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24.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 250/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 837/2010 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all’OCSE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
sentiti i paesi interessati,
considerando quanto segue:
La Commissione ha ricevuto dalla Liberia risposta alle richieste scritte con le quali chiedeva la conferma per iscritto che i rifiuti elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell’articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dall’Unione europea in tale paese a fini di recupero, nonché un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati in tale paese. La Commissione ha ricevuto inoltre ulteriori informazioni riguardanti Andorra, Cina, Croazia e India. Per tenerne conto, l’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 (2) va pertanto modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
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1) |
La voce relativa ad Andorra è sostituita dalla seguente: «Andorra
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2) |
La voce relativa alla Cina è sostituita dalla seguente: «Cina
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3) |
La voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente: «Croazia
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4) |
La voce relativa all’India è sostituita dalla seguente: «India
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5) |
Dopo la voce relativa al Libano, è inserita la seguente voce: «Liberia
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