6.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/26


REGOLAMENTO (UE) N. 1000/2010 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2010

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 27/2008, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione per il 2011 nell'ambito di contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, manioca, cereali, riso, zucchero e olio di oliva, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 382/2008, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004, (CE) n. 633/2004 e (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2011 nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova, del pollame, nonché dello zucchero e dell'isoglucosio fuori quota

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (1), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3), in particolare gli articoli 61, 144, paragrafo 1, 148, 156 e 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (5), in particolare l'articolo 11, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca (6) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nell'ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014, da un lato, e di fecola di manioca nell'ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065, dall'altro.

(2)

Il regolamento (CE) n. 27/2008 della Commissione, del 15 gennaio 2008, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia (7) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione, per i prodotti da esso contemplati, nell'ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (8), il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (9) e il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (10) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125, per l'orzo nell'ambito del contingente 09.4126 e per il granturco nell'ambito del contingente 09.4131.

(4)

I regolamenti (CE) n. 2058/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 (11) e (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (12) prevedono disposizioni particolari per la presentazione di domande e il rilascio di titoli d'importazione di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079 e di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517.

(5)

Il regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009-2010 al 2014-2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali (13) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli d'importazione nell'ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231 e da 09.4241 a 09.4247.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (14) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di olio d'oliva nell'ambito del contingente 09.4032.

(7)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2011 è opportuno derogare, per determinati periodi, ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande di titoli di importazione e di rilascio dei titoli stessi per permettere di garantire il rispetto dei volumi contingentali di cui trattasi.

(8)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (15), dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine (16), dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova (17) e dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame (18), i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.

(9)

L'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (19), dispone che i titoli di esportazione di zucchero e isoglucosio fuori quota vengono rilasciati a partire dal venerdì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.

(10)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2011 e delle conseguenze che ciò comporta per la pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli risulta troppo breve per garantire una corretta gestione del mercato. Occorre quindi prolungare tale periodo.

(11)

Il regolamento (CE) n. 1157/2009 della Commissione (20), recante deroga a taluni regolamenti per quanto concerne le date per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli d'importazione e di esportazione nel 2010, di conseguenza, dev'essere abrogato.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Patate dolci

1.   In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2011 le domande di titoli di importazione di patate dolci nell'ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 non possono essere presentate prima di martedì 4 gennaio 2011 né dopo martedì 13 dicembre 2011.

2.   In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di patate dolci richiesti alla data indicata nell'allegato I del presente regolamento nell'ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 sono rilasciati alla data indicata nel suddetto allegato I, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (21).

Articolo 2

Fecola di manioca

1.   In deroga all'articolo 9, primo comma, del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2011 le domande di titoli di importazione di fecola di manioca nell'ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 non possono essere presentate prima di martedì 4 gennaio 2011 né dopo martedì 13 dicembre 2011.

2.   In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di fecola di manioca richiesti alla data indicata nell'allegato II del presente regolamento nell'ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 sono rilasciati alla data indicata nel suddetto allegato II, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Manioca

1.   In deroga all'articolo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 27/2008, per il 2011 le domande di titoli di importazione di manioca nell'ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 non possono essere presentate prima di lunedì 3 gennaio 2011 né dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di mercoledì 14 dicembre 2011.

2.   In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 27/2008, i titoli di importazione di manioca richiesti alle date indicate nell'allegato III del presente regolamento nell'ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato III, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 4

Cereali

1.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per il 2011 le domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125 non possono essere presentate dopo le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 16 dicembre 2011.

2.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per il 2011 le domande di titoli di importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126 non possono essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 16 dicembre 2011.

3.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per il 2011 le domande di titoli di importazione di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 non possono essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 16 dicembre 2011.

Articolo 5

Riso

1.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2058/96, per il 2011 le domande di titoli di importazione di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079 non possono essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 9 dicembre 2011.

2.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per il 2011 le domande di titoli di importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 non possono essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 9 dicembre 2011.

Articolo 6

Zucchero

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 828/2009, le domande di titoli di importazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231 e da 09.4241 a 09.4247, non possono essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 16 dicembre 2011, e fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 30 dicembre 2011.

Articolo 7

Olio d'oliva

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli di importazione di olio d'oliva per i quali le domande sono presentate nei periodi indicati nell'allegato IV del presente regolamento sono rilasciati nelle date che figurano a fronte di tali periodi, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 8

Titoli di esportazione con restituzione nei settori delle carni bovine e suine, delle uova e delle carni di pollame

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008, all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004, i titoli di esportazione le cui domande sono presentate nei periodi indicati nell'allegato V del presente regolamento sono rilasciati nelle date che figurano a fronte di tali periodi nello stesso allegato.

La deroga di cui al primo comma si applica solo a condizione che non sia stata presa, prima delle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 382/2008, all'articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis del regolamento (CE) n. 1518/2003, all'articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all'articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 633/2004.

Articolo 9

Zucchero e isoglucosio fuori quota

In deroga all'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli d'esportazione di zucchero e isoglucosio fuori quota per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi indicati nell'allegato VI del presente regolamento sono rilasciati alle date che figurano a fronte di tali periodi nello stesso allegato.

La deroga si applica a condizione che non sia stata presa, anteriormente alle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 1157/2009 è abrogato con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2010.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso scade il 31 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(4)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(5)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

(6)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14.

(7)  GU L 13 del 16.1.2008, pag. 3.

(8)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

(9)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

(10)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

(11)  GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7.

(12)  GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19.

(13)  GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 14.

(14)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.

(15)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

(16)  GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.

(17)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33.

(18)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8.

(19)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(20)  GU L 313 del 28.11.2009, pag. 60.

(21)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO I

Rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nell'ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 per determinati periodi del 2011

Date di presentazione delle domande

Date di rilascio dei titoli

martedì 19 aprile 2011

venerdì 29 aprile 2011

martedì 3 maggio 2011

mercoledì 11 maggio 2011

martedì 31 maggio 2011

giovedì 9 giugno 2011

martedì 19 luglio 2011

mercoledì 27 luglio 2011

martedì 9 agosto 2011

mercoledì 17 agosto 2011

martedì 25 ottobre 2011

giovedì 3 novembre 2011


ALLEGATO II

Rilascio dei titoli di importazione di fecola di manioca nell'ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 per determinati periodi del 2011

Date di presentazione delle domande

Date di rilascio dei titoli

martedì 19 aprile 2011

venerdì 29 aprile 2011

martedì 3 maggio 2011

mercoledì 11 maggio 2011

martedì 31 maggio 2011

giovedì 9 giugno 2011

martedì 19 luglio 2011

mercoledì 27 luglio 2011

martedì 9 agosto 2011

mercoledì 17 agosto 2011

martedì 25 ottobre 2011

giovedì 3 novembre 2011


ALLEGATO III

Rilascio dei titoli di importazione di manioca nell'ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 per determinati periodi del 2011

Date di presentazione delle domande

Date di rilascio dei titoli

lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 aprile 2011

venerdì 29 aprile 2011

lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 maggio 2011

mercoledì 11 maggio 2011

lunedì 30, martedì 31 maggio e mercoledì 1o giugno 2011

giovedì 9 giugno 2011

lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 luglio 2011

mercoledì 27 luglio 2011

lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 agosto 2011

mercoledì 17 agosto 2011

lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 ottobre 2011

giovedì 3 novembre 2011


ALLEGATO IV

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione dell'olio d'oliva

Date di rilascio

lunedì 18 o martedì 19 aprile 2011

venerdì 29 aprile 2011

lunedì 2 o martedì 3 maggio 2011

mercoledì 11 maggio 2011

lunedì 30 o martedì 31 maggio 2011

giovedì 9 giugno 2011

lunedì 18 o martedì 19 luglio 2011

mercoledì 27 luglio 2011

lunedì 8 o martedì 9 agosto 2011

mercoledì 17 agosto 2011

lunedì 24 o martedì 25 ottobre 2011

giovedì 3 novembre 2011


ALLEGATO V

Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame

Date di rilascio

dal 18 al 22 aprile 2011

28 aprile 2011

dal 2 al 6 maggio 2011

12 maggio 2011

dal 6 al 10 giugno 2011

16 giugno 2011

dall'8 al 12 agosto 2011

18 agosto 2011

dal 24 al 28 ottobre 2011

4 novembre 2011

dal 19 al 30 dicembre 2011

5 gennaio 2012


ALLEGATO VI

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'esportazione di zucchero e isoglucosio fuori quota

Date di rilascio

dal 24 al 28 ottobre 2011

8 novembre 2011

dal 19 al 23 dicembre 2011

6 gennaio 2012