24.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/1


REGOLAMENTO (UE) N. 837/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all’OCSE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

La Commissione ha ricevuto dalla Liberia risposta alle richieste scritte con le quali chiedeva la conferma per iscritto che i rifiuti elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell’articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dall’Unione europea in tale paese a fini di recupero, nonché un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati in tale paese. La Commissione ha ricevuto inoltre ulteriori informazioni riguardanti Andorra, Cina, Croazia e India. Per tenerne conto, l’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 (2) va pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)   GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.


ALLEGATO

1)

La voce relativa ad Andorra è sostituita dalla seguente:

«Andorra

a)

b)

c)

d)

 

Tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»

 

 

2)

La voce relativa alla Cina è sostituita dalla seguente:

«Cina

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

metalli preziosi (eccetto oro, platino)

rottami di molibdeno

rottami di cobalto

rottami di manganese

rottami di indio

rottami di torio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

 

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, platino)

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di bismuto

rottami di titanio

rottami di zirconio

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, niobio, renio e gallio

B1020-B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070

B1080-B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

della voce B1120: tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B1120: metalli di transizione, se contenenti > 10 % V2O5, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell’elenco A

B1130-B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

della voce B2010: tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B2010: rifiuti di mica

B2020

 

 

 

della voce B2030: tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B2030: unicamente rottami di carburo di tungsteno

B2040

 

 

 

B2060-B2130

 

 

 

della voce B3010: rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui:

resine ureiche

resine melamminiche

resine epossidiche

resine alchiliche

 

 

della voce B3010: tutti gli altri rifiuti, purché termoplastici

 

 

 

B3020

della voce B3030: tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3030:

cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)

cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte

B3035

 

 

 

della voce B3040: tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3040: unicamente gomma non vulcanizzata

 

 

 

B3050

B3060-B3070

 

 

 

della voce B3080: tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3080: unicamente gomma non vulcanizzata

B3090-B4030

 

 

 

della voce GB040: tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce GB040: unicamente scorie di convertitore derivanti dalla fusione di rame contenente > 10 % di rame

 

 

 

GC010

della voce GC020: tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce GC020: unicamente cascami di fili metallici, rottami di motori elettrici

 

 

 

GC030

GC050-GG040

 

 

 

 

 

 

GH013

GN010-GN030»

 

 

 

3)

La voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente:

«Croazia

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»

4)

La voce relativa all’India è sostituita dalla seguente:

«India

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»

5)

Dopo la voce relativa al Libano, è inserita la seguente voce:

«Liberia

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B3020»