11.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1013/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2010

che stabilisce le modalità d’applicazione della politica UE per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 7, l’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 12, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d’applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L’adeguamento della capacità della flotta peschereccia dell’Unione deve essere sorvegliato attentamente, affinché corrisponda alle risorse disponibili. A tal fine il capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce una serie di misure specifiche.

(3)

Occorre stabilire le modalità atte a garantire che gli Stati membri attuino correttamente il capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002, tenendo conto di tutti i parametri applicabili per la gestione della capacità della flotta, espressa in termini di stazza (GT) e di potenza (kW), previsti nel succitato regolamento e nel regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca (4). Il presente regolamento deve tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea, avvenuta il 1o maggio 2004, e dell’adesione della Bulgaria e della Romania, avvenuta il 1o gennaio 2007.

(4)

I livelli di riferimento per la capacità di pesca debbono essere fissati al 1o gennaio 2003 per la flotta di ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte A, ad eccezione della flotta immatricolata nelle regioni ultraperiferiche.

(5)

L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2371/2002 consente agli Stati membri di ricostituire il 4 % della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 e il 4 % della stazza ritirata con aiuti pubblici a partire dal 1o gennaio 2007.

(6)

L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 tiene conto dell’articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (5), che dispone che la potenza di un motore sostituito mediante aiuti pubblici sia ridotta almeno del 20 %, eccetto per le sostituzioni di motori nella piccola pesca costiera quale definita nel suddetto regolamento.

(7)

Occorre stabilire le modalità per l’adeguamento dei livelli di riferimento, onde tener conto dell’articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6, e, per motivi di trasparenza, dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, nonché della nuova misurazione della flotta UE. Una volta completata la misurazione di tutti i pescherecci è opportuno che tale norma sia mantenuta per garantire un’applicazione rigorosa del regime di entrata/uscita in termini di stazza.

(8)

È eventualmente necessario tener conto, nel determinare i livelli di riferimento, delle domande degli Stati membri presentate alla Commissione elencate nell’allegato I, parte A, entro il 31 dicembre 2002 e intese ad incrementare gli obiettivi nazionali del quarto Programma di orientamento pluriennale (POP IV), secondo quanto previsto dal l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999, nonché l’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE del Consiglio (6).

(9)

È necessario stabilire un metodo di calcolo per valutare se gli Stati membri gestiscono le entrate e le uscite di pescherecci dalla loro flotta conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002.

(10)

È necessario modificare la vigente deroga al regime di entrata/uscita per le navi entrate nella flotta a partire dal 1o gennaio 2003 o, per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, che hanno aderito successivamente, a partire dalla data di adesione, in virtù di una decisione amministrativa adottata, rispettivamente, anteriormente al 1o gennaio 2003 o anteriormente alla data di adesione. Ai fini del calcolo della capacità di pesca totale della flotta al 1o gennaio 2003 occorre considerare in maniera particolare le entrate nella flotta di navi per le quali è stata adottata tale decisione amministrativa, a condizione che tali navi entrino nella flotta entro i cinque anni successivi alla data della decisione amministrativa dello Stato membro.

(11)

È necessario adottare modalità di attuazione per le decisioni degli Stati membri relative all’ammissibilità dei lavori di ammodernamento per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, la qualità dei prodotti e l’igiene a bordo dei pescherecci di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, per garantire una valutazione trasparente e parità di trattamento delle richieste, evitando al tempo stesso eventuali incrementi dello sforzo di pesca a seguito di tali lavori.

(12)

Un aumento dello spazio chiuso sul ponte principale non si ripercuote sulla stazza delle navi che hanno una lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri, conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (7). Pertanto, nell’adeguare i livelli di riferimento, conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, non si tiene conto degli incrementi di stazza in GT connessi agli interventi di ammodernamento sul ponte principale di tali pescherecci.

(13)

È opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere un limitato aumento della stazza alle navi nuove o esistenti, al fine di migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l’igiene e la qualità dei prodotti, purché ciò non determini un aumento dello sforzo di pesca e dando la priorità alla piccola pesca costiera ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1198/2006. È opportuno collegare il suddetto aumento agli sforzi realizzati per adeguare la capacità di pesca con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 o il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2006, nonché a partire dal 1o gennaio 2007.

(14)

È necessario adottare modalità di applicazione che stabiliscano norme e procedure chiare per la trasmissione, da parte degli Stati membri, dei dati al registro della flotta UE e sono necessarie nuove regole di convalida, per garantire la qualità e l’affidabilità dei dati.

(15)

Le relazioni annuali e le relative sintesi compilate dalla Commissione conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2371/2002 debbono fornire un quadro preciso dell’equilibrio tra capacità di pesca della flotta e possibilità di pesca.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

CAMPO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d’applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità d’applicazione relative al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso si applica alla capacità di pesca dei pescherecci UE, fatta eccezione per le navi che sono:

a)

utilizzate esclusivamente per l’acquacoltura, secondo la definizione dell’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006; oppure

b)

immatricolate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna, secondo quanto indicato all’articolo 355, punto 1, del trattato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«GTa1» ovvero «la stazza complessiva delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006» è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all’articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, «GTa1» ovvero «la stazza complessiva delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006»: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra la data di adesione e il 31 dicembre 2006;

2)

«GTS» ovvero «gli incrementi della stazza complessiva concessi a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002» sono gli incrementi della stazza complessiva concessi a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e registrati prima della data alla quale è stata calcolata la GTt;

3)

«GTa2» ovvero «la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006» è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2007 e la data alla quale è calcolata la GTt. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all’articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

4)

«GT100» oppure «la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002» è la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1o gennaio 2003 e la data alla quale è calcolata la GTt e per le quali la decisione amministrativa da parte dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 31 dicembre 2002.

Per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, «GT100» ovvero «la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002» è la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1o maggio 2004 e la data alla quale è calcolata la GTt e per le quali la decisione amministrativa da parte dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 30 aprile 2004;

5)

«kWa» ovvero «la potenza totale delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002» è la potenza totale delle navi che sono uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e la data alla quale è calcolata la kWt. Nella formula relativa al livello di riferimento della potenza di cui all’articolo 4 tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di potenza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, «kWa» ovvero «la potenza totale delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002» è la potenza totale delle navi che sono uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o maggio 2004 e la data alla quale è calcolata la kWt;

6)

«kW100» ovvero «la potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002» è la potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1o gennaio 2003 e la data alla quale è stata calcolata la kWt e per le quali la decisione amministrativa dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 31 dicembre 2002.

Per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, «kW100» ovvero «la potenza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002» è la potenza totale delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1o maggio 2004 e la data alla quale è calcolata la kWt e per le quali la decisione amministrativa da parte dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 30 aprile 2004;

7)

«GTt» è la stazza totale della flotta calcolata dopo il 1o gennaio 2003;

8)

«Δ(GT-GRT)» ovvero «il risultato nella nuova misurazione della flotta» è la differenza tra la capacità complessiva, in termini di stazza, della flotta al 1o gennaio 2003 e lo stesso valore ricalcolato una volta terminata la nuova misurazione della flotta in GT, conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86;

9)

«kWt» è la potenza totale della flotta calcolata successivamente al 1o gennaio 2003;

10)

«ponte principale» è il «ponte superiore», secondo la definizione della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi mercantili del 1969;

11)

«kWr» ovvero «la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza» è la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006 ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

CAPITOLO II

LIVELLI DI RIFERIMENTO PER LE FLOTTE PESCHERECCE

Articolo 3

Determinazione dei livelli di riferimento

Per ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte A, i livelli di riferimento della stazza (GT) e della potenza (kW) al 1o gennaio 2003 di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, fatta eccezione per quelli delle regioni ultraperiferiche, sono indicati nell’allegato I, parte A.

Articolo 4

Controllo dei livelli di riferimento

1.   Per ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte A, il livello di riferimento della stazza in una qualsiasi data successiva al 1o gennaio 2003 [R(GT)t] è pari al livello di riferimento fissato per tale Stato membro nell’allegato I, parte A, al 1o gennaio 2003 [R(GT)03], adeguato nel seguente modo:

a)

detraendo:

i)

il 99 % della stazza complessiva delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GTa1);

ii)

il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GTa2);

b)

e aggiungendo gli incrementi complessivi della stazza concessi a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS).

Tali livelli di riferimento sono determinati in base alla seguente formula:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

Qualora nuove capacità di pesca entrino nella flotta secondo le condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, i livelli di riferimento di cui al secondo comma del presente paragrafo sono ridotti del 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT100), secondo la seguente formula:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

2.   Per ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte A, il livello di riferimento della potenza in una qualsiasi data successiva al 1o gennaio 2003 [R(kW)t] è pari al livello di riferimento fissato per tale Stato membro nell’allegato I, parte A, al 1o gennaio 2003 [R(kW)03], adeguato detraendo la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 [kWa] nonché il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza [kWr].

Tali livelli di riferimento sono determinati in base alla seguente formula:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

Qualora nuove capacità di pesca entrino nella flotta secondo le condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, i livelli di riferimento di cui al secondo comma di questo paragrafo sono ridotti del 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW100), secondo la seguente formula:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

CAPITOLO III

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Articolo 5

Capacità di pesca della flotta al 1o gennaio 2003

Eccetto per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, ai fini dell’articolo 7 la capacità di pesca in termini di stazza (GT03) e di potenza (kW03) al 1o gennaio 2003 è determinata tenendo conto, conformemente all’allegato II, delle entrate di navi in base a una decisione amministrativa adottata dallo Stato membro interessato tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, conformemente alla legislazione allora in vigore, e in particolare conformemente al regime nazionale di entrata/uscita notificato alla Commissione a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE, e che intervengono entro i cinque anni successivi alla data della decisione amministrativa.

Articolo 6

Capacità di pesca della flotta degli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, alla data di adesione

Ai fini dell’articolo 8, per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, la capacità di pesca in termini di stazza (GTacc) e di potenza (kWacc) alla data di adesione è determinata tenendo conto, conformemente all’allegato III, delle entrate di navi in base a una decisione amministrativa adottata dallo Stato membro interessato nei cinque anni precedenti la data di adesione e che intervengono entro i cinque anni successivi alla data della decisione amministrativa.

Articolo 7

Controllo delle entrate e delle uscite

1.   Al fine di conformarsi all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte A, del presente regolamento, provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di stazza (GTt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca al 1o gennaio 2003 (GT03), adeguata nel seguente modo:

a)

detraendo:

i)

il 99 % della stazza complessiva delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GTa1);

ii)

il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GTa2);

iii)

il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT100);

b)

e aggiungendo:

i)

gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS);

ii)

il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)].

Detti Stati membri provvedono affinché venga rispettata la seguente formula:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Al fine di conformarsi all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte B, del presente regolamento, provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di potenza (kWt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca al 1o gennaio 2003 (kW03), adeguata detraendo:

a)

la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 (kWa);

b)

il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza (kWr);

c)

il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW100).

Detti Stati membri provvedono affinché venga rispettata la seguente formula:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

Articolo 8

Controllo delle entrate e delle uscite negli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B

1.   Al fine di conformarsi all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni nuovo Stato membro elencato nell’allegato I, parte B, del presente regolamento provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di stazza (GTt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca alla data di adesione (GTacc), adeguata nel seguente modo:

a)

detraendo:

i)

per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004, il 98,5 % della stazza complessiva delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra tale data e il 31 dicembre 2006 (GTa1);

ii)

per ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte B, il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GTa2);

iii)

per ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte B, il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (GT100);

b)

e aggiungendo:

i)

gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS);

ii)

il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)].

Detti Stati membri provvedono affinché venga rispettata la seguente formula:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT).

2.   Al fine di conformarsi all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte B, del presente regolamento provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di potenza (kWt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca alla data di adesione (kWacc), adeguata detraendo:

a)

la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici alla data di adesione o successivamente a tale data (kWa);

b)

il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza (kWr);

c)

il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (kW100).

Detti Stati membri provvedono affinché venga rispettata la seguente formula:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

CAPITOLO IV

INCREMENTO DELLA STAZZA PER MIGLIORARE LA SICUREZZA A BORDO, LE CONDIZIONI DI LAVORO, L’IGIENE E LA QUALITÀ DEI PRODOTTI

Articolo 9

Ammissibilità delle domande di incremento della stazza

La richiesta di aumentare la stazza di un peschereccio a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 è considerata ammissibile, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

alla nave non è stato ancora concesso alcun incremento di stazza in base alle suddette disposizioni;

b)

la nave ha una lunghezza fuori tutto di almeno 15 metri;

c)

l’età della nave, calcolata tra la data di ricezione della domanda e la data di entrata in servizio di cui all’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2930/86, è di almeno 5 anni;

d)

l’incremento della stazza costituisce il risultato di lavori di ammodernamento intesi a migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l’igiene e la qualità dei prodotti;

e)

i lavori di cui alla lettera d) non aumentano lo spazio sottostante al ponte principale;

f)

i lavori di cui alla lettera d) non aumentano il volume degli spazi adibiti alle stive del pesce o agli attrezzi da pesca.

Articolo 10

Competenze degli Stati membri

1.   Gli Stati membri valutano le domande di incremento della stazza e decidono in merito alla loro ammissibilità, in base alle condizioni stabilite dall’articolo 9.

2.   Gli Stati membri istruiscono una pratica per ogni nave per la quale è stata adottata una decisione di incremento della stazza a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Nella pratica sono contenute tutte le informazioni tecniche utilizzate per valutare la domanda dello Stato membro. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tali pratiche, su richiesta di quest’ultima e senza indugio.

CAPITOLO V

RACCOLTA DI DATI

Articolo 11

Raccolta delle informazioni da parte dello Stato membro e relativa trasmissione alla Commissione

1.   Ciascuno Stato membro raccoglie le informazioni relative a:

a)

ogni entrata o uscita dalla flotta;

b)

ogni ammodernamento di una nave che ha un impatto sulla capacità di pesca.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per lo meno i seguenti dati:

a)

il numero interno e il nome della nave;

b)

la capacità di pesca registrata in GT e in kW della nave;

c)

il porto di immatricolazione della nave;

d)

la natura e la data dell’evento:

i)

uscita (ad esempio demolizione, esportazione, trasferimento ad un altro Stato membro, joint venture, trasferimento ad un’altra attività);

ii)

entrata (ad esempio costruzione, importazione, trasferimento da un altro Stato membro, trasferimento da un’altra attività); oppure

iii)

ammodernamento, con l’indicazione se esso avviene per motivi di sicurezza conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

e)

se l’evento beneficia di aiuti pubblici;

f)

eventualmente, la data della decisione amministrativa dello Stato membro che concede l’aiuto;

g)

in caso di ammodernamento, la modifica della potenza (in kW), la modifica della stazza (in GT) sul e sotto il ponte principale.

CAPITOLO VI

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RELAZIONE ANNUALE

Articolo 12

Scambio di informazioni

Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i dati relativi all’attuazione della legislazione UE sulla politica della flotta, che comprendono le seguenti informazioni:

a)

norme nazionali di attuazione e strumenti per garantire il rispetto delle disposizioni del capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

procedure amministrative per il controllo e la sorveglianza della flotta e informazioni sulle autorità competenti;

c)

informazioni generali sullo sviluppo della capacità della flotta, ed in particolare sui ritiri e sui lavori di rinnovo con aiuti pubblici;

d)

eventualmente, i piani di riduzione della flotta per conformarsi ai livelli di riferimento;

e)

informazioni sullo sviluppo della capacità della flotta nelle regioni ultraperiferiche, per quanto riguarda trasferimenti di navi tra continente e regioni ultraperiferiche;

f)

informazioni in merito all’impatto sulla capacità della flotta dei programmi di contenimento dello sforzo, in particolare qualora essi rientrino in un piano di ricostituzione o in un piano di gestione pluriennale;

g)

qualsiasi altra informazione ritenuta utile e opportuna ai fini dello scambio di informazioni e delle migliori pratiche fra Stati membri.

Articolo 13

Relazione annuale

1.   Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuno Stato membro invia alla Commissione, per via elettronica, una relazione sugli sforzi compiuti nell’anno precedente per raggiungere un equilibrio sostenibile tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca.

2.   In base ai dati contenuti nel registro UE della flotta e alle informazioni che figurano nelle relazioni pervenute a norma del paragrafo 1, la Commissione prepara una relazione di sintesi che presenta entro il 31 luglio di ogni anno al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e al comitato del settore della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

I due comitati trasmettono il proprio parere alla Commissione entro il 31 ottobre.

3.   Entro il 31 dicembre di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione di sintesi, corredata delle relazioni degli Stati membri, assieme ai pareri dei comitati di cui al paragrafo 2.

Articolo 14

Indicazioni che devono figurare nelle relazioni annuali

1.   Le relazioni degli Stati membri di cui all’articolo 13 debbono contenere almeno le seguenti informazioni:

a)

una descrizione delle flotte pescherecce rispetto alle attività di pesca: evoluzione nell’anno precedente, anche per quanto riguarda le attività di pesca soggette a gestione pluriennale o a piani di ricostituzione;

b)

gli effetti, sulla capacità di pesca, dei programmi di riduzione dello sforzo di pesca adottati nell’ambito di piani di gestione pluriennali o di ricostituzione ovvero, se del caso, di piani nazionali;

c)

informazioni sul rispetto del regime di entrata/uscita e del livello di riferimento;

d)

una relazione di sintesi sulle carenze e i punti di forza del sistema di gestione della flotta, assieme ad un piano di miglioramento e di informazione sul grado generale di attuazione degli strumenti di gestione della flotta;

e)

eventuali informazioni sui cambiamenti intervenuti nelle procedure amministrative relative alla gestione della flotta.

2.   Le relazioni degli Stati membri non superano le 10 pagine.

Articolo15

Il regolamento (CE) n. 1438/2003 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato V.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21.

(3)  Cfr. allegato IV.

(4)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

(5)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(6)  GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27.

(7)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.


ALLEGATO I

PARTE A

Livelli di riferimento per Stato membro  (1)

Stato membro

Livelli di riferimento 1o gennaio 2003

R(GT)03

R(kW)03

Belgio

23 372

67 857

Danimarca

132 706

459 526

Germania

84 262

175 927

Irlanda

88 700

244 834

Grecia

119 910

653 497

Spagna (esclusa la capacità registrata nelle isole Canarie al 31 dicembre 2002)

728 344

1 671 739

Francia (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti dei dipartimenti francesi d’oltremare)

230 257

920 969

Italia

229 862

1 338 971

Paesi Bassi

197 599

487 809

Portogallo (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti delle Azzorre e di Madera)

171 502

412 025

Finlandia

23 203

216 195

Svezia

51 993

261 028

Regno Unito

286 120

1 129 194

Totale

2 367 830

8 039 571

PARTE B

Lista dei paesi che hanno aderito dopo il 1o gennaio 2003

 

Bulgaria

 

Repubblica ceca

 

Estonia

 

Cipro

 

Lettonia

 

Lituania

 

Ungheria

 

Malta

 

Polonia

 

Romania

 

Slovenia

 

Slovacchia


(1)  I livelli di riferimento possono essere modificati per tener conto delle navi che esistevano al 31 dicembre 2002 ma che non erano né interessate dal POP IV né registrate al momento in cui è stata redatta la presente tabella.


ALLEGATO II

Norme per il calcolo della capacità di pesca in termini di stazza (GT03) e di potenza (kW03) al 1o gennaio 2003

Ai fini del presente allegato:

1)

«GTFR» è la capacità di pesca della flotta, in termini di stazza, al 1o gennaio 2003 calcolata in base al registro UE della flotta peschereccia;

2)

«GT1» è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;

3)

«GT2» è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 2002 e il 30 giugno 2002 in un segmento del POP IV in cui non sono stati conseguiti gli obiettivi, per le quali viene ritirata una capacità corrispondente e senza aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002;

4)

«GT3» è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 senza aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;

5)

«GT4» è la stazza totale delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base ad una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 in un segmento del POP IV in cui non sono stati conseguiti gli obiettivi, per le quali è stata ritirata, senza aiuti pubblici, una capacità corrispondente dopo il 31 dicembre 2002;

6)

«kWFR» è la capacità di pesca della flotta, in termini di potenza, al 1o gennaio 2003 calcolata in base al registro UE della flotta peschereccia;

7)

«kW1» è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;

8)

«kW2» è la potenza delle navi entrate nella flotta, con aiuti pubblici, dopo il 31 dicembre 2002, in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 2002 e il 30 giugno 2002, in un segmento del POP IV in cui non erano stati conseguiti gli obiettivi, per le quali è stata ritirata, senza aiuti pubblici, una capacità corrispondente dopo il 31 dicembre 2002;

9)

«kW3» è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 senza aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;

10)

«kW4» è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici, in base ad una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001, in un segmento del POP IV in cui non sono stati conseguiti gli obiettivi, per le quali è stata ritirata, senza aiuti pubblici, una capacità corrispondente dopo il 31 dicembre 2002.

La capacità di pesca della flotta, espressa in termini di stazza GT03 e di potenza kW03 secondo la definizione dell’articolo 6, è calcolata mediante le seguenti formule:

GT03 = GTFR + GT1 – 0,35 GT2 + GT3 – 0,30 GT4

kW03 = kWFR + kW1 – 0,35 kW2 + kW3 – 0,30 kW4


ALLEGATO III

Norme per il calcolo della capacità di pesca in termini di stazza (GTacc) e di potenza (kWacc) per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, alla data di adesione

Ai fini del presente allegato:

1)

«GTFR» è la capacità di pesca della flotta alla data di adesione, in termini di stazza, calcolata in base al registro UE della flotta peschereccia;

2)

«GT1» è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo la data di adesione in base a una decisione amministrativa adottata nei cinque anni precedenti tale data;

3)

«kWFR» è la capacità di pesca della flotta alla data di adesione, in termini di potenza, calcolata in base al registro UE della flotta peschereccia;

4)

«kW1» è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo la data di adesione in base a una decisione amministrativa adottata nei cinque anni precedenti tale data.

La capacità di pesca della flotta, espressa in termini di stazza GTacc e di potenza kWacc secondo la definizione dell’articolo 6, è calcolata applicando le seguenti formule:

GTacc = GTFR + GT1

kWacc = kWFR + kW1


ALLEGATO IV

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione

(GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21)

Regolamento (CE) n. 916/2004 della Commissione

(GU L 163 del 30.4.2004, pag. 81)

Regolamento (CE) n. 1277/2007 della Commissione

(GU L 284 del 30.10.2007, pag. 14)

Regolamento (CE) n. 1086/2008 della Commissione

(GU L 297 del 6.11.2008, pag. 9)


ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1438/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, punti da 1 a 10

Articolo 2, punti da 1 a 10

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 11

Articoli 3 e 4

Articoli 3 e 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 6 bis

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 7 bis

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 14, primo comma

Articolo 16

Articolo 14, secondo comma

Allegato I

Allegato I, parte A

Allegato I, parte B

Allegati II e III

Allegati II e III

Allegato IV

Allegato V