodo oggetto della relazione (1)

 

Numero totale di aziende controllate nel corso del periodo oggetto della relazione

 

Numero totale di animali registrati nello Stato membro all’inizio del periodo oggetto della relazione (1)

 

Numero totale di animali controllati nelle aziende durante il periodo oggetto della relazione (1)

 

2.   Casi di inosservanza

Numero di aziende interessate da casi di inosservanza

 

3.   Sanzioni comminate

Numero di aziende con sanzioni comminate»

 


(1)  O altra data di riferimento nazionale per le statistiche dei prodotti animali.