10.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/21


REGOLAMENTO (UE) N. 1009/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2010

relativo ai requisiti di omologazione per i parafanghi di taluni veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento distinto ai fini della procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga la direttiva 78/549/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai parafanghi dei veicoli a motore (3). Le prescrizioni stabilite in tale direttiva vanno riportate nel presente regolamento e, se necessario, modificate per adeguarle all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

(3)

Il campo di applicazione del presente regolamento deve corrispondere a quello della direttiva 78/549/CEE ed essere pertanto limitato ai veicoli della categoria M1.

(4)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa disposizioni di base relativamente alle prescrizioni di omologazione di taluni veicoli a motore con riferimento ai parafanghi. È quindi necessario stabilire le procedure, le prove e le prescrizioni specifiche relative a tale omologazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico per i veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore della categoria M1, definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.

Articolo 2

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)   «tipo di veicolo relativamente ai parafanghi»: I veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda le caratteristiche dei parafanghi o le dimensioni minime e massime dei pneumatici e delle ruote idonei al montaggio, tenuto conto delle coperture dei pneumatici, delle dimensioni dei cerchioni e delle campanature delle ruote applicabili;

2)   «copertura del pneumatico»: la larghezza di sezione massima e il diametro esterno di un pneumatico, tolleranze comprese, ammessi e specificati secondo la sua omologazione;

3)   «dispositivo di trazione sulla neve»: una catena da neve o un altro dispositivo equivalente in grado di esercitare trazione sulla neve, idoneo ad essere montato sulla combinazione pneumatico/ruota del veicolo e diverso da un pneumatico da neve, un pneumatico invernale, un pneumatico per tutte le stagioni o qualsiasi altro pneumatico considerato singolarmente.

Articolo 3

Disposizioni relative all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i parafanghi

1.   Il costruttore o un suo rappresentante presenta alle autorità di omologazione la domanda di omologazione CE per un veicolo relativamente ai parafanghi.

2.   La domanda è redatta secondo il modello della scheda informativa figurante nell'allegato I, parte 1.

3.   Se le prescrizioni pertinenti riportate nell'allegato II del presente regolamento sono soddisfatte, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.

Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4.   Ai fini del paragrafo 3, l'autorità di omologazione rilascia il certificato di omologazione CE conforme al modello figurante nell'allegato I, parte 2.

Articolo 4

Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate a norma della direttiva 78/549/CEE

Le autorità nazionali autorizzano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli omologati anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009 e continuano a concedere l'estensione dell'omologazione di tali veicoli in conformità alla direttiva 78/549/CEE.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(2)   GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)   GU L 168 del 26.6.1978, pag. 45.


ALLEGATO I

Documenti amministrativi per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i parafanghi

PARTE 1

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. … relativa all’omologazione CE di un veicolo a motore per quanto riguarda i parafanghi.

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono contenere sufficienti dettagli.

Se i dispositivi, i componenti o le unità tecniche separate di cui alla presente scheda informativa sono controllati elettronicamente, vanno fornite informazioni sul loro funzionamento.

0.   GENERALITÀ

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b)

0.3.1.   Posizione della marcatura: …

0.4.   Categoria del veicolo (c): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.8.   Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

1.3.   Numero di assi e di ruote: …

1.3.1.   Numero e posizione degli assi a ruote gemelle: …

1.3.2.   Number and position of steered axles: …

1.3.3.   Assi motore (numero, posizione, interconnessione): …

2.   MASSE E DIMENSIONI (f) (g)

2.3.   Carreggiata/e e larghezza/e degli assi

2.3.1.   Carreggiata di ciascun asse sterzante (1): …

2.3.2.   Carreggiata di tutti gli altri assi (1)

2.3.3.   Larghezza dell'asse posteriore più largo: …

2.3.4.   Larghezza dell'asse posteriore più largo: …

2.4.   Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.1.   Per i telai non carrozzati

2.4.1.2.   Larghezza (2): ….

2.4.1.3.   Altezza (in ordine di marcia) (3) (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): …

2.4.2.   Per i telai carrozzati

2.4.2.2.   Larghezza (2): …

2.4.2.3.   Altezza (in ordine di marcia) (3) (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): …

2.6.   Massa in ordine di marcia

Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M1, con il dispositivo di aggancio, se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio, se il costruttore non li fornisce, (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore, se il veicolo è munito dell'apposito sedile) (h) (massima e minima per ogni variante) …

6.   SOSPENSIONE

6.2.1.   Regolazione del livello: sì/no/facoltativa (1)

6.6.   Pneumatici e ruote

6.6.1.   Combinazioni pneumatico/ruota:

(a)

per i pneumatici indicare la designazione della misura;

(b)

per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e i dati della campanatura

6.6.1.1.   Assi

6.6.1.1.1.   Asse 1: …

6.6.1.1.2.   Asse 2: …

ecc.

6.6.4.   Descrizione dei dispositivi di trazione sulla neve e delle combinazioni pneumatico/ruota sugli assi anteriore e/o posteriore adatti al tipo di veicolo, raccomandati dal costruttore: …

9.16.   Parafanghi

9.16.1.   Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi: …

9.16.2.   Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo con indicazione delle dimensioni di cui alla figura 1 dell'allegato II del presente regolamento e tenendo conto delle condizioni estreme delle combinazioni pneumatico/ruota: …

Note esplicative

PARTE 2

Certificato di omologazione CE

MODELLO

Formato: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità di omologazione

Comunicazione concernente:

l'omologazione CE (1)

l'estensione dell'omologazione CE (1)

il rifiuto dell'omologazione CE (1)

la revoca dell'omologazione CE (1)

di un tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi

a norma del regolamento (UE) n. 1009/2010 modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. …/… (1)

Numero di omologazione CE: …

Motivo dell'estensione: …

SEZIONE I

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (2): …

0.3.1.   Posizione della marcatura: …

0.4.   Categoria del veicolo (3): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.8.   Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

SEZIONE II

1.   Informazioni supplementari: cfr. Addendum.

2.   Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: cfr. Addendum.

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

Allegati

:

Fascicolo di omologazione.

Verbale di prova


(b)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicolo, di componente o di unità tecnica separata oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono sostituiti nella documentazione dal simbolo «?» (p. es. ABC??123??).

(c)  Classificato secondo le definizioni figuranti nell'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE.

(f)  Se esiste una versione con cabina normale e una versione con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse per entrambe le versioni.

(g)  Norma ISO 612: 1978 — Veicoli stradali — Dimensioni degli autoveicoli e dei veicoli rimorchiati — Termini e definizioni.

(1)  

(g4)

Termine n. 6.5.

(2)  

(g7)

Termine n. 6.2.

(3)  

(g8)

Termine n. 6.3.

(h)  La massa del conducente, ed eventualmente quella dell’accompagnatore, è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell’occupante e 7 kg per quella del bagaglio, in base alla norma ISO 2416-1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli per le acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore.

(1)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(1)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicolo, di componente o di unità tecnica separata oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono sostituiti nella documentazione dal simbolo «?» (p. es. ABC??123??).

(3)  Secondo le definizioni di cui all'allegato II, sezione A, della direttiva 2007/46/CE.

Addendum

al certificato di omologazione CE n. …

1.   

Informazioni supplementari:

1.1.

Breve descrizione del tipo di veicolo con riferimento a struttura, dimensioni, linee e materiali: …

1.2.

Descrizione dei parafanghi: …

1.3.

Combinazioni pneumatico/ruota (comprese le dimensioni del pneumatico, le dimensioni del cerchione e la campanatura della ruota): …

1.4.

Descrizione del tipo di dispositivo/i di trazione sulla neve che potrebbe/potrebbero essere usato/i: …

1.5.

Combinazioni pneumatico/ruota (comprese le dimensioni del pneumatico, le dimensioni del cerchione e la campanatura della ruota) da utilizzarsi con il/i dispositivo/i di trazione sulla neve: …

2.   

Assi a trazione permanente: asse 1/asse 2/… (1)

3.   

Altezza delle sospensioni regolabile: sì/no (1)

4.   

Parafanghi amovibili/fissi (1) interamente/parzialmente (1)

5.   

Osservazioni: …


(1)  Cancellare le voci non pertinenti.


ALLEGATO II

Prescrizioni applicabili ai parafanghi

1.   PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.

Il veicolo a motore deve essere munito di un parafango per ciascuna ruota.

1.2.

Il parafango può essere costituito da elementi della carrozzeria o essere montato separatamente e deve essere progettato in modo da proteggere gli utenti della strada, nella misura del possibile, dalle proiezioni di sassi, fango, ghiaccio, neve e acqua e da ridurre i rischi di contatto con le ruote in movimento.

2.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

2.1.

I parafanghi devono soddisfare le seguenti prescrizioni con la massa del veicolo adeguata alla massa dichiarata dal costruttore in ordine di marcia con un passeggero aggiunto sulla prima fila di sedili e le ruote sterzanti parallele all'asse longitudinale del veicolo.

2.1.1.

Nel settore formato dai piani radiali costituenti un angolo di 30° davanti e di 50° dietro il centro delle ruote (si veda la Figura 1), la larghezza totale (q) del parafango deve essere sufficiente almeno a coprire la larghezza totale del pneumatico (b) tenendo conto della copertura del pneumatico e delle condizioni estreme delle combinazioni pneumatico/ruota specificate dal costruttore. In caso di ruote gemelle, si deve tener conto delle coperture dei pneumatici e della larghezza totale dei due pneumatici (t).

2.1.1.1.

Ai fini della determinazione delle larghezze di cui al paragrafo 2.1.1. non si deve tener conto dell'etichettatura (marcatura) e delle decorazioni, dei cordoli o dei risalti di protezione sui fianchi dei pneumatici.

2.1.2.

La parte posteriore dei parafanghi non deve terminare oltre un piano orizzontale situato 150 mm al di sopra dell'asse di rotazione delle ruote, inoltre:

2.1.2.1.

in caso di ruote singole, l'intersezione del bordo del parafango con il piano orizzontale, come definito nel paragrafo 2.1.2. (punto A della figura 1), deve trovarsi all'esterno del piano longitudinale mediano del pneumatico.

2.1.2.2.

In caso di ruote gemelle, l'intersezione del bordo del parafango con il piano orizzontale, come definito nel paragrafo 2.1.2. (punto A della Figura 1), alla ruota esterna, deve trovarsi all'esterno del piano longitudinale mediano del pneumatico più esterno.

2.1.3.

Il profilo e la collocazione di ciascun parafango devono permettere la massima vicinanza al pneumatico. In particolare, entro i limiti del settore formato dai piani radiali di cui al punto 2.1.1., si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

2.1.3.1.

la profondità (p) della cavità situata sul piano assiale verticale del pneumatico, misurata dai bordi esterni e interni del parafango sul piano verticale longitudinale passante per il centro del pneumatico all'interno del parafango, deve essere di almeno 30 mm. Tale profondità (p) può ridursi progressivamente a 0 verso i piani radiali di cui al punto 2.1.1.

2.1.3.2.

La distanza (c) tra i bordi inferiori dei parafanghi e l'asse passante per il centro di rotazione delle ruote non deve superare due volte r, dove il raggio (r) è il raggio statico del pneumatico.

2.1.4.

Nel caso di veicoli ad assetto regolabile, le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte quando il veicolo si trova nella normale posizione di marcia prescritta dal costruttore.

2.2.

I parafanghi possono essere costituiti da più elementi purché, una volta montati, non esistano fessure tra i singoli elementi o all'interno di questi.

2.3.

I parafanghi devono essere solidamente fissati. Possono tuttavia essere amovibili interamente o parzialmente.

3.   UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI TRAZIONE SULLA NEVE

3.1.

Nel caso di veicoli muniti soltanto di due ruote motrici, il costruttore deve certificare che il veicolo è costruito in modo da permettere l'utilizzo di almeno un tipo di dispositivo di trazione sulla neve su almeno una delle combinazioni pneumatico/ruota ammesse per l'asse motore del veicolo. Il dispositivo di trazione sulla neve e le combinazioni pneumatico/ruota adatti al tipo di veicolo devono essere specificati dal costruttore al punto 6.6.4. della scheda informativa.

3.2.

Nel caso di veicoli con quattro ruote motrici, compresi i veicoli in cui gli assi motore possono essere disinnestati manualmente o automaticamente, il costruttore deve certificare che il veicolo è costruito in modo da permettere l'utilizzo di almeno un tipo di dispositivo di trazione sulla neve su almeno una delle combinazioni pneumatico/ruota ammesse per l'asse motore non disinnestabile del veicolo. Il dispositivo di trazione sulla neve e le combinazioni pneumatico/ruota adatti al tipo di veicolo devono essere specificati dal costruttore al punto 6.6.4. della scheda informativa.

3.3.

Il costruttore del veicolo deve indicare nel libretto di istruzioni le informazioni pertinenti sull'uso corretto dei dispositivi di trazione sulla neve specificati nella lingua ufficiale o in almeno una delle lingue ufficiali del paese dove il veicolo è messo in vendita.

Figura 1

Disegno del parafango

Nota esplicativa

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Nota esplicativa 1